Sentenza 23 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/03/2001, n. 4177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4177 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
E A N L O L I E Z D A " R 7 9 T 1 . 3 S T I . R G N A E REPUBBLICA ITALIANA ' R L 7 6 L A 9 I NOME DEL POPOHO04177/01 E 1 D 1 - D 5 I - E 3 S T N N E A CORT E E G S S G E I " E A L SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.14042/98 Presidente Dott. Alfredo ROCCHI Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO Cron.3017 t e , Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cons. Rel. Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere Rap. Dott. Walter CELENTANO Consigliere Ud. 10/01/01 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO della INDUSTRIA, in persona del Ministro p.t. elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
ricorrente
contro
IA TRASCIATTI intimato avverso la sentenza del Pretore di Milano n.2263 del 17.06/16/07.97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/01 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; 41 2001 in persona del Sostituto Procuratore Udito il P.M., Alberto Libertino Russo, che ha Generale Dott. concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Svolgimento del processo Secondo il p.v.c. dei VV. UU. di Milano n.2201691-2, IA AT incorreva in data 11.9.93 nell'infrazione prevista dall'art. 6 della 1.s. 112/91 per aver praticato la vendita con autonegozio in area pubblica senza la prescritta autorizzazione. Il p.v. veniva trasmesso al locale Ufficio Provinciale Industria Commercio Artigianato (U.PI.CA.) che disponeva la confisca delle attrezzature e della merce, facendo riferimento all'art. 3 della 1.s. 112/91. Su opposizione della AT, con sentenza 17.6/16.7.97 il Pretore di Milano revocava l'ordinanza di confisca, rilevando che il riferimento all'art. 3 non era pertinente e non corrispondeva, comunque, alla contestazione originaria;
che, inoltre, era risultato in dibattimento che la AT aveva presentato in data 3.2.93 domanda di reintestazione dell'autorizzazione rilasciata dal comune di Stradella a tale Bombini onde, ai sensi dell'art. 7 1.s. in relazione all'art. 19 dm 248/93, legittimamente ne fruiva. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, con atto notificato il 17.07.98, il Ministero dell'Industria, sostenendo che la sentenza impugnata era incorsa in violazione degli artt.
6.1 e 7.3 1.s. 112/91 perché le norme richiamate non consentivano il commercio ambulante fisso fuori dal posteggio assegnato, mentre era pacifico che la AT non era in possesso di posteggio fisso là dove aveva commesso l'illecito ascrittole. La sentenza era incorsa inoltre in violazione dell'art. 6.1 1.s. 112/91 e degli artt. 14 e 20 bay 1.s. 689/81 perché il riferimento normativo contenuto nella contestazione era esatto e sufficiente, in quanto la violazione della norma relativa alla concessione di posteggio presuppone l'esercizio del commercio ambulante fisso, onde la contestazione dell'una infrazione presuppone quella dell'altra. L'intimata non si è costituita. Motivi della decisione E' pregiudiziale il rilievo del difetto di legittimazione attiva del ricorrente. Per costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Cass. 10749/98) il Ministero dell'Industria è ritenuto privo di legittimazione processuale ad impugnare sentenze emesse nei confronti dell'U.Pi.Ca. che, pur costituendo, ai sensi dell'art. 1 del dpr 571/82, ufficio periferico del predetto ministero, è però dotato di autonoma legittimazione, tanto che si è costituito dinanzi al Pretore, con l'assistenza della avvocatura distrettuale. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Non luogo a provvedere sulle spese perché la controparte non si è costituita.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile. Roma, 10 gennaio 2001 Il Cons. est. E A N for leffa L O I L Z E D A R " CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 9 7 T 1 S . I 3 T Prima Sezione Civile G . R E IL CANCELLIERE N A ' Depositato in Caricelleria R L 7 L 6 A Andrea Barch 9 E 23/03/2008 D 1 D - E 5 I - T S 3 IL CANCELLIERE N N E E E S S G - E G I " E A L 3 -