Sentenza 6 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/2001, n. 5213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5213 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
3 Aula B 1 52 13/0 + In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.N.7165/98 -Cron. 1069 Dott. Paolino Dell'Anno - Presidente Battimiello Rel.- Consigliere " Bruno -Rep. " Florindo Minichiello -Ud. 5.2 2001 " Stefano M. Evangelista -Oggetto: BR TT " - Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 ricorrente
contro
MA NC, rappresentata difesa, giusta procura spe- ciale a margine del controricorso, dall'avv. Sandro Scoppa 571 del Foro di Catanzaro, con domicilio eletto in Roma alla via Levico n. 9 presso lo studio Fabrizio controricorrente ☐ per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Catanzaro n° 42/98 in data 17 novembre 1997/29 gennaio 1998 (R.G. 2921/96+116/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 febbraio 2001 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Sandro Scoppa;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Domenico Iannelli, che ha concluso per l'inammissi- ' bilità del ricorso. 2 Svolgimento del processo Con sentenza del 19 novembre 1996, il Pretore di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro, adito da ON NC, dichiarava che parte ricorrente aveva diritto all'indennità di accompagnamento nella misura fissata dall'art. 3 della legge 6 ottobre 1986 n.656 fino al 31 dicembre 1987 e condannava il Ministero dell'Interno a rideterminare la misura di détta indennità nonché al pagamento delle relative differenze, con rivalutazione monetaria ed interessi legali, compensando integralmente le spese del giudizio. Investito degli appelli avverso tale decisione proposti dalla parte privata (dolutasi delle compensazione delle spese) e dal Ministero dell'Interno, il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 29 gennaio 1998, riformava l'appellata pronuncia limitatamente alla disciplina delle spese del giudizio di primo grado e la confermava nel resto;
osservando (per quanto interessa in questa sede di legittimità) che l'eccezione di prescrizione (decennale) proposta dal Ministero era infondata, attesa la tempestività del ricorso di primo grado rispetto al a quo (del termine prescrizionale) costituito dalla data dies (16 ottobre 1986) di entrata in vigore della legge n.656 del 1986, determinativa della nuova misura dell'indennità di accompagnamento e quindi attributiva del diritto fatto valere 3 1 dalla controparte. Il Ministero dell'Interno ha quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo. La parte intimata ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Il Ministero ricorrente denuncia "violazione € falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c. e dell'art. 2935 c.C. e dei principi in materia di prescrizione, violazione del principio iura novit curia in relazione all'art. 360 n.3 e n.5 del codice procedura civile. Difetto di motivazione. Violazione dei principi in materia di riconoscimento delle provvidenze economiche a favore degli invalidi e degli interessi e rivalutazione in materia di maturazione del relativo diritto in relazione all'art. 360 n.3 e n.5 codice procedura civile. Difetto di motivazione." Si duole che il Tribunale abbia disatteso l'eccezione di prescrizione, avendo, "in sostanza, ritenuto che, prima del pagamento del capitale da parte del Ministero (cioè i ratei del beneficio assistenziale richiesto in via amministrativa), il beneficiario si troverebbe in una condizione di impossibilità legale di esercitare il proprio diritto, non conoscendo se il Ministero provvederà a pagare anche gli interessi e la rivalutazione € quindi non sapendo se il Ministero હૈ 4 effettivamente inadempiente". Contesta la correttezza di tale motivazione, osservando in particolare: che il credito per interessi e rivalutazione sulle provvidenze economiche a favore degli invalidi civili matura, e può quindi essere fatto valere, dalla data del provvedimento di reiezione dell'istanza in via amministrativa с dopo centoventi giorni dalla presentazione della medesima senza che vi sia stata pronuncia al riguardo;
- che il pagamento della somma capitale non può considerarsi "riconoscimento del diritto e quindi interruzione del termine di prescrizione relativamente agli interessi e alla rivalutazione". La Corte rileva che il ricorso, muovendo dall'erronea premessa che l'eccezione di prescrizione decennale disattesa dal Tribunale concernesse il credito per rivalutazione ed interessi su prestazione tardivamente riconosciuta in via amministrativa, propone censure che non si correlano all'effettivo decisum, ed alla motivazione, della sentenza impugnata;
la quale, invece, occupandosi della prescrizione del credito avente ad oggetto l'aumento dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. della legge n.656 del 1986, ha ritenuto (v. pag. 10) che tale diritto poteva essere fatto valere solo dal giorno (16 ottobre 1986) di entrata in vigore della legge che lo aveva fatto sorgere e non era 5 prescritto alla data di proposizione del ricorso di primo grado. Pertanto indipendentemente dalla rilevanza o no, come dellaautonoma (ed ulteriore) causa d'inammissibilità, parziale inesattezza dell'esposizione della vicenda processuale- sussiste senz'altro l'inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi ai sensi dell'art. 366 n.4 cod. proc. civ., essendo a tale ipotesi equiparabile la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata (v. Cass. 13 ottobre 1995 n.10695). Alla inammissibilità del ricorso -rilevabile anche d'ufficio peraltro, eccepita da parte resistente- consegue la e, condanna del ricorrente Ministero alle spese ed agli onorari del giudizio di cassazione in favore della controparte, liquidati come in dispositivo e da distrarsi in favore dell'avvocato Sandro Scoppa.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in ' oltre lire duemilioni per onorari, con £ diciassettemila distrazione in favore dell'avv. Sandro Scoppa. Così deciso, in Roma, il 5 febbraio 2001 Il Presidente Il Cons. Est. Bun Batturell Pahin. Mann. I D 3 0 3 1 Shelle A 5 S . S . T , A R N O T A L , ' L 3 L A O 7 L S CANCELLIERE IL - E B E 8 P I D - Depositato in S Cancelleria 1 D I I 1 S N A 76 APR. 2001 N T G E E oggi, S O S G O I A P G A IL CANCELLIERSANCE D E M I E L O , T A O T A D I R L R T E I L S T I E D N G D E E O S R E