Cass. pen., sez. II, sentenza 20/11/2014, n. 52680
CASS
Sentenza 20 novembre 2014

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Integra il delitto di cui all'art. 615-ter cod. pen. la condotta di colui che acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto, violando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare dell'elaboratore per delimitarne oggettivamente l'accesso. (Fattispecie in cui è stata ritenuta penalmente rilevante l'alterazione del funzionamento di alcune caselle vocali riservate ai dipendenti e programmate in modo che partissero telefonate a ciclo continuo dal numero del gestore verso le utenze mobili prepagate con il profilo "autoricarica" in uso agli imputati).

Commentario1

  • 1Il reato di violazione di domicilio
    Giovanna Molteni · https://www.studiocataldi.it/ · 15 novembre 2020

    Cos'è la violazione di domicilio Violazione di domicilio: procedibilità Violazione di domicilio commessa da pubblico ufficiale La nozione di domicilio Violazione di domicilio: condotta penalmente rilevante La giurisprudenza sulla violazione di domicilio Cos'è la violazione di domicilio [Torna su] Il reato di violazione di domicilio si configura quando un soggetto: si introduce nell'abitazione altrui o in altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo o clandestinamente o con l'inganno; si trattiene nei predetti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo o clandestinamente o con …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 20/11/2014, n. 52680
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 52680
Data del deposito : 20 novembre 2014

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