Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/2008, n. 6575
CASS
Sentenza 18 novembre 2008

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Massime1

A differenza dell'art. 12 sexies della L. 1 dicembre 1970, n. 898, che punisce il mero inadempimento dell'obbligo di corresponsione ai figli (senza limitazione di età) affidati al coniuge divorziato dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice in sede di divorzio, prescindendo dalla prova dello stato di bisogno dell'avente diritto, l'art. 570, comma secondo n. 2 cod. pen. appresta tutela penale alla violazione dei genitori dell'obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli minori in stato di bisogno. Ne consegue che, nel caso in cui la mancata corresponsione da parte dell'obbligato dell'assegno fissato dal giudice in sede di divorzio per il mantenimento del figlio minore privi costui dei mezzi di sussistenza, tale condotta deve essere inquadrata nel paradigma dell'art. 570, comma secondo cod. pen..

Commentario1

  • 1L’art. 570 bis c.p. e la tutela dei figli di genitori non coniugati: le soluzioni della giurisprudenzaAccesso limitato
    Luigi Giordano · https://www.altalex.com/ · 22 marzo 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/11/2008, n. 6575
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6575
Data del deposito : 18 novembre 2008

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