Sentenza 9 febbraio 2001
Massime • 1
Quando una sentenza escluda, incidentalmente, l'identità del fatto oggetto di giudizio rispetto a quello già giudicato con precedente sentenza, non resta preclusa l'applicabilità, "in executivis", del disposto dell'art. 669 cod. proc. pen., in quanto detta esclusione non assume efficacia formale di giudicato e la sede esecutiva è quella nella quale la questione va propriamente affrontata e risolta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/2001, n. 16170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16170 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITO LA GIOIA - Presidente - del 09/02/2001
1. Dott. CAMILLO LOSANA - Consigliere - SENTENZA
2. " PIERO MOCALI " N. 880
3. " PAOLO BARDOVAGNI " REGISTRO GENERALE
4. " BE NO " N. 34216/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AG GI, nato a [...] il 9..8.1952;
avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Torino, in data 23.6.2000;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piero MOCALI letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
OSSERVA
Coll'ordinanza di cui in epigrafe, il G.I.P. - quale giudice dell'esecuzione - rigettava l'istanza di applicazione della disciplina dell'art. 669 c.p.p. alle sentenze del medesimo giudice in data 4.4.1995 e 25.1.1996 e a quella del Pretore in data 12.1.1998, presentata dal Bagnato, il quale sosteneva che le plurime pronunce concernessero lo stesso fatto (appropriazione indebita da parte dell'amministratore di due edifici condominiali); contestualmente applicava invece la continuazione ai fatti medesimi. Osservava il giudice "a quo" che la problematica prospettata dal Bagnato era già stata oggetto di esame, negativamente conclusosi, da parte della sentenza 25.1.1996 rispetto a quella 4.4.1995, per cui sul punto si era formato un insuperabile giudicato;
quanto ai fatti giudicati colle sentenze 25.1.1996 e 12.1.1998, non era stata fornita alcuna prova che vi fosse stata una sovrapposizione di fatti identici.
Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione il Bagnato, che deduceva violazione di legge e vizio della motivazione. L'efficacia del giudicato non poteva essere invocata nel caso in esame, rispetto al quale doveva prevalere il principio del "favor rei"; quanto all'onere della prova, illegittimamente l'ordinanza lo addossava al ricorrente, essendo invece obbligo del giudice argomentare sulla situazione di fatto prospettatagli. In ogni caso, egli aveva prodotto ampia documentazione, dalla quale la fondatezza della sua richiesta avrebbe potuto essere agevolmente derivata.
Quanto, infine, alla applicazione della disciplina del reato continuato, illegittima era la mancata concessione della sospensione della pena, che avrebbe dovuto dunque essere scontata interamente, così vanificandosi il beneficio di cui all'art. 81 cpv. c.p. Il ricorso è fondato.
L'affermazione incidentale, contenuta nella sentenza 25.1.1996, di esclusione della medesimezza del fatto, già giudicato con quella 4.4.1995, non costituisce preclusione al riesame della applicabilità del disposto di cui all'art.669 c.p.p., in quanto tale affermazione radica la competenza di quel giudice nel proprio ambito, ma non assume efficacia formale di giudicato, essendo quella esecutiva la sede nella quale propriamente la questione va affrontata e risolta. Non è infatti priva di significato la circostanza che, rispetto alla dedotta identicità dei giudicati, manchi una norma-sbarramento come quella contenuta nell'art. 671 c. 1 c.p.p., che inibisce l'applicazione "in executivis" della disciplina del reato continuato, laddove vi sia stata previa valutazione negativa nel procedimento di cognizione.
Il G.I.P. avrebbe quindi dovuto esprimere la propria valutazione sul punto.
Quanto, poi, all'esclusione della identicità dei fatti giudicati colle sentenze 25.1.1996 e 12.1.1998, non adempie all'obbligo argomentativo l'ordinanza impugnata, laddove, senza esporre alcuna valutazione propria del giudicante, ravvisa una carenza di attività probatoria da parte del Bagnato, il quale aveva solo l'onere - regolarmente adempiuto - di esibire le sentenze in questione. L'ordinanza va quindi annullata, con rinvio al medesimo giudice dell'esecuzione, che procederà a nuovo esame, attenendosi al principio di diritto sopra enunciato e colmando le riscontrate lacune motivazionali.
Restano ovviamente assorbite le ulteriori censure.
P. Q. M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al G.I.P. del Tribunale di Torino.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2001