Sentenza 21 maggio 2002
Massime • 1
In tema di oblazione, il mancato esame della istanza di ammissione proposta in fase di indagini preliminari non comporta alcuna invalidità degli atti del procedimento, considerata la regola di tassatività dei casi di nullità ed atteso che, comunque, la domanda può essere riproposta in sede di opposizione al decreto penale di condanna oppure, ove non si proceda per decreto, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/05/2002, n. 23873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23873 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 21/05/2002
1. Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SQUASSONI Laura - Consigliere - N. 1159
3. Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - N. 2776/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sull'appello, qualificato ricorso, proposto da NE ON, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza n. 2417/01 del 4-18/10/2001, pronunciata dal Tribunale di Paola-Sezione distaccata di Scalea;
Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. G. Passacantando, con cui chiede l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza;
udito il difensore, avv. E. Cammarella, che insiste per l'accoglimento del ricorso;
la Corte osserva:
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in premessa, il Tribunale di Paola-Sezione distaccata di Scalea condannava MO NI, quale legale rappresentante della ditta "Marta Costruzioni", alla pena complessiva di L.
3.700.000 di ammenda, in ordine a varie violazioni dei DD.P.R. nn. 547/1955 e 164/1956, accertate il 4/3/98, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Propone appello l'imputata, convertito in ricorso per cassazione, deducendo: 1) insussistenza del fatto, sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo, dovendo semmai rispondere delle violazioni i preposti (direttore dei lavori, capo cantiere, assistente) e non già il titolare dell'impresa edilizia;
2) violazione dell'art. 141 disp. att. c.p.p., avendo ella, nelle indagini preliminari, proposto ben due domande di oblazione (in data 10/3/98 e 15/5/98) non trasmesse però dal P.M. al G.I.P., e dunque rimaste senza esito;
3) nullità sia del decreto penale di condanna, sia del decreto di citazione a giudizio, e quindi della conseguente gravata sentenza, in quanto privi dell'avviso della facoltà per l'imputata di chiedere l'ammissione all'oblazione. All'odierna udienza dibattimentale il P.G. e la difesa concludono come riportato in premessa.
Il ricorso è infondato.
La prima doglianza, invero, attiene a valutazioni "in fatto" operate dal giudice del merito e suffragate da motivazione adeguata, corretta e non manifestamente illogica, e quindi sottratta al vaglio di legittimità.
La oggettiva sussistenza degli addebiti de quibus è stata provata in dibattimento dalle dichiarazioni del teste-p.u. Giuseppe Greco;
in ordine all'attribuibilità delle suddette violazioni all'imputata, poi, la stessa non ha fornito alcuna dimostrazione di aver delegato le relative funzioni a collaboratori o dipendenti, per cui la tesi difensiva (in excipiendo reus fit actor) è affatto sprovvista di prova.
La seconda doglianza è infondata, avendo questa Corte Suprema già affermato che, per il principio della tassatività delle nullità, di cui all'art. 177 c.p.p., dal mancato esame dell'istanza di ammissione all'oblazione non deriva alcuna nullità. Il sistema delineato dagli artt. 162 c.p., 557 c.p.p. e 141 disp. att. c.p.p., infatti, non consente una diversa conclusione, dacché la domanda di oblazione può essere proposta (e comunque riproposta, in ipotesi di dispersione o mancato reperimento di essa) fino a quando non interviene la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ed a carico di colui che la propone grava comunque un onere di diligenza in una sequenza procedimentale ove la sua partecipazione non è limitata all'atto di impulso (quale esercizio della facoltà di richiesta di ammissione), ma trova la sua essenziale estrinsecazione nel pagamento dell'oblazione quale presupposto indefettibile per la declaratoria di estinzione del reato (Cass. Sez. 3^, 26 giugno 1995, n. 8893, Fondacaro). Nel caso di specie, come già rilevato nella sentenza impugnata, nessuna istanza di oblazione è stata proposta (o riproposta) ne' con l'atto di opposizione al decreto penale, tant'è che il giudice ha emesso decreto di citazione per il giudizio immediato, ne' prima dell'apertura del dibattimento, ma solo nel corso del giudizio, al momento delle conclusioni, per cui appare corretta la declaratoria di inammissibilità della stessa per tardività.
Deve tenersi presente, inoltre, che - con la modifica dell'art. 464, comma 3, c.p.p., ad opera della L. n. 479/1999 (art. 37, comma 4) -
la domanda di oblazione non può più essere presentata nel giudizio conseguente all'opposizione a decreto penale, neanche prima dell'apertura del dibattimento, ma deve essere proposta - al più tardi - con l'atto di opposizione, come si evince dal comma 2 della menzionata norma, oltre che dall'art. 557 c.p.p.. Tale nuova disciplina è certamente applicabile alla fattispecie in esame, giacché l'opposizione al decreto penale è del 16/2/2000, quando già era entrata in vigore la menzionata legge di modifica (L. n. 479/1999). Pertanto l'imputata avrebbe dovuto chiedere di essere ammessa all'oblazione con l'atto di opposizione a decreto penale;
non avendolo fatto, correttamente - lo si ribadisce - l'istanza presentata dalla difesa al dibattimento è stata ritenuta tardiva. La terza doglianza è anch'essa manifestamente infondata, ma s'impone un distinguo.
Per quanto riguarda l'omesso avviso all'imputata - nel decreto penale di condanna - della possibilità di chiedere l'oblazione, secondo le prescrizioni dell'art. 141, comma 3, disp. att. c.p.p., si rileva che, a detta omissione, non è collegata dalle norme processuali alcuna nullità, proprio per le ragioni prima indicate;
pertanto, considerando che l'art. 460 c.p.p., tra i requisiti del decreto di condanna, neppure pone l'obbligo di dare l'avviso in questione, e tenuto conto del richiamato principio generale della tassatività delle nullità, non possono discendere dalla violazione in esame le conseguenze trancianti prospettate dalla ricorrente. Diverso ragionamento deve farsi a proposito della stessa omissione, ma relativamente al decreto di citazione, in quanto l'art. 552 c.p.p., come novellato dalla L. n. 479/1999, impone invece l'obbligo di dare avviso all'imputato della possibilità di presentare domanda di oblazione (comma 1 lett. "f") e prevede espressamente la nullità del decreto in caso di mancanza di tale avviso (comma 2). Questa norma, però, non è applicabile evidentemente in caso di opposizione a decreto penale, giacché nella detta ipotesi le disposizioni sopra richiamate (artt. 464 e 557 c.p.p.) espressamente consentono di chiedere l'oblazione solo fino alla proposizione dell'atto di opposizione, per cui un avviso del genere sarebbe addirittura contra legem.
Considerando che il decreto di citazione per il giudizio immediato è stato emesso il 24/2/2000, quando era ormai entrata in vigore la più volte citata L. n. 479/1999, la doglianza è infondata.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2002