Sentenza 8 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2001, n. 10921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10921 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2001 |
Testo completo
IN1 09 2 7/01 A E L N L O E I D Z " A 9 7 R . 1 T T 3 S R I . A G N ' E L 7 L R 6 E A A NA 9 A 1 D - D I 5 - S E POPOLO ITALIANO 3 N T E N E S E G LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto I S G E A E " L 1 sezione civile sanzione stradale e composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: motivi impossibilità dr. Pellegrino Senofonte Presidente contestazione immediata. dr. Francesco Maria Fioretti Consigliere R.G. N. 14336/00 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Cron 23541 dr. Sergio Di Amato Consigliere dr. Paolo Giuliani Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 01.03.2001 S EN T ENZA °su ricorso iscritto al n 14336 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2000, proposto DA COMUNE DI AULLA (MS), in persona del sindaco p.t., au- torizzato con delibera della G.M. n. 179 del 27 giugno 2000 e elettivamente domiciliato in Roma, V.della Con- ciliazione n. 44, presso l'avv. Maria Antonietta Peril- li, rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dall'avv. Guido Bertocci. RICORRENTE
CONTRO
AR DA, residente in [...]in Lunigiana, Via Piano n. 39. 567 2001 - 2 - INTIMATO avverso la sentenza del Tribunale di Massa, Sede di- staccata di Pontremoli, n. 25 del 2 febbraio - 3 mag- gio 2000. Udita, all'udienza del 1° marzo 2001, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Sentiti l'avv. Perilli e il P.M. dr. Vincenzo Gambar- della, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 3 maggio 2000 il Tribunale di Massa accoglieva 1 ' Carrara, sede distaccata di Pontremoli opposizione di ID TI al verbale di contestazio- ne della violazione dell'art. 142 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (da ora C.d.S.), per aver superato i limi- ti di velocità consentiti da detta norma e compensava le spese di giudizio, ritenendo illegittima la notifi- ca successiva del provvedimento per non essere indica- ti i motivi che avevano reso impossibile la contesta- zione immediata. Secondo il tribunale, il richiamo nel verbale all'art. 384 del D. P. R. 16 dicembre 1992 n. 495, regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. (da ora Reg.es.) è insufficiente, non ricorrendo le condizioni di neces- sità della norma regolamentare e dovendosi imputare l' omessa contestazione diretta alla "mancata predisposi- 3 zione dei mezzi necessari" e al "mancato impiego di sufficienti unità operative in loco", potendosi senza pericolo contestare subito l'infrazione per le modali- tà con cui la violazione si è verificata. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ri- corso con unico motivo illustrato da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. il comune di Aulla e il Salvi non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il ricorso denuncia violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S., 14, 23 e 24 L. 24 novembre 1981 n. 689, 2697 c.c., in rapporto all'art. 360 n.3 c.p.c. e insuffi- ciente e contraddittoria motivazione. Nel caso l'autovelox, come si è chiesto di provare, ri- leva la violazione dell'eccesso di velocità al suo ve- rificarsi, ma la segnalazione scompare con le interfe- renze conseguenti al passaggio di altri veicoli e l' accertamento è definito solo con lo sviluppo successi- vo delle foto comprovanti l'infrazione; il tribunale invece, nulla rilevando in ordine all'apparecchio uti- lizzato nel caso, ha solamente censurato le modalità con cui è stato organizzato il servizio per accertare la violazione, eccedendo i limiti dei suoi poteri. Nel verbale fidefacente fino a querela di falso si at- testa l'uso di un apparecchio che consente il rilievo - ad una certa distanza dal veicolo con il passaggio di questo e l'accertamento dopo la rilevazione fotografi- ca della violazione, per cui è stata legittima la no- tifica differita della contestazione, non essendosi dimostrati difetti di costruzione, installazione funzionamento dell'autovelox.
2. L'art. 200 C.d.S. prevede la contestazione immedia- ta delle violazioni, quando è possibile, per dar modo al trasgressore di esporre subito le proprie ragioni;
nel successivo art. 201, si chiarisce che "qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati del- la violazione e con la indicazione dei motivi che han- no reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, essere notificato al trasgressore..."; non è invece richiesta questa "indicazione dei motivi" dell'impossibilità di contestazione immediata nell'art. 14 della legge 24 no- D vembre 1981 n. 689, che regola la notifica differita di novanta giorni delle altre violazioni amministrative, anche esse da contestare immediatamente, se possibile. La diversa disciplina delle due norme ha fatto recen- temente rilevare a questa Corte l'illegittimità della sanzione, per violazione del C.d.S. e difformità dal modello normativo di procedimento, nel caso di mancata - 5 indicazione dei motivi ostativi alla contestazione im- mediata (Cass. 3 aprile 2000 n. 4010), per cui devono confermarsi le sentenze di merito che, coerentemente motivate, annullino le sanzioni per la detta omissione (Cass. 18 giugno 1999 n. 6123 e 2 agosto 2000 n.10107 e 21 febbraio 2001 n. 2494); in precedenza si era in- vece costantemente ritenuto che la omessa indicazione dei motivi indicati costituisse mera irregolarità che non comportava illegittimità del verbale notificato successivamente (ex coeteris, Cass. 30 giugno 1997 n. 5831, 7 novembre 1998 n. 11245, 19 ottobre 1999 n. 10347 e 8 febbraio 2000 n. 1380). I motivi dei quali l'art. 201 C.d.S. impone "l'indica- zione" si specificano dall'art. 385 del Reg.es. nelle ragioni per cui "non è stato possibile procedere alla contestazione immediata" e tra"i casi di impossibilità materiale della contestazione immediata prevista dall' art. 201, comma 1, del codice", l'art. 384 lett. e del Regolamento prevede, "a titolo esemplificativo", quello dell' accertamento della violazione per mezzo di appo- siti apparecchi di rilevamento che consentono la de- terminazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a di- stanza dal posto di accertamento o comunque nella im- possibilità di essere fermato in tempo utile e nei mo- 6- di regolamentari". Lo specifico richiamo nel verbale di contestazione al- l'art. 384 lett. e del Reg.es. è stato considerato nel caso dal tribunale inutile, sull'affermazione astratta che, nel caso, non ricorrevano le condizioni d'impos- sibilità materiale previste dalla norma regolamentare. Poichè il richiamo al fatto esemplificato con la norma regolamentare fa fede fino a querela di falso dell'uso di un autovelox del tipo previsto in regolamento, che cioè consente la determinazione definitiva della vio- lazione solo in seguito allo sviluppo della fotografia del passaggio stesso con indicazione della velocità, il riferimento all'art. 384 lett. e) Reg.es. rende ragione dell'impossibilità di contestazione immediata. In realtà, l'art. 201 C.d.S., prevedendo "l'indicazio- ne" e non "l'esposizione" dei motivi come requisito di legittimità del verbale notificato conferma che l'A. G. O. può svolgere un controllo di legittimità dei prov- vedimenti, rilevandone la carenza di requisiti di leg- ge, ma non può interferire mai nelle scelte tecniche e di organizzazione del servizio di rilevazione e ac- certamento delle violazioni (così Cass. 5 novembre 1999 n. 12330); il giudice quindi può annullare i verbali in caso di omessa o apparente indicazione dei motivi del- l'impossibilità di contestazione diretta, ma non può 7 censurare l'organizzazione del servizio che da detti motivi risulta (così la cit. Cass. 2494/01) o la scel- ta dei mezzi di rilevazione, salvo a chiarire in quale modo le inefficienze della P.A. abbiano leso i diritti di difesa del preteso autore della violazione, tutela- ti comunque quando la notificazione avviene nel termi- ne di cui allo stesso art. 201 C.d.S., come chiarito dalla sentenza della C. Cost. 17 giugno 1996 n. 198. Il tribunale, ritenendo apparente la motivazione, non solo non ha rilevato che i motivi indicati con il ri- chiamo all'esempio di cui all'art. 384 lett.e Reg.es. potevano superarsi solo con la querela di falso circa l'uso dai verbalizzanti di un apparecchio del tipo di cui alla norma regolamentare, ma in fatto ha censurato la scelta dell'apparecchiatura di rilevazione e le mo- dalità con cui si è organizzato il servizio per l'ac- certamento e la contestazione. Il ricorso è quindi fondato nei sensi indicati per la violazione delle norme legislative e regolamentari so- pra indicate e per l'insufficiente motivazione della sentenza che, superata l'attestazione fidefacente del verbalizzante in ordine all'uso di un apparecchio au- tovelox ad accertamento differito della violazione, annulla la sanzione, censurando, oltre i limiti dei poteri dell'A.G.O., l'organizzazione del servizio di 8 rilevazione e accertamento delle infrazioni da parte della Pubblica Amministrazione. La sentenza deve quindi essere cassata e, non essendo necessari altri accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c. con il rigetto dell'opposizione, accolta solo per le ragioni venute meno a seguito della riconosciuta fondatezza delle censure del ricorrente. Soccorrono giusti motivi per compensare le spese del- l'intero giudizio, compresa la presente fase di legit- timità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza im- pugnata;
decidendo nel merito, rigetta l'opposizione al verbale di contestazione e compensa le spese del- l'intero giudizio. Così deciso nella Camera di consiglio del 1° marzo 2001. Il presidente Il consigliere estensore od 2001