Sentenza 9 settembre 2015
Massime • 1
In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, la presentazione da parte del datore di lavoro degli appositi modelli DM10, attestanti l'effettiva corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti in mancanza di elementi contrari, può essere dimostrata in giudizio, anche in base alla testimonianza del funzionario dell'ente previdenziale, non essendo necessaria la relativa produzione documentale, se l'imputato non ne contesti l'invio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/09/2015, n. 43602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43602 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2015 |
Testo completo
massimario 43 602/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Aldo Fiale -Presidente - Sent. n. sez. 3028 PU - 09/09/2015 Lorenzo Orilia -Relatore- R.G.N. 27267/2015 Aldo Aceto Andrea Gentili Enrico Mengoni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LO NI, nato a [...] al Mare (CH) il 26/07/1974, avverso la sentenza del 25/09/2014 della Corte di appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo che ha concluso per l'inammissibilità. RITENUTO IN FATTO 1.Il sig. NI LO ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, per l'annullamento della sentenza del 25/09/2014 della Corte di appello di L'Aquila che, in parziale riforma della sentenza del 25/09/2013 del Tribunale di Chieti, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 2, comma 1-bis, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, limitatamente alle violazioni commesse fino al mese di settembre 2006, perché estinte per prescrizione e ha rideterminato la residua pena nella misura di cinque mesi e dieci giorni di reclusione e 400,00 euro di multa. L'imputato risponde del reato ascrittogli per non aver versato all'INPS le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nei mesi da gennaio : a settembre 2006 e da maggio 2007 ad agosto 2007 e da novembre 2007 a gennaio 2008. 1.1.Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione per contraddittorietà, travisamento dei fatti e manifesta illogicità. Deduce, al riguardo, che i Giudici di merito hanno ritenuto provata la corresponsione delle retribuzioni in base alla sola denunzia inoltrata alla Procura della Repubblica dal direttore dell'INPS e dall'allegato prospetto delle inadempienze. Non sono stati acquisiti i prospetti DM10, né le testimonianze dei dipendenti, sicché non v'è prova del fatto (l'erogazione delle retribuzioni) in assenza del quale non sussiste l'obbligo contributivo.
1.2.Con il secondo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., che la condanna è stata emessa pur in costanza di ragionevole dubbio sulla sussistenza della propria responsabilità e ciò in violazione dei criteri di giudizio di cui agli artt. 192, 530, cpv., 533, comma 1, cod. proc. pen., 27, comma 2, Cost., 6, Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.
1.3.Con il terzo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., mancanza di motivazione sul motivo di appello e deduce che la sentenza impugnata appare redatta con formule di stile piuttosto che rispondere alle questioni sollevate con l'impugnazione avverso la sentenza di primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso è inammissibile perché generico e totalmente infondato.
3.I primi due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perché hanno in comune l'oggetto, sono manifestamente infondati.
3.1.La Corte di appello dà atto che la prova del reato è evincibile dai cd. Mod. DM10 che tuttavia l'imputato afferma non esser mai stati acquisiti al processo che si è fondato esclusivamente sulla testimonianza del funzionario INPS e sui prospetti allegati alla denunzia inviata alla Procura della Repubblica di Chieti.
3.2. L'eccezione non è decisiva perché la testimonianza del dipendente dell'ente previdenziale può costituire valido argomento di prova circa l'invio, da parte del datore di lavoro, dei modelli DM10, fonte di conoscenza del debito contributivo rimasto inadempiuto, non essendone necessaria la produzione documentale se l'imputato non ne contesti il mancato invio. 2 3.3.Il Tribunale di Chieti aveva del resto chiaramente affermato che l'INPS aveva elaborato il prospetto dei contributi non versati sulla base dei modelli DM10 trasmessi dall'imputato. Questi, dal canto suo, non ha mai eccepito l'inesistenza dei mod. DM10 o il loro mancato invio all'ente previdenziale, né difformità del prospetto inviato alla locale Procura della Repubblica rispetto al loro contenuto;
tanto meno ha mai dedotto che l'INPS aveva operato in base ad accertamenti di natura ispettiva e dunque in base a fonti di conoscenza diversi dai suddetti modelli.
3.4.Non vi sono dunque motivi per ritenere che le informazioni contenute nei DM10 siano state correttamente veicolate nel processo attraverso i prospetti allegati alla denunzia e alla testimonianza del funzionario dell'INPS. Il dubbio che l'imputato astrattamente invoca non ha un fondamento di ragionevolezza.
5.E' totalmente generico il terzo motivo di ricorso.
5.1. L'imputato eccepisce il difetto di motivazione in ordine ai motivi di appello presentati, ma non specifica quali essi siano, né li allega.
5.2.Come già spiegato da questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Rv. 259704 ;Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, Rv. 258962; Sez. 6, n. 21858 del 19/12/2006, Rv. 236689).
5.3.Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
5.4.La inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di rilevare cause di estinzione del reato, quale la prescrizione, verificatesi successivamente alla pronunzia della sentenza impugnata.
5.5.Alla detta declaratoria consegue, ex art. 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1000,00. 3
P.Q.M.
: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 09/09/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente ! Aldo Aceto Aldo Fiale Aldo Acch Aero Pale F ! DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 29 OTT 2015 CANCELLIERE Luana Man