Sentenza 13 marzo 2007
Massime • 1
Il parziale accoglimento dell'appello proposto dall'imputato non comporta l'obbligo del giudice di modificare la decisione di primo grado sulle spese giudiziali, potendo pur sempre riconfermare la ripartizione delle spese compiute dal primo giudice, purché conforme, in ogni caso, ai principi generali sulla soccombenza.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/03/2007, n. 17416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17416 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 13/03/2007
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 612
Dott. DI TOMASSI IA Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI IA - Consigliere - N. 24350/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA LI, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza in data 8.2.2005 della Corte d'appello di Messina;
parte civile:
CO IO.
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEBBRARO G., che ha concluso per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese del procedimento. Udito per la parte civile l'avv. LIUZZI Guido, in sostituzione dell'avv. Tonino Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle ulteriori spese processuali sostenute dalla parte civile, come da conclusioni e nota spese depositate.
FATTO
1. LI RA, tratto a giudizio per rispondere (assieme ad AN AT) dei reati di ingiuria e tentata violenza privata ai danni di IO OL, commessi tra il 4 e il 5 agosto 2001, veniva condannato con sentenza 29.9.2003 del Tribunale di Mistretta alla pena di venti giorni di reclusione per entrambi i reati, uniti dalla continuazione, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante dell'art. 594 c.p., comma 4, e la riduzione per il rito abbreviato (AT era assolto invece dal reato di ingiuria). Con la medesima sentenza il AN veniva altresì condannato assieme al AT al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, e alla rifusione delle spese di lite in favore del OL, costituitosi parte civile.
2. Proposto appello dagli imputati, la Corte d'appello di Messina ha ritenuto insussistente il reato di tentata violenza privata, confermando la sola condanna del AN per il reato di ingiuria alla pena, conseguentemente rideterminata, di 200,00 Euro di multa. Confermava per il resto la sentenza di primo grado, condannando il AN al pagamento della metà delle spese sostenute dalla parte civile nel grado d'appello.
A ragione della decisione la Corte d'appello osservava che il pregresso contrasto tra i protagonisti della vicenda a causa del Pub del AN, osteggiato dal OL, proprietario di un appartamento sovrastante non poteva ritenersi attuale;
che nell'immediatezza, il litigio era stato "innescato" da due musicisti che s'erano posti a suonare dinanzi al garage del OL, e ai quali questo aveva intimato ad un certo punto di spostarsi, dovendo uscire;
che risultava dimostrato che il AN aveva detto al OL:
"tu, IO, il cretino lo vai a fare a Milano" (teste Cilento);
che la circostanza era stata riferita in termini sostanzialmente corrispondenti dai testi IG AN, La MO IA ET, EL AG e TO IV;
che solo gli ultimi due avevano accennato ad una "restituzione" dell'insulto; che la reciprocità delle ingiurie doveva escludersi tuttavia sulla base delle dichiarazioni della stessa moglie del AN;
che la provocazione andava invece esclusa a causa del buon diritto esercitato proprio dal OL.
3. Ricorre il AN per mezzo del proprio difensore chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
3.1. Con il primo motivo denunzia il vizio di motivazione in relazione alla mancata riduzione della condanna al rimborso in favore della parte civile delle spese di primo grado, pur avendo la Corte d'appello parzialmente accolto il gravame dell'imputato (Cass. sez. 5, 6.4.2000, AR).
3.2. Con il secondo motivo denunzia la violazione di legge (dell'art.599 c.p., comma 2) e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della provocazione e all'omessa risposta alle censure (che riporta) articolate nell'atto d'appello sul punto in relazione al fatto che il OL, continuando nella condotta persecutoria tenuta sin dall'inizio dell'attività del pub, aveva reagito in maniera particolarmente aggressiva alla richiesta gentile di uno dei musicisti di terminare il pezzo in esecuzione, generando scompiglio e stupore tra gli avventori del locale, fuggiti per paura, ed offendendo così i propri ospiti (il ricorrente cita copiosa giurisprudenza e si diffonde nell'illustrare le proposizioni assertivamente contraddittorie della sentenza impugnata).
3.3. Con il terzo motivo denunzia il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della reciprocità delle offese, nonché alla mancata risposta dei motivi d'appello sul punto, evidenziando l'incongruenza dell'argomento "logico" che la Corte d'appello avrebbe tratto dall'intervento della moglie del ricorrente contrapponendolo alle chiare e perfettamente equivalenti (quanto a reciprocità delle offese) deposizioni del AG e di TO TO e dimenticando completamente, si dice, che anche il coimputato AT definitivamente oramai assolto aveva raccontato che AN e OL s'erano "reciprocamente... dati del cretino". MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso, concernente la conferma delle statuizioni della sentenza di primo grado in ordine alla condanna dell'imputato al rimborso delle spese in favore della parte civile nonostante il parziale accoglimento dell'appello, è manifestamente infondato.
Il regime adottato dal codice di procedura penale in tema di condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile costituita è fondato, attesa la pertinenza della statuizione in esame ad una domanda privatistica innestata nel giudizio penale, sul criterio di soccombenza, operando l'art. 541 c.p.p., comma 1 in analogia con quanto disposto all'art. 91 c.p.c., e in analogia altresì all'art. 92 c.p.c., comma 2 la possibilità di disporre la compensazione (parziale o totale) delle spese, quando ricorrano giusti motivi, prevista dall'ultima parte del citato art. 541 c.p.p., comma 1. È con ciò pienamente applicabile nella materia il principio espresso dalle Sezioni civili di questa Corte, secondo cui il giudice di appello nel caso di accoglimento anche parziale dell'impugnazione può modificare la decisione di primo grado sulle spese giudiziali anche in difetto di specifico gravame, ma non è tenuto ad emanare tale pronuncia, e ben può confermare la ripartizione delle spese compiuta dal primo giudice, purché conforme, in ogni caso, ai principi generali sulla soccombenza (tra molte: Sez. L, Sentenza n. 4158 del 04/04/1992 Corrias c. Frau ed altri). Nel medesimo senso si sono peraltro espresse le Sezioni Unite penali (Sentenza n. 6402 del 30/04/1997 Dessimone) che, in situazione nella quale il ricorrente lamentava la condanna alla rifusione delle spese di parte civile, pur in presenza di una parziale riforma della sentenza, avevano infatti affermato che il motivo era "privo di fondamento", giacché la sentenza impugnata aveva comunque fatto discendere dal permanere della condanna per uno dei reati contestati la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale della parte civile. E testualmente hanno affermato: "È ben vero che nella sostanza la posizione di quest'ultima risulta ridimensionata, rispetto alle statuizioni adottate in primo grado, tuttavia non sussiste la dedotta violazione dell'art. 541 c.p.p., comma 1, posto che il parziale accoglimento dell'impugnazione dell'imputato non elimina la condanna, sicché (pur impedita la sua condanna al pagamento delle spese processuali) è consentita la condanna dello stesso alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di impugnazione, in base alla decisiva circostanza della mancata esclusione del diritto della parte civile (cfr.: Cass. 3^, 20.11.1993, n. 10581), salvo che il giudice ritenga di disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale, sulla base di un potere discrezionale attribuito dalla legge non censurabile in sede di legittimità (cfr.: Cass. 3^, 31.8.1994 n. 9344), a meno che la decisione sia basata su ragioni palesemente illogiche (mentre nella specie il giudice di secondo grado ha implicitamente considerato prevalente la soccombenza dell'imputato, secondo il criterio già richiamato)".
Sicché anche nel caso in esame può dunque affermarsi che la Corte d'appello ha non illogicamente implicitamente considerato prevalente, per il giudizio di primo grado, la soccombenza dell'imputato. Nè è utilmente evocabile la sentenza AR (Sez. 5, Sentenza n. 2180 del 06/04/2000) citata dal ricorrente, la quale, a prescindere dal non chiaro e apparentemente adesivo riferimento proprio a Cass. Sez. U., Dessimone, in realtà si riferisce alla omessa motivazione sulla integrale condanna delle spese del grado dell'impugnazione nonostante il parziale accoglimento del gravame, come inequivocabilmente emerge (nonostante la massimazione) dal testo integrale della sentenza: a situazione perciò differente rispetto a quella in esame.
2. Pure inammissibili motivi sono gli altri motivi.
Essi attengono integralmente, infatti, alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle testimonianze e si articolano in censure sul significato probatorio complessivamente ricavabile dagli elementi acquisiti che non possono trovare ingresso in questa sede attesa la esaustività e la non implausibilità dei conformi apprezzamenti contenuti nella sentenza di primo e di secondo grado.
2.1. In particolare è dunque sufficiente ricordare che il fatto che il ricorrente avesse pronunziato parole ingiuriose non è sostanzialmente negato.
Quanto alla ravvisabilità delle esimenti dell'art. 599 c.p., non può ritenersi viziata la considerazione della Corte d'appello che, risultando che la sera del 4 agosto 2001 il OL era seduto con amici ad un tavolo del Pub del ricorrente, all'epoca dei fatti i pregressi contrasti sulla realizzazione e gestione del locale "non potevano essere all'apice" e che, esclusa quindi ogni incidenza delle precedenti vicende, nell'immediatezza la provocazione andava esclusa perché il OL lungi dall'avere agito ingiustamente nei confronti del ricorrente, aveva esercitato un suo diritto pretendendo che i musicisti che s'era posti a suonare dinanzi al suo garage si spostassero dovendo egli uscire, con implicita affermazione che era perciò semmai il OL ad essere vittima di fatto ingiusto altrui. Del pari plausibile deve ritenersi l'esclusione della reciprocità delle ingiurie motivata sul fatto che di tutti i numerosi testi escussi, solo due avevano fatto cenno ad una risposta offensiva del OL, mentre era proprio la deposizione delle moglie del ricorrente che convinceva della inesistenza di siffatta risposta ingiuriosa (sul presupposto che la donna "contestava" al OL non di avere a sua volta ingiuriato il marito in quella occasione, ma solo il suo "precedente atteggiamento").
3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 500,00, nonché la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile nel presente grado, che si liquidano in complessivi 1.700,00 Euro, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della cassa delle ammende. Condanna inoltre il ricorrente al rimborso, a favore dalla parte civile, delle spese, che liquida in complessivi 1.700,00 Euro, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2007