Cass. pen., sez. V, sentenza 13/03/2007, n. 17416
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Sentenza 13 marzo 2007

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Il parziale accoglimento dell'appello proposto dall'imputato non comporta l'obbligo del giudice di modificare la decisione di primo grado sulle spese giudiziali, potendo pur sempre riconfermare la ripartizione delle spese compiute dal primo giudice, purché conforme, in ogni caso, ai principi generali sulla soccombenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 13/03/2007, n. 17416
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17416
    Data del deposito : 13 marzo 2007

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