CASS
Sentenza 12 gennaio 2023
Sentenza 12 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2023, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: AM IN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa il 03/11/2021 dalla Corte d'Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore di parte civile, avv. Emilio Ricci, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità ovvero rigettarsi il ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado come da nota allegata;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Felice Petruzzella, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 03/11/2021, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Lecco, in data 15/09/2020, con la quale AM IN era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 a lui ascritto in concorso con riferimento agli atti posti in essere su alcuni beni della IN DE BA DI DE BA Penale Sent. Sez. 3 Num. 714 Anno 2023 Presidente: ACETO ALDO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 30/09/2022 DARIO s.a.s. (simulatamente trasferiti a terzi onde rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva avviata dall'Agenzia delle Entrate in relazione alle imposte, interessi e sanzioni per complessivi Euro 583.510, dovuti da DE BA AR per gli anni di imposta dal 2005 al 2007), nonché al risarcimento dei danni subiti dalla AGENZIA delle ENTRATE - RISCOSSIONE, costituitasi parte civile. 2. Ricorre per cassazione lo AM, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Si deduce che il dies a quo doveva essere individuato non già nella data (09/07/2012) di accesso dell'Istituto Vendite Giudiziarie nello stabilimento e della conseguente acquisizione del contratto di comodato d'uso, da parte della AR OI s.r.1, dei beni rinvenuti presso la DE BA in occasione del secondo accesso, bensì nella data (31/10/2011) di stipula del predetto contratto con la AR OI, società secondo l'accusa riconducibile al ricorrente. Si evidenzia quindi che, alla data di emissione della sentenza d'appello, il reato era prescritto sin dal luglio 2011, e si contesta la diversa indicazione del diverso termine prescrizionale presente in sentenza (09/07/2022), con richiesta di esclusione del computo del periodo di sospensione per il ID. 2.2. Violazione di legge con riferimento all'applicazione della recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. Si censura la sentenza per aver fatto un mero riferimento ai precedenti penali, e si sottolinea che - nel caso di specie - erano decorsi oltre dodici anni dall'ultimo reato per cui era intervenuta condanna irrevocabile. 2.3. Violazione della legge processuale con riferimento alla nullità della costituzione di parte civile, peraltro non reperita all'interno del fascicolo. Si censura la sentenza per aver condiviso la valutazione di tardività della questione, proposta oltre il limite indicato dall'art. 491 cod. proc. pen., che doveva invece essere ritenuta deducibile in ogni stato e grado del processo, concernendo lo ius postulandi (il difensore era stato nominato senza che risultasse l'indisponibilità ad assumere il mandato da parte dell'Avvocatura dello Stato). Si richiama, in proposito, la giurisprudenza civile della Suprema Corte, e si denuncia la illegittimità costituzionale della interpretazione adottata, "in quanto si impedirebbe all'imputato AM IN di avvalersi dell'interpretazione normativa della Corte di cassazione intervenuta dal 2019 in poi". 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta riferibilità della AR OI allo AM (che non era più amministratore della società dal 14/02/2013), alla ritenuta mancanza di iniziative per calunnia da parte dello AM nei confronti dei fratelli DI BA (essendo tra l'altro DI 2 2 BA UR tuttora l'amministratrice della CDB, che aveva distratto e utilizzato i beni oggetto di pignoramento), nonché alle motivazioni della presenza del ricorrente all'accesso dell'Istituto Vendite Giudiziarie. 2.5. Violazione di legge con riferimento alla soglia di punibilità per il reato ascritto, elevata a Euro 100.000 laddove l'importo della distrazione contestata era pari a Euro 64.650. 2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla pena irrogata e al mancato riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che il dies a quo per il decorso del termine prescrizionale era stato correttamente individuato e che le residue censure avevano carattere reiterativo o comunque riguardavano elementi di fatto non deducibili. Con memoria del 16/09/2021, il difensore dell'imputato replica alle deduzioni del Procuratore Generale, insistendo per l'accoglimento del ricorso. 4. Con atto del 15/09/2022, il difensore della parte civile conclude nel senso già ricordato in epigrafe, e con ulteriore memoria replica ai rilievi difensivi concernenti la ritualità della costituzione di parte civile CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Per ciò che riguarda il primo motivo, va evidenziata la manifesta infondatezza della prospettazione difensiva secondo cui il termine prescrizionale sarebbe interamente decorso in data anteriore alla pronuncia della sentenza d'appello. Del tutto erroneo risulta infatti il calcolo prospettato in ricorso (pag. 5), con un aumento della metà del termine di sei anni per effetto della recidiva. In realtà, l'applicazione della recidiva reiterata specifica - che risulta immune da censure, come si vedrà nel paragrafo successivo - comporta un primo aumento di due terzi della pena base di quattro anni prevista per il reato contestato al ricorrente (art. 157, comma secondo, in relazione all'art. 99, comma quarto in relazione al comma primo, n. 1), pari ad anni sei, mesi otto, ed un secondo aumento di ulteriori due terzi ex art. 161, secondo comma, cod. pen.. Si perviene quindi ad un termine finale di anni undici, mesi uno, giorni dieci che non risulta interamente decorso alla data odierna, anche prescindendo dai periodi di sospensione correlati ai rinvii per astensione del difensore (udienza del 22/11/2018), impedimento (udienza del 28/01/2020), disciplina emergenziale ID (udienza del 22/04/2020, ricadente nel c.d. primo periodo preso in considerazione dal legislatore: sul punto, cfr. Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - 02). E ciò non solo 3 3 avendo riguardo al momento consumativo del reato ipotizzato dall'accusa (da identificare nelle false comunicazioni ai funzionari dell'I.V.G., in occasione del sopralluogo del maggio 2012 circa il trasferimento a Roma dei beni sottoposti ad esecuzione), ma anche a voler prendere ipoteticamente in considerazione, come auspicato dalla difesa, la diversa data 31/10/2011 di stipula del contratto di comodato tra la AR OI (società riconducibile allo AM) e la IN DE BA (gravata dal debito tributario). È peraltro opportuno evidenziare che tale collocazione del momento consumativo non risulta condivisibile, essendo il contratto di comodato solo un segmento della complessiva azione fraudolenta, volta a sottrarre i beni alla riscossione coattiva e culminata nelle già ricordate dichiarazioni. 3. Manifestamente infondate sono anche le censure dedotte con riferimento alla recidiva qualificata. Diversamente da quanto prospettato in ricorso, i giudici di merito non si sono limitati a prendere in considerazione i plurimi precedenti a carico dello AM, ma ne hanno sottolineato la valenza dimostrativa di una concreta maggiore pericolosità sociale (cfr. pag. 17 della sentenza impugnata, con esplicito richiamo delle sei condanne per esercizio abusivo della professione, delle quattro per falso, degli ulteriori precedenti per calunnia, truffa, simulazione di reato, ecc.. V. anche pag. 18 della sentenza di primo grado, in cui si sottolinea che "numerosi precedenti esprimono tratti e caratteri comuni al caso odierno in quanto si tratta di episodi di truffa e di falsificazione di atti, condotte contestate nella loro materialità anche nel caso in esame, ove vanno a integrare una fattispecie di parte speciale inerente ai reati in materia fiscale"). Si tratta di un compendio argomentativo (da valutare unitariamente, secondo i consolidati principi in tema di "doppia conforme": cfr. per tutte Sez 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01) che risulta immune da criticità deducibili in questa sede, essendo i "tratti e caratteri comuni" in questione certamente evidenziabili, ai fini che qui rilevano, anche in ipotesi in cui tra le condanne e la condotta in contestazione sia decorso un consistente arco temporale. 4. Ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza deve pervenirsi per le doglianze concernenti la costituzione di parte civile. Va anzitutto evidenziato che la mancata presenza nel fascicolo dell'atto di costituzione non può essere dedotta per la prima volta in questa sede, dove peraltro i rilievi difensivi riguardano non l'atto costitutivo in sé, ma la nomina dell'avv. Emilio Ricci da parte dell'AGENZIA costituitasi parte civile, avvenuta tra l'altro dopo l'udienza di cui all'art. 491 cod. proc. pen. Al riguardo, deve osservarsi che l'intervento delle Sezioni Unite Civili di questa Suprema Corte impone conclusioni opposte a quelle auspicate dal ricorrente. Si è infatti chiarito, in quella sede, che «ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi 4 anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in I. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità» (Sez. U, n. 30008 del 19/11/2019, Rv. 656068 - 01). Tale insegnamento trova un preciso riscontro, tra l'altro, nel tenore del protocollo di intesa tra l'Avvocatura e l'Agenzia, concluso in data 07/07/2017 sulla scorta, appunto, delle disposizioni del d.l. n. 193 del 2016, che al punto 3.6.1 chiarisce che "l'Ente può richiedere il patrocinio dell'Avvocatura nei procedimenti penali, anche al fine della costituzione di parte civile". Risulta quindi evidente l'erroneità della prospettazione difensiva, dal momento che la decisione di avvalersi dell'opera del predetto professionista, anziché dell'Avvocatura dello Stato, non richiedeva alcuna formalizzazione da parte dell'Agenzia. In tal senso deve quindi integrarsi la motivazione del provvedimento impugnato. 5. Manifestamente infondate sono anche le censure attinenti all'affermazione di penale responsabilità dello AM. Del tutto inconsistente, anzitutto, risulta la tesi dell'estraneità del ricorrente per essere cessato dalla carica amministrativa della AR OI nel febbraio 2013, posto che la rilevanza della società nell'odierna vicenda si colloca negli anni precedenti (la stipula del contratto di comodato, tutt'altro che illogicamente ritenuto fittizio dai giudici di merito, risale come già accennato al 2011). Quanto agli ulteriori aspetti richiamati nel motivo, trattasi all'evidenza di questioni del tutto marginali rispetto ad una concorde ricostruzione dei giudici di merito, fondata sulle dichiarazioni auto ed etero-accusatorie del DE BA e su una pluralità di elementi di riscontro dichiarativi e documentali, rimasta priva di adeguata confutazione da parte del ricorrente. Una ricostruzione del tutto priva di contraddittorietà o illogicità denunciabili in questa sede, secondo cui era stato lo AM ad ispirare e coordinare l'intera attività posta materialmente in essere 5 5 dal DE BA, al fine di sottrarre i beni della società debitrice alla riscossione coattiva del credito vantato dalla parte civile: fittizia cessione dei beni alla neocostituita BD (avente peraltro gli stessi soci e la stessa sede della IN DE BA) pochi giorni prima del pignoramento;
predisposizione di falsi documenti comprovanti il trasferimento dei beni a Roma presso la nuova sede della IN DE BA, divenuta ECO MECCANICA con sede legale presso lo studio dello AM;
sostituzione delle targhette identificative dei macchinari, onde simulare che si trattasse dei diversi beni oggetto del fittizio contratto di comodato tra la AR OI e la CDB;
dichiarazione di tale diversità dei beni, resa dallo AM ai funzionari dell'istituto Vendite Giudiziarie in occasione del secondo accesso;
comunicazione agli agenti della riscossione dell'avvenuto trasferimento a Roma dei beni pignorati (cfr. pagg. 7-8, 14 seg. della sentenza impugnata, pag. 14 ss. della sentenza di primo grado). Il Tribunale ha tra l'altro chiarito le ragioni che avevano portato ad un "mutamento di strategia" rispetto alla iniziale simulata vendita dei beni dalla IN DE BA alla CDB: ragioni individuate (pag. 14) nel fatto che il pignoramento era stato comunque eseguito nonostante la fittizia vendita, e la sospensione dell'azione esecutiva, in un primo tempo concessa, era stata revocata. Si era dunque reso necessario far figurare fittiziamente sia il trasferimento dei beni a Roma, presso la sede della ECO MECCANICA (amministrata da un prestanome, BISCETTI Franco, individuato dallo AM), sia la disponibilità, nella sede di Mandello al Lario ormai gestita dalla CDB, di beni concessi in comodato dalla AR OI. 6. Anche gli ulteriori rilievi, imperniati sulla soglia di punibilità, appaiono manifestamente infondati. Questa Suprema Corte ha invero chiarito che «il delitto previsto dall'art. 11, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è reato di pericolo, integrato dall'uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare - secondo un giudizio ex ante - l'attività recuperatoria della amministrazione finanziaria, anche se il valore dei beni sottratti alla garanzia patrimoniale dell'erario è inferiore alla soglia di punibilità di 50.000 euro di imposta evasa» (Sez. 3, n. 15133 del 17/11/2017, dep. 2018, Stassi Rv. 272505 - 01. In senso conforme, da ultimo, cfr. Sez. 3, n. 11078 del 25/11/2021, dep. 2022, Bozzetto). Deve pertanto ritenersi del tutto irrilevante la deduzione difensiva secondo cui il valore dei beni sottratti all'esecuzione sarebbe pari a Euro 64.650 (cfr. pag. 24 del ricorso), assumendo rilievo l'ammontare delle imposte cui si riferisce la sottrazione fraudolenta, pari a Euro 538.510, e quindi di gran lunga superiore non solo alla soglia di rilevanza penale, ma anche a quella prevista per l'ipotesi aggravata dall'ultima parte dell'art. 11, primo comma, d.l.vo n. 74 del 2000. 7. Con riferimento alle residue censure, relative al trattamento sanzionatorio e alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., assume preliminare rilievo l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deducano violazioni di 6 6 Il Consig estensore Il Presidente legge verificatesi nel giudizio di primo grado, se l'atto non procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, qualora questa abbia omesso di indicare che l'atto di impugnazione proposto avverso la decisione del primo giudice aveva anch'esso già denunciato le medesime violazioni di legge» (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv. 259066 - 01). In senso conforme, da ultimo, cfr. Sez. 3, n. 38096 del 15/07/2022, Giglio, secondo la quale, in mancanza di contestazione del riepilogo, «deve inferirsi che la censura in scrutinio è stata tardivamente sollevata, non essendo deducibili per la prima volta in sede di legittimità questioni non dedotte in precedenza come motivo di appello»). Nella specie, nessuna contestazione vi è stata in ordine al riepilogo dei motivi di appello operato dalla Corte territoriale, in cui manca qualsiasi riferimento all'art. 131-bis e la rideterminazione del trattamento sanzionatorio è correlata unicamente alla prospettata illegittimità dell'applicazione della recidiva (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Da ciò consegue l'inammissibilità delle doglianze dedotte in questa sede. 8. Quanto precede impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna dello AM al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Il ricorrente deve essere inoltre condannato alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado dalla parte civile, che si liquidano in complessivi Euro 3.500,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 3.500, oltre accessori di legge. Così deciso il 30 settembre 2022
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore di parte civile, avv. Emilio Ricci, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità ovvero rigettarsi il ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado come da nota allegata;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Felice Petruzzella, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 03/11/2021, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Lecco, in data 15/09/2020, con la quale AM IN era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 a lui ascritto in concorso con riferimento agli atti posti in essere su alcuni beni della IN DE BA DI DE BA Penale Sent. Sez. 3 Num. 714 Anno 2023 Presidente: ACETO ALDO Relatore: PAZIENZA VITTORIO Data Udienza: 30/09/2022 DARIO s.a.s. (simulatamente trasferiti a terzi onde rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva avviata dall'Agenzia delle Entrate in relazione alle imposte, interessi e sanzioni per complessivi Euro 583.510, dovuti da DE BA AR per gli anni di imposta dal 2005 al 2007), nonché al risarcimento dei danni subiti dalla AGENZIA delle ENTRATE - RISCOSSIONE, costituitasi parte civile. 2. Ricorre per cassazione lo AM, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. Si deduce che il dies a quo doveva essere individuato non già nella data (09/07/2012) di accesso dell'Istituto Vendite Giudiziarie nello stabilimento e della conseguente acquisizione del contratto di comodato d'uso, da parte della AR OI s.r.1, dei beni rinvenuti presso la DE BA in occasione del secondo accesso, bensì nella data (31/10/2011) di stipula del predetto contratto con la AR OI, società secondo l'accusa riconducibile al ricorrente. Si evidenzia quindi che, alla data di emissione della sentenza d'appello, il reato era prescritto sin dal luglio 2011, e si contesta la diversa indicazione del diverso termine prescrizionale presente in sentenza (09/07/2022), con richiesta di esclusione del computo del periodo di sospensione per il ID. 2.2. Violazione di legge con riferimento all'applicazione della recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. Si censura la sentenza per aver fatto un mero riferimento ai precedenti penali, e si sottolinea che - nel caso di specie - erano decorsi oltre dodici anni dall'ultimo reato per cui era intervenuta condanna irrevocabile. 2.3. Violazione della legge processuale con riferimento alla nullità della costituzione di parte civile, peraltro non reperita all'interno del fascicolo. Si censura la sentenza per aver condiviso la valutazione di tardività della questione, proposta oltre il limite indicato dall'art. 491 cod. proc. pen., che doveva invece essere ritenuta deducibile in ogni stato e grado del processo, concernendo lo ius postulandi (il difensore era stato nominato senza che risultasse l'indisponibilità ad assumere il mandato da parte dell'Avvocatura dello Stato). Si richiama, in proposito, la giurisprudenza civile della Suprema Corte, e si denuncia la illegittimità costituzionale della interpretazione adottata, "in quanto si impedirebbe all'imputato AM IN di avvalersi dell'interpretazione normativa della Corte di cassazione intervenuta dal 2019 in poi". 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta riferibilità della AR OI allo AM (che non era più amministratore della società dal 14/02/2013), alla ritenuta mancanza di iniziative per calunnia da parte dello AM nei confronti dei fratelli DI BA (essendo tra l'altro DI 2 2 BA UR tuttora l'amministratrice della CDB, che aveva distratto e utilizzato i beni oggetto di pignoramento), nonché alle motivazioni della presenza del ricorrente all'accesso dell'Istituto Vendite Giudiziarie. 2.5. Violazione di legge con riferimento alla soglia di punibilità per il reato ascritto, elevata a Euro 100.000 laddove l'importo della distrazione contestata era pari a Euro 64.650. 2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla pena irrogata e al mancato riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che il dies a quo per il decorso del termine prescrizionale era stato correttamente individuato e che le residue censure avevano carattere reiterativo o comunque riguardavano elementi di fatto non deducibili. Con memoria del 16/09/2021, il difensore dell'imputato replica alle deduzioni del Procuratore Generale, insistendo per l'accoglimento del ricorso. 4. Con atto del 15/09/2022, il difensore della parte civile conclude nel senso già ricordato in epigrafe, e con ulteriore memoria replica ai rilievi difensivi concernenti la ritualità della costituzione di parte civile CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Per ciò che riguarda il primo motivo, va evidenziata la manifesta infondatezza della prospettazione difensiva secondo cui il termine prescrizionale sarebbe interamente decorso in data anteriore alla pronuncia della sentenza d'appello. Del tutto erroneo risulta infatti il calcolo prospettato in ricorso (pag. 5), con un aumento della metà del termine di sei anni per effetto della recidiva. In realtà, l'applicazione della recidiva reiterata specifica - che risulta immune da censure, come si vedrà nel paragrafo successivo - comporta un primo aumento di due terzi della pena base di quattro anni prevista per il reato contestato al ricorrente (art. 157, comma secondo, in relazione all'art. 99, comma quarto in relazione al comma primo, n. 1), pari ad anni sei, mesi otto, ed un secondo aumento di ulteriori due terzi ex art. 161, secondo comma, cod. pen.. Si perviene quindi ad un termine finale di anni undici, mesi uno, giorni dieci che non risulta interamente decorso alla data odierna, anche prescindendo dai periodi di sospensione correlati ai rinvii per astensione del difensore (udienza del 22/11/2018), impedimento (udienza del 28/01/2020), disciplina emergenziale ID (udienza del 22/04/2020, ricadente nel c.d. primo periodo preso in considerazione dal legislatore: sul punto, cfr. Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - 02). E ciò non solo 3 3 avendo riguardo al momento consumativo del reato ipotizzato dall'accusa (da identificare nelle false comunicazioni ai funzionari dell'I.V.G., in occasione del sopralluogo del maggio 2012 circa il trasferimento a Roma dei beni sottoposti ad esecuzione), ma anche a voler prendere ipoteticamente in considerazione, come auspicato dalla difesa, la diversa data 31/10/2011 di stipula del contratto di comodato tra la AR OI (società riconducibile allo AM) e la IN DE BA (gravata dal debito tributario). È peraltro opportuno evidenziare che tale collocazione del momento consumativo non risulta condivisibile, essendo il contratto di comodato solo un segmento della complessiva azione fraudolenta, volta a sottrarre i beni alla riscossione coattiva e culminata nelle già ricordate dichiarazioni. 3. Manifestamente infondate sono anche le censure dedotte con riferimento alla recidiva qualificata. Diversamente da quanto prospettato in ricorso, i giudici di merito non si sono limitati a prendere in considerazione i plurimi precedenti a carico dello AM, ma ne hanno sottolineato la valenza dimostrativa di una concreta maggiore pericolosità sociale (cfr. pag. 17 della sentenza impugnata, con esplicito richiamo delle sei condanne per esercizio abusivo della professione, delle quattro per falso, degli ulteriori precedenti per calunnia, truffa, simulazione di reato, ecc.. V. anche pag. 18 della sentenza di primo grado, in cui si sottolinea che "numerosi precedenti esprimono tratti e caratteri comuni al caso odierno in quanto si tratta di episodi di truffa e di falsificazione di atti, condotte contestate nella loro materialità anche nel caso in esame, ove vanno a integrare una fattispecie di parte speciale inerente ai reati in materia fiscale"). Si tratta di un compendio argomentativo (da valutare unitariamente, secondo i consolidati principi in tema di "doppia conforme": cfr. per tutte Sez 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01) che risulta immune da criticità deducibili in questa sede, essendo i "tratti e caratteri comuni" in questione certamente evidenziabili, ai fini che qui rilevano, anche in ipotesi in cui tra le condanne e la condotta in contestazione sia decorso un consistente arco temporale. 4. Ad analoghe conclusioni di manifesta infondatezza deve pervenirsi per le doglianze concernenti la costituzione di parte civile. Va anzitutto evidenziato che la mancata presenza nel fascicolo dell'atto di costituzione non può essere dedotta per la prima volta in questa sede, dove peraltro i rilievi difensivi riguardano non l'atto costitutivo in sé, ma la nomina dell'avv. Emilio Ricci da parte dell'AGENZIA costituitasi parte civile, avvenuta tra l'altro dopo l'udienza di cui all'art. 491 cod. proc. pen. Al riguardo, deve osservarsi che l'intervento delle Sezioni Unite Civili di questa Suprema Corte impone conclusioni opposte a quelle auspicate dal ricorrente. Si è infatti chiarito, in quella sede, che «ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi 4 anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in I. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità» (Sez. U, n. 30008 del 19/11/2019, Rv. 656068 - 01). Tale insegnamento trova un preciso riscontro, tra l'altro, nel tenore del protocollo di intesa tra l'Avvocatura e l'Agenzia, concluso in data 07/07/2017 sulla scorta, appunto, delle disposizioni del d.l. n. 193 del 2016, che al punto 3.6.1 chiarisce che "l'Ente può richiedere il patrocinio dell'Avvocatura nei procedimenti penali, anche al fine della costituzione di parte civile". Risulta quindi evidente l'erroneità della prospettazione difensiva, dal momento che la decisione di avvalersi dell'opera del predetto professionista, anziché dell'Avvocatura dello Stato, non richiedeva alcuna formalizzazione da parte dell'Agenzia. In tal senso deve quindi integrarsi la motivazione del provvedimento impugnato. 5. Manifestamente infondate sono anche le censure attinenti all'affermazione di penale responsabilità dello AM. Del tutto inconsistente, anzitutto, risulta la tesi dell'estraneità del ricorrente per essere cessato dalla carica amministrativa della AR OI nel febbraio 2013, posto che la rilevanza della società nell'odierna vicenda si colloca negli anni precedenti (la stipula del contratto di comodato, tutt'altro che illogicamente ritenuto fittizio dai giudici di merito, risale come già accennato al 2011). Quanto agli ulteriori aspetti richiamati nel motivo, trattasi all'evidenza di questioni del tutto marginali rispetto ad una concorde ricostruzione dei giudici di merito, fondata sulle dichiarazioni auto ed etero-accusatorie del DE BA e su una pluralità di elementi di riscontro dichiarativi e documentali, rimasta priva di adeguata confutazione da parte del ricorrente. Una ricostruzione del tutto priva di contraddittorietà o illogicità denunciabili in questa sede, secondo cui era stato lo AM ad ispirare e coordinare l'intera attività posta materialmente in essere 5 5 dal DE BA, al fine di sottrarre i beni della società debitrice alla riscossione coattiva del credito vantato dalla parte civile: fittizia cessione dei beni alla neocostituita BD (avente peraltro gli stessi soci e la stessa sede della IN DE BA) pochi giorni prima del pignoramento;
predisposizione di falsi documenti comprovanti il trasferimento dei beni a Roma presso la nuova sede della IN DE BA, divenuta ECO MECCANICA con sede legale presso lo studio dello AM;
sostituzione delle targhette identificative dei macchinari, onde simulare che si trattasse dei diversi beni oggetto del fittizio contratto di comodato tra la AR OI e la CDB;
dichiarazione di tale diversità dei beni, resa dallo AM ai funzionari dell'istituto Vendite Giudiziarie in occasione del secondo accesso;
comunicazione agli agenti della riscossione dell'avvenuto trasferimento a Roma dei beni pignorati (cfr. pagg. 7-8, 14 seg. della sentenza impugnata, pag. 14 ss. della sentenza di primo grado). Il Tribunale ha tra l'altro chiarito le ragioni che avevano portato ad un "mutamento di strategia" rispetto alla iniziale simulata vendita dei beni dalla IN DE BA alla CDB: ragioni individuate (pag. 14) nel fatto che il pignoramento era stato comunque eseguito nonostante la fittizia vendita, e la sospensione dell'azione esecutiva, in un primo tempo concessa, era stata revocata. Si era dunque reso necessario far figurare fittiziamente sia il trasferimento dei beni a Roma, presso la sede della ECO MECCANICA (amministrata da un prestanome, BISCETTI Franco, individuato dallo AM), sia la disponibilità, nella sede di Mandello al Lario ormai gestita dalla CDB, di beni concessi in comodato dalla AR OI. 6. Anche gli ulteriori rilievi, imperniati sulla soglia di punibilità, appaiono manifestamente infondati. Questa Suprema Corte ha invero chiarito che «il delitto previsto dall'art. 11, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è reato di pericolo, integrato dall'uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare - secondo un giudizio ex ante - l'attività recuperatoria della amministrazione finanziaria, anche se il valore dei beni sottratti alla garanzia patrimoniale dell'erario è inferiore alla soglia di punibilità di 50.000 euro di imposta evasa» (Sez. 3, n. 15133 del 17/11/2017, dep. 2018, Stassi Rv. 272505 - 01. In senso conforme, da ultimo, cfr. Sez. 3, n. 11078 del 25/11/2021, dep. 2022, Bozzetto). Deve pertanto ritenersi del tutto irrilevante la deduzione difensiva secondo cui il valore dei beni sottratti all'esecuzione sarebbe pari a Euro 64.650 (cfr. pag. 24 del ricorso), assumendo rilievo l'ammontare delle imposte cui si riferisce la sottrazione fraudolenta, pari a Euro 538.510, e quindi di gran lunga superiore non solo alla soglia di rilevanza penale, ma anche a quella prevista per l'ipotesi aggravata dall'ultima parte dell'art. 11, primo comma, d.l.vo n. 74 del 2000. 7. Con riferimento alle residue censure, relative al trattamento sanzionatorio e alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., assume preliminare rilievo l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deducano violazioni di 6 6 Il Consig estensore Il Presidente legge verificatesi nel giudizio di primo grado, se l'atto non procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, qualora questa abbia omesso di indicare che l'atto di impugnazione proposto avverso la decisione del primo giudice aveva anch'esso già denunciato le medesime violazioni di legge» (Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv. 259066 - 01). In senso conforme, da ultimo, cfr. Sez. 3, n. 38096 del 15/07/2022, Giglio, secondo la quale, in mancanza di contestazione del riepilogo, «deve inferirsi che la censura in scrutinio è stata tardivamente sollevata, non essendo deducibili per la prima volta in sede di legittimità questioni non dedotte in precedenza come motivo di appello»). Nella specie, nessuna contestazione vi è stata in ordine al riepilogo dei motivi di appello operato dalla Corte territoriale, in cui manca qualsiasi riferimento all'art. 131-bis e la rideterminazione del trattamento sanzionatorio è correlata unicamente alla prospettata illegittimità dell'applicazione della recidiva (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata). Da ciò consegue l'inammissibilità delle doglianze dedotte in questa sede. 8. Quanto precede impone una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna dello AM al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Il ricorrente deve essere inoltre condannato alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado dalla parte civile, che si liquidano in complessivi Euro 3.500,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi Euro 3.500, oltre accessori di legge. Così deciso il 30 settembre 2022