Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/03/2008, n. 24382
CASS
Sentenza 12 marzo 2008

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Il riconoscimento della sentenza straniera, nella specie di un provvedimento di ingiunzione penale che comporta una procedura a contraddittorio eventuale e differito, presuppone, per la valutazione di irrevocabilità, che sia accertata l'osservanza, nell'ambito del procedimento dello Stato estero, del principio del contraddittorio nei suoi connotati essenziali, e quindi che il soggetto ingiunto abbia avuto l'effettiva possibilità di attivare la successiva fase processuale pienamente garantita.

In tema di riconoscimento di sentenza penale straniera, la Corte di cassazione non ha il potere di merito di accertarne l'intervenuta irrevocabilità secondo le leggi dello Stato della pronuncia, potere che spetta invece al giudice del rinvio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/03/2008, n. 24382
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24382
    Data del deposito : 12 marzo 2008

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