Sentenza 10 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2003, n. 5686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5686 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro 0 5 6 8 6 / 0 3 Composta dagli Iil.n Presidente Dott. Vincenzo MILEO R.G.N. 16698/00 Dott. Michele DE LUCA Rel. Consigliere - 16778/00 Cron. 12615 Consigliere Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere od.11/12/02 Dott. Bruno BALLETTI ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: ! OS AN, clettivamente domiciliato in ROMA VIA MUZIO CLEMENTI 18, presso lo studio dell'avvocato STEFANO MENICACCI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE OS, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MPC MONTE DE PASCHI DI STENA SPA;
intimato e sul 2* ricorso n° 16778/00 proposto da: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del elettivamento 2002 legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA VIA SISTINA 131, presso lo studio | 5360 -1- i dell'avvocato VINCENZO PANUCCIÓ, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti 133538 3/8/2000, notaro Gen Progrel specials GRINO;
t controricorrente e ricorrente incidentale -| nonchè contro " OS AN;
intimato } avverso la sentenza n. 383/99 del Tribunale di PATTI, emessa il 21/06/99 R.G.N. 1896/91; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/02 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA: udito l'Avvocato PANUCCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore ! Generale Dolt. Marcello MATERA che ha concluso per il ed assorbito principale, rigetto del ricorso l'incidentale. -2- Svolgimento del processo. Con separati ricorsi al Pretore di Messina del 30 novembre 1983 e del 28 novembre 1984, NC TO conveniva in giudizio il proprio datore di lavoro, Banca di Messina, per ottenere le retribuzioni relative a periodi di assenze per cure termali(dal 9 al 21 maggio 1983 e dal 21 maggio al 2 giugno 1984) - indebitamente trattenute dalla Banca convenuta. Nel contraddittorio delle parti, il Pretore adito, previa riunione dei ricorsi, accoglieva integralmente le domande dell'attore - con sentenza al del 5 marzodel 1985 - condannando la Banca convenuta a corrispondergli le retribuzioni indebitamente trattenute.. A seguito di gravame della Banca CC (alla quale subentrava, ne] corso del giudizio di secondo grado, la Monte dei Paschi di Siena s.p.a.), resistito da controparte, il Tribunale di Messina rigettava, invece, le domande con sentenza del 10 novembre 1996. Avverso la sentenza d'appello, il lavoratore CC proponeva ricorso per cassazione, al quale resisteva il datore di lavoro. Questa Corte (con sentenza n. 438 del 1991) riteneva che la sentenza d'appello si fosse uniformata, "sostanzialmente", ai principi di diritto in materia, ma accoglieva, tuttavia, il ricorso - per vizio della motivazione (art.360, n. 5, c.p.c.) essenzialmente in base ai rilievi che il Tribunale "ha affermato apoditticamente, quanto al primo episodio, che il TO, utilizzando il certificato medico di avviamento alle cure termali rilasciato il 13 aprile 1983 soltanto il 9 maggio 1983, lavorando nel frattempo, aveva dimostrato la non urgenza della cura", e per il secondo episodio lo stesso Tribunale ha - - "affermato che il certificato medico, rilasciato il 16 maggio 1984 e tempestivamente utilizzato, non conteneva però l'indicazione della indifferibilità della cura, mentre tale estremo, alla stregua della funzione 1 assegnata dalla legge al certificato di avviamento, doveva ritenersi implicito e, d'altronde, reso palese dalla immediata utilizzazione del certificato stesso". Per l'effetto, questa Corte cassava l'impugnata sentenza d'appello con rinvio al Tribunale di Patti. Riassunta la causa, il Tribunale di Patti, designato quale giudice di rinvio, rigettava - con la sentenza ora denunciata - le domande proposte dal TO, in base ai rilievi seguenti: - la sentenza di cassazione con rinvio ha "rilevato un difetto di motivazione in rapporto alla ritenuta assenza dei requisiti di indifferibilità ed urgenza del trattamento termale;
nonostante la propria "sollecitazione", questo giudice di rinvio, all'atto della - decisione, ha dovuto riscontrare la permanente assenza, dai fascicoli, del certificati medici che risultano, tuttavia, a suo tempo prodotti con la - - conseguenza che, "mancando la prova della indifferibilità ed urgenza del trattamento termale di cui il TO ha usufruito, questo Collegio non può che rigettare il ricorso in riassunzione e, per l'effetto, rigettare i ricorsi" introduttivi del giudizio di primo grado. Avverso la sentenza del giudice di rinvio, NC TO propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. L'intimata Monte dei Paschi di Siena s.p.a. resiste con controricorso e propone, contestualmente, ricorso incidentale condizionato, affidato ad un motivo. Entrambe le parti hanno presentato memoria. Motivi della decisione.
1.Preliminarmenta va disposta la riunione dei ricorsi, in quanto proposti separatamente contro la stessa sentenza.
2.Con l'unico motivo del ricorso principale denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) NC TO censura la sentenza impugnata per avere rigettato - le proprie domande - in dipendenza dell'asserita assenza dei certificati medici, che tuttavia risultavano elencati tra i documenti prodotti - sebbene il giudice di rinvio fosse chiamato ad accertare i "requisiti di indifferibilità ed urgenza del trattamento termale", che il giudice d'appello aveva negato con motivazione che la Corte di cassazione ha ritenuto affetta da vizi. - denunciandoCon l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato violazione e falsa applicazione di norme di diritto(art.383, 384 c.p.c., 2110 c.C., 16, 5° comma, legge 30dicembre 1991, n.412), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - la Monte dei Paschi di Siena s.p.a., subordinatamente all'accoglimento del ricorso principale, censura la sentenza impugnata per avere trascurato la sentenza della Corte costituzionale (n.297 del 18 giugno 1990) e la disposizione di legge (art. 16, 5° comma, legge 30dicembre 1991, n.412, cit.) - sopravvenute alla data di deliberazione ((5 giogno 1989) della sentenza di cassazione con rinvio di questa Corte (N. 438/91) - sebbene abbiano innovato la disciplina della soggetta materia. Il ricorso pricipale non é fondato ed il rigetto, che ne consegue, comporta l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
2.Invero il sindacato della Corte di cassazione sulla sentenza del giudice di rinvio, gravata di ricorso per infedele esecuzione dei compiti affidati con la precedente pronunzia di annullamento, si risolve nel controllo dei poteri propri di detto giudice per effetto di tale affidamento e dell'osservanza dei relativi limiti, la cui estensione varia a seconda che l'annullamento stesso sia avvenuto per violazione di norme di diritto ovvero per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, in quanto - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 10598/97 delle sezioni unite, 11290/99, 10559/97 delle sezioni semplici) - nella prima ipotesi, egli è tenuto soltanto ad uniformarsi (ai sensi dell'art. 384, comma 1°, c.p.c.) al principio di diritto enunciato nella sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo, mentre, nella seconda ipotesi, la sentenza rescindente - indicando i punti specifici di carenza o di contraddittorietà della motivazione non limita il potere del giudice di rinvio- 3 ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLC REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TAS. O DIRITTO AI SENSI DELLART. I DELLA LEGGE , da considerarsi come isolati dal restantART . 1 all'esame dei soli punti specificati 533 materiale probatorio, ma conserva al giudice stesso tutte le facoltà che competevano originariamente quale giudice di merito, relative ai poteri di indagine e di valutazione della prova, nell'ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, anche se, nel rinnovare il giudizio, egli è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, in sede di esame della coerenza logica del discorso giustificativo, evitando di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato, ritenuti illogici, e con necessità, a seconda dei casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti argomentativi riscontrati. L'impugnata sentenza del giudice di rinvio non si discosta dai principi di diritto enunciati in quanto la cassazione con rinvio della sentenza d'appello, per vizi di - motivazione, gli ha consentito la decisioone della controversia all'esito di una nuova valutazione della prova (e, segnatamente, dell'assenza dei certificati medici, a suo tempo prodotti a fondamento delle pretese fatte valere nel presente giudizio) - e non merita, quindi, le censure che le vengono mosse con il ricorso principale. Il rigetto dello stesso ricorso, che ne consegue, all'evidenza assorbe - come é stato anticipate il ricorso incidentale condizionato. - 3.Pertanto, previa riunione, va rigettato il ricorso principale e dichiarato assorbito quello incidentale condizionato. Sussistono giusti motivi, tuttavia, per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio di cassazione (art.92 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale condizionato;
Compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio di cassazione, Così deciso in Roma, 11 dicembre 2002. Presidente Il Consigliere estensore inceurs Miles ( Calle de lem Depositato in Cancelierla 10 APR 2003 4 TEOE// COC