Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/12/2025, n. 38783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38783 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da
AB PE
AN DI
NN LU NG RI
CA LORENZETTI
RU RD
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 38783/2025 Roma, li, 01/12/2025
- Presidente -
- Relatore -
Sent. n. sez. 1022/2025 UP 04/11/2025
ha pronunciato la seguente
sui ricorsi proposti da:
SENTENZA
LA IE AS nato in [...] il [...]
A.S.I. Roma 3
R.G.N. 16826/2025
parti civili: ON ON, RI BE, RI RC, RI NI, RI FR
avverso la sentenza del 20/12/2024 della Corte d'appello di Roma.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Ranaldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Fabio Picuti, che ha concluso chiedendo per l'imputato l'inammissibilità del ricorso, per la A.S.L. Roma 3 (responsabile civile) il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato Carucci Floria del foro di Roma, in difesa delle parti civili, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi e la conferma del provvedimento impugnato;
udito l'avvocato Gallinelli Paolo del foro di Roma, in difesa di A.S.L. Roma 3, che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; udito l'avvocato Capozzoli Nicola del foro di Roma, in difesa dell'imputato, che si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento.
Firmato Da: AB PE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 6455eb01ee150131- Firmato Da: AN DI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 3614bb36331890 Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847c135698
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20.12.2024, la Corte di appello di Roma ha confermato la declaratoria di responsabilità di LA IE AS in ordine al reato di lesioni colpose in danno di FR RI. L'addebito nei confronti dell'imputato, nella sua qualità di medico in servizio nel Policlinico "Di Liegro", è quello di non avere colposamente adottato o prescritto alcuna procedura per la prevenzione delle cadute, quale l'apposizione delle necessarie sbarre di protezione al letto del RI (ivi ricoverato), anche in considerazione delle condizioni di salute e dell'età del paziente, e quindi di non avere impedito che il medesimo cadesse dal letto, procurandosi lesioni personali (fatto del 26.1.2018).
2. Avverso la sentenza propongono distinti ricorsi per cassazione l'imputato ed il responsabile civile A.S.L. Roma 3, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.
3. Ricorso dell'imputato.
Con unico, articolato, motivo, deduce vizio di motivazione e travisamento di una prova decisiva, avendo i giudicanti ritenuto la responsabilità del ricorrente sulla base dell'assunto dell'omessa applicazione delle sbarre di contenzione al letto di degenza della persona offesa;
tale assunto è stato smentito dalle dichiarazioni rese dalla LA MA NA, da cui è emersa in modo inconfutabile la circostanza dell'avvenuta apposizione delle sbarre di contenzione al letto del paziente. Tali dichiarazioni hanno trovato riscontro anche in quelle spontanee rese dall'imputato e nelle stesse dichiarazioni rese dalla persona offesa, nella parte in cui afferma che, in occasione della caduta, gli era rimasta la mano destra attaccata al letto, evidentemente perché agganciata alle sbarre contenitive. Inoltre, il teste OS ha confermato che cadute dal letto possono capitare, nonostante l'applicazione delle barre laterali, soprattutto nel caso di pazienti poco coscienti o agitati.
4. Ricorso del responsabile civile A.S.L. Roma 3. I) In relazione alla responsabilità dell'imputato, deduce vizio di motivazione e travisamento della prova, per avere la Corte territoriale sminuito la deposizione resa dalla LA MA, secondo cui, il giorno dell'incidente, erano state regolarmente apposte le sbarre di contenzione al letto del paziente. II) In relazione alla ritenuta responsabilità solidale risarcitoria della ASL, osserva quanto segue.
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Firmato Da: AB PE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 6455eb01ee150131-Firmato Da: AN DI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 3614bb36e331890 Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847c135698
Richiama l'efficacia del decreto del Commissario ad acta in data 16.11.2016, in esito all'accordo sottoscritto in data 09.11.2016 dalla Regione Lazio, dall'A.S.L. Roma 3 e dal Policlinico Portuense S.p.A. (per il presidio Policlinico Di Liegro), per sostenere che l'inquadramento del Policlinico tra gli erogatori di prestazioni e servizi sanitari accreditati con il servizio sanitario nazionale deve considerarsi di epoca successiva all'evento dannoso, essendo intervenuto con decreto della Regione Lazio n. 33 del 2019. Con la conseguenza che, trattandosi di evento dannoso accaduto in data 28.01.2018, l'obbligo risarcitorio ricade per intero sul Policlinico e non sulla A.S.L. Roma 3 per effetto della clausola di manleva contenuta nell'accordo del 09.11.2016. Rileva l'efficacia del documento di rischio sottoscritto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dal Risk Manager del Policlinico, non valutato dai giudici di merito, secondo cui la gestione del rischio clinico e la definizione di procedure contro le cadute accidentali dei pazienti è di competenza del Policlinico Di Liegro.
5. La difesa delle parti civili ha depositato conclusioni scritte con cui chiede il rigetto dei ricorsi, con vittoria di spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
6455eb01ee150131-Firmato Da: AN DI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 3614bb36331890
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1. I ricorsi proposti devono essere dichiarati inammissibili.
2. L'unico motivo dedotto dalla difesa dell'imputato, sotto il profilo del vizio motivazionale conseguente al travisamento della testimonianza della caposala (MA NA), sviluppa essenzialmente censure di merito, non consentite in sede di legittimità. In particolare, secondo la prospettazione del ricorrente, i giudicanti avrebbero erroneamente desunto da tale deposizione la responsabilità del medico in ordine all'omessa apposizione delle sbarre di contenzione al letto di degenza della persona offesa. Ciò in quanto da altri atti del processo, debitamente richiamati in sede di appello, sarebbe emersa in modo inconfutabile la circostanza dell'avvenuta apposizione delle sbarre di contenzione, confermata dal dichiarato dalla stessa teste.
3. Va premesso che il (dedotto) vizio di "travisamento della prova" chiama in causa, in linea generale, le ipotesi di infedeltà della motivazione rispetto al processo e, dunque, le distorsioni del patrimonio conoscitivo valorizzato dalla motivazione rispetto a quello effettivamente acquisito nel giudizio.
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Tre sono le figure di patologia della motivazione riconducibili al vizio in esame: la mancata valutazione di una prova decisiva (travisamento per omissione); l'utilizzazione di una prova sulla base di un'erronea ricostruzione del relativo "significante" (cd. travisamento delle risultanze probatorie); l'utilizzazione di una prova non acquisita al processo (cd. travisamento per invenzione). In questi casi non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, [...], Rv. 238215 01), visto che la cognizione del giudice di legittimità resta circoscritta alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una "fotografia" del c.d. "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [...], Rv. 283370 01; Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, [...], Rv. 234167 - 01; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, [...], Rv. 234605-01). Occorre anche che l'elemento travisato, la cui inequivoca individuazione e specifica rappresentazione spetta al ricorrente, assuma portata decisiva, nel senso che l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, [...], Rv. 277758-01). Anche il presupposto della decisività dell'atto asseritamente travisato deve essere compiutamente allegato e specificamente dimostrato dal ricorrente, il quale non può esimersi dall'indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, [...], Rv. 281085-01). Le superiori considerazioni non fanno altro che ribadire quello che costituisce un insegnamento costante della Suprema Corte a riguardo dei limiti strutturali del vizio motivazionale deducibile in cassazione, cui consegue il noto principio per cui sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280601 01). In altri termini, l'orizzonte del sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica della tenuta logico-
Firmato Da: AB PE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 6455eb01ee150131-Firmato Da: AN DI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 3614bb36e331890 Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847c135698
giuridica delle argomentazioni poste a fondamento della decisione e non può spingersi oltre, non potendo la Corte di cassazione sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del significato delle prove assunte né nella conseguente operazione di trarne le inferenze logiche ritenute idonee a sostanziare il suo convincimento (cfr. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, [...], Rv. 226074 - 01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, [...], Rv. 207944-01). In definitiva, ai fini della configurabilità del vizio di travisamento della prova dichiarativa, è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, [...], Rv. 272406-01).
4. Il ricorrente deduce il travisamento del risultato probatorio costituito da quanto riferito dalla teste Massai, contestando tuttavia il "significato" di tale testimonianza, vale a dire la sua interpretazione e valutazione, e non il c.d. "significante", vale a dire la sua rappresentazione materiale e oggettiva, che nel caso è stata esattamente riportata in sentenza, traendone però un significato diverso da quello preteso dalla difesa dell'imputato. Ne discende che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la prospettata doglianza non integra il vizio di travisamento della prova, trattandosi, in definitiva, di una censura con cui si contesta (non il travisamento ma) l'erronea interpretazione della testimonianza da parte del giudice di merito, vizio che nel caso in esame appare del tutto insussistente.
5. La Corte territoriale, infatti, ha motivatamente accertato che al momento dell'incidente (caduta dal letto) le sbarre di contenzione non erano apposte, sulla base di un ragionamento che ha tenuto conto di tutti gli elementi di prova acquisiti, favorevoli e contrari alla tesi accusatoria. Tali elementi sono stati valutati nel loro complesso e i relativi risultati sono stati adeguatamente compendiati nella decisione, il cui percorso argomentativo si è basato: i) sulla constatazione delle gravi lesioni riportate dalla persona offesa a seguito della caduta che non si sarebbe verificata se le sbarre fossero state effettivamente apposte, attesa l'impossibilità di scavalcarle;
ii) sul dato documentale circa l'omessa annotazione sul diario clinico dell'apposizione delle sbarre;
iii) sull'assenza dal reparto della caposala MA al momento della caduta che si verificava in orario pomeridiano quando la stessa aveva terminato il proprio turno di servizio e, dunque, non era più in grado di verificare direttamente lo
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stato di fatto descritto;
iv) sulla genericità delle dichiarazioni dalla stessa rese che, a giudizio della Corte di merito, sembravano fondarsi più sull'esistenza di una prassi che su un ricordo nitido e specifico degli accadimenti;
v) sul contrasto delle dichiarazioni della caposala rispetto a quanto dichiarato dalla persona offesa, secondo cui egli era stato posto in un letto "piccolo, molto piccolo", e che se le sbarre vi fossero state non le avrebbe mai potute superare;
vi) sull'attendibilità della persona offesa, le cui dichiarazioni sono state ritenute coerenti con gli ulteriori elementi acquisiti, ed in particolare con le precarie condizioni fisiche del soggetto, che non gli avrebbero mai consentito il superamento delle sbarre contenitive. Le suddette argomentazioni, sinteticamente riportate, appaiono congrue e non manifestamente illogiche, come tali insindacabili in cassazione, ove non vi è spazio per una "rilettura" della testimonianza della caposala, trattandosi di operazione spettante in via esclusiva alla competenza del giudice di merito il quale, nel caso in esame, vi ha ottemperato con motivazione immune da evidenti vizi motivazionali e certamente senza alcun travisamento della prova indicata.
6. Con riferimento al ricorso del responsabile civile, si osserva quanto segue.
7. Quanto al primo motivo, sostanzialmente sovrapponibile a quello dedotto dalla difesa dell'imputato, non ci si può che richiamare alle osservazioni dianzi sviluppate con riferimento al ricorso dell'imputato.
8. Per quanto riguarda il secondo motivo, con cui si contesta la responsabilità (civile) solidale della A.S.L. rispetto all'operato del personale del Policlinico "Di Liegro", esso si articola in due profili: con il primo, si sostiene che il Policlinico al momento del fatto non operava in regime di convenzione con la A.S.L.; con il secondo, si richiama il documento sottoscritto dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dal Risk Manager del Policlinico, secondo cui la gestione del rischio clinico e la definizione di procedure contro le cadute accidentali dei pazienti era di competenza del Policlinico.
8.1. Il primo profilo è manifestamente infondato e reiterativo di doglianze già proposte in sede di gravame di merito, esaurientemente e logicamente confutate dalla sentenza impugnata sulla base di una puntuale ricostruzione in fatto e in diritto attinente al regime pubblico (in convenzione con la A.S.L.) in cui operava il Policlinico al momento (gennaio 2018) del ricovero della persona offesa, ravvisandone l'inquadramento tra gli erogatori di prestazioni e servizi sanitari accreditati con il servizio sanitario nazionale ed il conseguente rapporto di immedesimazione organica, tra A.S.L. ed ente privato convenzionato, sin dal
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decreto del Commissario ad acta del 16.11.2016, funzionale ad assicurare la continuità assistenziale in regime di accreditamento nella fase di passaggio tra l'accordo e il completamento dell'inquadramento. È stato dunque accertato che il Policlinico al momento del fatto offriva un pubblico servizio in convenzione con la A.S.L. e che doveva (e deve) garantire l'idoneità e la validità del servizio. In tal senso, la Corte territoriale, a conferma del ravvisato rapporto di immedesimazione organica fra A.S.L. ed ente privato, ha prestato adesione all'indirizzo espresso sul tema dalle Sezioni Unite civili secondo il quale «in tema sanità pubblica, il regime dell'accreditamento introdotto dall'art. 8 comma 5 del d.lgs. n. 502 del 1992 non ha inciso sulla natura del rapporto tra struttura privata ed ente pubblico che resta di tipo concessoria atteso che la struttura accreditata, in forza del provvedimento di accreditamento, viene inserita in modo continuativo e sistematico nell'organizzazione della P.A. ed assume la qualifica di soggetto erogatore di un servizio pubblico, con la conseguenza che la domanda di risarcimento del danno erariale cagionato dall'accreditato in seguito alla violazione delle regole stabilite dal predetto regime è devoluta alla giurisdizione della Corte dei Conti»> (così S.U. civ., n. 16366 del 18/06/2019).
8.2. Anche il secondo profilo è reiterativo di doglianza che ha ricevuto adeguata risposta dai giudici territoriali, nel senso che il documento dedotto dal ricorrente, in ogni caso, non esonera da responsabilità risarcitoria l'A.S.L. Roma 3 che, nella qualità di responsabile civile, è il soggetto giuridico tenuto al risarcimento dei danni in quanto obbligato a rispondere per il fatto altrui, ex art. 185 cod. pen. e 83 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 4, n. 10701 del 01/02/2012, [...]). Ciò discende dalla considerazione che l'imputato, quale dipendente del Policlinico convenzionato, è parte di un rapporto di immedesimazione organica con la A.S.L., la quale, pertanto, è chiamata a rispondere delle conseguenze dannose del fatto-reato, a norma delle leggi civili (cfr. Sez. 5, n. 28157 del 03/02/2015, Rv. 264913-01). Del resto, la responsabilità civile dell'ente pubblico che ha affidato a un soggetto privato l'espletamento di un servizio, la cui gestione abbia reso possibile l'illecito, sussiste e opera su base oggettiva ex art. 2049 cod. civ., nel caso in cui all'ente competano poteri di vigilanza sull'operato dell'affidatario (Sez. 4, n. 40695 del 17/10/2024, [...], Rv. 287000 01), evenienza chiaramente ricorrente nel caso di specie.
9. Stante l'inammissibilità dei ricorsi, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), deve addivenirsi alla condanna dei ricorrenti al pagamento sia delle
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spese processuali sia della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili in questo giudizio di legittimità, quantificate in euro 5.700,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, nonché in solido alla rifusione delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità dalle parti civili ON ON, RI BE, RI RC e RI NI che liquida in complessivi euro 5.700,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso il 4 novembre 2025
Il Consigliere estensore Alessandro Ranaldi
La Presidente Gabriella Cappello
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