Sentenza 25 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/01/2002, n. 922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 922 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2002 |
Testo completo
AULA "A" 462 IN0 0922 /02 oggetto LAVORO OL ITALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Consigliere R.G.N.08470/99 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Dott. Donato FIGURELLI MAZZARELLA Rel. Consigliere Cron. 2432 Dott. Giovanni Dott. Guido VIDIRI Consigliere Rep.ha pronunciato la seguente SE NT E NZA sul ricorso proposto UD. 07.11.2001 da DELL O S TAT O s.p.a. FE RRO VIE Società di Trasporti e Servizi per azioni, in persona del procuratore e rapp.te, avv. Giancarlo Alvino, in virtù di procura rilasciata dall'Amminitratore Delegato della società dr. Giancarlo Civoli per notar Paolo Castellini del 23 febbraio 1999, rep. n. 56911, rapp.to e difeso dall'avv. prof. Nicola Corbo, presso il quale elett.te domicilia in 4 6 231 n. giusta procura speciale а Roma, via Sesto Rufo, 2 9 margine del ricorso, ricorrente a 1
contro
CA EM NT IN rapp.to e difeso dall'avv. Salinas Francesco Paolo, con il quale elett.te domicilia in Roma, via Piazzale Clodio, n. 01, presso 10 studio dell'avv. Virgilio Gaito, giusta procura speciale a margine del controricorso, controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di MO n. R.G. n. 00331/93, 03631/1998 del 29.10.1998/01.02.1999, notificata il 26 febbraio 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07 novembre 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. prof, Nicola Corbo per la Ferrovie dello Stato s.p.a.; Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza n. 00744/92 del 26 marzo/25 agosto 1992 il Pretore di MO rigettava la domanda proposta da IN AN contro la Ferrovie dello Stato s.p.a. (in appresso Ferrovie), già Ente Ferrovie dello Stato, e, per lo effetto, diretta al riconoscimento in suo favore della superiore qualifica di Capo Gestione Sovrintendente, VIII categoria, 2 4 con decorrenza gennaio 1987, in luogo di quella di Capo Gestione Superiore, VII^ categoria, e alle conseguente differenze retributive. Il Tribunale di MO in accoglimento dell'appello del AN, dichiarava il diritto dello stesso alla superiore qualifica richiesta con decorrenza 05 maggio 1988, e alle differenze retributive dal gennaio 1987, oltre accessori;
spese del doppio grado a carico della società appellata. Osservava il Tribunale: sulla premessa, pacifica, che alla posizione lavorativa di Vice Dirigente presso la biglietteria di MO CE era ricondotto il profilo Sovrintendente di 8^professionale di Capo Gestione categoria, il AN, che aveva sostituito il precedente titolare, deceduto, "in tutte le mansioni inerenti al servizio" aveva diritto al relativo inquadramento;
la effettività dello svolgimento delle dette mansioni si desumeva dalle prove testimoniali, non essendo attendibili le dichiarazioni del teste UP, per affermazioni astratte e congetturali su un'asserita avocazione delle funzioni del "vice" da parte del Dirigente, neanche confermata da quest'ultimo. Ricorre per cassazione avversO la predetta sentenza la Ferrovie dello Stato s.p.a. con unico motivo di censura, illustrato anche da successiva memoria difensiva e note di udienza. 2 3 Il AN si è costituito con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso la Ferrovie dello Stato s.p.a. denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 e 1362 e segg. c.C., e di ogni altra norma e principio in materia di accertamento della corrispondenza tra mansioni interpretazione del contratto e qualifica oltre che di collettivo del 1988, violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 C.C. e di ogni altra norma o principio in materia di ammissione e revoca di ammissione di prove di ufficio in particolare in appello, nonché omess a, e insufficiente motivazione circa punticontraddittoria decisivi della controversia, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.: la qualifica di vice dirigente la gestione biglietteria non ricomprendeva solo mansioni vicarie ma anche attribuzioni di poteri e di attività di gestione da esercitarsi in via autonoma e con responsabilità diretta di risultati da conseguire, ancorchéorganizzazione e sui destinati a cedere eventualmente rispetto a quelli del dirigente;
spettava al ricorrente la prova dello svolgimento in concreto delle dette mansioni, in mancanza della quale rimaneva soltanto la posizione vicaria, insufficiente al superamento della VII^ ctg.; in realtà la deposizione del teste UP era supportata da prove documentali, ed in particolare dal dispaccio 11 settembre 1986, regolarmente 4 Я acquisito agli atti, circa l'obbligo del dirigente di vice-dirigente in attesa della espletare le mansioni del copertura di tale ultimo posto, e dal dispaccio P/141 del 03 marzo 1990 che disponeva la soppressione provvisoria del posto;
il teste MA, dirigente, non era stato neanche sentito sulla questione della avocazione documentalmente inattendibilità del teste ED provata, e la stessa perché "si trattava di persona diversa per funzioni dal capo ufficio organizzazione” era smentita dallo stesso secondo dispaccio di cui sopra perché a sua firma;
d'altro parte, il capo ufficio organizzazione, ancorché ritualmente introdotto insieme al teste MA, entrambi ammessi ex officio, non con implicita revoca parziale era stato sentito e la causa era stata decisa sulla dell'ordinanza ammissiva, scorta della sola testimonianza del MA;
quest'ultima, peraltro, nulla aveva apportato sulle mansioni con connessa diretta responsabilità del AN, proponendo invece l'assoluta assimilabilità ed equivalenza delle mansioni del capo e del vice, con la sola esclusione della responsabilità che era solo del titolare;
e tanto era contraddittorio, essendo le mansioni evidentemente assimilabili ed equivalenti se, lae solo, connesse alla responsabilità; in conclusione, sentenza impugnata non spiegava quali fossero le mansioni di vice svolte dal AN, e se ad esse era riconnessa responsabilità diretta e dei risultati;
dalla stessa 5 sentenza, infine, non risultava il raffronto fra le mansioni svolte dal AN e la declaratoria del settimo livello già riconosciutogli, tenuto conto che la lettura di quest'ultima certamente non le escludeva. Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata, in realtà, anziché esaminare analiticamente le mansioni in concreto svolte dal AN, porle a confronto con la declaratoria dell'VIII^ categoria per la eventuale riconducibilità di esse a tale la loroinquadramento, ed escludere contemporaneamente riconducibilità alla categoria rivestita (l'una e l'altra neanche riportate), propone il sillogismo, secondo il quale, poiché il posto del vice-dirigente presso la biglietteria di MO CE era di VIII^ categoria, profilo e il ANprofessionale di Capo Gestione Sovrintendente, dal 1987, a seguito del decesso del titolare Aiello, era subentrato al suo posto svolgendo "tutte le mansioni inerenti al servizio", il AN stesso aveva diritto al profilo rivendicato e all'inquadramento nelle superiore VIII^ categoria. Ed а tanto il Tribunale è pervenuto sulla base della testimonianza di tal MA, Dirigente della 1989, il quale oltre ad essersi RI dal 1986 al pronunciato nel senso sopra indicato, aveva anche ammesso che il sabato il AN lo sostituiva assumendosi la intera responsabilità del servizio. Tale deposizione, per il giudice 6 di appello era, peraltro, confermativa di altra (tal Li Greci) raccolta in primo grado, ed era invece in contrasto con quella del teste UP NO ED, inattendibile perché "persona diversa per funzioni dal Capo Ufficio Organizzazione" e basata su elementi astratti (cd. codici di utilizzazione) e su congetture prive di riscontro, tant'è che l'asserita avocazione delle funzioni da parte del MA era stata smentita dallo stesso dirigente. Ritiene il Collegio che la sentenza non propone una chiara motivazione della decisione adottata. In essa, in realtà, non si fa alcun riferimento alla declaratoria dell' VIII livello, e in particolare non si prospettano esattamente le mansioni svolte dal ricorrente, e si omette quindi il necessario confronto di esse per la corretta applicazione dei principi ripetutamente indicati da questa Corte ai fini del conseguimento automatico del superiore inquadramento per l'esercizio in concreto della relativa attività ai sensi dell'art. 2103 C.C. ("Nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal collettivo di categoria e dal raffronto tracontratto il J 7 risultato della prima indagine e il tenore della normativa ( fra le ultime, Cass. 10.04.1999, n. 03528).contrattuale" E dunque, l'evidente equivoco di fondo circa le mansioni vicarie, la omessa precisazione delle mansioni di fatto esercitate, la omissione di qualsiasi raffronto tra mansioni svolte e le declaratorie della qualifica rivestita e di quella rivendicata, la omessa valutazione dei documenti relativi all'incarico di vice-dirigente della RI MO CE (dispaccio 11 settembre 1986 circa l'affermata avocazione da parte del Dirigente delle mansioni di vice-dirigente, e dispaccio P/141 del 3 marzo 1990 che si asserisce di soppressione provvisoria del posto), l'evidente contraddizione tra il provvedimento di ammissione dei testi MA ed AL e la successiva e implicita revoca dell'ammissione del teste AL, la desunta inattendibilità del teste ED solo dalla sua posizione di persona diversa per funzioni dal Capo Ufficio Organizzazione, ancorché firmatario proprio del dispaccio del 03 marzo 1990, con il quale sarebbe stato soppresso il posto, e perché espressosi con termini astratti (codici di utilizzazione, che invece il Pretore avrebbe ritenuto di necessaria acquisizione agli atti) e congetture prive di riscontro, e, in sintesi, l'assoluta impossibilità di verifica dell'assunzione delle responsabilità del servizio da parte del ricorrente nella sua posizione vicaria, costituiscono tutte carenze che 8 h impediscono a questa Corte di individuare l'esatto iter logico-giuridico percorso dal Tribunale ai fini della soluzione adottata. Il ricorso, pertanto, va accolto, la sentenza cassata, e la causa rimessa ad altro giudice di merito, che si designa nella Corte di Appello di Messina, che provvederà al riesame osservazioni nel rispetto delle di cui della controversia 385, terzo comma, c.p.c., al sopra, e, ai sensi dell'art. regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
C o r t e accoglie il ricorso, cassa la la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Messina. Così deciso in Roma il 07 novembre 2001. Il Consigliere est. I Presidente Giovanni Mazzarella Giuseppe Iannirul Giovanni Mazzarella Still eдне IL CANCELLIERE I Cancelleria D , A O S L S 0 L A 1 O T Depositato 2.5 GEN. 2002 . B , 3 T I A 3 R D S 5 2.5.GEN E 'A A SP . L ST L N I IL CANCELLIERE E O N D 3 P G -7 I O IM S -8 A N A E 1 D S D 1 E I , TA A E O R N G O T SE G IS ITT E E G L P E R D A L O L E D 9