Sentenza 23 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di esecuzione il disposto di cui all'art. 669 cod. proc. pen., relativo al caso che vi sia stata pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona, non può trovare applicazione qualora la questione del "ne bis in idem" sia stata prospettata dalle parti e risolta negativamente in via principale nell'ambito del giudizio di cognizione.
Commentario • 1
- 1. Conflitto concreto di giudicati e causa estintiva del reatoBarbara Urbini · https://www.filodiritto.com/ · 13 maggio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/10/2008, n. 43708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43708 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 23/10/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 2825
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 014255/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RA GIOVANNI, N. IL 16/03/1945;
2) PREVITI CESARE, N. IL 21/10/1934;
avverso ORDINANZA del 30/01/2008 CORTE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Iacoviello Francesco Mauro, che ha chiesto i ricorsi siano dichiarati inammissibili.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 30 gennaio 2008 la Corte d'appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibili i ricorsi presentati da NN OR e CE PR, volti ad ottenere il riconoscimento della sussistenza del ne bis in idem in relazione alle sentenze pronunziate, rispettivamente, il 4 maggio 2006 dalla Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, relativa al c.d. "lodo Imi-Sir", e il 13 luglio 2007 dalla Sezione Seconda Penale della medesima Corte, riguardante il c.d. "lodo Mondadori"). Il provvedimento muoveva dalla premessa giuridica che l'art. 669 c.p.p. trova applicazione esclusivamente quando contro una stessa persona sono state pronunciate più sentenze per il medesimo fatto nell'ambito di distinti procedimenti penali e non quando, come nel caso in esame, i giudicati si sono formati nell'ambito dello stesso procedimento. Ad avviso della Corte una conclusione del genere è avvalorata dall'art. 671 c.p.p. che consente l'applicazione, da parte del giudice dell'esecuzione, della disciplina del concorso formale o del reato continuato nel caso di più sentenze irrevocabili "pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona"; ne consegue che, ove la questione si ponga nell'ambito del medesimo procedimento, essa deve essere risolta all'interno dello stesso, costituendo eventuale motivo di impugnazione, con la formazione, comunque, del giudicato sul punto.
La Corte d'appello argomentava che, nel caso in esame si è in presenza di un unico procedimento, anche se le sentenze sono formalmente distinte, perché le due decisioni emesse nei confronti di NN OR e CE PR non riguardano procedimenti distinti, ma un iniziale unico procedimento che, a seguito delle vicende processuali collegate alle diverse scelte attinenti al rito e alle relative impugnazioni, ha avuto definizione con due diversi provvedimenti definitivi.
Osservava inoltre che, in ogni caso, la questione concernente il ne bis in idem aveva formato oggetto di specifici motivi di ricorso per Cassazione proposti dalle difese di OR e PR ed era stata espressamente affrontata e risolta negativamente dalla sentenza n. 35616/07, emessa dalla Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, ed era, perciò, improponibile in sede esecutiva, in quanto coperta dal giudicato.
3. Avverso la citata ordinanza hanno proposto ricorso per Cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia, NN OR e CE PR.
Il primo, anche mediante una memoria difensiva, formula le seguenti doglianze.
Deduce, in primo luogo, violazione ed erronea applicazione dell'art.669 c.p.p., nonché manifesta illogicità della motivazione sul punto, considerato che:
a) contrariamente alla premessa contenuta nel provvedimento impugnato - che ha ritenuta processualmente preclusa la possibilità di riesaminare la questione del ne bis in idem, già affrontata e risolta in sede di cognizione - il giudice dell'esecuzione, per dichiarare inammissibile l'istanza, ha esaminato il merito delle decisioni adottate e proprio dal contenuto delle due sentenze ha ritenuto di dedurre l'insussistenza della violazione del predetto divieto, nonostante che la medesima somma di denaro (pari a L. 400 milioni) fosse stata versata dalle stesse persone al medesimo giudice corrotto per influenzare sia la decisione del lodo "Imi-Sir" che di quello Mondadori e che, quindi, un unico fatto-reato, ossia la dazione corruttiva, fosse stato posto a base delle due decisioni irrevocabili;
b) la perimetrazione dell'applicazione del divieto di ne bis in idem sancito dall'art. 669 c.p.p. alle sole ipotesi in cui le sentenze siano state pronunziate in "distinti procedimenti" è destituita di base normativa e di fondamento giuridico, in quanto la norma fa esclusivo riferimento alla circostanza che più sentenze di condanna siano state emesse contro la stessa persona per il medesimo fatto, mentre non attribuisce rilievo all'accidentale evenienza che le pronunce siano rese in procedimenti distinti o nell'ambito dello stesso procedimento;
c) è estranea al sistema processuale l'affermazione che distinti procedimenti, scaturiti da un iniziale unico procedimento, ancorché conclusi con sentenze formalmente distinte, debbano ritenersi unico procedimento;
d) è fondata sul completo travisamento dei fatti - come documentato dalle tavole sinottiche predisposte dalla difesa e relative allo sviluppo dei procedimenti - l'affermazione che l'avv. OR NN sarebbe stato condannato nell'ambito di un unico procedimento;
In secondo luogo lamenta la violazione degli artt. 669 e 649 c.p.p. e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'argomentazione, contenuta nel provvedimento impugnato, che la questione dell'identità del fatto per i quali sono state rese le due sentenze di condanna sarebbe stata già esaminata e risolta dalla sentenza della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione e fosse, quindi, preclusa in forze del precedente giudicato, atteso che l'eventuale affermazione incidentale circa l'esclusione della identità di un fatto-reato, contenuta in una sentenza passata in giudicato, non costituisce una preclusione al nuovo esame della questione da parte del giudice dell'esecuzione, costituendo quello esecutivo l'ambito processualmente e logicamente successivo rispetto al processo di cognizione in cui la problematica del ne bis in idem deve essere affrontata e risolta - quando non abbiano funzionato gli altri rimedi previsti dall'ordinamento processuale - sulla base non del dictum di una singola decisione, bensì dell'analisi completa e approfondita delle plurime, differenti sentenze irrevocabili, al fine di stabilire se i fatti oggetto delle stesse siano coincidenti e sovrapponigli.
La difesa di CE PR, anche mediante una memoria difensiva corredata dalla produzione documentale, in forma integrale o per estratto, delle diverse sentenze pronunziate nelle varie fasi di giudizio, articola, a sua volta, le seguenti censure. Con il primo motivo di ricorso lamenta la violazione dell'art. 669 c.p.p., in quanto l'affermazione, presente nell'ordinanza impugnata,
che presupposto dell'applicazione della norma è l'esistenza di distinti procedimenti (piuttosto che una pluralità di sentenze) è erronea giuridicamente, portando al risultato paradossale di negare regole o principi che prevedono che l'imputato non possa subire una doppia condanna, quando sia stato riconosciuto colpevole di un solo fatto-reato. Essa è, inoltre, smentita dalle risultanze processuali e dalla documentazione prodotta, da cui si evince che, nei confronti della stessa persona, sono stati instaurati distinti procedimenti penali per un unico episodio di corruzione, quello del giudice Metta, posto in essere mediante dazioni continuate di denaro al magistrato nell'arco temporale compreso tra il 1990 e il 1993. Deduce, poi, la violazione dell'art. 669 c.p.p. in quanto è stata confusa la nozione di stesso procedimento con quella di stesso fatto, si è omesso di valutare che la condotta corruttiva è stata unica, unico è stato l'accordo corruttivo e unica, infine, è stata la somma di denaro versata in attuazione del predetto pactum sceleris. La Corte territoriale ha, inoltre, omesso di considerare che l'eventuale esame del divieto di ne bis in idem da parte del giudice della cognizione viene effettuato ai sensi dell'art. 649 c.p.p., la cui regola decisoria è diversa da quella contenuta nell'art. 669 c.p.p. e non è, quindi, preclusiva dell'applicazione di quest'ultima disposizione, che ha un suo autonomo ambito di applicazione, qualora non abbia funzionato il rimedio disciplinato dall'art. 649 c.p.p. Una diversa interpretazione porterebbe ad una lettura abrogratrice dell'art. 669 c.p.p. che presuppone la definitività di almeno due pronunce del giudice della cognizione e riconosce l'esclusiva competenza funzionale del giudice dell'esecuzione per quanto riguarda l'accertamento della duplicazione del giudizio in danno del medesimo imputato. Essendosi, quindi, già formato il giudicato sulla vicenda relativa al c.d. "lodo Imi-Sir", ne' la Corte d'appello, in sede di rinvio, ne' la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione avrebbero potuto giudicare una seconda volta sul medesimo fatto e tale preclusione è senz'altro rilevabile in sede di esecuzione, costituendo l'effetto tipico del giudicato e il presupposto del titolo esecutivo.
Deduce, infine, la violazione dell'art. 669 c.p.p. in relazione all'art. 666 c.p.p., comma 2, atteso che l'incidente di esecuzione diventa inammissibile solo quando costituisca la mera riproposizione, basata sui medesimi elementi, di una richiesta già rigettata, ma non preclude la competenza funzionale del giudice dell'esecuzione a valutare, sulla base dei giudicati intervenuti, l'eventuale identità dei fatti posti a base delle sentenze pronunziate dal giudice della cognizione, a nulla rilevando la circostanza che di tale problematica si siano occupati i giudici di merito e la Corte di Cassazione. OSSERVA IN DIRITTO
I ricorsi non sono fondati sotto i profili di seguito illustrati.
1. Il principio del ne bis in idem permea l'intero ordinamento giuridico e fonda il preciso divieto di reiterazione dei procedimenti e delle decisioni sull'identica regiudicanda, in sintonia con le esigenze di razionalità e di funzionalità connaturate al sistema. A tale divieto va, pertanto, attribuito, il ruolo di principio generale dell'ordinamento dal quale, a norma del comma 2 dell'art. 12 preleggi, il giudice non può prescindere quale necessario referente dell'interpretazione logico-sistematica.
Il divieto di duplicazione dei processi nei confronti della stessa persona in relazione al medesimo fatto-reato non è espressamente recepito nella Carta Costituzionale anche se nei lavori dell'Assemblea costituente si discusse dell'opportunità di costituzionalizzare il divieto, ma è espressamente elevato al rango di diritto civile e politico nei più importanti documenti internazionali di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali. Si richiama, in proposito, l'art 4, par. 1 del 7 Protocollo alla Cedu, dove si afferma che "nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una condanna definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato". Si deve, peraltro, sottolineare che nel predetto Protocollo sussistono alcune eccezioni alla portata del principio, laddove si stabilisce che il ne bis in idem non è di per sè impeditivo di una "revisione in peius" "se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale della procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza" da cui scaturisce la preclusione (art. 4, par. 2).
È affermato anche dall'art. 14, par. 7 del Patto internazionale per i diritti civili e politici che, a sua volta, recita: "nessuno può essere sottoposto a nuovo giudizio o a nuova pena per un reato per il quale sia già stato assolto o condannato con sentenza definitiva in conformità al diritto e alla procedura penale di ciascun Paese". Analoghe formulazioni, con riferimento anche ai rapporti interstatuali, sono contenute nell'art. 50 dell'I.C.C. St. e nell'art. 50 della Carta di Nizza, poi trasfuso nell'art. 11- 110 della Costituzione europea.
2. La matrice del divieto del ne bis in idem deve essere identificata nella categoria della preclusione processuale, ben nota alla teoria generale del processo, sia civile che penale. Assume, al riguardo, un particolare rilievo la definizione del giudicato come "somma preclusione" elaborata da uno dei più illustri studiosi del processo civile, cui si deve la prima trattazione organica della tematica delle preclusioni processuali. Ancor prima di esplicarsi quale limite estremo segnato dal giudicato, la preclusione assolve la funzione di scandire i singoli passaggi della progressione del processo e di regolare i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri delle parti e del giudice, dai quali quello sviluppo dipende, con la conseguenza che la preclusione rappresenta il presidio apprestato dall'ordinamento per assicurare la funzionalità del processo in relazione alle sue peculiari conformazioni risultanti dalle scelte del legislatore. Il processo, infatti, quale sequenza ordinata di atti, modulata secondo un preciso ordine cronologico di attività, di fasi e di gradi, è legalmente tipicizzato in conformità di determinati criteri di congruenza logica e di economicità procedimentale in vista del raggiungimento di un risultato finale, nel quale possa realizzarsi l'equilibrio tra le esigenze di giustizia, di certezza e di economia.
Questa impostazione teorica, comunemente accolta anche dalla dottrina processuale penalistica, rende evidente che la preclusione costituisce un istituto coessenziale alla stessa nozione di processo, non concepibile se non come serie ordinata di atti normativamente coordinati tra foro, ciascuno dei quali - all'interno dell'unitaria fattispecie complessa a formazione successiva - è condizionato da quelli che lo hanno preceduto e condiziona, a sua volta, quelli successivi secondo precise interrelazioni funzionali. L'istituto della preclusione, attinente all'ordine pubblico processuale, è intrinsecamente qualificato dal fatto di manifestarsi in forme differenti, accomunate dal risultato di costituire un impedimento all'esercizio di un potere del giudice o delle parti in dipendenza dell'inosservanza delle modalità prescritte dalla legge processuale, o del precedente compimento di un atto incompatibile, ovvero del pregresso esercizio dello stesso potere. In quest'ultima ipotesi la preclusione è normalmente considerata quale conseguenza della consumazione del potere. Nel perimetro della preclusione-consumazione ricade, oltre all'esercizio dell'azione penale, anche il potere di ius dicere ad opera del giudice, secondo quanto costantemente affermato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un. 28 giugno 2005, n. 34655, rv. 231799; Cass., Sez. Un.14 luglio 2004, rv. 228666; Cass., Sez. Un. 31 marzo 2004, rv. 227358; Cass., Sez. Un. 18 maggio 1994, r. 198543; Cass., Sez. Un. 29 maggio 2002, rv. 221999; Cass., Sez. Un. 22 marzo 2000, rv. 216004;
Cass., Sez. Un. 19 gennaio 2000, rv. 216239; Cass., Sez. Un. 23 febbraio 2000, rv. 215411; Cass, Sez. Un., 10 dicembre 1997, rv. 209603; Cass., Sez. Un. 31 luglio 1997, rv. 208220; Cass., Sez. Un., 26 marzo 1997, rv. 207640; Cass., Sez. Un. 18 giugno 1993, rv. 194061; Cass., Sez. Un. 8 luglio 1994, rv. 198213; Cass., Sez. Un. 23 novembre 1990, rv. 186164; Corte Cost., sent. n. 318 del 2001, n. 144 del 1999, n. 27 del 1995; ).
3. Il ne bis in idem è, quindi, finalizzato ad evitare che per lo "stesso fatto" - inteso, ai fini della preclusione connessa al predetto principio, come corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi del reato (condotta, evento, nesso casuale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona, (Cass., Sez. Un., 28 giugno 2005, n. 34655, rv. 231799; Cass., Sez. 1, 21 aprile 2006, n. 19787, rv. 234176; Cass., Sez. 2, 18 aprile 2008, n. 21035, rv. 240106) - si svolgano più procedimenti e si adottino più provvedimenti anche non irrevocabili, l'uno indipendentemente dall'altro, e trova la sua espressione in rapporto alle diverse scansioni procedimentali disegnate dal legislatore. In primis l'art. 28 c.p.p. appresta il rimedio atto a risolvere le ipotesi di litispendenza risultanti dalla simultanea instaurazione dinanzi a giudici diversi di due processi contro la stessa persona per il medesimo fatto, dato che la contemporanea cognizione dell'identica regiudicanda ad opera di giudici differenti, uno dei quali è certamente incompetente, integra un conflitto positivo, risolubile proprio con l'applicazione delle disposizioni dell'art. 28 c.p.p. e ss.. In simili casi, il criterio di risoluzione della litispendenza è costituito dall'applicazione delle disposizioni del codice che regolano la competenza, che devono sempre prevalere sui parametri empirici della progressione (Cass., Sez. 1, 23 novembre 2004, Murati;
Cass., Sez. 3, 23 aprile 1995, rv. 204728) o della maggiore ampiezza della regiudicanda (Cass., Sez. 1, 20 giugno 1997, rv. 208240; Cass., Sez. 1, 10 novembre 1989, rv. 182551, il cui impiego è consentito a condizione che la concentrazione dei procedimenti si realizzi dinanzi al giudice precostituito per legge in base alle norme sulla competenza.
L'art. 649 c.p.p., a sua volta, collega il divieto in questione alla pronuncia di una sentenza o di un decreto penale divenuti irrevocabili, ma, come sottolineato dalla Corte Costituzionale (cfr. sent. n. 27 del 1995, n. 318 del 2001, n. 39 del 2002), ha in realtà una dimensione applicativa più ampia di quella che traspare dall'enunciazione letterale, essendo la disposizione strettamente correlata al principio generale dell'ordinamento processuale che vieta la duplicazione del processo contro la stessa persona per il medesimo fatto (Cass., Sez. 3, 5 aprile 2005, P.G. in proc, Chiarolini;
Cass., Sez. 6, 18 novembre 2004, rv. 230760; Cass., Sez. 1, 30 aprile 2003, Morteo, rv. 225004; v.). Coerentemente con tale impostazione le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il seguente principio di diritto: "le situazioni di litispendenza, non riconducibili nell'ambito dei conflitti di competenza di cui all'art.28 c.p.p, devono essere risolte dichiarando nel secondo processo, pur in mancanza di una sentenza irrevocabile, l'impromovibilità dell'azione penale in applicazione della preclusione fondata sul principio generale del ne bis in idem, sempreché i due processi abbiano ad oggetto il medesimo fatto attribuito alla stessa persona, siano stati instaurati ad iniziativa dello stesso ufficio del Pubblico Ministero e siano devoluti, anche se in fasi o in gradi diversi, alla cognizione di giudici della stessa sede giudiziaria" (Cass., Sez. Un. 28 giugno 2005, n. 34655, rv. 231799). Infine, in fase esecutiva trova applicazione l'art. 669 c.p.p.. Primo presupposto per l'operatività di tale disposizione è che vi sia stata una pluralità di sentenze irrevocabili, a prescindere dal fatto che siano state rese o meno nell'ambito distinti procedimenti penali. Sul punto la motivazione del provvedimento impugnato deve essere corretta (art. 619 c.p.p.) innanzitutto perché, come esattamente rilevato da entrambi i ricorrenti, essa è errata giuridicamente nella parte in cui esclude l'operatività della disciplina quando i giudicati si siano formati nello stesso procedimento, trattandosi di un requisito non previsto dalla norma. Inoltre, l'affermazione che le sentenze divenute irrevocabili afferiscono al medesimo procedimento è, in ogni caso, smentita dalle acquisizioni processuali, come dimostrato dalle produzioni documentali e dalle tavole sinottiche predisposte dalle difese di NN OR e CE PR.
L'art. 669 c.p.p. stabilisce, poi, come secondo presupposto per l'applicazione della norma, che la molteplicità di pronunce riguardi la stessa persona. La duplicità di condanne sussiste qualora i due giudici, per l'emanazione dei loro provvedimenti, abbiano valutato, ai fini dell'accertamento attribuito all'imputato, lo stesso fatto, inteso (come già in precedenza chiarito) come coincidenza fra tutte le componenti delle concrete fattispecie, considerati non solo nello loro dimensione storico-naturalistica, ma anche in quella giuridica, potendo una medesima condotta violare contemporaneamente più disposizioni di legge (Cass., Sez, Un. 28 giugno 2005, rv. 231799). Ne consegue che se il divieto di ne bis in idem viene infranto dal giudice della cognizione e il "secondo processo" è avviato e concluso, il giudice dell'esecuzione è chiamato a intervenire per eliminare la duplicazione dei giudicati ex art. 669 c.p.p. che non sia stato possibile prevenire e impedire mediante gli altri strumenti previsti dal legislatore. In tal caso il favor rei prevale sulla res indicata e, imponendosi come principio guida per il giudice, determina l'applicazione della sentenza che crea una situazione giuridica più vantaggiosa per l'imputato, ogni volta che distinti giudici abbiano reso, in relazione al medesimo fatto e nei confronti della stessa persona, pronunce tra loro inconciliabili. Il favor rei si dimostra, in tal caso, criterio tecnico e non soltanto principio ispiratore di carattere eccezionale (Cass., Sez. 2, 24 settembre 2004, rv. 230708; Cass., Sez. Un. 27 ottobre 1999, Dell'Orco; Cass., Sez. 6, 13 ottobre 1995, rv. 202726).
4. Tutte le norme in precedenza richiamate esprimono un costante orientamento di sistema dettato ad evitare, per evidenti ragioni di razionalità, di economia processuale e di tutela del diritto di difesa, che per lo stesso fatto-reato si svolgano più procedimenti, si emettano provvedimenti l'uno indipendente dall'altro, si verifichi una duplicità di decisioni (Cass., Sez. 5, 10 luglio 1995, rv. 202653). In altri termini l'ordinamento processuale, organicamente considerato, appresta, nell'ambito della fisiologica evoluzione del processo, una pluralità di rimedi per evitare che la stessa persona sia sottoposta a procedimento penale più di una volta per il medesimo fatto.
Il coordinamento sistematico delle diverse disposizioni in precedenza richiamate rende evidente che il divieto del ne bis in idem assume una duplice connotazione: tutela dell'interesse della persona, già prosciolta o condannata, a non essere nuovamente perseguita;
presidio al principio di ordine pubblico processuale, funzionale alla certezza delle situazioni giuridiche accertate da un decisione irrevocabile (Cass., Sez. Un., 28 giugno 2005, n. 34655, rv. 231799). In tale prospettiva e alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata delle varie previsioni anche alla luce del principio di ragionevole durata del processo (art. 111 Cost), è possibile affermare che i diversi strumenti giuridici apprestati dall'ordinamento in tema di ne bis in idem sono organizzati dal legislatore secondo una consequenzialità logica e temporale, coessenziale al naturale e ordinato progredire del processo, la cui evoluzione è organizzata secondo una precisa scansione per fasi e gradi verso l'approdo decisorio sulla regiudicanda. Ne consegue che la disposizione contenuta nell'art. 669 c.p.p. è destinata a trovare attuazione in sede esecutiva soltanto nelle ipotesi in cui nelle precedenti fasi processuali le parti e il giudice non abbiano fatto esercizio dei poteri ad essi assegnati dall'ordinamento per evitare la duplicazione di processi nei confronti della stessa persona in ordine al medesimo fatto con conseguente inoperatività della relativa preclusione processuale derivante dalla consumazione del potere.
Non possono, pertanto, trovare accoglimento le tesi variamente prospettate dai ricorrenti volte a sostenere, anche sul base del raffronto letterale e sistematico degli artt. 669 e 671 c.p.p., l'incondizionata applicabilità dell'art. 669 c.p.p., anche qualora la questione del ne bis in idem sia già stata in precedenza prospettata e risolta negativamente nell'ambito del giudizio di cognizione e a interpretare la regola contenuta nell'art. 669 c.p.p. non come clausola estrema di chiusura del sistema, ma come ordinario strumento per esaminare nuovamente in sede esecutiva, sulla base del raffronto tra le sentenze pronunziate, la questione concernente la duplicazione di giudicati nei confronti della stessa persona per il medesimo fatto e come deroga al principio generale di non riproponibilità, in sede di esecuzione, di questioni sollevate e decise in sede di cognizione.
A tale conclusione ostano molteplici argomenti: a) il contenuto letterale dell'art. 669 c.p.p., privo di qualsiasi riferimento a tale eccezione ad un principio di carattere generale;
b) la stretta interrelazione sistematica esistente tra i diversi istituti disciplinati dal legislatore, in particolare tra gli artt. 649 e 669 c.p.p., scanditi in rapporto all'evoluzione del processo e volti a garantire il divieto di ne bis in idem, a paralizzare tempestivamente qualsiasi duplicazione dello stesso processo, incompatibile con le strutture fondanti dell'ordinamento processuale, e a permetterne la rimozione con l'impiego dei rimedi enucleabili dal sistema;
c) il conseguente carattere residuale e sussidiario dell'art. 669 c.p.p., rispetto all'art. 649 c.p.p., trattandosi di disposizioni fondate sulla medesima ratio e applicabili alternativamente fra loro in virtù del principio della preclusione, quale espressione della consumazione del potere;
d) l'organizzazione del processo secondo criteri di razionalità, congruenza logica ed economicità procedimentale in vista del conseguimento di un risultato finale in cui possa realizzarsi l'equilibrio tra esigenze di difesa, di giustizia, di certezza nell'ambito di una complessiva durata ragionevole del processo;
e) la costante e univoca affermazione della giurisprudenza di legittimità che lo strumento dell'incidente di esecuzione non può essere utilizzato per riproporre questioni già affrontate e risolte nel giudizio di cognizione con la sentenza che lo ha concluso, ostandovi le regole che disciplinano la cosa giudicata, e che al giudice dell'esecuzione è inibita la potestà di invalidare una sentenza definitiva in aperto contrasto con un sistema che, se pure contempla eccezioni al principio di intangibilità del giudicato, non consente, però, in ogni caso che, attraverso l'intervento degli organi giurisdizionali operanti in executivis, possa essere esercitato un controllo sul procedimento di cognizione in tutte le fasi del suo sviluppo.
5. Nel caso in esame l'eccezione di ne bis in idem era stata espressamente e diffusamente dedotta, sotto molteplici profili attinenti anche ai rapporti tra gli artt. 649 e 669 c.p.p., dai difensori di NN OR e CE PR nei motivi di ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 23 febbraio 2007 (cfr., in particolare, ff. 15, 16, 21, 22, 24, 25, 26 della sentenza n. 35616, emessa il 13 luglio 2007 dalla Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, contenenti la sintesi delle doglianze formulate dalle difese di OR NN e CE PR in tema di ne bis in idem) e ritenuta non fondata dalla sentenza 13 luglio 2007 della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione che, nel rigettare i ricorsi, con ampiezza di argomentazioni, aveva illustrato le ragioni per le quali la pretesa violazione era da ritenere insussistente, tenuto conto della diversità degli elementi costitutivi dei fatti-reato oggetto dei due processi considerati da un punto di vista fattuale e giuridico, della specifica struttura dei delitti di corruzione contestati costituenti reati a schema duplice, delle concrete emergenze processuali acquisite nei due processi concernenti, rispettivamente, il c.d. "lodo Imi-Sir" e il c.d. "lodo Mondadori", evidenzianti la completa autonomia e non sovrapponibilità dei diversi episodi delittuosi (cfr. ff. da 69 a 120 della sentenza del 13 luglio 2007 della Corte di Cassazione). Inconferente, in tale prospettiva, appare il richiamo ad alcuni precedenti di questa Corte (Cass., Sez. 1, 9 febbraio 2001, n. 16170, rv. 218639; Cass., Sez. 5, 15 gennaio 2003, n. 28757, rv. 224981) che si riferiscono a una diversa situazione processuale, ossia all'esclusione affermata solo incidentalmente dal giudice della cognizione circa l'identità del fatto oggetto di giudizio rispetto a quello già giudicato con precedente sentenza. È evidente che in questa ipotesi peculiare, non resta preclusa l'applicabilità, in executivis, del disposto dell'art. 669 c.p.p., in quanto la predetta esclusione non assume efficacia formale di giudicato e la sede esecutiva diventa la sede specifica prevista dall'ordinamento nella quale questione va propriamente affrontata e risolta. Al contrario, nel caso in esame, la questione era stata esaminata in via principale e in modo approfondito e compiuto a seguito di specifica deduzione difensiva con conseguente preclusione derivante dalla consumazione del relativo potere.
Analoga è la chiave di lettura di un'altra pronuncia (cfr. Cass., Sez. 1, 2 febbraio 2005, n. 10426, rv. 231601) che ha stabilito che la questione della preclusione del precedente giudicato (art. 649 c.p.p.), pur se non fatta valere nel giudizio di cognizione, può
essere sollevata e rilevata per la prima volta in sede esecutiva. Correttamente, quindi, l'ordinanza impugnata ha ritenuto che l'incidente di esecuzione costituisse la mera riproposizione di una questione già affrontata e definitivamente risolta nella precedente fase processuale e che fosse precluso al giudice dell'esecuzione un nuovo esame dell'eccezione di ne bis in idem in conseguenza della decisione intervenuta, su questa specifica problematica, da parte della Corte di Cassazione, le cui argomentazioni sono state sinteticamente richiamate a sostegno della declaratoria di inammissibilità, omettendo, contrariamente all'assunto difensivo, qualsiasi nuova valutazione in proposito.
6. Al rigetto dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 ottobre 2008. Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2008