Sentenza 20 novembre 2014
Massime • 1
Integra il delitto di cui all'art. 615-ter cod. pen. la condotta di colui che acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto, violando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare dell'elaboratore per delimitarne oggettivamente l'accesso. (Fattispecie in cui è stata ritenuta penalmente rilevante l'alterazione del funzionamento di alcune caselle vocali riservate ai dipendenti e programmate in modo che partissero telefonate a ciclo continuo dal numero del gestore verso le utenze mobili prepagate con il profilo "autoricarica" in uso agli imputati).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/11/2014, n. 52680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52680 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 20/11/2014
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDO L. - rel. Consigliere - N. 2682
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI Roberto - Consigliere - N. 31016/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO MI N. IL 03/11/1973;
avverso la sentenza n. 892/2012 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di TARANTO, del 17/12/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOMBARDO LUIGI GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ROMANO Giulio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito, per la parte civile, l'Avv. ARDIDIACONO Renato, che si associa alle conclusioni del P.M..
Udito il difensore Avv. FAIANIDA Furio, che chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. LE MI ricorre per cassazione - a mezzo del suo difensore - avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce- Sezione distaccata di Taranto, che, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, ha ridotto la pena irrogatagli dal primo giudice, perché ritenuto responsabile - in concorso con altri - dei delitti di frode informatica ed accesso abusivo a sistema informatico di cui agli artt. 640 ter e 615 ter c.p., per essersi introdotto nel sistema informatico/telematico del VOICECOM di Telecom LI S.p.A. protetto da misure di sicurezza e aver bloccato e alterato il funzionamento di 12 caselle vocali, programmandole in modo che effettuassero telefonate a ciclo continuo in partenza dal numero sociale di Telecom LI verso utenze di telefonia mobile con SIM prepagate con profilo "autoricarica" intestate o in uso o lui o ai suoi complici, così procurandosi l'ingiusto profitto consistito nell'accumulo di crediti e nella monetizzazione per le chiamate verso le numerazioni speciali, determinando un danno per la Telecom LI pari ad Euro 200.000,00.
2. Propone due motivi di ricorso.
2.1. Col primo motivo di ricorso, deduce la mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata e il travisamento della prova in ordine alla riconducibilità al LE MI della condotta contestata. Deduce, in particolare, che i giudici di merito avrebbero travisato il contenuto delle dichiarazioni rese dal coimputato IN SC (assolto nel giudizio di appello per mancata prova dell'elemento psicologico dei reati), il quale avrebbe affermato che l'autoricarica gli era stata procurata, non da LE MI, ma da LE CO.
Deduce ancora che la Corte territoriale avrebbe errato nell'affermare che, in esito a perquisizione, erano state sequestrate al ricorrente tre SIM-card utilizzate per commettere i reati, atteso che, nella materiale disponibilità dello stesso, era stata rinvenuta solo una SIM-card oggetto di indagine e altra SIM non oggetto di indagine (le altre due indicate dalla Corte sarebbero in realtà di pertinenza dei genitori dell'imputato).
La censura è priva di fondamento.
Va premesso che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte, "L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento" (Cass., sez. un., n. 24 del 24.11.1999 Rv. 214794; Sez. un., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074). Orbene, nel caso di specie, i giudici di merito hanno chiarito, con dovizia di argomenti, le ragioni della loro decisione (richiamando, tra l'altro, la titolarità - da parte di LE MI - di una delle utenze servite per attivare il servizio di ricarica;
il rinvenimento in suo possesso di SIM-card servite per commettere i reati;
le dichiarazioni a suo carico rese da IN SC); non si ritiene, peraltro - per ovvi motivi - di riportare qui integralmente tutte le suddette argomentazioni, sembrando sufficiente al Collegio far rilevare che le stesse non sono manifestamente illogiche;
e che, anzi, l'estensore dell'ordinanza ha esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la decisione adottata, la quale perciò resiste alle censure del ricorrente sul punto.
Come peraltro questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, ne' quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Cass. sez. 1^, n. 7113 del 06/06/1997 Rv. 208241; Sez. 2^, n. 3438 del 11/6/1998 Rv. 210938), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile;
ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare. Non sussiste, peraltro, il preteso travisamento della prova. È noto che, nel giudizio di legittimità, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotte dalla legge n. 46 del 2006, mentre non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è consentito invece dedurre il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che - in tal caso - non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano (cfr. Cass. sez. 5^, n. 39048 del 25/9/2007 Rv. 238215). Sicché, in sede di giudizio di legittimità, la Corte di cassazione - investita di un ricorso che indichi in modo specifico come il giudice di merito abbia (non erroneamente interpretato, ma) indiscutibilmente travisato una prova decisiva acquisita al processo ovvero omesso di considerare circostanze decisive risultanti da atti specificamente indicati - può, nei limiti della censura dedotta, verificare l'eventuale esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia inopinatamente tratto (Sez. 4^, n. 21602 del 17/4/2007 Rv. 237588; Sez. 3^, n. 39729 del 18/06/2009 Rv. 244623). In altri termini, la nuova disciplina processuale consente ora di dedurre il vizio di "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, sempreché la difformità risulti decisiva (Sez. 6^, n. 25255 del 14/02/2012 Rv. 253099). Nel caso di specie, il IN, a p. 61 del verbale del 31.5.2011, ha affermato che fu l'imputato LE MI a dargli il telefono e a fargli una ricarica di 30 euro;
il fatto che poi, a p. 64, IN abbia anche detto che le ricariche gliele faceva LE CO, non è in contraddizione con la precedente affermazione (che non è stata smentita): non v'è alcuna i incompatibilità tra le ricariche effettuate da LE MI e quelle ripetutamente effettuate da LE CO (come dallo stesso LE CO ha spiegato a p. 14 ss. del verbale del 12.07.2011).
Anche la discordanza circa il numero delle SIM in possesso dell'imputato non è elemento decisivo, considerato che comunque l'imputato è stato comunque trovato in possesso di SIM utilizzate per commettere i reati e che altra SIM a lui intestata è stata rinvenuta nella disponibilità della cognata Cagnazzo.
2.2. Col secondo motivo di ricorso, deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge e il vizio della motivazione della sentenza impugnata. Deduce, in particolare, che la Corte territoriale avrebbe dovuto escludere la sussistenza del reato di cui all'art. 615 ter c.p., una volta riconosciuto che il sistema telematico della Telecom
non era protetto da misure di sicurezza, come preteso dalla norma incriminatrice.
Anche questa censura non è fondata.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'è ragione per discostarsi, ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 615 ter c.p., (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), la protezione del sistema può essere adottata, oltre che con strumenti tecnologici, anche con misure di carattere organizzativo che disciplinino le modalità di accesso ai locali in cui il sistema è ubicato e indichino le persone abilitate al suo utilizzo (Cass., Sez. 5^, n. 37322 del 08/07/2008 Rv. 241201);
dimodoché integra il delitto previsto dall'art. 615 ter c.p., anche colui che - pur essendo abilitato - acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto, violando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l'accesso (Sez. un., n. 4694 del 27/10/2011 - dep. 07/02/2012 - Rv. 251269). Alla stregua di tale principio, sussiste nel caso di specie il reato contestato, poiché la protezione del sistema telematico era assicurata da misure di carattere organizzativo disposte dalla direzione di Telecom LI S.p.A., che riservavano l'accesso solo a determinati dipendenti dell'azienda; e gli imputati si sono trattenuti abusivamente nel detto sistema, occupando le caselle riservate ai dipendenti e rendendole a costoro inaccessibili tramite la impostazione di propri codici e password.
3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento;
deve inoltre pronunciarsi condanna dell'imputato alla rifusione, in favore della parte civile Telecom LI S.p.A., delle spese da essa sostenute nel giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione in favore della parte civile Telecom LI S.p.A. delle spese sostenute in questo grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.510,00, oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione seconda penale, il 20 novembre 2014. Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2014