Sentenza 23 aprile 2013
Massime • 1
La parafilia, se non accompagnata da un'accertata malattia mentale o da altri gravi disturbi della personalità, rappresenta una semplice devianza sessuale, senza influenza alcuna sulle capacità intellettive e volitive della persona.
Commentario • 1
- 1. Deviazione sessuale: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 2 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/04/2013, n. 38896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38896 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 23/04/2013
Dott. ROSI Elisabetta - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 1247
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 34425/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.L. N. IL (omesso) ;
F.A. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 14/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 02/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/04/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Ambrosio Vito, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
udito, per la parte civile, Avv. Bassia Luisa, che ha chiesto la conferma della sentenza;
udito il difensore avv. Manconi Rosaria, per C. , che ha chiesto l'annullamento con rinvio e avv. Contini Marco, per F. , che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Cagliari con sentenza del 2 maggio 2012, ha rideterminato la pena in diciotto anni di reclusione, confermando la condanna inflitta dal Tribunale di Oristano in data 1 luglio 2011, di C.L. e F.A. per i reati di cui all'art. 81 cpv. c.p. e art. 609 octies c.p., comma 3, per avere in concorso tra loro, e con altri due soggetti non identificati, abusando delle condizioni di inferiorità fisica e psichica del figlio C.M.P. , nato il (omesso) , costretto ripetutamele lo stesso a partecipare a rapporti sessuali di gruppo e a subire penetrazioni anali ed orali ad opera della F. e a penetrare la F. , il C. ed altri soggetti, in XXXXXX, in epoca riconducibile tra il (omesso) . I fatti erano emersi durante lo stato di detenzione degli imputati, già condannati per ripetuti abusi sessuali commessi in danno dei figli della F. , a seguito dell'acquisizione di numerose lettere che dal carcere la F. scriveva al D.R. , compagno di cella del C. , con il quale quest'ultimo aveva intrecciato una relazione, dal contenuto di alcune delle quali erano emersi gli abusi sessuali ripetuti, posti in essere nei confronti del loro bambino.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati a mezzo di proprio difensore chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
C.L. :
1) Manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza, che dimostra la scarsa neutralità del giudice;
inoltre la difesa aveva impugnato tutte le ordinanze dibattimentali che avevano negato l'audizione dei testi non comparti che erano stati indicati ed alla mancata perizia sull'imputato richiesta, che avrebbe potuto dimostrare le problematiche di imputabilità ascrivibili al C. :
la Corte di appello avrebbe negato la perizia sulla base del fatto che l'imputato non avrebbe manifestato disturbi con la psicologa del carcere, mentre già il solo tenore delirante delle oltre 700 lettere, dimostrano l'ossessione che sfocia nella parafilia, che avrebbe dovuto essere considerata ai fini dell'imputabilità. Inoltre i giudici di appello non avrebbero considerato che il contenuto delle lettere era frutto di invenzione del C. , che le dettava alla donna;
l'origine fantasiosa delle stesse era confermato dal finto coinvolgimento della madrina del primo figlio della F. nei giochi erotici;
la motivazione sarebbe illogica e contraddittoria anche in riferimento alla credibilità ed attendibilità delle dichiarazioni rese dal minore, per acquisire le quali sarebbero stati violati i protocolli stabiliti in relazione agli abusi sessuali commessi in danno dei minori, non essendo state assunte, soprattutto le prime dichiarazioni, in modo da evitare suggestioni;
mancano le videoregistrazioni dei numerosi colloqui effettuati dal consulente tecnico del pubblico ministero (dott.ssa B. ) ed il bambino è stato ritenuto attendibile per la spontaneità delle rivelazioni alla suora della struttura presso la quale era stato inserito e data l'età dello stesso (dieci anni), inoltre il consulente tecnico era a conoscenza del contenuto delle lettere per cui la stessa poteva avere in qualche modo suggestionato il bambino, che ha riferito di fatti accaduti circa cinque anni prima;
inoltre la predetta consulente avrebbe svolto il ruolo di terapeuta del minore prima dell'incidente probatorio. Sussistono inoltre dubbi sul fatto che il disvelamento sia avvenuto con la religiosa e non piuttosto con la nonna. Il ruolo di suggestione esercitato trova conferma anche del fatto che il bambino ebbe a riferire del ruolo di terze persone solo all'incidente probatorio. Inoltre la psicologa M. aveva evidenziato il comportamento normale del bambino e la mancanza di anomalie nello stesso nel preparare gli incontri con i genitori. Anche il sovrintendente di polizia conosceva i precedenti dei genitori del bambino e potrebbe averlo influenzato. Illogicità della sentenza anche in relazione all'eccessività della pena, nonostante la riduzione della stessa disposta in appello. 2) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale (art. 583 c.p.p., comma 3). Inosservanza e falsa applicazione dell'art. 609 decies c.p.; 4) Inosservanza dell'art. 111 Cost. 5) Inosservanza di altre norme giuridiche;
6) Mancata assunzione di una prova decisiva. F.A. : 1) Violazione, erronea applicazione ed inosservanza dell'art. 609 octies c.p., comma 3, art. 81 cpv. c.p., artt. 88, 89, 133 e 62 bis c.p.; mancanza e manifesta illogicità della motivazione, atteso che sarebbe emerso con chiarezza un disturbo della personalità della F. , attinente la parafilia, idoneo a costituire causa idonea ad escludere o scemare grandemente la sua capacità di intendere e di volere, incidendo nella capacità di autodeterminazione e nella intensità del dolo, attesa l'ossessione sessuale irrefrenabile della quale sarebbe affetta la donna, soggetto di scarsa intelligenza e cultura, appartenente ad una società pastorale, ed il ruolo di succube dalla stessa ricoperto nei confronti del C. partner di quasi vent'anni più giovane;
tali elementi avrebbero dovuto essere considerati quanto meno sotto il profilo della concessione delle circostanze attenuanti generiche e della dosimetria della pena. 2) Violazione ed erronea applicazione della legge penale ed inosservanza dell'art. 81 cpv. c.p., mancanza ed illogicità della motivazione, in riferimento al mancato riconoscimento del reato continuato rispetto ai reati per i quali la stessa era già stata condannata con sentenza del 3 maggio 2004, motivato dalla Corte di appello per il fatto che il minore parte offesa degli abusi sessuali non era stato ancora concepito. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Come è noto, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo (Così, tra le altre, Sez. 2, n. 5606 dell'8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez 1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, Rv. 216906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116).
2. Compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è, infatti, quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Pertanto, "la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività), non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto" (Cfr.Sez. 2, n. 18163 dei 6/5/2008, Ferdico, Rv. 239789). Di contro, "solo esaminando il compendio probatorio nel suo complesso, all'interno del quale ogni elemento è stato contestualizzato è possibile verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini" della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione.
3. La mera prospettazione di una diversa valutazione, più favorevole ai ricorrenti ricorrente, delle emergenze processuali non costituisce vizio che comporti controllo di legittimità (Sez. 5, Sentenza n. 7569 del 11/6/1999, Jovino, Rv. 213638). Resta perciò esclusa la possibilità di sindacare le scelte che il giudice ha operato sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova, a meno che le stesse non siano il frutto di affermazioni apodittiche o illogiche. (Cfr. Sez. 3, n. 40542 del 6/11/2007, Marrazzo e altro, Rv. 238016). In particolare, il giudizio di capacità a deporre e di attendibilità dei testi-persone offese è un giudizio di fatto che può essere effettuato in sede di merito mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria. (In tal senso, Sez. 3, n. 41282 del 18/12/2006, Agnelli e altro, Rv. 235578). Per quello che riguarda, in particolare, l'attendibilità dei minori in tenera età, persone offese nei reati sessuali, la giurisprudenza ha affermato il principio che la stessa deve essere valutata in senso globale, "tenendo conto di tutte le dichiarazioni e circostanze del caso concreto e di tutti gli elementi acquisiti al processo" (Così, Sez. 3, n. 21640 dell'8/6/2010, P., Rv. 247644). In particolare, se è vero che il giudice può trarre il proprio convincimento circa la responsabilità penale anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa, sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità, senza la necessità di applicare le regole probatorie di cui all'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 che richiedono la presenza di riscontri esterni (cfr., per tutte, Sez. 1, n. 29372 del 27/7/2010, Stefanini, Rv. 248016), è stato però stabilito che l'esame della credibilità deve essere onnicomprensivo e tener conto di più elementi quali l'attitudine a testimoniare, la capacità a recepire le informazioni, ricordarle e raccordarle (ovvero l'attitudine psichica, rapportata all'età, a memorizzare gli avvenimenti e a riferirne in modo coerente e compiuto), nonché il complesso delle situazioni che attingono la sfera inferiore del minore, il contesto delle relazioni con l'ambito familiare ed extrafamiliare e i processi di rielaborazione delle vicende vissute" (cfr. Sez. 3, n. 39994 del 26/9/2007, Maggioni, Rv. 237952 e Sez.3, n. 29612 del 27/7/2010, P.C. in proc. R. e altri., Rv. 247740).
4. La Corte di appello ha pertanto fatto corretto uso dei principi consolidati in giurisprudenza ritenendo logico e coerente quanto narrato dal minore e confermando la valutazione espressa dal giudice di primo grado senza recepirla acriticamente, dando risposta puntuale alle censure avanzate in tale sede (e peraltro in parte riproposte nel presente giudizio di legittimità nel primo motivo di ricorso del C. ) ed hanno elaborato con piena autonomia una "nuova valutazione" di merito, la quale risulta argomentata, con motivazione ampia, congrua e priva di smagliature logiche, alla luce delle contestazioni mosse con l'atto di appello e nel rispetto dei principi della giurisprudenza in materia. Nel caso di specie i giudici di merito, al fine di esprimere un giudizio di attendibilità, hanno svolto un'articolata analisi critica delle dichiarazioni rese dal minore sia spontaneamente alla suora, nella struttura di accoglienza, che successivamente, in sede di incidente probatorio, le quali hanno trovato conferma negli elemento probatori forniti sia dal contenuto della corrispondenza tra la F. ed il D.R. , la quale costituisce essa stessa un atipico "disvelamento" degli abusi stessi, che dalle parziali ammissioni degli imputati come emergenti dalle intercettazioni ambientali. I giudici di merito hanno anche ampiamente esposto le ragioni per le quali sono del tutto prive di fondamento le ipotesi di un "inquinamento dichiarativo" della testimonianza del bambino ad opera della dott. B. , C.T. del pubblico ministero, la quale non solo non era a conoscenza del contenuto del carteggio epistolare tra i protagonisti della vicenda, ma ha svolto il proprio compito con professionalità posto che il colloquio di esame del piccolo M. era stato videoregistrato, per cui era da ritenersi pretestuosa la lagnanza circa la mancata videoregistrazione degli incontri propedeutici a tale colloquio, di mera somministrazione dei test. Inoltre i giudici di appello hanno ritenuto che le critiche rivolte alla metodologia e conclusioni del menzionato CT sono comunque superate dal fatto che il giudizio circa la capacità a testimoniare del minore emergeva anche dal contenuto delle dichiarazioni rese nell'incidente probatorio, apprezzato direttamente dai giudici, nelle quali il bambino ha indicato i gravi abusi subiti.
5. In conclusione, le censure prospettate dal ricorrente C. nell'ambito del primo motivo di ricorso tendono, nella sostanza, a sottoporre al presente giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio - rimessi all'esclusiva competenza del giudice di merito - al fine di rendere prospettabile una versione del fatto diversa e alternativa a quella posta a base del provvedimento impugnato, fondata su un presunto "complotto" contro gli imputati, ordito dalle forze dell'ordine e dagli ausiliari e consulenti dell'autorità giudiziaria, per non meglio precisati motivi.
6. Quanto ad uno dei punti inclusi nel primo motivo di ricorso, con il quale è stata lamentata la mancata perizia sul disturbo di personalità del C. - motivo in parte coincidente con la prima doglianza avanzata dalla F. in merito alla incapacità di intendere e di volere, connesso con i pretesi disturbi di personalità per parafilia, va innanzitutto richiamato il divieto di accertamenti peritali sulla personalità dell'imputato stabilito del nostro sistema penale, in quanto deve essere ribadito il principio che il giudice non può ricorrere all'apporto di specifiche competenze tecnico-scientifiche e, quindi, ad accertamenti di natura peritale, sul carattere, sulla personalità e sulle qualità psichiche indipendenti da cause patologiche dell'imputato, atteso il divieto sancito dall'art. 220 c.p.p., comma 2 (cfr, a contrariis, Sez.3, n. 37402 del 13/11/2006, Balliu, Rv. 235034). Infatti è bene ricordare che la dottrina scientifica ritiene concordemente che la parafilia (della quale la pedofilia è considerata una sottocategoria) vada ricompresa tra i disturbi di personalità e le nevrosi e sia molto lontana dai quadri sintomatici afferenti la malattia mentale, i quali si caratterizzano dalla perdita del rapporto con il contesto reale, destrutturazione della personalità, dissociazione affettiva ed ideativa, allucinazioni e deliri. Pertanto, secondo la scienza psichiatrica, la pedofilia, se non accompagnata da un'accertata malattia mentale o da altri gravi disturbi della personalità, rappresenta una semplice devianza sessuale, senza influenza alcuna sulle capacità intellettive e volitive (sul fatto che la parafilia non implichi, per ciò solo, un vizio di infermità totale o parziale di mente, si veda anche Sez. 3, n. 1518, 19/1/2011, V.A., non mass.). Pertanto la invocata perizia di tipo psichiatrico non potrebbe certo essere definita nel caso di specie prova decisiva ai fini del giudizio (in tal senso, Sez. 6, n. 7845 dell'8/8/1997, PG in proc. Mariano, Rv. 210372), per cui anche il sesto motivo di ricorso del C. risulta palesemente manifestamente infondato e del pari manifestamente infondato il vizio di legge per il mancato riconoscimento dell'incapacità di intendere e di volere per la sussistenza di tale disturbo, con riferimento ad entrambi gli imputati.
7. Gli altri motivi del ricorso dell'atto redatto per conto dell'imputato C. , risultano semplicemente enunciati e devono perciò essere dichiarati inammissibili per genericità.
8. Risulta infondato anche il motivo di ricorso con il quale è stata censurata la mancanza e/o illogicità della motivazione circa la mancata considerazione del disturbo della personalità ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche alla F. . Questa Corte condivide l'orientamento (cfr. Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, Rv. 245241), secondo il quale l'obbligo di motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche sussiste nel caso il giudice si determini a riconoscerle, ma non anche nel caso di diniego. D'altra parte che il dovere di motivazione della sentenza è stato pur sempre adempiuto attraverso la valutazione delle deduzioni delle parti e delle risultanze processuali, senza che sia necessaria un'analisi approfondita ed un esame dettagliato delle stesse, in quanto è sufficiente che vengano spiegate le ragioni che hanno determinato il convincimento, dimostrando con ciò di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. In tal caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, Sentenza n. 20092 del 04/05/2011, Schowick, Rv. 250105).
9. Orbene, nel caso di specie, risulta evidente come dalla complessiva valutazione operata dalla Corte territoriale emerga non solo la condivisione della decisione del giudice di prime cure anche in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, ma anche la ragione per la quale la Corte di appello ha ritenuto che non potessero essere concesse le generiche a nessuno dei due imputati, posto che il menzionato disturbo di parafilia costituisce un indice che aggrava la valutazione di pericolosità ex art. 133 c.p.;
peraltro i giudici di appello hanno rideterminato la pena accogliendo lo specifico motivo di impugnazione, sicché, anche sotto questo profilo, le censure avanzate avverso la sentenza impugnata in merito al trattamento sanzionatorio, sia dalla F. che dal C. , risultano del tutto infondate.
10. Risulta inammissibile anche la doglianza proposta dalla F. relativa al mancato riconoscimento da parte dei giudici di appello della continuazione tra i fatti come accertati nel processo e quelli di cui alla precedente condanna per abusi sessuali commessi dagli imputati in danno dei figli di primo letto della F. , in quanto i giudici di merito hanno fornito una motivazione congrua, come tale non censurabile in sede di legittimità, sulle ragioni che hanno condotto a ritenere non configurabile l'istituto della continuazione. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili e a tale declaratoria consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile che liquida in Euro quattromila, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che liquida complessivamente in Euro quattromila oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 settembre 2013