Sentenza 28 febbraio 2002
Massime • 1
Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale subito dai genitori di un minore deceduto in conseguenza di un fatto illecito si sostanzia nel venir meno delle aspettative di un contributo economico che, secondo un criterio di normalità, la vittima avrebbe destinato a loro beneficio. A tal fine non rileva che i genitori stessi dispongano, al momento dell'evento, di fonti di reddito tali da rendere inutile qualsiasi contributo del figlio, salvo che la valutazione complessiva non consenta di presumere, al riguardo, l'assenza di mutamenti del quadro nel corso degli anni.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/02/2002, n. 2962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2962 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO NICASTRO - Presidente -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - rel. Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL NG, PO TA, EL TE, EL AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA E GIANTURCO 5, presso lo studio dell'avvocato SANDRO CARBONI, che li difende anche disgiuntamente agli avvocati PIERO PETROCCHI, FRANCESCO AMERINI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
MILANO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Ivano Cantarale, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARCHIMEDE 35, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO IOFFREDI, difesa dall'avvocato LUCIANO GIORGI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
RA AN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 838/98 della Corte d'Appello di FIRENZE, Sezione Seconda Civile, emessa il 28/04/98 e depositata il 27/06/98 (R.G. 945/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Sandro CARBONI;
udito l'Avvocato Luciano GIORGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella collisione dell'autovettura e del ciclomotore, rispettivamente condotti da TR IE e EL AN, trovò la morte quest'ultima.
Chiusosi il procedimento penale - instaurato nei confronti del TR per omicidio colposo - con sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'imputato, EL EL e NI RI, genitori della defunta, EL BA e IE, fratelli della stessa, convennero innanzi al Tribunale di Grosseto il TR e la società assicuratrice dell'autovettura, Lloyd internazionale, per il risarcimento dei danni.
Nella resistenza dei convenuti il Tribunale, istruita la causa, accolse la domanda;
liquidò il danno morale in lire 150.000.000 e quello patrimoniale in lire 30.000.000 per ciascun genitore ed il danno morale in lire 50.000.000 per ciascun fratello;
attribuì gli interessi legali dalla data del fatto.
Proposero gravame il TR e la società NO assicurazioni (già Lloyd internazionale); la corte di appello di Firenze, con sentenza resa il 28.4.1998, escluse il danno patrimoniale in quanto i genitori - titolari di proprietà immobiliari, di un avviato panificio e di un negozio di vendita - non avevano bisogno di futuri apporti di lavoro e di guadagno della figlia e riconobbe per il ritardato pagamento delle somme dovute interessi al tasso medio del 4% con decorrenza dalla data della sentenza di primo grado. I EL e la NI hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi illustrati con memoria;
ha resistito con controricorso la NO assicurazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 315, 433, 1223, 2043, 2050, 2697 c.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., si lamenta che la corte di merito abbia escluso la risarcibilità del danno patrimoniale subito dai genitori in base all'irrilevante circostanza che essi per le loro condizioni di agiatezza non avrebbero avuto bisogno dell'aiuto economico della figlia.
Il motivo è infondato.
L'uccisione del figlio può essere per i genitori fonte di perdita o diminuzione di contributi patrimoniali ed utilità economiche, risarcibili come danno futuro sotto l'aspetto di "lucrum cessaus".
Alla tutela aquiliana in questo caso si perviene, riconducendo all'ambito del danno ingiusto la lesione delle aspettative legittime, da non confondere con le aspettative semplici, la cui lesione non dà diritto a risarcimento.
Nel segno di una maggiore sensibilità alle esigenze di riparazione dei pregiudizi sofferti dai congiunti della persona deceduta a causa di illecito l'area delle aspettative legittime è stata progressivamente allargata dall'ambito strettamente alimentare (Cass. 15.12.1981 n. 6630; Cass. 11.1.1979 n. 224) ai contributi patrimoniali ed alle utilità economiche determinabili sulla base, oltre che di precise disposizioni normative, di regole etico-sociali di solidarietà familiare e di costume (Cass. 26.2.1996 n. 1474;
Cass. 22.2.1995 n. 1959). Il collegamento tra clausola generale di tutela (art. 2043 c.c.) e principi costituzionali è rimasto criptico nella giurisprudenza di questa Corte fino alla sentenza 13.11.1997 n. 11236, che lo ha disvelato nella sua ampiezza, affermando che il danno subito dai genitori per l'uccisione del figlio deriva dalla lesione di un diritto soggettivo personale che trova precisi riferimenti nelle norme costituzionali che tutelano l'unità e l'integrità del nucleo familiare (artt. 29 e 30 cost.). Come è stato più volte affermato, la prova del danno è
presuntiva ed utilizza i dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, adeguandoli alle peculiarità della fattispecie. Essa è raggiunta quando in base ad un criterio di normalità fondato su tutte le circostanze del caso concreto risulti che la vittima avrebbe destinato una parte del proprio reddito futuro alle necessità dei genitori o avrebbe, comunque, apportato ai medesimi utilità economiche pur senza che ne avessero bisogno (Cass. 14.2.2000 n. 1637; Cass. 12.10.1998 n. 10085).
La circostanza che i genitori in atto godano di fonti di reddito tali da rendere inutile qualsiasi contributo della vittima non rileva, salvo che la valutazione complessiva non consenta di presumere che mancheranno mutamenti nel corso degli anni (Cass. 13.11.1997 n. 11236). Agli enunciati principi si è sostanzialmente adeguata la corte di merito, la quale ha escluso "in concreto, la plausibilità di futuri apporti" della figlia in favore dei genitori sulla base di una completa valutazione dei presumibili redditi futuri della prima e delle condizioni reddituali dei secondi.
Con il secondo motivo di ricorso, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1224, 1226, 2056, 2059 c.c., 112, 342, 345 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, stesso codice, si censura la sentenza impugnata 1) per non avere dichiarato inammissibile per genericità il motivo di gravame relativo agli interessi;
2) per avere fissato la decorrenza degli stessi interessi dalla data della sentenza impugnata invece che da quella dell'evento dannoso;
3) per avere, comunque, pronunciato ultra petita, "negando in radice il cumulo" tra rivalutazione ed interessi. La censura sub 1) è infondata.
Premesso che il controllo sull'ammissibilità dell'appello in sede di legittimità non richiede alcuna sollecitazione di parte e può ben essere compiuto di ufficio, purché non vi sia pronuncia in senso affermativo o negativo, nel qual caso è necessaria l'impugnazione per impedire la formazione del giudicato (Cass.
9.7.1996 n. 6235; Cass.
2.2.1990 n. 706), va rilevato che l'esame diretto dell'atto di appello porta a ritenere soddisfatto il requisito della specificità, leggendosi in tale atto che "i primi giudici pur liquidando l'ammontare del danno senza concedere la rivalutazione monetaria, in quanto già determinato in moneta attuale e cioè rivalutato ad oggi, hanno però concesso anche gli interessi dal giorno del sinistro. Così operando, hanno determinato una parziale duplicazione del giusto ristoro, cumulando rivalutazione monetaria e interessi legali".
È, viceversa, fondata la censura sub 2).
La corte di merito ha statuito che gli interessi - da calcolare secondo l'indice medio annuale del 4% - debbono decorrere dalla data della sentenza di primo grado, mentre per giurisprudenza di questa Corte la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito è produttiva di interessi decorrenti in relazione alla loro funzione compensativa dalla data dell'evento dannoso (ex plurimis Cass. 27.3.1998 n. 3241; Cass.
3.1.1998 n. 13). In conclusione, il primo motivo del ricorso va rigettato, mentre va accolto, per quanto di ragione, il secondo;
la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio per nuovo esame sulla base dei principi di cui sopra e pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo;
accoglie per quanto di ragione il secondo;
cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte di appello di Firenze. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 12 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2002