Sentenza 26 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/06/2001, n. 8709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8709 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
, P 0 O , I 8 T 9 A 1 I A / R 4 R C.C. P / T IN 8709/01 6 A S I 2 T . G U R E . B P R . I REPU D R A L T D E D EL OPOLO ITALIANO E I T S A N N I E E R S A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S E I E T A A R.G.N. 11197.00 SEZIONE TRIBUTARIA M Cron. 19892 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PRESIDENTE Dott. VINCENZO CARBONE Rep. Dott. EUGENIO AMARI CONSIGLIERE Ud. 24.4.01 Dott. VINCENZO DI NUBILA CONSIGLIERE rel. OGGETTO: fre non - Dott. SALVATORE DI PALMA CONSIGLIERE fruite - imponibilità CONSIGLIEREDott. ANTONINO DI BLASI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ministero delle Finanze, Direzione Regionale delle Entrate per l'Umbria, Ufficio delle Entrate di Terni, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Roma, via dei Portoghesi 12, è domiciliato CAMPIONE CIVILE ricorrente N. 69819
contro
ET MA, non costituita, domiciliata in terni via Turati 29 intimato avverso la sentenza n. 60.3.99 in data 13.4.99 della Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria, depositata in data 11.5.99; bun1 8 8 9 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24.4.204.2001 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udito per la parte ricorrente l'avv. De Stefano;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA, che ha concluso per l'accoglimento del VINCENZO ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. CE RI presentava istanza di rimborso dell'Irpef trattenuta sull'indennità per ferie non godute e festività soppresse, relativamente agli anni 1988 e 1989. Respinta tale istanza ' la CE adiva la Commissione Tributaria di primo grado, la quale accoglieva il ricorso ritenendo che siffatta indennità sia una corresponsione a carattere risarcitorio, non costituente reddito di lavoro.
2. Proponeva appello l'Ufficio e la Commissione Tributaria Regionale lo accoglieva parzialmente, dichiarando esente da imposta quanto percepito а fronte di ferie non fruite, mentre dovevano considerarsi assoggettate a imposizione le somme percepite per festività soppresse.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione l'Amministrazione Finanziaria dello Stato deducendo un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Con l'unico motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 46 e 48 del Dpr. n. 917.86, nonchè omessa, insufficiente e iam contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC. L'art. 46 suddetto si fonda sul principio dell'imponibilità di tutti i compensi in danaro ○ in natura percepiti in dipendenza del rapporto di lavoro;
mentre sono esenti da imposta soltanto le somme che trovano nel rapporto di lavoro una mera occasione, ovvero siano dovute a causa del tutto. autonoma. Il carattere risarcitorio di una determinata corresponsione non comporta la sua non-imponibilità. Al riguardo, il ricorrente Ministero cita giurisprudenza di questa Corte. L'indennità per ferie non godute ha, agli 5. Il ricorso è fondato. retributiva e, come tale, è soggetta ad effetti fiscali, natura Irpef. Come emerge, infatti, dal tenore testuale degli artt. 46 e 48 del D.P.R. n. 917.86, l'attuale legislatore ha ampliato il concetto di retribuzione imponibile, per ricomprendervi tutte le somme corrisposte al lavoratore, indipendentemente da una controprestazione, in connessione e nell'ambito del rapporto contrattuale di lavoro. L'art. 48 cit. contiene una minuziosa disciplina delle varie indennità, diretta a precisare la misura in cui esse costituiscono reddito;
dal che consegue che, per le indennità non espressamente disciplinate, resta valida la regola generale stabilita dal primo comma, secondo la quale esse, sempre che dipendano dal rapporto di lavoro, sono tassabili. In tal senso, Cass. 26.4.99 n. 4134. Nello stesso senso, Cass. n. 7202.99, 10941.99, 7188.99. аш 3 م ي ا 6. Va incidentalmente notato che lo stesso principio è applicabile al corrisposta per le ex festività caso analogo dell'indennità soppresse, le quali come è noto si aggiungono alle ferie e, in caso di mancata fruizione, vengono compensate con una somma di danaro corrispondente alle giornate di riposo non fruite. Identica è la ratio> dell'imposizione. Ma sul punto non vi è ricorso della contribuente.
7. Per conseguenza, la sentenza impugnata va cassata in accoglimento del ricorso. La controversia può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti, mediante la reiezione della domanda di rimborso a suo tempo presentata.
8. Giusti motivi, in relazione all'opinabilità della materia del contendere ed al comportamento processuale delle parti, consigliano la compensazione integrale delle spese.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE decidendo nelaccoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, merito, rigetta l'istanza di rimborso. Compensa le spese. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 24.4.2001 COR A I 6 5 E R 8 IL PRESIDENTE . N 9 A 1 N O / T I - 4 Z U / B 6 A DOTT. VINCENT CARBONE B . 2 I R L . T R L R S . A T I P . . G CANCELLIERE C D B E A A L R I ALo Casano T E R D чиво ча 1 A IL CONSIGLIERE ESTENSORE E I 3 D S 1 T N E E . A T S N DR. VINCENZO DI NUBILA I M N A E Mi Nubila S DEPOSITAT E Oggi.
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