Sentenza 30 agosto 1999
Massime • 1
A norma dell'art. 669 "septies" cod. proc. civ., il provvedimento di diniego della tutela urgente richiesta a norma dell'art. 700 cod. proc. civ. non impedisce la riproposizione dell'istanza cautelare e, pertanto, non è suscettibile di alcuna forma di impugnazione; tale provvedimento non è, pertanto, neppure ricorribile in Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., attesone, tra l'altro, il carattere interinale e strumentale rispetto al possibile riesame della questione di merito.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 30/08/1999, n. 9124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9124 |
| Data del deposito : | 30 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Rel. Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Michele LO PIANO - Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AP LO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI VILLINI 4, presso lo studio dell'avvocato ARTURO ANTONUCCI, difesa dall'avvocato NAZARENO SAITTA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA DI MESSINA, MINISTERO FINANZE DIPARTIMENTO ENTRATE;
- intimati -
avverso il provvedimento del Pretore di MESSINA, emessa il 30/09/97 e depositato il 06/10/97 (R.G. 2186/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/02/99 dal Consigliere Dott. Gaetano FIDUCCIA;
udito l'Avvocato Arturo ANTONUCCI (per delega Avv. N. SAITTA);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Messina, depositato in data 26.6.1997, PA DA, dopo aver premesso che il giorno 11 settembre 1991 le era stata contestata dalla Questura di Messina la violazione dell'art. 77, 1° e 2° comma, Cod. Strada per circolazione alla guida di autoveicolo privo della carta di circolazione con invito alla esibizione pena la denuncia ai sensi dell'art. 650 c.p., che non aveva ottemperato all'invito per l'incomprensibilità dello stesso, esponeva che la conseguente sanzione amministrativa non le veniva notificata ma ne perveniva a conoscenza con la cartella esattoriale, recante un importo di L.
1.438.406 per contravvenzione al Cod. Stradale, dolendosi per l'illegittimità di tale cartella esattoriale del tutto generica e sommaria, nonché non preceduta dalla notifica del verbale di contestazione (ed irrogazione) della sanzione amministrativa, che l'aveva privata della possibilità del ricorso al Prefetto, ed in conseguenza chiedeva ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. la sospensione in via cautelare della indicata cartella esattoriale con termine per la riassunzione del giudizio. Provvedutosi dal Pretore alla fissazione dell'udienza del 14.7.1997 per la comparizione delle controparti, Prefetto di Messina ed Ufficio della riscossione di Messina del Ministero delle Finanze, cui il ricorso veniva notificato, con ordinanza, depositata il 6.10.1997, il detto giudice dichiarava l'inammissibilità del ricorso della PA.
Riteneva il Pretore, che l'opposizione a cartella esattoriale doveva essere proposta nelle forme previste dalla legge n. 689/81 e nel rispetto del termine dalla notifica della cartella (gg. 30), onde non era ammissibile il ricorso al procedimento cautelare "ante causam", indipendentemente dalla tempestività del ricorso stesso. Contro questo provvedimento la PA ha proposto ricorso per la sua cassazione con due motivi di censura, illustrati da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dalla PA non è ammissibile. Infatti, va debitamente considerato che oggetto di tale impugnazione è il provvedimento del Pretore di Messina, con cui è stata negata la tutela urgente richiesta a norma dell'art. 700 cod. proc. civ. e che siffatto provvedimento, per il suo carattere interinale e strumentale rispetto al possibile riesame della questione di merito, non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. (v. da ultimo: Cass. 23.4.1997 n. 3508, Cass. Sez. Un. ord. 22.10.1992 n. 661). A tal proposito va ulteriormente precisato che il provvedimento denegativo della tutela ex art. 700 cod. proc. civ. non è suscettivo di alcuna impugnazione atteso che a termine dell'art. 669 septies cod. proc. civ. non impedisce l'esperibilità di nuova istanza cautelare.
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso non consegue alcuna pronuncia sulle spese, stante la mancata costituzione della controparte, ritualmente intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto da PA DA.
Nulla per spese processuali.
Così deciso in Roma il 3 febbraio 1999.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 30 AGOSTO 1999.