Sentenza 12 febbraio 2008
Massime • 2
L'inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della non specificità o della manifesta infondatezza dei motivi preclude l'esame di fatti sopravvenuti eventualmente più favorevoli all'imputato non dedotti neppure genericamente nei motivi del gravame e non relativi all'accertamento del fatto reato.
L'inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione della non specificità o della manifesta infondatezza dei motivi non è di ostacolo a che siano rilevate l'intervenuta abrogazione della norma incriminatrice ovvero la dichiarata illegittimità costituzionale della stessa stante l'idoneità, in forza dell'art. 673 cod. proc. pen., di tali fatti sopravvenuti a fungere da presupposto per la revoca della sentenza di condanna già divenuta esecutiva.
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Per leggere l'ordinanza qui commentata, clicca sotto su download documento. 1. Non sarà semplice, per le Sezioni unite, il 25 giugno prossimo, data fissata per l'udienza di discussione del ricorso in proc. Butera, dare risposta nel merito al contrasto sottoposto alla loro cognizione dalla quinta sezione penale con l'ordinanza in rassegna. Vediamo perché. Converrà prendere le mosse dai fatti oggetto di giudizio. Due coniugi, cui si ascrivono lesioni personali in concorso e, per il solo marito, minacce, sono rispettivamente condannati alla pena condizionalmente sospesa di due e tre mesi di reclusione, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. Sentenza confermata in …
Leggi di più… - 2. Cassazione penale, sez. VII, sentenza 29/05/2008 n° 21579Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 15 luglio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/02/2008, n. 13853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13853 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 12/02/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 371
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 40271/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di OT NO, nato a [...] il 10 gennaio del 1969;
avverso la sentenza della corte d'appello di Palermo del 4 maggio del 2007;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale nella persona del Dott. Alfredo Montagna, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente al capo b); rigetto nel resto;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
osserva quanto segue:
IN FATTO
Con sentenza del 4 maggio del 2007, la corte d'appello di Palermo confermava quella pronunciata dal tribunale della medesima città in data 24 maggio del 2005, con cui OT NO era stato condannato alla pena di mesi cinque di reclusione ed Euro 2000,00 di multa, quale responsabile dei reati di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. c) e d) e successive modificazioni ed art. 648 cpv c.p..
Fatti commessi fino al 29 ottobre del 2001.
La sentenza di primo grado era stata impugnata solo con riferimento alla sanzione. Il tribunale a fondamento del rigetto dell'impugnazione osservava che la pena era stata già contenuta nel minimo: infatti il tribunale, ritenuto più grave il delitto di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. c), aveva applicato la pena nel minimo edittale di sei mesi, riducendola di un terzo per le attenuanti generiche ritenute prevalenti sull'aggravante contestata ed infine sulla pena così ridotta (mesi quattro di reclusione ed Euro 1730,00 di multa) aveva calcolato l'aumento per la continuazione (in un mese di reclusione ed Euro 270,00 di multa).
Ricorre per cassazione l'imputato per mezzo del proprio difensore deducendo difetto di motivazione, per avere la corte rigettato l'impugnazione diretta ad ottenere una riduzione della pena sulla base dei precedenti penali.
Il ricorso è inammissibile per l'aspecificità dei motivi e comunque per la manifesta infondatezza degli stessi.
L'art. 581 c.p.p., lett. c) dispone che i motivi d'impugnazione debbano contenere: "l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni singola richiesta". Il legislatore del 1988 ha ribadito l'esigenza di specificazione delle doglianze per garantire un minimo di serietà all'impugnazione pretendendo che i motivi siano correlati a ciascuna richiesta mediante l'indicazione chiara e precisa delle censure che si intendono muovere ai capi o ai punti della sentenza impugnata nonché delle ragioni di diritto e degli elementi fattuali che sorreggono ogni singola richiesta. Secondo l'orientamento di questa corte, si considerano aspecifici i motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo invero deve essere apprezzata, non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità conducente a mente dell'art.591 c.p.p., comma 1, lett. c) all'inammissibilità (Cass 18 settembre 1997 Ahemtovic;
Cass. Sez. 2^ 6 maggio 2003 Curcillo). Nella fattispecie il ricorrente si limita a riproporre censure già avanzate alla sentenza di primo grado, relativamente alla sola determinazione della pena, puntualmente respinte dalla corte territoriale senza indicare in maniera specifica i vizi del ragionamento del giudice censurato.
In ogni caso la censura è manifestamente infondata. La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice del merito e si sottrae al sindacato di legittimità se adeguatamente motivata anche con riferimento ad uno solo degli elementi di cui all'art. 133 c.p.p.. D'altra parte, essa non richiede analitica motivazione allorché, come nella fattispecie, è contenuta nel minimo.
L'inammissibilità dell'impugnazione per un vizio originario impedisce di prendere in esame fatti sopravvenuti eventualmente più favorevoli al prevenuto non dedotti neppure genericamente nei motivi di ricorso e non relativi all'accertamento del fatto reato come, ad esempio, con riferimento alla fattispecie in questione, l'esame della sentenza della Corte di Giustizia CE dell'8 novembre del 2007, Schwibbert, secondo cui le disposizioni nazionali che hanno stabilito, successivamente all'entrata in vigore della direttiva n 189 del 2003, l'obbligo di apporre sui supporti contenenti opere sottoposte al diritto di autore il contrassegno SIAE costituiscono una regola tecnica che, se non notificata alla Commissione, non può essere fatta valere nei confronti dei privati, oppure l'esame di quella delle Sezioni unite di questa Corte n. 47164, secondo la quale la condotta di acquisto di supporti, fonografici, ecc non conformi alla prescrizioni legali, posta in essere prima del D.Lgs. n. 68 del 2003, non configura il delitto di ricettazione ma l'illecito amministrativo di cui alla L. n. 248 del 2000, art. 16. In proposito è opportuno ricordare che le Sezioni unite di questa Corte, già con la sentenza n 2553 del 1976, sotto il vigore del codice abrogato, avevano affermato il principio in forza del quale l'inammissibilità genetica dell'impugnazione impedisce la valutazione di disposizioni sopravvenute più favorevoli al reo;
che, con la sentenza n. 11493 Verga, hanno precisato che il ricorso inammissibile è inidoneo a mantenere in vita il rapporto processuale;
che con la sentenza n. 32 del 2000, de Luca, hanno ricostruito l'inammissibilità dell'impugnazione come categoria unitaria stabilendo che la manifesta infondatezza, sul piano della struttura e della funzione, deve essere assimilata alle altre ipotesi d'inammissibilità; che con la sentenza 33542 del 2001, Cavaliera, hanno ribadito la prevalenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso su quella di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p.. La prescrizione del secondo comma dell'art. 648 c.p.p., in forza del quale la decisione diviene irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile il ricorso o lo rigetta, non implica che fino a tale provvedimento sussista sempre ed in ogni caso il potere-dovere del giudice di prendere in considerazioni eventuali cause sopravvenute di non punibilità o disposizioni comunque più favorevoli, giacché, come chiarito da questa corte con la sentenza n. 21 del 1994 Cresci, il disposto dell'art. 648 c.p.p. individua il criterio di formazione del giudicato formale e fissa il momento a partire dal quale la decisione può essere eseguita, mentre l'irrevocabilità della decisione riguarda il giudicato sostanziale, il quale va individuato tenendo conto non del disposto dell'art. 648 c.p.p. ma della disciplina dei rapporti tra le cause d'inammissibilità dell'impugnazione ed i fattori estintivi della punibilità. Secondo le Sezioni unite il giudicato sostanziale si determina con l'insorgenza della causa d'inammissibilità e non con il provvedimento che la dichiara. Il limite del potere di cognizione del giudice dell'impugnazione inammissibile è dettato dall'art. 673 c.p.p. il quale impone di revocare la sentenza già esecutiva e, quindi, a fortiori, quella non ancora eseguibile, nelle ipotesi ivi previste e cioè nel caso di abrogazione e di dichiarazione d'illegittimità costituzionale della norma abrogatrice, condizioni queste che non ricorrono nella fattispecie. Peraltro la stessa applicabilità alla fattispecie della sentenza della Corte di Giustizia prima richiamata sarebbe opinabile per ragioni che, in presenza di una causa d'inammissibilità, è inutile esplicitare.
Dall'inammissibilità del ricorso discende l'obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in Euro 1000,00, in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità secondo l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
LA CORTE Letto l'art. 616 c.p.p. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2008