Sentenza 12 marzo 2008
Massime • 2
Il riconoscimento della sentenza straniera, nella specie di un provvedimento di ingiunzione penale che comporta una procedura a contraddittorio eventuale e differito, presuppone, per la valutazione di irrevocabilità, che sia accertata l'osservanza, nell'ambito del procedimento dello Stato estero, del principio del contraddittorio nei suoi connotati essenziali, e quindi che il soggetto ingiunto abbia avuto l'effettiva possibilità di attivare la successiva fase processuale pienamente garantita.
In tema di riconoscimento di sentenza penale straniera, la Corte di cassazione non ha il potere di merito di accertarne l'intervenuta irrevocabilità secondo le leggi dello Stato della pronuncia, potere che spetta invece al giudice del rinvio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/03/2008, n. 24382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24382 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 12/03/2008
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 684
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 15143/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Corte di appello di Bologna;
nei confronti di:
TA NO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 16 febbraio 2007 della Corte di appello di Bologna;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CONTI Giovanni;
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, con le quali si chiede il rigetto del ricorso.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna rigettava la richiesta di riconoscimento in Italia, ai sensi di cui all'art. 12 c.p., e art. 733 c.p.p., e segg., della "ingiunzione penale emessa dal Tribunale distrettuale di Praga 4 in data 14.3.2006, in giudicato il 13.4.2006", per la quale NO TA era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno di detenzione per omicidio colposo.
A ragione della decisione la Corte di appello rilevava:
- che la difesa del TA aveva eccepito che (a) mancava la prova che l'imputato fosse stato ritualmente citato a giudizio e che gli fossero state assicurate assistenza difensiva e possibilità d'essere interrogato in una lingua a lui nota (ex art. 733 c.p.p., comma 1, lett. c); ed inoltre che (b) era irrituale la traduzione riassuntiva del provvedimento e il "mancato intervento di un traduttore ufficiale";
- che il procedimento per "ingiunzione penale" prevede che la stessa passa in giudicato ove l'imputato non proponga ricorso all'organo emittente "entro otto giorni dalla consegna", provocando così l'apertura di un "rituale processo";
- che mancava in atti qualsiasi "indicazione o specificazione" dell'avvenuta "consegna" o notificazione al destinatario dell'ingiunzione penale;
che l'esistenza di una rituale consegna non poteva presumersi;
che non potevano perciò ritenersi superabili i rilievi difensivi sulla carenza di presupposti per il riconoscimento dell'ingiunzione. Ricorre il Procuratore generale presso la Corte d'appello, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato denunziando erronea applicazione della legge. Deduce con motivo formalmente unico:
- che era in atti l'attestazione del passaggio in giudicato della ingiunzione (pronunzia equivalente al decreto penale di condanna) in data 14 marzo 2006; tale attestazione rendeva evidente che il TA non aveva proposto nei termini opposizione e non consentiva di dubitare che l'ingiunzione fosse stata ritualmente notificata (consegnata) al TA, suo destinatario: tanto più che la difesa di questo non aveva sollevato eccezioni sul punto, limitandosi a dolersi di difetti procedurali e di garanzie "inerenti la fase del giudizio";
- che in ogni caso la Corte d'appello non avrebbe potuto limitarsi a respingere la richiesta, avendo l'onere - nel caso in cui avesse ritenuto incompleta l'attestazione del passaggio in giudicato per la mancata indicazione della data della notificazione del provvedimento - di richiedere le informazioni occorrenti all'Autorità giudiziaria straniera tramite la Procura generale, ai sensi dell'art. 730 c.p.p., comma 2. DIRITTO
La censura principale - quella con la quale si sostiene per un verso che era sufficiente per il riconoscimento l'attestazione relativa al passaggio in giudicato della ingiunzione, pur in assenza di indicazioni circa la rituale notificazione della stessa al ricorrente;
per l'altro che le eccezioni del ricorrente riguardavano la fase del giudizio e non la notificazione dell'ingiunzione - appare manifestamente infondata.
La previsione dell'art. 733 c.p.p., comma 1, lett. a), implica, nella sua ratio, che nell'ambito del procedimento estero risulti rispettato il contraddittorio nei suoi connotati essenziali;
e, nella specie, venendo in questione una procedura a contraddittorio eventuale e differito, il rispetto della garanzia va verificato con riguardo alla circostanza che la parte abbia avuto effettiva possibilità, volendo, d'attivare la fase processuale garantita dal contraddittorio. Appare invece fondata la censura subordinata, non essendosi provveduto da parte della Corte di appello ad esercitare i poteri officiosi d'accertamento sul punto della intervenuta irrevocabilità della decisione di cui si chiede il riconoscimento secondo le leggi dello Stato in cui essa è stata pronunciata.
A tale incombente non può provvedere direttamente la Corte di cassazione, non essendole in materia riservati poteri di accertamento di merito analoghi a quelli attribuibili in tema di estradizione (in questi termini Cass. sez. 6^, 19 aprile 1995, Nicolodi;
v. inoltre, implicitamente, Cass. sez. 6^, 31 ottobre 2006, Fraccica nonché Cass. sez. 1^, 3 dicembre 2002, Bontempi). Consegue che l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuova deliberazione, previa acquisizione delle notizie necessarie ai fini del decidere, secondo i principi sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2008