Sentenza 28 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/06/2002, n. 9456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9456 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA OM D L PO OLO ITALIANO0 6 4 0 25 6 0 LA CORTE SURKEMA DIC Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO Presidente R.G.N. 1045/00 Rel. Consigliere Cron.-25462 Dott. Bruno D'ANGELO Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Ud. 11/04/02 Dott. Grazia CATALDI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: SA TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 79 BERTOLONI 271 presso lo studio dell'avvocato ROBERTO CIOCIOLA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO GIORDANO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
FFSS SPA- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso lo studio in ROMA VIA DI RIPETTA 22, 2002 dell'avvocato GERARDO VESCI, che lo rappresenta e 1596 difende unitamente all'avvocato SALVATORE TRIFIRO' -1- A giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 409/99 del Tribunale di TORINO, depositata il 01/02/99 - R.G. N. 437/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/02 dal Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO; udito l'Avvocato CIOCIOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio Con ricorso al pretore di Torino, il Mesh-1050 signore Vi esponevano che, come dipendente delle Ferrovie dello Stato, avevano espletato servizi di manovra senza che fosse loro corrisposta l'indennità di percorrenza prevista dall'art. 4 del CCNL 1990-92, per cui chiedevano la condanna del datore di lavoro al relativo pagamento. Il pretore accoglieva la domanda, condannando le Ferrovie a quanto conseguentemente dovuto. Su appello delle Ferrovie, il tribunale li Torino, con sentenza del 12 luglio 1996, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza, rigettava la domanda. Ciò nel presupposto che la materia delle competenze accessorie del personale ferroviario costituisca l'oggetto dell'allegato 7 al contratto collettivo citato, distinto per settore di appartenenza dei dipendenti, secondo la ripartizione della struttura aziendale. Gli artt. 4 e 5, che prevedono le particolari competenze di cui si tratta, sono compresi nel capo primo, concernente il personale di macchina, fra cui pacificamente non rientrano i manovratori ( qualifica rivestita dagli liemzente appellanti), che appartengono al settore tecnico. L'esame dell'intero complesso degli articoli rientranti nel capo primo, dimostra, ad avviso del tribunale torinese, che i premi ed i compensi 7h previsti dagli artt. 4 e 5, in quanto correlati ad operazioni di condotta ( e cioè di guida dei mezzi di trazione, normalmente definita tale quando si risolve nell'effettuazione di viaggi, e denominata invece manovra se si limita a spostamenti localizzati non possono che ritenersi stabiliti per l'effettuazione dei compiti del personale del settore macchina, a favore del quale maturano in linea normale per la condotta dei mezzi di trazione 1 in viaggio, e, per i casi particolari di servizi ai treni con l'impiego di un solo agente di condotta, in assenza di indicazioni testuali che, come accade per l'indennità di utilizzazione ne prevedano l'attribuzione anche ai dipendenti di diversa qualificazione professionale. Resta fermo pertanto, che i manovratori, appartenenti al settore tecnico, non sono destinabili alle mansioni specifiche del personale di macchina, anche perché le competenze sono correlate alla specificità delle funzioni delle varie qualifiche professionali. Rileva inoltre il tribunale che l'autonomia collettiva è intervenuta riconoscendo esclusivamente al manovratore capo, la sola competenza accessoria di cui all'art. 5, punto 2 del contratto collettivo, restando così chiaramente confermata l'intenzione delle parti contraenti di stabilire solo tale limitata deroga alla esclusione delle erogazioni previste dagli artt. 4 e 5 del personale che non fa parte del settore macchina. Avverso la sentenza il lavoratori indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione con un unico articolato motivo. Le Ferrovie si sono costituite con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico articolato motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1990 - 1992, con riferimento agli artt. 1362 e seguenti c.c.. Il motivo è infondato. Come si evince dalla stessa rubrica del motivo, il ricorso censura la interpretazione del contratto collettivo, ritenendo illegittima la conclusione del tribunale, secondo la quale, pur in presenza della medesima attività, le competenze accessorie non debbono essere erogate africorrenti in quanto questionon rientrano nel settore macchine. 2 Sostiene il ricorso che per pervenire a tale conclusione il tribunale ha violato i più elementari principi ermeneutici. Tuttavia il ricorso, pur contenendo questa affermazione e pur lamentando la violazione dell'art. 1362 c.c. citato, si limita ad affermazioni del tutto generiche perché, ignorando la giurisprudenza di questa Corte che sul punto si è formata, non dimostra quale tra i vari ed in qual malo, هور possibili canoni ermeneutici sia stato violato e perché limitandosi ad offrire una diversa lettura del contratto collettivo citato rispetto a quella recepita dal tribunale. Sotto tale profilo il motivo è pertanto inammissibile. Inoltre si può aggiungere che questa Corte, con la sentenza n. 6288 del 1997, statuendo in tema di figure professionali, ha ritenuto che la figura professionale di assistente di deposito è compresa nell'ambito del personale tecnico e non è riconducibile al personale di macchina ( che la legge n. 292 del 1984 riconduce a specifiche figure professionali quali quelle di capo deposito sovraintendente, di capo deposito superiore, di macchinista e di aiuto macchinista ), sicchè non comporta il diritto al premio giornaliero ed orario ed al premio di percorrenza previsti rispettivamente dagli artt. 38 e 39 della legge 11 febbraio 1970, n. 34 nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 16 febbraio 1974 n. 57. Ne segue che il ricorso è infondato, per cui va rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione Roma, 11 aprile 2002 معونكincenzo Miles Il Presidente Il cons. est. IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 28610.2002 IL CANCELLIERE 3 C e le