CASS
Sentenza 22 gennaio 2024
Sentenza 22 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2024, n. 2747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2747 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AI GI CO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/01/2023 della Corte di appello di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AB LA, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza. RITENUTO IN FATTO 1. GI CO AI, per il tramite del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che ha confermato la decisione del Tribunale di Cagliari del 24 marzo 2021 che lo aveva condannato, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di anni due di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, perché ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 81, 368 cod. pen. per aver, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con richiesta scritta del 23 ottobre 2017 indirizzata al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, al Magistrato di Sorveglianza di Cagliari e con dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria in servizio Penale Sent. Sez. 6 Num. 2747 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: COSTANTINI ANTONIO Data Udienza: 20/12/2023 presso la Casa Circondariale di Cagliari - Uta il 4 novembre 2017, incolpato l'ispettore Filippo EM del delitto di percosse e minacce in suo danno pur consapevole della sua innocenza. 2. Il ricorrente, con unico articolato motivo, deduce violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. La difesa osserva come la contestazione mossa al ricorrente fosse esplicita nel ritenere che le false accuse rivolte all'Ispettore Filippo EM consistessero in minacce e percosse, reati procedibili a querela mai presentata dalla persona offesa che nutriva un interesse (enunciato nell'esposto) al solo trasferimento presso altra struttura carceraria;
l'assenza di querela da parte del ricorrente in merito ai fatti falsamente addebitati alla persona offesa faceva ritenere la condotta inidonea ad integrare il delitto di calunnia in quanto, in concreto, non sarebbe stato possibile l'avvio di un procedimento penale del pubblico ufficiale. La motivazione dei Giudici di merito, che hanno invece valorizzato il differente delitto di cui all'art. 608 cod. pen. (abuso di autorità contro i detenuti) a carico dell'ispettore EM, costituisce una non consentita modifica dell'originaria accusa formulata all'atto dell'esercizio dell'azione penale, laddove era chiara la contestazione di aver falsamente accusato il pubblico ufficiale di percosse e minacce, fattispecie di reato che hanno costituito specifico oggetto di confutazione in ragione della carenza della necessaria condizione di procedibilità. Sotto altro profilo, si rileva l'illogicità della motivazione nella parte in cui, dopo aver mutato l'originaria accusa in quella di cui all'art. 608 cod. pen., ha inteso far ricadere sul ricorrente l'onere di dimostrare che la cella in cui costui era stato rinchiuso fosse malsana e la condotta falsamente contestata di tale rilevanza da integrare un trattamento inumano degradante. La difesa osserva, inoltre, che il ravvisato reato ex art. 608 cod. pen., in quanto non idoneo ad assorbire i contestuali fatti di minacce e percosse contestati, avrebbe dovuto costituire oggetto di puntuale accertamento in sede dibattimentale. Illogica si rivelerebbe, altresì, la motivazione della sentenza che non ha assegnato la giusta rilevanza al fatto che gli eventi che avevano visto quale protagonista il ricorrente si fossero in realtà svolti il giorno precedente;
la circostanza che AI avesse indicato un giorno differente (il 23 ottobre anziché il 22 ottobre) rispetto a quello in cui l'Ispettore Filippo EM era in servizio non poteva essere valorizzata per dimostrare la falsità delle accuse, essendo palese l'erronea indicazione della sola data in realtà coincidente con quella in cui si erano svolte le vicende coincidenti con quelle che, sotto differente angolo prospettico, avevano formato oggetto della relazione di servizio redatta dalla persona offesa. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, nella parte in cui ha sostanzialmente messo in evidenza la mancata integrazione del reato realizzatasi attraverso la falsa accusa rivolta al pubblico ufficiale di aver percosso e minacciato AI è fondato. 2. Per un'analisi della questione si reputa necessario effettuare la preliminare ricostruzione dei passaggi più salienti delle decisioni di merito che hanno portato il Tribunale e la Corte di appello a ritenere responsabile AI del delitto di calunnia per aver accusato, pur sapendolo innocente, l'Ispettore Filippo EM di aver posto in essere una condotta integrante il delitto di cui all'art. 608 cod. pen.. 2.1. Sulla base delle decisioni di merito emerge che il ricorrente avesse indirizzato una missiva al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed al Magistrato di Sorveglianza, nonché reso dichiarazioni al personale della Polizia Penitenziaria sugli stessi fatti. Nella missiva il ricorrente affermava (testualmente): "il divieto di incontro con la struttura di Uta, agenti (in particolar modo l'isp. Filippo EM) il quale in data odierna mi spingeva, minacciava e mi ha poi con la forza insieme ad altri agenti chiuso nella cella 4 isolamento p.t. (...) continui abusi di potere da parte di agenti ispettori, e tutt'oggi io non mi sento per niente al sicuro». Il detenuto evidenziava, inoltre, il freddo e la scarsa igiene che avrebbe caratterizzato la cella in cui era stato provvisoriamente rinchiuso, le proprie precarie condizioni di salute ed invocava "protezione" ed il trasferimento in altra struttura carceraria. Il contenuto - comprensivo degli errori linguistici - veniva riprodotto (pag. 3 sentenza del Tribunale) nel verbale di sommarie informazioni a cui veniva sottoposto da parte del personale di Polizia Penitenziaria. Queste sono le premesse sulla cui base era stata formulata l'accusa ad AI di aver calunniato l'Ispettore Flippo EM in quanto falsamente accusato di «percosse e minacce» ai danni del ricorrente. 2.2. A fronte delle doglianze con richiesta di "protezione" e di trasferimento presso altro carcere, il primo giudice, rilevando l'unicità del reato realizzato per mezzo del solo esposto in quanto di contenuto sovrapponibile alle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, ha osservato che i fatti in esso rappresentati fossero realmente falsi in quanto il 23 ottobre 2017, data indicata come quella degli eventi, l'Ispettore Filippo EM non era in servizio, ciò pur dando atto degli esiti dell'istruttoria dalla quale era emerso che il pubblico ufficiale, su indicazione del superiore gerarchico, aveva redatto una relazione di servizio proprio in ordine a 3 quanto accaduto ad AI il 22 ottobre precedente perché riteneva necessario far luce sugli episodi contenuti nell'esposto. Contrariamente a quanto contestato e a confutazione della rilevata assenza di querela in merito ai fatti di minacce e percosse falsamente addebitati alla persona offesa appartenente all'Amministrazione penitenziaria, il Tribunale aveva osservato che le accuse calunniose rivolte al pubblico ufficiale avessero complessivamente ad oggetto la fattispecie di cui all'art. 608 cod. pen., delitto procedibile d'ufficio. La Corte di appello, in ordine al gravame che censurava la discrasia tra contestazione e l'accusa in concreto accertata, confermava che la rappresentazione effettuata nell'esposto avesse proprio i connotati del delitto di abuso di autorità contro i detenuti ex art. 608 cod. pen., specie nella parte in cui gli atti trasmessi alle varie autorità rappresentavano una condotta connotata da continui abusi di potere specie nei confronti degli agenti e ispettori della Polizia Penitenziaria (laddove la contestazione prendeva in esame la sola falsa accusa di minacce e percosse che sarebbe stata posta in essere dall'Ispettore Filippo EM), rimarcando il prospettato isolamento all'interno di una cella priva dei più elementari requisiti di salubrità. Il Collegio di merito ha ritenuto determinante, ai fini della valutazione di falsità dell'accusa, che il giorno in cui - sulla base di quanto riportato nell'esposto - si sarebbero svolti gli eventi l'Ispettore EM non fosse in servizio, così mostrando di condividere la corrispondente parte della decisione di primo grado che aveva inteso assegnare a detto elemento valenza determinante ai fini della apprezzata falsa accusa rivolta al pubblico ufficiale. Ha poi rilevato che, anche in ipotesi di coincidenza cronologica tra gli stessi, l'accusa dovesse ritenersi comunque falsa poiché non era stata fornita alcuna dimostrazione che la cella fosse insalubre e tale da causare un trattamento inumano e degradante;
anzi - ha osservato il Collegio territoriale - , il dato sarebbe stato sconfessato dalla certificazione con cui il medico della struttura carceraria aveva rilevato le discrete condizioni fisiche del detenuto non incompatibili con la momentanea, giornaliera, permanenza presso la cella di isolamento;
il certificato in questione - a detta dei Giudici di merito - non sarebbe stato redatto qualora le condizioni della cella non fossero compatibili ed idonee e la stessa fosse stata realmente insalubre, elemento corroborato, a sua volta, dal mancato riferimento nell'esposto di eventuale collusione tra il personale sanitario e la polizia penitenziaria. 3. Arduo risulta il percorso argomentativo che ha portato i Giudici di merito a ritenere che il contenuto dell'esposto attraverso il quale il ricorrente chiedeva "protezione" ed il trasferimento presso altro carcere, accusando l'Ispettore Filippo 4 EM di percosse e minacce, reati punibili a querela mai presentata, potesse integrare il delitto di calunnia per come contestato. I Giudici di merito, invero, non hanno spiegano per quale motivo l'accusa generica rivolta all'intero personale («[...] continui abusi di potere da parte di agenti ispettori, e tutt'oggi io non mi sento per niente al sicuro») e finalizzata al trasferimento (ed alla protezione) integri il delitto di cui all'art. 608 cod. pen. che - come correttamente rilevato dalla difesa - è fattispecie che non assorbe le eventuali ulteriori condotte di minacce e percosse costituenti le false accuse e che, pertanto, necessitava di specifica contestazione e specifico accertamento senza la possibilità di operare interversioni dei canoni probatori. Ed invero, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che, a fini della configurabilità del reato di cui all'art. 608 cod. pen., non è sufficiente l'impiego della violenza nei confronti della persona in custodia, pur potendo atti di violenza fisica quali percosse, lesioni e simili, integrare anche il reato in questione, laddove incidano sulla sfera di libertà personale del soggetto passivo, determinandone una limitazione aggiuntiva rispetto a quella consentita (Sez. 5, n. 26022 del 19/04/2018, dep. 07/06/2018, Di Bernardo, Rv. 273340). Se, infatti, come spiegato dalla citata decisione, il delitto previsto dall'art. 608 cod. pen. concorre con quelli di minacce, percosse, lesioni e simili, la difforme e non espressa contestazione afferente alla (diversa) accusa rivolta al pubblico ufficiale di delitto di abuso di autorità contro i detenuti, non esprime un dettaglio secondario superabile attraverso un'apodittica implicita narrazione degli eventi rappresentati nella decisione di primo grado. 4. A prescindere da pacifica giurisprudenza di questa Corte di legittimità a mente della quale la diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato può essere rilevata in ogni caso, anche d'ufficio dal giudice d'appello quando è investito, con l'atto di impugnazione, della richiesta di verificare la sussistenza dell'addebito, di talché, la mancata pronuncia sulla domanda di accertare la correlazione tra i fatti provati e quelli oggetto di contestazione determina una nullità ex art. 606, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza di norme processuali (Sez. 6, n. 43336 del 09/09/2016, Stizanin, Rv. 268441 - 01), ciò che assume rilevanza, nel caso di specie, è l'operata radicale modifica della pur specifica contestazione afferente alle false accuse di minacce e percosse, da parte dei Giudici di merito. Il dato si coglie agevolmente allorché la Corte di appello, per dimostrare che la falsa accusa sia sussumibile nella fattispecie richiamata dall'art. 608 cod. pen., intraprende un percorso tortuoso che si allontana dal contenuto dell'esposto per affermare: 1) che AI aveva accusato il personale della polizia penitenziaria in 5 servizio presso la struttura, laddove la contestazione è specifica nel rilevare che le accuse false erano state rivolte all'Ispettore Dennara;
2) che la falsità delle accuse era dimostrata dal fatto che il EM non fosse in servizio, a fronte di enunciata istruttoria da cui emergeva che proprio l'esposto aveva indotto il superiore gerarchico a far redigere la relazione al citato Ispettore che attraverso lo scritto aveva rendicontato - seppure in ordine a differente prospettiva - sugli stessi fatti oggetto dell'esposto; 3) che, anche se i fatti fossero stati gli stessi della relazione di servizio redatta dal EM, la falsità delle accuse di abuso di autorità contro i detenuti rivolte era emersa dalla mancata dimostrazione da parte dell'AI delle condizioni insalubri della cella, circostanza che - come ovvio - non doveva confutare l'imputato; 4) che la salubrità della cella sarebbe stata dimostrata dalla certificazione del medico della struttura che, qualora avesse accertato che le condizioni non fossero adeguate, non avrebbe potuto attestare l'idoneità fisica del ricorrente a permanervi per 24 ore, essendogli certamente note le condizioni, affermazione eccentrica rispetto ai limitati compiti del sanitario che non presuppone certamente la conoscenza delle condizioni in cui versava la cella ed in particolare che la stessa presentasse o meno le carenze evidenziate nell'esposto. 5. A fronte di una contestazione che avrebbe necessitato di puntuale analisi circa la possibilità che una falsa accusa di minacce e percosse rivolte al pubblico ufficiale priva di querela costituisse reato, nessuna risposta coerente e logica è stata fornita, essendo preclusa ogni possibilità di ampliare il perimetro della contestazione sino al punto di farvi rientrare condotte ben distanti dall'iniziale imputazione. Priva di rilevanza, pertanto, risulta la parte della decisione, egualmente illogica, con cui si pretende di far ricadere sull'imputato l'onere di dimostrare la veridicità dell'affermazione secondo cui la cella si presentasse senza lenzuola e coperte, con il materasso sporco di sangue e, poiché in pigiama, sentisse freddo (pag. 3 sentenza del Tribunale). Competeva alla Corte di appello, semmai, argomentare detta falsità che, in quanto presupposto necessario per ritenere integrato il delitto di calunnia (impropriamente modificato nella parte in cui faceva riferimento al differente titolo di reato ex art. 608 cod. pen.), è stata desunta per mezzo di irrilevanti riferimenti al contenuto della certificazione (sulle condizioni di salute di AI) rilasciata dal sanitario. 6. Costituisce consolidato principio di diritto quello secondo cui non integra il delitto di calunnia la denuncia di un fatto realmente accaduto, ma non riconducibile ad alcuna norma incriminatrice (Sez. 6, n. 30981 del 07/06/2023, Pontrandolfo, Rv. 285080); a detta ipotesi è stato ormai da tempo assimilato il caso in cui la 6 falsa accusa riguardi fattispecie integranti reati procedibili a querela e questa non sia presentata ovvero sia invalida atteso che, in siffatta ipotesi, la condotta risulta di per sé inidonea a determinare l'avvio di un procedimento penale (Sez. 6, n. 335 del 29/11/2017, dep. 2018, Pagnoni, Rv. 272156; Sez. 6, n. 4389 del 15/12/2010, dep. 2011, El Moutaouakil, Rv. 249340). E pur vero che, in ordine al regime di procedibilità dei reati oggetto di denuncia calunniosa, questa Corte di legittimità ha affermato che quando la falsa accusa riconnprenda fatti che possono costituire reati diversi e solo uno di essi sia procedibile a querela di parte, l'improcedibilità di quel reato non vale a escludere la calunnia finché il falso addebito può configurare un altro reato perseguibile d'ufficio, per l'accertamento del quale può essere iniziato un procedimento penale (v. in motivazione, Sez. 6, n. 41960 del 07/06/2004, Modugno, Rv. 230210), ma la vicenda oggetto del presente procedimento risulta non assimilabile a quella che ha dato adito al citato principio, visto che la condotta che ha originato l'accusa nei confronti del ricorrente è circoscritta alle false accuse rivolte all'Ispettore Filippo EM di percosse e minacce che, in assenza di querela, non integrano il reato di calunnia. 7. Dalla inidoneità dell'esposto contenente false accuse di percosse e minacce - fattispecie perseguibili a querela non presentata - ad avviare un procedimento penale, consegue l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata perché il fatto non costituisce reato.
P.Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. Così deciso il 20/12/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AB LA, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza. RITENUTO IN FATTO 1. GI CO AI, per il tramite del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che ha confermato la decisione del Tribunale di Cagliari del 24 marzo 2021 che lo aveva condannato, ritenute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, alla pena di anni due di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali, perché ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 81, 368 cod. pen. per aver, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, con richiesta scritta del 23 ottobre 2017 indirizzata al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, al Magistrato di Sorveglianza di Cagliari e con dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria in servizio Penale Sent. Sez. 6 Num. 2747 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: COSTANTINI ANTONIO Data Udienza: 20/12/2023 presso la Casa Circondariale di Cagliari - Uta il 4 novembre 2017, incolpato l'ispettore Filippo EM del delitto di percosse e minacce in suo danno pur consapevole della sua innocenza. 2. Il ricorrente, con unico articolato motivo, deduce violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. La difesa osserva come la contestazione mossa al ricorrente fosse esplicita nel ritenere che le false accuse rivolte all'Ispettore Filippo EM consistessero in minacce e percosse, reati procedibili a querela mai presentata dalla persona offesa che nutriva un interesse (enunciato nell'esposto) al solo trasferimento presso altra struttura carceraria;
l'assenza di querela da parte del ricorrente in merito ai fatti falsamente addebitati alla persona offesa faceva ritenere la condotta inidonea ad integrare il delitto di calunnia in quanto, in concreto, non sarebbe stato possibile l'avvio di un procedimento penale del pubblico ufficiale. La motivazione dei Giudici di merito, che hanno invece valorizzato il differente delitto di cui all'art. 608 cod. pen. (abuso di autorità contro i detenuti) a carico dell'ispettore EM, costituisce una non consentita modifica dell'originaria accusa formulata all'atto dell'esercizio dell'azione penale, laddove era chiara la contestazione di aver falsamente accusato il pubblico ufficiale di percosse e minacce, fattispecie di reato che hanno costituito specifico oggetto di confutazione in ragione della carenza della necessaria condizione di procedibilità. Sotto altro profilo, si rileva l'illogicità della motivazione nella parte in cui, dopo aver mutato l'originaria accusa in quella di cui all'art. 608 cod. pen., ha inteso far ricadere sul ricorrente l'onere di dimostrare che la cella in cui costui era stato rinchiuso fosse malsana e la condotta falsamente contestata di tale rilevanza da integrare un trattamento inumano degradante. La difesa osserva, inoltre, che il ravvisato reato ex art. 608 cod. pen., in quanto non idoneo ad assorbire i contestuali fatti di minacce e percosse contestati, avrebbe dovuto costituire oggetto di puntuale accertamento in sede dibattimentale. Illogica si rivelerebbe, altresì, la motivazione della sentenza che non ha assegnato la giusta rilevanza al fatto che gli eventi che avevano visto quale protagonista il ricorrente si fossero in realtà svolti il giorno precedente;
la circostanza che AI avesse indicato un giorno differente (il 23 ottobre anziché il 22 ottobre) rispetto a quello in cui l'Ispettore Filippo EM era in servizio non poteva essere valorizzata per dimostrare la falsità delle accuse, essendo palese l'erronea indicazione della sola data in realtà coincidente con quella in cui si erano svolte le vicende coincidenti con quelle che, sotto differente angolo prospettico, avevano formato oggetto della relazione di servizio redatta dalla persona offesa. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, nella parte in cui ha sostanzialmente messo in evidenza la mancata integrazione del reato realizzatasi attraverso la falsa accusa rivolta al pubblico ufficiale di aver percosso e minacciato AI è fondato. 2. Per un'analisi della questione si reputa necessario effettuare la preliminare ricostruzione dei passaggi più salienti delle decisioni di merito che hanno portato il Tribunale e la Corte di appello a ritenere responsabile AI del delitto di calunnia per aver accusato, pur sapendolo innocente, l'Ispettore Filippo EM di aver posto in essere una condotta integrante il delitto di cui all'art. 608 cod. pen.. 2.1. Sulla base delle decisioni di merito emerge che il ricorrente avesse indirizzato una missiva al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ed al Magistrato di Sorveglianza, nonché reso dichiarazioni al personale della Polizia Penitenziaria sugli stessi fatti. Nella missiva il ricorrente affermava (testualmente): "il divieto di incontro con la struttura di Uta, agenti (in particolar modo l'isp. Filippo EM) il quale in data odierna mi spingeva, minacciava e mi ha poi con la forza insieme ad altri agenti chiuso nella cella 4 isolamento p.t. (...) continui abusi di potere da parte di agenti ispettori, e tutt'oggi io non mi sento per niente al sicuro». Il detenuto evidenziava, inoltre, il freddo e la scarsa igiene che avrebbe caratterizzato la cella in cui era stato provvisoriamente rinchiuso, le proprie precarie condizioni di salute ed invocava "protezione" ed il trasferimento in altra struttura carceraria. Il contenuto - comprensivo degli errori linguistici - veniva riprodotto (pag. 3 sentenza del Tribunale) nel verbale di sommarie informazioni a cui veniva sottoposto da parte del personale di Polizia Penitenziaria. Queste sono le premesse sulla cui base era stata formulata l'accusa ad AI di aver calunniato l'Ispettore Flippo EM in quanto falsamente accusato di «percosse e minacce» ai danni del ricorrente. 2.2. A fronte delle doglianze con richiesta di "protezione" e di trasferimento presso altro carcere, il primo giudice, rilevando l'unicità del reato realizzato per mezzo del solo esposto in quanto di contenuto sovrapponibile alle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria, ha osservato che i fatti in esso rappresentati fossero realmente falsi in quanto il 23 ottobre 2017, data indicata come quella degli eventi, l'Ispettore Filippo EM non era in servizio, ciò pur dando atto degli esiti dell'istruttoria dalla quale era emerso che il pubblico ufficiale, su indicazione del superiore gerarchico, aveva redatto una relazione di servizio proprio in ordine a 3 quanto accaduto ad AI il 22 ottobre precedente perché riteneva necessario far luce sugli episodi contenuti nell'esposto. Contrariamente a quanto contestato e a confutazione della rilevata assenza di querela in merito ai fatti di minacce e percosse falsamente addebitati alla persona offesa appartenente all'Amministrazione penitenziaria, il Tribunale aveva osservato che le accuse calunniose rivolte al pubblico ufficiale avessero complessivamente ad oggetto la fattispecie di cui all'art. 608 cod. pen., delitto procedibile d'ufficio. La Corte di appello, in ordine al gravame che censurava la discrasia tra contestazione e l'accusa in concreto accertata, confermava che la rappresentazione effettuata nell'esposto avesse proprio i connotati del delitto di abuso di autorità contro i detenuti ex art. 608 cod. pen., specie nella parte in cui gli atti trasmessi alle varie autorità rappresentavano una condotta connotata da continui abusi di potere specie nei confronti degli agenti e ispettori della Polizia Penitenziaria (laddove la contestazione prendeva in esame la sola falsa accusa di minacce e percosse che sarebbe stata posta in essere dall'Ispettore Filippo EM), rimarcando il prospettato isolamento all'interno di una cella priva dei più elementari requisiti di salubrità. Il Collegio di merito ha ritenuto determinante, ai fini della valutazione di falsità dell'accusa, che il giorno in cui - sulla base di quanto riportato nell'esposto - si sarebbero svolti gli eventi l'Ispettore EM non fosse in servizio, così mostrando di condividere la corrispondente parte della decisione di primo grado che aveva inteso assegnare a detto elemento valenza determinante ai fini della apprezzata falsa accusa rivolta al pubblico ufficiale. Ha poi rilevato che, anche in ipotesi di coincidenza cronologica tra gli stessi, l'accusa dovesse ritenersi comunque falsa poiché non era stata fornita alcuna dimostrazione che la cella fosse insalubre e tale da causare un trattamento inumano e degradante;
anzi - ha osservato il Collegio territoriale - , il dato sarebbe stato sconfessato dalla certificazione con cui il medico della struttura carceraria aveva rilevato le discrete condizioni fisiche del detenuto non incompatibili con la momentanea, giornaliera, permanenza presso la cella di isolamento;
il certificato in questione - a detta dei Giudici di merito - non sarebbe stato redatto qualora le condizioni della cella non fossero compatibili ed idonee e la stessa fosse stata realmente insalubre, elemento corroborato, a sua volta, dal mancato riferimento nell'esposto di eventuale collusione tra il personale sanitario e la polizia penitenziaria. 3. Arduo risulta il percorso argomentativo che ha portato i Giudici di merito a ritenere che il contenuto dell'esposto attraverso il quale il ricorrente chiedeva "protezione" ed il trasferimento presso altro carcere, accusando l'Ispettore Filippo 4 EM di percosse e minacce, reati punibili a querela mai presentata, potesse integrare il delitto di calunnia per come contestato. I Giudici di merito, invero, non hanno spiegano per quale motivo l'accusa generica rivolta all'intero personale («[...] continui abusi di potere da parte di agenti ispettori, e tutt'oggi io non mi sento per niente al sicuro») e finalizzata al trasferimento (ed alla protezione) integri il delitto di cui all'art. 608 cod. pen. che - come correttamente rilevato dalla difesa - è fattispecie che non assorbe le eventuali ulteriori condotte di minacce e percosse costituenti le false accuse e che, pertanto, necessitava di specifica contestazione e specifico accertamento senza la possibilità di operare interversioni dei canoni probatori. Ed invero, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che, a fini della configurabilità del reato di cui all'art. 608 cod. pen., non è sufficiente l'impiego della violenza nei confronti della persona in custodia, pur potendo atti di violenza fisica quali percosse, lesioni e simili, integrare anche il reato in questione, laddove incidano sulla sfera di libertà personale del soggetto passivo, determinandone una limitazione aggiuntiva rispetto a quella consentita (Sez. 5, n. 26022 del 19/04/2018, dep. 07/06/2018, Di Bernardo, Rv. 273340). Se, infatti, come spiegato dalla citata decisione, il delitto previsto dall'art. 608 cod. pen. concorre con quelli di minacce, percosse, lesioni e simili, la difforme e non espressa contestazione afferente alla (diversa) accusa rivolta al pubblico ufficiale di delitto di abuso di autorità contro i detenuti, non esprime un dettaglio secondario superabile attraverso un'apodittica implicita narrazione degli eventi rappresentati nella decisione di primo grado. 4. A prescindere da pacifica giurisprudenza di questa Corte di legittimità a mente della quale la diversità del fatto accertato rispetto a quello contestato può essere rilevata in ogni caso, anche d'ufficio dal giudice d'appello quando è investito, con l'atto di impugnazione, della richiesta di verificare la sussistenza dell'addebito, di talché, la mancata pronuncia sulla domanda di accertare la correlazione tra i fatti provati e quelli oggetto di contestazione determina una nullità ex art. 606, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza di norme processuali (Sez. 6, n. 43336 del 09/09/2016, Stizanin, Rv. 268441 - 01), ciò che assume rilevanza, nel caso di specie, è l'operata radicale modifica della pur specifica contestazione afferente alle false accuse di minacce e percosse, da parte dei Giudici di merito. Il dato si coglie agevolmente allorché la Corte di appello, per dimostrare che la falsa accusa sia sussumibile nella fattispecie richiamata dall'art. 608 cod. pen., intraprende un percorso tortuoso che si allontana dal contenuto dell'esposto per affermare: 1) che AI aveva accusato il personale della polizia penitenziaria in 5 servizio presso la struttura, laddove la contestazione è specifica nel rilevare che le accuse false erano state rivolte all'Ispettore Dennara;
2) che la falsità delle accuse era dimostrata dal fatto che il EM non fosse in servizio, a fronte di enunciata istruttoria da cui emergeva che proprio l'esposto aveva indotto il superiore gerarchico a far redigere la relazione al citato Ispettore che attraverso lo scritto aveva rendicontato - seppure in ordine a differente prospettiva - sugli stessi fatti oggetto dell'esposto; 3) che, anche se i fatti fossero stati gli stessi della relazione di servizio redatta dal EM, la falsità delle accuse di abuso di autorità contro i detenuti rivolte era emersa dalla mancata dimostrazione da parte dell'AI delle condizioni insalubri della cella, circostanza che - come ovvio - non doveva confutare l'imputato; 4) che la salubrità della cella sarebbe stata dimostrata dalla certificazione del medico della struttura che, qualora avesse accertato che le condizioni non fossero adeguate, non avrebbe potuto attestare l'idoneità fisica del ricorrente a permanervi per 24 ore, essendogli certamente note le condizioni, affermazione eccentrica rispetto ai limitati compiti del sanitario che non presuppone certamente la conoscenza delle condizioni in cui versava la cella ed in particolare che la stessa presentasse o meno le carenze evidenziate nell'esposto. 5. A fronte di una contestazione che avrebbe necessitato di puntuale analisi circa la possibilità che una falsa accusa di minacce e percosse rivolte al pubblico ufficiale priva di querela costituisse reato, nessuna risposta coerente e logica è stata fornita, essendo preclusa ogni possibilità di ampliare il perimetro della contestazione sino al punto di farvi rientrare condotte ben distanti dall'iniziale imputazione. Priva di rilevanza, pertanto, risulta la parte della decisione, egualmente illogica, con cui si pretende di far ricadere sull'imputato l'onere di dimostrare la veridicità dell'affermazione secondo cui la cella si presentasse senza lenzuola e coperte, con il materasso sporco di sangue e, poiché in pigiama, sentisse freddo (pag. 3 sentenza del Tribunale). Competeva alla Corte di appello, semmai, argomentare detta falsità che, in quanto presupposto necessario per ritenere integrato il delitto di calunnia (impropriamente modificato nella parte in cui faceva riferimento al differente titolo di reato ex art. 608 cod. pen.), è stata desunta per mezzo di irrilevanti riferimenti al contenuto della certificazione (sulle condizioni di salute di AI) rilasciata dal sanitario. 6. Costituisce consolidato principio di diritto quello secondo cui non integra il delitto di calunnia la denuncia di un fatto realmente accaduto, ma non riconducibile ad alcuna norma incriminatrice (Sez. 6, n. 30981 del 07/06/2023, Pontrandolfo, Rv. 285080); a detta ipotesi è stato ormai da tempo assimilato il caso in cui la 6 falsa accusa riguardi fattispecie integranti reati procedibili a querela e questa non sia presentata ovvero sia invalida atteso che, in siffatta ipotesi, la condotta risulta di per sé inidonea a determinare l'avvio di un procedimento penale (Sez. 6, n. 335 del 29/11/2017, dep. 2018, Pagnoni, Rv. 272156; Sez. 6, n. 4389 del 15/12/2010, dep. 2011, El Moutaouakil, Rv. 249340). E pur vero che, in ordine al regime di procedibilità dei reati oggetto di denuncia calunniosa, questa Corte di legittimità ha affermato che quando la falsa accusa riconnprenda fatti che possono costituire reati diversi e solo uno di essi sia procedibile a querela di parte, l'improcedibilità di quel reato non vale a escludere la calunnia finché il falso addebito può configurare un altro reato perseguibile d'ufficio, per l'accertamento del quale può essere iniziato un procedimento penale (v. in motivazione, Sez. 6, n. 41960 del 07/06/2004, Modugno, Rv. 230210), ma la vicenda oggetto del presente procedimento risulta non assimilabile a quella che ha dato adito al citato principio, visto che la condotta che ha originato l'accusa nei confronti del ricorrente è circoscritta alle false accuse rivolte all'Ispettore Filippo EM di percosse e minacce che, in assenza di querela, non integrano il reato di calunnia. 7. Dalla inidoneità dell'esposto contenente false accuse di percosse e minacce - fattispecie perseguibili a querela non presentata - ad avviare un procedimento penale, consegue l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata perché il fatto non costituisce reato.
P.Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. Così deciso il 20/12/2023.