CASS
Sentenza 6 giugno 2023
Sentenza 6 giugno 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/06/2023, n. 24262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24262 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da DA AR, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 25/01/2023 del Tribunale di RI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LA Mastroberardino, che ha concluso per il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 25 gennaio 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di RI ha convalidato il provvedimento impositivo del 22 dicembre 2022 emesso dal Questore di RI a carico di AR DA, consistente tra l'altro nell'obbligo di presentazione di quest'ultimo alla Stazione dei Carabinieri di Orbassano per un periodo di cinque anni in coincidenza, e comunque secondo le modalità ivi stabilite, di ogni incontro di calcio della squadra della Juventus. Penale Sent. Sez. 3 Num. 24262 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: CERRONI CLAUDIO Data Udienza: 03/05/2023 2. Avverso il provvedimento l'interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione formulando al riguardo quattro motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo è stata dedotta l'omessa motivazione in ordine alla valutazione della prodotta memoria difensiva, con la quale era stato richiesto l'accesso a video e filmati degli incidenti allo stadio Grande RI (al contempo sollecitando il Giudice alla visione diretta del materiale), altresì contestando l'effettività del riconoscimento personale e la stessa necessità dell'obbligo di firma, stanti le modalità telematiche di controllo degli accessi allo stadio;
infine rilevando la riduzione del precedente provvedimento inibitorio emesso dal Questore e le problematiche legate all'attività lavorativa dell'interessato, impegnato in turni che avrebbero reso complicata l'ottemperanza all'obbligo di presentazione. 2.2. Col secondo motivo è stata censurata l'omessa motivazione in merito alle ragioni di necessità ed urgenza poste alla base del provvedimento del Questore, 2.3. Col terzo motivo il ricorrente si è doluto del difetto di motivazione quanto al giudizio di pericolosità del ricorrente, atteso che nel procedimento penale cd. Last banner gli era stata applicata la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.. 2.4. Col quarto motivo infine è stata lamentata l'omessa considerazione delle rappresentate esigenze lavorative, nonostante la stessa previsione di tutela in proposito formulata dalla legge speciale. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 4.1. In relazione al primo motivo di impugnazione, vero è che deve considerarsi nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato (Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, dep. 2021, Lupo, Rv. 281321, cfr. anche Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014, dep. 2015, Luraschi, Rv. 262900). Anche se l'obbligo del giudice di motivare in ordine al contenuto delle memorie o deduzioni, tempestivamente presentate dall'interessato in vista della convalida del provvedimento del Questore, si intende assolto anche nel caso in cui ne risulti testualmente avvenuto l'esame e sia desumibile, dal complessivo tenore del provvedimento, l'implicita esclusione della loro fondatezza (Sez. 3, n. 46223 del 16/11/2011, Di AR e altro, Rv. 251330). Con la precisazione che, 2 se va annullata senza rinvio l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, in sede di convalida, ometta di motivare o presenti una motivazione meramente apparente in ordine ai presupposti legittimanti l'adozione della misura (posto che un eventuale annullamento con rinvio, funzionale all'esercizio di un controllo postumo, vanificherebbe l'esigenza di rispettare il termine di 96 ore dalla notifica del provvedimento all'interessato), nel diverso caso in cui il controllo del giudice sia stato esercitato, pur non compiutamente, l'annullamento va invece disposto con rinvio (Sez. 3, n. 25936 del 15/07/2020, Saba, Rv. 280362). 4.1.1. In specie l'ordinanza impugnata ha espressamente rammentato la presentazione di memoria difensiva, della quale - contrariamente ai rilievi del ricorrente - è stato tenuto ampio ancorché non completo conto (v. infra). 4.1.2. In primo luogo l'ordinanza ha dato atto dell'identificazione del ricorrente tramite il materiale investigativo raccolto dalla GO (cui peraltro poteva accedere anche la difesa, limitatasi a sostenere l'errore di persona). In ogni caso, ai fini della convalida dell'obbligo di presentazione a seguito di denuncia per la partecipazione a manifestazioni di tifo violento, è sufficiente che il giudice, che non può arrestarsi alla mera constatazione dell'avvenuta denuncia, si limiti ad una valutazione indiziaria circa l'attribuibilità della condotta al destinatario del provvedimento, non essendo necessaria la certezza della prova (Sez. 3, n. 1771 del 04/11/2020, dep. 2021, Colangelo, Rv. 280285). Ed in specie la stessa difesa ha ammesso la contiguità tra il settore ospiti dello stadio torinese e la curva Primavera, il cui biglietto era in possesso del ricorrente, sì che la riconosciuta partecipazione agli scontri, in esito alla verifica del materiale raccolto e non smentito puntualmente, si presenta del tutto plausibile e certamente non illogica, proprio in ragione della riconosciuta collocazione geografica dei settori dello stadio del RI calcio. Il livello di gravità indiziaria appare quindi correttamente raggiunto, ed invero vi è l'espresso riconoscimento del fumus operato dall'ordinanza impugnata. Manifestamente infondato, sì che esso non abbisognava neppure di una specifica risposta e presa in considerazione (cfr. Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281), appare invece il rilievo circa la pretesa astratta non necessità dell'obbligo di presentazione. Al contrario, detto obbligo certamente non si risolve - nonostante l'affermata esistenza di modalità elettroniche di controllo degli accessi allo stadio - nel mero divieto di accesso all'impianto sportivo in occasione delle manifestazioni agonistiche. In proposito, infatti, è nozione comune che la funzione della prescrizione dell'obbligo di presentazione all'ufficio o comando di Polizia è proprio quella di assicurare l'osservanza da parte dell'interessato del provvedimento di divieto di 3 accesso alle manifestazioni sportive, provvedimento in sé di valenza amministrativa, laddove invece l'obbligo di presentazione costituisce una limitazione della libertà personale sottoposta, appunto, alla valutazione giudiziale. Ed è prescrizione ulteriore nell'ipotesi di ravvisata maggiore pericolosità del soggetto destinatario del divieto di accesso. 4.1.3. Vero è, quindi, che i presupposti della convalida del provvedimento del Questore sono: a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento;
b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto;
c) l'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura (Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2018, Fici, Rv. 272778). Al riguardo l'ordinanza - ed in tal senso si ravvisa la complessiva infondatezza anche del secondo e del terzo motivo di ricorso - ha altresì espressamente riconosciuto tanto i profili di pericolosità sociale del ricorrente, in quanto già destinatario di provvedimento di divieto di accesso e gravato da precedenti condanne per più ipotesi di reato, quanto i requisiti di necessità ed urgenza del provvedimento del Questore. A quest'ultimo proposito, tra l'altro e contrariamente ai rilievi del ricorrente, nulla era stato invece segnalato con la memoria difensiva, laddove l'Autorità amministrativa aveva comunque specificamente giustificato la misura espressamente richiamando la ripresa del campionato di calcio anche di serie A, dopo la sosta per la notoria celebrazione del campionato mondiale di calcio del 2022. 4.1.4. In definitiva, pertanto, è stato dato conto della presentazione di memoria difensiva, ed al riguardo l'ordinanza ha provveduto a risposta non apparente. 4.2. Il ricorso coglie invece nel segno - ed in proposito non è stata fornita adeguata rappresentazione delle formulate ragioni dell'interessato (v. supra) - quanto all'omessa considerazione delle prospettate esigenze lavorative del ricorrente, indicate tanto in memoria difensiva che nel presente ricorso. Tutto ciò nonostante la specifica indicazione rintracciata nella norma di cui all'art. 6, comma secondo, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (cfr. Sez. 3, n. 44621 del 08/07/2016, Marras, Rv. 269204), che appunto impone di tenere conto delle esigenze lavorative del soggetto colpito anche dall'obbligo di presentazione. In proposito l'ordinanza non ha invece assunto posizione di sorta. 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, pertanto, deve essere annullata l'ordinanza impugnata, con rinvio sul punto al Tribunale di RI, limitatamente al motivo di ricorso concernente la valutazione delle esigenze lavorative del ricorrente. 4 Il C sigliere este re L'infondatezza residua dell'impugnazione comporta il rigetto del ricorso nel resto. 5.1. In ragione di ciò, è sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore di RI limitatamente all'obbligo di presentazione. 5.2. Si manda infine alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di RI.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata limitatamente al terzo motivo di ricorso concernente la valutazione delle esigenze lavorative del ricorrente con rinvio al Tribunale di RI. Rigetta il ricorso nel resto. Sospende l'efficacia del provvedimento del Questore di RI del 22.12.2022, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di RI. Così deciso in Roma il 03/05/2023 Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LA Mastroberardino, che ha concluso per il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 25 gennaio 2023 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di RI ha convalidato il provvedimento impositivo del 22 dicembre 2022 emesso dal Questore di RI a carico di AR DA, consistente tra l'altro nell'obbligo di presentazione di quest'ultimo alla Stazione dei Carabinieri di Orbassano per un periodo di cinque anni in coincidenza, e comunque secondo le modalità ivi stabilite, di ogni incontro di calcio della squadra della Juventus. Penale Sent. Sez. 3 Num. 24262 Anno 2023 Presidente: SARNO GIULIO Relatore: CERRONI CLAUDIO Data Udienza: 03/05/2023 2. Avverso il provvedimento l'interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione formulando al riguardo quattro motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo è stata dedotta l'omessa motivazione in ordine alla valutazione della prodotta memoria difensiva, con la quale era stato richiesto l'accesso a video e filmati degli incidenti allo stadio Grande RI (al contempo sollecitando il Giudice alla visione diretta del materiale), altresì contestando l'effettività del riconoscimento personale e la stessa necessità dell'obbligo di firma, stanti le modalità telematiche di controllo degli accessi allo stadio;
infine rilevando la riduzione del precedente provvedimento inibitorio emesso dal Questore e le problematiche legate all'attività lavorativa dell'interessato, impegnato in turni che avrebbero reso complicata l'ottemperanza all'obbligo di presentazione. 2.2. Col secondo motivo è stata censurata l'omessa motivazione in merito alle ragioni di necessità ed urgenza poste alla base del provvedimento del Questore, 2.3. Col terzo motivo il ricorrente si è doluto del difetto di motivazione quanto al giudizio di pericolosità del ricorrente, atteso che nel procedimento penale cd. Last banner gli era stata applicata la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.. 2.4. Col quarto motivo infine è stata lamentata l'omessa considerazione delle rappresentate esigenze lavorative, nonostante la stessa previsione di tutela in proposito formulata dalla legge speciale. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati. 4.1. In relazione al primo motivo di impugnazione, vero è che deve considerarsi nulla, per violazione del diritto di difesa, l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, che non contenga alcun riferimento alle deduzioni oggetto della memoria difensiva depositata entro il termine di quarantotto ore dalla notifica al diffidato (Sez. 3, n. 3740 del 10/12/2020, dep. 2021, Lupo, Rv. 281321, cfr. anche Sez. 3, n. 2862 del 13/11/2014, dep. 2015, Luraschi, Rv. 262900). Anche se l'obbligo del giudice di motivare in ordine al contenuto delle memorie o deduzioni, tempestivamente presentate dall'interessato in vista della convalida del provvedimento del Questore, si intende assolto anche nel caso in cui ne risulti testualmente avvenuto l'esame e sia desumibile, dal complessivo tenore del provvedimento, l'implicita esclusione della loro fondatezza (Sez. 3, n. 46223 del 16/11/2011, Di AR e altro, Rv. 251330). Con la precisazione che, 2 se va annullata senza rinvio l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari che, in sede di convalida, ometta di motivare o presenti una motivazione meramente apparente in ordine ai presupposti legittimanti l'adozione della misura (posto che un eventuale annullamento con rinvio, funzionale all'esercizio di un controllo postumo, vanificherebbe l'esigenza di rispettare il termine di 96 ore dalla notifica del provvedimento all'interessato), nel diverso caso in cui il controllo del giudice sia stato esercitato, pur non compiutamente, l'annullamento va invece disposto con rinvio (Sez. 3, n. 25936 del 15/07/2020, Saba, Rv. 280362). 4.1.1. In specie l'ordinanza impugnata ha espressamente rammentato la presentazione di memoria difensiva, della quale - contrariamente ai rilievi del ricorrente - è stato tenuto ampio ancorché non completo conto (v. infra). 4.1.2. In primo luogo l'ordinanza ha dato atto dell'identificazione del ricorrente tramite il materiale investigativo raccolto dalla GO (cui peraltro poteva accedere anche la difesa, limitatasi a sostenere l'errore di persona). In ogni caso, ai fini della convalida dell'obbligo di presentazione a seguito di denuncia per la partecipazione a manifestazioni di tifo violento, è sufficiente che il giudice, che non può arrestarsi alla mera constatazione dell'avvenuta denuncia, si limiti ad una valutazione indiziaria circa l'attribuibilità della condotta al destinatario del provvedimento, non essendo necessaria la certezza della prova (Sez. 3, n. 1771 del 04/11/2020, dep. 2021, Colangelo, Rv. 280285). Ed in specie la stessa difesa ha ammesso la contiguità tra il settore ospiti dello stadio torinese e la curva Primavera, il cui biglietto era in possesso del ricorrente, sì che la riconosciuta partecipazione agli scontri, in esito alla verifica del materiale raccolto e non smentito puntualmente, si presenta del tutto plausibile e certamente non illogica, proprio in ragione della riconosciuta collocazione geografica dei settori dello stadio del RI calcio. Il livello di gravità indiziaria appare quindi correttamente raggiunto, ed invero vi è l'espresso riconoscimento del fumus operato dall'ordinanza impugnata. Manifestamente infondato, sì che esso non abbisognava neppure di una specifica risposta e presa in considerazione (cfr. Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281), appare invece il rilievo circa la pretesa astratta non necessità dell'obbligo di presentazione. Al contrario, detto obbligo certamente non si risolve - nonostante l'affermata esistenza di modalità elettroniche di controllo degli accessi allo stadio - nel mero divieto di accesso all'impianto sportivo in occasione delle manifestazioni agonistiche. In proposito, infatti, è nozione comune che la funzione della prescrizione dell'obbligo di presentazione all'ufficio o comando di Polizia è proprio quella di assicurare l'osservanza da parte dell'interessato del provvedimento di divieto di 3 accesso alle manifestazioni sportive, provvedimento in sé di valenza amministrativa, laddove invece l'obbligo di presentazione costituisce una limitazione della libertà personale sottoposta, appunto, alla valutazione giudiziale. Ed è prescrizione ulteriore nell'ipotesi di ravvisata maggiore pericolosità del soggetto destinatario del divieto di accesso. 4.1.3. Vero è, quindi, che i presupposti della convalida del provvedimento del Questore sono: a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento;
b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto;
c) l'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura (Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2018, Fici, Rv. 272778). Al riguardo l'ordinanza - ed in tal senso si ravvisa la complessiva infondatezza anche del secondo e del terzo motivo di ricorso - ha altresì espressamente riconosciuto tanto i profili di pericolosità sociale del ricorrente, in quanto già destinatario di provvedimento di divieto di accesso e gravato da precedenti condanne per più ipotesi di reato, quanto i requisiti di necessità ed urgenza del provvedimento del Questore. A quest'ultimo proposito, tra l'altro e contrariamente ai rilievi del ricorrente, nulla era stato invece segnalato con la memoria difensiva, laddove l'Autorità amministrativa aveva comunque specificamente giustificato la misura espressamente richiamando la ripresa del campionato di calcio anche di serie A, dopo la sosta per la notoria celebrazione del campionato mondiale di calcio del 2022. 4.1.4. In definitiva, pertanto, è stato dato conto della presentazione di memoria difensiva, ed al riguardo l'ordinanza ha provveduto a risposta non apparente. 4.2. Il ricorso coglie invece nel segno - ed in proposito non è stata fornita adeguata rappresentazione delle formulate ragioni dell'interessato (v. supra) - quanto all'omessa considerazione delle prospettate esigenze lavorative del ricorrente, indicate tanto in memoria difensiva che nel presente ricorso. Tutto ciò nonostante la specifica indicazione rintracciata nella norma di cui all'art. 6, comma secondo, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (cfr. Sez. 3, n. 44621 del 08/07/2016, Marras, Rv. 269204), che appunto impone di tenere conto delle esigenze lavorative del soggetto colpito anche dall'obbligo di presentazione. In proposito l'ordinanza non ha invece assunto posizione di sorta. 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, pertanto, deve essere annullata l'ordinanza impugnata, con rinvio sul punto al Tribunale di RI, limitatamente al motivo di ricorso concernente la valutazione delle esigenze lavorative del ricorrente. 4 Il C sigliere este re L'infondatezza residua dell'impugnazione comporta il rigetto del ricorso nel resto. 5.1. In ragione di ciò, è sospesa l'efficacia del provvedimento del Questore di RI limitatamente all'obbligo di presentazione. 5.2. Si manda infine alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di RI.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata limitatamente al terzo motivo di ricorso concernente la valutazione delle esigenze lavorative del ricorrente con rinvio al Tribunale di RI. Rigetta il ricorso nel resto. Sospende l'efficacia del provvedimento del Questore di RI del 22.12.2022, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di RI. Così deciso in Roma il 03/05/2023 Il Presidente