Sentenza 21 maggio 2003
Massime • 1
Tenuto conto che in tema di copie fotografiche di scritture (cui sono assimilabili le copie fotostatiche o le fotocopie) l'art. 2719 cod. civ., che ne prescrive l'espresso disconoscimento, trova applicazione sia nel caso di disconoscimento della conformità all'originale della copia sia in quello dell'autenticità della scrittura o della sottoscrizione, entrambe le ipotesi sono disciplinate dagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., sicché, se devono ritenersi riconosciute - tanto nella conformità all'originale quanto nella scrittura o nella sottoscrizione - le copie che non siano state disconosciute tempestivamente nella prima udienza o nella prima risposta successive alla loro produzione, in caso invece di contestazione, mentre, quanto al profilo della conformità all'originale, nulla impedisce al giudice di accertarne la conformità aliunde anche tramite presunzioni, è invece preclusa l'utilizzabilità del documento in caso di disconoscimento della sottoscrizione e o della scrittura salva la procedura di verificazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/05/2003, n. 7960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7960 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NC AR, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato SERGIO MANFREDONIA, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO in persona Ministro p.t.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1077/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 06/05/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/03 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato MANFREDONIA Sergio, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per accoglimento del 1^ motivo, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su ricorso dell'ing. EN AR, il tribunale di Napoli ingiungeva al Ministero dell'Industria il pagamento di L. 66.261.000, comprensive d'accessori, quale residuo compenso dovutogli per la partecipazione ad una commissione di collaudo d'opere private realizzate con il contributo dello Stato ex lege 219/81.
Avverso tale decreto il Ministero dell'Industria proponeva opposizione eccependo il difetto dei necessari presupposti, per essere il compenso del collaudatore indeterminato ed inesigibile non essendo intervenuta l'approvazione del collaudo da parte della PA;
l'improcedibilità dell'azione, per consequenziale mancato svolgimento del pertinente iter amministrativo;
l'insussistenza del credito, per essere la liquidazione del compenso ai collaudatori impedita dalla mancata approvazione del collaudo;
l'errata determinazione del compenso in base alle tariffe professionali, per essere nella specie applicabili le diverse tabelle e disciplina vigenti per le opere finanziate dalla ex Cassa per il Mezzogiorno di cui alla delibera commissariale 2932/85; la mancata detrazione dell'acconto di L.
4.713.575 già versato.
Costituendosi, il AR chiedeva il rigetto dell'avversa opposizione alle cui argomentazioni replicava che l'approvazione del collaudo era, nel frattempo, intervenuta;
che la somma richiesta costituiva un saldo dal quale era già stato dedotto l'acconto percetto;
che la parcella doveva essere proporzionata all'intero valore delle opere e non solo alla parte di esse ammessa al contributo;
che la parcella era stata, comunque, redatta con i criteri invocati dalla controparte e non in base alla tariffa professionale. Con sentenza 23.1.98, l'adito tribunale revocava il decreto opposto e, tuttavia, condannava il Ministero dell'Industria al pagamento del residuo dovuto al AR.
Avverso tale decisione il Ministero dell'Industria proponeva gravame cui resisteva il AR.
Decidendone con sentenza 6.5.99, per quanto ancora in questa sede interessa la corte d'appello di Napoli - disattese le eccezioni in rito d'inammissibilità ab origine dell'opposizione e d'inammissibilità del primo motivo d'appello e delle prove addotte a sostegno del secondo, sollevate dal AR;
ritenuto che
l'opera prestata da quest'ultimo dovesse ricondursi alla categoria dei collaudi industriali o verificazioni di spesa;
ritenuto che
, pertanto, il pagamento a saldo effettuato dal Ministero fosse conforme alla pertinente tariffa - in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava il credito a saldo del AR al 21.7.95 in L. 18.034.950 e, dato atto dell'intervenutane estinzione per pagamento al 13.2.96, condannava il Ministero dell'Industria al pagamento in favore del AR della sola somma di L. 1.022.8 03 residuata a titolo d'interessi.
Avverso tale decisione il AR proponeva ricorso per Cassazione con cinque motivi.
Il Ministero dell'Industria non svolgeva attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con il primo motivo, il ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 645 CPC nonché vizi di motivazione - si duole che la corte territoriale abbia disatteso la sua pregiudiziale eccezione d'inammissibilità dell'avversa opposizione - per mancanza di prova della tempestiva proposizione, non essendo stata prodotta copia autentica del decreto ingiuntivo corredata della relata di notificazione - facendo inutile riferimento a documentazione idonea a provare il dies ad quem ma non il dies a quo.
Il motivo non merita accoglimento.
La corte territoriale non ha fatto riferimento alla sola notificazione dell'atto d'opposizione, dalla quale desumere il dies ad quem, ma anche alla notificazione del decreto ingiuntivo, dalla quale desumere il dies a quo, ritenuta accertata in quanto espressamente richiamata nell'atto stesso d'opposizione senza contestazione ex adverso e confermata dalla fotocopia del decreto ingiuntivo, munita di relata di notifica, ad detto atto allegata, onde la censura in esame è erronea per due distinti motivi. In primo luogo, perché, se è vero che la giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato come la mancata produzione della copia notificata del decreto ingiuntivo opposto, pur non determinando l'improcedibilità dell'opposizione, rilevi, non di meno, sotto il diverso profilo dell'ammissibilità della stessa - in quanto tale mezzo di gravame, essendo inteso ad infirmare o modificare il provvedimento monitorio, ha quale necessario presupposto d'esperibilità che quest'ultimo non sia nel frattempo divenuto irrevocabile per essersi su di esso formato il giudicato interno, ond'è che la produzione della sua copia recante la relata di notifica rappresenta, in una alla copia notificata del ricorso, lo strumento ordinario onde consentire al giudice adito, tenuto all'esame d'ufficio del rispetto dei termini versandosi in materia regolata da norme cogenti eppertanto sottratta alla disponibilità delle parti, di controllarne in limine la tempestività - ha fatto salva, tuttavia, la possibilità di desumere aliunde mediante l'esame degli altri documenti in atti, in ragione dell'evidenziata officiosità dell'accertamento, la prova necessaria al riguardo (Cass.
1.12.00 n. 15387, 16.2.93 n. 1920, 19.9.92 n. 1073619.10.88 n. 5678). Nella specie, la corte territoriale ha evidenziato come la data della notifica del decreto ingiuntivo risultasse dallo stesso atto d'opposizione e come tale indicazione non fosse stata contestata da controparte nonché come all'atto stesso fosse allegata copia fotostatica del decreto con la relata di notifica, due considerazioni che, per quanto sopra, erano idonee e sufficienti a far ritenere aliunde accertato il dies a quo per l'opposizione. In secondo luogo, risulta e non è contestato che in atti fosse versata, nel fascicolo d'ufficio del tribunale di Napoli all'interno della "nota d'iscrizione a ruolo" in allegato al ricorso in opposizione, una copia fotostatica del decreto ingiuntivo opposto recante la relata di notifica (in data 20.5.95 presso l'Avv.ra dello Stato a mani Parisi per atto uff. giud. Manzo).
Ebbene, per quanto attiene alle copie fotografiche di scritture (alle quali vanno legittimamente assimilate le copie fotostatiche o fotocopie), devesi tener presente come l'art. 2719 CC, che ne prescrive l'espresso disconoscimento, sia applicabile alle ipotesi tanto di disconoscimento della conformità della copia al suo originale, quanto di disconoscimento dell'autenticità della scrittura o della sottoscrizione, ond'è che, in entrambe le ipotesi, devesi considerare applicabile la disciplina degli artt. 214 e 215 CPC con la conseguenza che dette copie si hanno per riconosciute, tanto nella loro conformità agli originali quanto nella scrittura e nella sottoscrizione, ove la parte comparsa non le abbia formalmente disconosciute alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla loro produzione;
diverso è, inoltre, l'effetto della contestazione a seconda che abbia avuto ad oggetto la conformità della copia all'originale ovvero l'autenticità della scrittura e/o della sottoscrizione, in quanto, nel primo caso, non impedisce al giudice d'accertare tale conformità aliunde anche tramite presunzioni, mentre, nel secondo caso, preclude definitivamente l'utilizzabilità del documento, salva la procedura di verificazione (Cass. 29.11.99 n. 13334). Nella specie, non risulta che l'odierno ricorrente abbia adeguatamente e tempestivamente contestato, disconoscendola, la fotocopia del decreto ingiuntivo allegata all'atto d'opposizione, onde detta fotocopia si ha per riconosciuta come conforme all'originale e costituisce valida prova della data di notifica risultante dalla relata appostavi.
2 - Con il secondo motivo, il ricorrente denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 345 CPC, si duole che la corte territoriale non abbia ritenuto "nuove" e quindi inammissibili, rispetto a quelle svolte con l'originario atto di citazione in opposizione, le diverse ragioni d'opposizione svolte dalla controparte con l'atto d'appello ed, in particolare, per quanto atteneva alla contestazione dei criteri per la determinazione dell'onorario professionale, la deduzione della pretesa erronea qualificazione dell'opera prestata, che si assumeva essere stato un accertamento di spesa invece e non un collaudo, in luogo dell'originaria deduzione dell'erronea applicazione di corretti parametri di quantificazione, che si assumeva doversi desumere dalla tabella per le opere finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno e non dalla tariffa professionale.
Il motivo non merita accoglimento.
Come correttamente rilevato dalla corte territoriale, poiché nel giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente è solo formalmente attore, mentre sostanzialmente è invece convenuto, la questione posta dall'odierno ricorrente atteneva non a domande, che potessero essere considerate inammissibili in quanto nuove tout court, ma ad eccezioni, a loro volta distinguibili in eccezioni in senso tecnico ed eccezioni in senso lato, inammissibili le une ma non le altre, pur nella più rigorosa vigente versione dell'art. 345 CPC, questo nessun ostacolo ponendo alla proposizione delle mere difese anche per la prima volta nel giudizio di secondo grado, quali dovevano essere considerate le "nuove" deduzioni dell'appellante concernenti questioni che il giudice si sarebbe dovuto porre, in ogni caso, anche d'ufficio.
La questione della determinazione della natura della prestazione resa dal professionista, quale presupposto della quantificazione del relativo compenso, comunque ed in qualunque momento del giudizio sollevata dal convenuto, non integra, infatti, gli estremi ne' d'una domanda riconvenzionale (in quanto il convenuto non chiede un provvedimento giudiziale a sè favorevole che gli attribuisca beni determinati in contrapposizione a quelli richiesti dall'attore con la domanda introduttiva), ne' d'un'eccezione riconvenzionale (in quanto il convenuto non oppone al diritto fatto valere dall'attore un proprio controdiritto idoneo a paralizzarlo), ne', in fine, d'un'eccezione in senso stretto o sostanziale (in quanto non ne è prevista dalla legge la deduzione ad esclusiva iniziativa della parte), bensì si prospetta solo quale mera difesa (in quanto il convenuto si limita a contestare una determinata qualificazione effettuata dall'attore e, pertanto, l'insussistenza d'uno degli elementi costitutivi della pretesa da quegli fatta valere, id est una determinata circostanza di fatto ostativa all'accoglimento della domanda così come proposta) che, dunque, non condiziona il preesistente potere-dovere del giudice di accertare, comunque, ex officio ed indipendentemente dalle difese del convenuto, il quale può anche essere contumace, la sussistenza degli elementi costitutivi del diritto fatto valere dall'attore.
3 - Con il terzo motivo, il ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 342 CPC nonché vizi di motivazione - si duole che la corte territoriale non abbia rilevato la genericità e, quindi, l'inammissibilità, in ragione dell'invocata norma, del motivo d'appello contenente la "nuova eccezione" ed, inoltre, non siasi pronunziata sulla questione espressamente prospettatale al riguardo.
Il motivo non merita accoglimento.
Con il motivo d'appello in discussione, alla corte territoriale era stato richiesto d'accertare se, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice in accoglimento dell'avversa domanda, le prestazioni in effetti rese dal professionista dovessero ritenersi previste e regolate, anche sotto il profilo dei relativi compensi, dalla normativa concernente le "verificazioni di spesa" piuttosto che dalla normativa concernente i "collaudi industriali"; posto tale quesito, nessun'altra specificazione era necessaria e le ulteriori deduzioni in comparsa conclusionale, con le quali, sulla base di quella tra le indicate normative ritenuta applicabile, sono stati rielaborati i conti ne' avevano significato di specificazione del motivo, costituendo solo uno sviluppo materiale di esso, ne' erano comunque necessarie.
In vero, la presenza d'una norma di legge che abbia un'autonoma efficacia esclusiva o modificativa del diritto vantato dalla parte o della misura di esso richiesta dalla parte stessa, e che sia idonea a svolgere tale efficacia alla stregua delle circostanze di fatto già allegate ed acquisite agli atti di causa, può essere rilevata d'ufficio, anche in grado di appello e pur in difetto di specifica impugnazione sul punto - ed, a maggior ragione, ove, come nella specie, una specifica impugnazione abbia avuto luogo - essendo il giudice tenuto in ogni caso a decidere secondo diritto. Nè a ciò osta l'eventualità che in primo grado le questioni controverse abbiano investito altri e diversi profili di possibile esclusione della fondatezza della pretesa in contestazione e che solo a questi stessi siasi limitata la statuizione conclusiva del detto grado, atteso che la disciplina legale inerente al fatto giuridico costitutivo del diritto è di per sè sottoposta all'esame del giudice del grado superiore, senza che vi ostino i limiti posti all'effetto devolutivo dell'appello.
Da un lato, infatti, la regola della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunziato, enunciata all'art. 112 CPC, dev'esser letta in coordinamento con il principio jura novit curia, secondo il quale spetta al giudice il potere-dovere di conoscere e determinare le norme applicabili nella fattispecie senza vincoli o limitazioni scaturenti dalle indicazioni delle parti, fermo soltanto il rispetto dei fatti materiali posti a fondamento della domanda, onde nella decisione in esame non è ravvisabile alcuna alterazione dei termini della controversia, ma solo la soluzione delle ragioni di diritto in considerazione dell'esatta qualificazione giuridica del rapporto (e pluribus, Cass. 16.7.02 n. 10316, 7.11.97 n. 10933, 18.11.95 n. 11934); dall'altro, i confini posti al giudizio di gravame dagli specifici motivi d'impugnazione precludono al giudice adito esclusivamente d'estendere le sue statuizioni a punti che non siano compresi, neanche implicitamente, nel thema decidendum esposto nei motivi d'impugnazione, di guisa che, se il principio del tantum devolutum quantum appellatum non può dirsi violato da una decisione fondata su ragioni diverse da quelle svolte dall'appellante nei suoi motivi, ma coerente col significato sostanziale di questi (Cass.
7.11.97 n. 10933 SS.UU., 18.12.95 n. 12911; 15.11.94 n. 9626), a maggior ragione deve ritenersi legittima la decisione adottata sulla base di pertinenti argomentazioni in diritto anche solo indotte dalle ragioni prospettate nel motivo d'appello se pure non adeguatamente sviluppate dalla parte.
Ovviamente, la questione della genericità del motivo assunta dall'odierno ricorrente è stata implicitamente e correttamente risolta in senso negativo.
4 - Con il quarto motivo, il ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 91 del RD 25.5.1895 n. 350 e dell'ordinanza PCM 41/219/ZA del 20.2.1986 - si duole che la corte territoriale abbia ritenuto l'attività prestata da lui e dagli altri membri della commissione riconducibile alla categoria dell'accertamento di spesa e non a quella del collaudo, erroneamente differenziando detta attività da quella del collaudatore delle opere private finanziate nell'ambito della ricostruzione post-terremoto, l'una e l'altra di fatto normativamente identiche. Il motivo non merita accoglimento.
Onde utilmente perseguire lo scopo prefissosi, avrebbe dovuto, in vero, il ricorrente imputare alla corte territoriale un'erronea interpretazione, sul punto, della normativa e degli atti amministrativi richiamati e, quindi, altrimenti argomentare la censura, sia riportando anzi tutto nell'esposizione in fatto e/o in quella del motivo la pertinente parte del provvedimento di nomina e degli atti amministrativi provvedimentali e normativi nello stesso richiamati quali suoi presupposti, sia deducendo e dimostrando gli eventuali vizi ex art. 360 nn. 3 e 5 CPC, in relazione agli artt. 1362 ss. CC, dai quali quell'interpretazione fosse, a suo avviso, risultata affetta.
La censura concernente l'attribuzione da parte del giudice d'un determinato significato alle clausole d'un accordo inter partes ed agli atti amministrativi richiamativi va, infatti, posta in termini di violazione dei canoni legali d'ermeneutica - che, dettati dal legislatore in materia contrattuale, hanno validità generale - o di vizio di motivazione sull'applicazione degli stessi e, solo successivamente ed una volta dimostrato l'errore nel quale fosse eventualmente incorso il giudice del merito al riguardo, possono essere utilmente dedotte le questioni che l'accertamento d'errore siffatto presuppongano, dacché queste non possono essere prese in considerazione ove manchi una specifica prospettazione dell'eventuale vizio che inficerebbe sul punto ab origine l'impugnata pronunzia, costituendo l'interpretazione delle dichiarazioni delle parti e degli atti ai quali le stesse abbiano fatto riferimento il presupposto logico-giuridico delle conclusioni alle quali il giudice del merito pervenga poi sulla base di esse. Il difetto d'impostazione del motivo negli evidenziati termini è già preclusivo dell'esame della questione;
tuttavia, quand'anche vi si volesse ravvisare una, se pure irrituale, denunzia d'errore interpretativo, questa sarebbe, comunque, inidoneamente formulata ed insuscettibile d'accoglimento.
L'opera dell'interprete, in vero, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è, nella specie, la volontà delle parti, anche sotto il profilo del richiamo recettizio d'atti amministrativi esterni al rapporto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità, come già sottolineato, soltanto per violazione dei canoni legali d'ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 ss. CC, oltre che per vizi di motivazione;
pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo dei due cennati profili, il ricorrente per Cassazione non solo deve fare, appunto, riferimento alle regole legali d'interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto altresì a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni assuntivamente violati.
Di conseguenza, ai fini dell'ammissibilità del morivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea - anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente - la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la contrapposizione d'una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d'argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità.
Inoltre, nel motivo non è ritualmente riportato il testo delle pertinenti clausole dell'atto di nomina e delle disposizioni degli atti amministrativi richiamativi o comunque applicabili, clausole e disposizioni la correttezza o meno dell'interpretazione delle quali questa Corte avrebbe dovuto valutare, ciò che costituisce altra patente ragione d'inammissibilità del motivo stesso, in quanto, in violazione dell'espresso disposto dell'art. 366 n. 3 CPC, ne' nell'esposizione in fatto ne' nel testo del motivo si riportano proprio quegli elementi obiettivi in considerazione dei quali la valutazione, sia della conformità a diritto dell'interpretazione operatane dalla corte territoriale, sia della coerenza e sufficienza delle argomentazioni motivazionalì sviluppate a sostegno della detta interpretazione, avrebbe dovuto essere effettuata;
non senza considerare, altresì, come l'impossibilità di rapportare le svolte censure in ordine al contenuto ravvisato dalla corte territoriale negli atti amministrativi ed interprivati de quibus all'esatto dato testuale degli stessi, ovviamente non surrogabile dalla lettura soggettiva datane dalla parte, comporti anche una violazione dell'art. 366 n. 4 CPC sotto il diverso profilo del difetto di specificità del motivo per inottemperanza al principio d'autosufficienza del ricorso per Cassazione.
Considerazione, quest'ultima, operante anche in relazione al denunziato vizio di motivazione che, in difetto della possibilità di riscontro sul testo del documento posto dalla corte territoriale alla base dell'adottata decisione, determina, a sua volta, l'inammissibilità della censura;
che risulta, d'altra parte, parimenti inammissibile per essere intesa a far valere non carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell'attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi, ma la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte, id est aspetti del giudizio che, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma regolatrice del vizio di motivazione.
5 - Con il quinto motivo, il ricorrente - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 11 della delibera del C.d'A. della Casmez n. 2932 del 29.1.1985 richiamata dall'ordinanza ministeriale 41/219/ZA del 20 feb. 1986 - si duole che la corte territoriale abbia ravvisato il saldo dovutogli nella misura di L. 18.034.955 laddove una corretta applicazione dell'invocata norma e degli atti amministrativi attuativi avrebbe comportato il riconoscimento d'un suo credito nella maggior misura di L. 22.863.280.
Il motivo non merita accoglimento.
Qual che sia la natura della censura effettivamente ravvisabile in un motivo di tal fatta - violazione di legge o, piuttosto, vizio di motivazione nella particolare sua conformazione dell'errore di conteggio o calcolo - comunque, perché questa Corte potesse valutarne la fondatezza, sarebbe stato necessario - in ottemperanza al principio d'autosufficienza del ricorso per Cassazione, sancito nell'art. 366 n. 4 CPC e già in precedenza richiamato - che la pertinente parte degli atti amministrativi e della documentazione, inammissibilmente richiamati per relationem, giacché trattasi d'elementi necessari al giudizio ma che non possono essere ricercati dal giudice di legittimità mediante un esame diretto degli atti se non nell'ipotesi di censura d'un error in procedendo, fossero stati tutti e compiutamente riportati nell'atto introduttivo. Non essendolo stati, non è possibile la verifica della fondatezza di quanto dedotto.
Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.
Ciò nonostante, parte intimata non avendo svolto attività difensiva, il ricorrente evita la condanna alle spese.
P.Q.M.
LA CORTE respinge il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 gennaio 2003. Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2003