Sentenza 7 giugno 2007
Massime • 1
È inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento di inammissibilità del riesame proposto avverso un decreto di sequestro preventivo emesso da un giudice, la cui competenza per territorio sia stata negata "medio tempore" dalla pronuncia della Corte di cassazione risolutiva di un conflitto negativo in favore di altro giudice che abbia già provveduto ad emettere altro decreto di sequestro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/06/2007, n. 35585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35585 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 07/06/2007
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 901
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 005804/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA TO, N. IL 06/12/1941;
2) OR RAFFAELE, N. IL 19/04/1926;
avverso ORDINANZA del 28/11/2006 TRIB. LIBERTÀ di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TAVASSI MARINA ANNA;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione Dott. PASSACANTANDO GUGLIELMO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni dell'Avv. RUGGERO ANDREA del foro di Roma, in sostituzione dell'Avv. DE CARO AGOSTINO del foro di Salerno, che ha chiesto l'annullamento con rinvio al Tribunale del riesame di Roma. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza depositata il 30.11.2006, il Tribunale ordinario di Roma dichiarava inammissibile il riesame proposto avverso il decreto di sequestro preventivo, emesso in data 15.02.2005 dal GIP del Tribunale di Roma nei confronti di IG FA, nella qualità di amministratore della società I.V.A.M. e di PI TO, nella qualità di amministratore della società Agritour, entrambi indagati per una serie di fatti corruttivi e di finanziamenti ottenuti illecitamente. Il Tribunale, premesso che in pendenza del procedimento per il riesame era intervenuta una sentenza della Corte di Cassazione che, decidendo sul conflitto negativo di competenza per territorio sollevato dal GIP del Tribunale di Roma, aveva dichiarato la competenza del Tribunale del riesame di Salerno, dichiarava l'inammissibilità sopravvenuta dell'istanza di riesame. Non essendo detta inammissibilità imputabile ai ricorrenti, esonerava gli stessi dal pagamento delle spese del procedimento.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso il difensore degli imputati deducendo l'erronea applicazione di legge e la carenza di motivazione.
Con sentenza in data 9 giugno 2005 (dep. Il 15.7.05) la prima sezione penale della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul conflitto di competenza, aveva dichiarato la competenza del Tribunale di Salerno.
In conseguenza, tutti gli atti del procedimento venivano trasmessi da Roma a Salerno, dove sia il procedimento cautelare, sia il procedimento ordinario di merito proseguivano.
Nell'aprile 2006 arrivavano all'attenzione della Corte di Cassazione le doglianze mosse avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Roma del 16.3.2005; la Corte (sez. sesta penale, sent. 20.4/23.10.06) disponeva l'annullamento con rinvio, evidenziando una violazione riguardante la partecipazione di uno degli interessati, avendo il Tribunale omesso di indicare una società come diretta interessata alla procedura incidentale. Sosteneva la difesa dei ricorrenti che tutti gli atti successivi all'attività dichiarata nulla dovevano essere considerati tamquam non essent.
A detta della difesa, il Tribunale aveva violato il dovere di uniformarsi al principio espresso dalla Cassazione (art. 627 c.p.p., comma 3), ed il dovere di applicare correttamente la legge penale:
non aveva adottato una nuova pronuncia. Dichiarando inammissibile l'istanza, aveva finito per dichiarare inammissibile ed inefficace una pronuncia della Corte di Cassazione;
aveva salvato l'efficacia degli atti della procedura incidentale cautelare, pur successivi all'atto nullo, un eventuale salvataggio dell'atto nullo essendo possibile solo in materia probatoria, ma non in materia cautelare;
aveva salvato la catena degli atti del procedimento incidentale cautelare pur successivi all'atto nullo, in violazione del principio che imponeva la regressione del procedimento al momento in cui era insorto il vizio (art. 185 c.p.p., comma 1); aveva confuso il procedimento incidentale cautelare con il procedimento ordinario di merito. Secondo la difesa ricorrente il sistema prevedeva che il giudice procedente, nonostante la dichiarazione di incompetenza, potesse con il medesimo provvedimento adottare una misura cautelare. In ogni caso, il Tribunale di Roma, preso atto della decorrenza del termine di dieci giorni in occasione della prima decisione, avrebbe dovuto dichiarare la perdita di efficacia delle misure cautelari;
in caso contrario, nonostante l'ordinanza fosse intervenuta nell'ultimo giorno utile, l'annullamento con rinvio ed il conseguente ripristino della fase, avrebbe finito per rendere vano il termine imposto a tutela.
Questo collegio ritiene che i ricorsi siano inammissibili. Deve, infatti, essere tenuta presente in linea di principio l'opinione espressa dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui la pronuncia di incompetenza, da parte del giudice dell'impugnazione avverso provvedimenti cautelari determina, al pari della declaratoria di incompetenza del giudice che aveva disposto la misura cautelare, l'inefficacia differita, ex art. 27 c.p.p., della misura cautelare stessa (sez. U, sentenza n. 1 del 24/01/1996 - 12/04/1996, RV. 204164, imp. Fazio;
conf. sez. 6^, sentenza n. 41006 del 05 - 15/12/2006, RV. 235443, P.M. in proc. Cofano). La sentenza citata per ultima ha affermato che, una volta riconosciuta in sede di riesame l'incompetenza del giudice che ha adottato una misura cautelare, il Tribunale non può pronunciare l'annullamento ne' la riforma del provvedimento impugnato, ma, dopo averlo confermato, deve provvedere ai sensi dell'art. 27 c.p.p.. È vero anche che in altra occasione questa Corte ha avuto modo di affermare che, in tema di misure cautelari personali, sia il giudice cui si richiede l'emissione del provvedimento che il giudice del riesame hanno il potere - dovere di sindacare la sussistenza della competenza territoriale e che, conseguentemente il Tribunale del riesame, qualora rilevi l'incompetenza per territorio del giudice "a quo" e per contro non rilevi la sussistenza di una situazione di urgenza, deve annullare la misura cautelare emessa;
ove invece ravvisi la situazione d'urgenza, il Tribunale del riesame dovrà confermare il provvedimento che avrà un'efficacia limitata ai sensi dell'art. 27 c.p.p., (in questo senso sez. 4^, sentenza n. 30027 del 13/07 - 12/09/2006, RV. 234825, P.M. in proc. Atzeni e altri). Il principio può essere considerato valido anche se, come nella specie, non sia lo stesso giudice che ha emesso la misura o quello del riesame a valutare la propria incompetenza, ma questa risulti accertata definitivamente a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione sul conflitto di competenza delineatosi. La peculiarità del caso di specie, tuttavia, risiede nel fatto che il data 15.2.2005 il GIP del Tribunale di Roma ha emesso un provvedimento di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 27 c.p.p., laddove analogo provvedimento era stato emesso dal Tribunale di Salerno, riconosciuto poi definitivamente competente a seguito della menzionata pronuncia della Cassazione. Il provvedimento del GIP del Tribunale di Salerno, quindi, è da intendersi emesso da giudice che, in base al principio della perpetuatio iurisdictionis, era competente anche al momento della sua emissione. Ne consegue che il sequestro disposto da Salerno è un provvedimento divenuto definitivo (lo stesso risulta essere stato confermato dal Tribunale del riesame e dalla Cassazione) sul quale, quindi, nessuna competenza può certo esercitare il Tribunale del riesame di Roma. D'altra parte il provvedimento emesso ex art. 27 c.p.p., dal Tribunale di Roma è da ritenersi di per sè caducato, cosicché non ha alcuna ragion d'essere il richiesto provvedimento di rinvio al Tribunale del riesame di Roma. Quindi, il ricorso che mira a rimettere a Roma una qualsiasi competenza ed a maggior ragione la competenza per l'esame del merito della domanda di riesame o dell'appello avverso un provvedimento che ha perso efficacia, non può che apparire inammissibile.
Quanto alla conseguenza della pronuncia di annullamento con rinvio della sesta sezione penale ed alle doglianze formulate dalla difesa dei prevenuti al riguardo, si ritiene che le argomentazioni difensive, pur in astratto fondate, abbiano perso di mira che l'intero contesto processuale verteva e verte su una procedura cautelare, i cui vizi non si riverberano oltre la validità del provvedimento cautelare. Ora, l'affermazione della caducazione del sequestro preventivo emesso da giudice incompetente, travolgendo il provvedimento di sequestro, travolge anche tutte le fasi processuali inerenti al medesimo provvedimento, davanti al giudice definitivamente considerato incompetente. Non avrebbe, quindi, alcun significato giuridico e nessun risultato pratico per i ricorrenti (si dubita quindi anche della sussistenza di un loro interesse al riguardo) veder di nuovo investito il Tribunale del riesame di Roma della cognizione delle questioni di nullità qui riproposte. Infatti, seppure a seguito dell'annullamento con rinvio, richiesto a questa Corte, il Tribunale del riesame dovesse accogliere tutte le istanze difensive dei ricorrenti, rimarrebbe comunque efficace - in quanto emesso, questo sì, da giudice competente - il provvedimento di sequestro pronunciato dal Tribunale di Salerno. A norma dell'art. 568 c.p.p., comma 3, il diritto all'impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce, mentre per la previsione del medesimo art., comma 4, per proporre impugnazione è necessario avervi interesse. Corollario di tali principi è la sanzione dell'inammissibilità di cui all'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a), per l'impugnazione proposta da chi non è legittimato o non ha interesse. Per le diverse ragioni sopra esposte i ricorsi, formulati con unico atto, nell'interesse di IG FA e PI TO devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno al versamento della somma, equitativamente liquidata, di Euro 1.000,00 (mille), in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione dei ricorsi (ex art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al, pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 giugno 2007. Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2007