Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2004, n. 165
CASS
Sentenza 9 gennaio 2004

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In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, condizione per l'acquisto del diritto all'indennità temporanea è la denuncia dell'assicurato (prevista dall'art. 52 del d.P.R. n. 1124 del 1965, il quale specifica la previsione generale dell'art. 7, legge n. 533 del 1973) o la notizia dell'infortunio comunque pervenuta al datore di lavoro, con la conseguenza che, gravando sull'attore la prova degli elementi costitutivi del diritto vantato, il giudice deve prendere atto degli elementi risultanti "ex actis". (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva fatto decorrere l'indennità temporanea dalla data dell'infortunio e non dalla denuncia da parte dell'infortunato, il quale non aveva provato che la notizia dell'infortunio fosse in precedenza giunta al datore di lavoro).

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  • 1Sentenza Cassazione Civile n. 958 del 13
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2004, n. 165
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 165
Data del deposito : 9 gennaio 2004

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