Sentenza 9 gennaio 2004
Massime • 1
In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, condizione per l'acquisto del diritto all'indennità temporanea è la denuncia dell'assicurato (prevista dall'art. 52 del d.P.R. n. 1124 del 1965, il quale specifica la previsione generale dell'art. 7, legge n. 533 del 1973) o la notizia dell'infortunio comunque pervenuta al datore di lavoro, con la conseguenza che, gravando sull'attore la prova degli elementi costitutivi del diritto vantato, il giudice deve prendere atto degli elementi risultanti "ex actis". (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva fatto decorrere l'indennità temporanea dalla data dell'infortunio e non dalla denuncia da parte dell'infortunato, il quale non aveva provato che la notizia dell'infortunio fosse in precedenza giunta al datore di lavoro).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 958 del 13https://www.laleggepertutti.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2004, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta procura speciale atto notar AR FEDERICO TUCCARI di ROMA del 4 aprile 2001, Rep. n. 56640;
- ricorrente -
contro
DI AR ND;
- intimato -
avverso la sentenza n. 50/01 della Corte d'Appello de L'AQUILA, depositata il 30/01/01 - R.G.N. 45/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/03 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
Udito l'Avvocato RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 16 dicembre 1997 al Pretore di Pescara, NA di RL chiedeva che l'Inail fosse condannato a pagargli sia un'indennità temporanea sia una rendita permanente a causa di un infortunio sul lavoro incidente sull'articolazione della spalla destra ed avvenuto il 30 ottobre 1996.
Costituitosi il convenuto, con sentenza del 18 novembre 1999 il Tribunale accoglieva la domanda, attribuendo un'indennità temporanea dalla data dell'infortunio al 12 aprile 1997 ed una rendita nella misura del 23% per il periodo successivo.
Proposto appello dal soccombente, con sentenza del 30 gennaio 2001 la Corte dell'Aquila riduceva l'invalidità al 14% dopo una consulenza tecnica rinnovata, considerando altresì inammissibile perché nuova l'eccezione concernente la decorrenza dell'indennità temporanea. Contro questa sentenza ricorre per cassazione l'Inail mentre l'intimato Di RL non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo l'Istituto ricorrente lamenta la violazione degli artt. 52, 53, 66, 68 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, 112, 113, 115, 116, 437 cod. proc. civ. e vizi di motivazione, osservando che il diritto all'indennità temporanea non poteva sorgere prima che il lavoratore assicurato avesse denunciato l'infortunio al datore di lavoro, a sua volta tenuto a trasmettere la denuncia all'Inail. Il ricorrente aggiunge che la data di nascita del diritto avrebbe dovuto essere provata dall'interessato e che comunque avrebbe dovuto essere rilevata dai giudici di merito d'ufficio, in quanto acquisita agli atti.
Il motivo è fondato.
A norma dell'art. 52 d.P.R. cit. "l'assicurato è tenuto a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro. Quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia fatto la denuncia ai termini dell'articolo successivo, non è corrisposta l'indennità per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio (primo comma). La denuncia della malattia deve essere fatta dall'assicurato al datore di lavoro entro il termine di giorni quindici dalla manifestazione di essa sotto pena di decadenza del diritto all'indennizzo per il tempo antecedente la denuncia (secondo comma)". Deve aggiungersi che l'art. 7 agosto 1973 n. 533 (disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie) fa riferimento alla "richiesta" dell'assicurato all'Istituto assicuratore quale elemento sempre necessario salva diversa disposizione di legge. La norma generale trova specificazione nei diversi ordinamenti previdenziali e, per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nel riportato art. 52. Ne risulta che il lavoratore non acquista il diritto soggettivo alla prestazione indennitaria in difetto della propria iniziativa ossia della denuncia di cui all'art, 52 cit. (o della notizia dell'infortunio comunque pervenuta al datore di lavoro), che per tale parte specifica la generale previsione dell'art. 7 cit.. È onere dell'attore in giudizio di fornire la prova degli elementi costitutivi del diritto soggettivo affermato (art. 2697 cod. civ.) ed il giudice deve prendere atto degli elementi risultanti ex actis. A questi principi non si è uniformata nella sentenza qui impugnata la Corte d'appello dell'Aquila, la quale ha fatto decorrere una indennità temporanea dalla data dell'infortunio sul lavoro invece che dalla denuncia da parte dello infortunato (cfr. Cass. 17 aprile 2003 n. 6194). L'indicazione della data di detta denuncia è indicata nel ricorso (23 gennaio 1997) ma essa non trova conferma negli atti. Cassata la sentenza impugnata, al relativo accertamento provvedere la Corte d'appello di Roma, giudice di rinvio, che deciderà anche in ordine alle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa con rinvio alla Corte d'appello di Roma, anche per le spese.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004