Sentenza 7 marzo 2008
Massime • 1
La richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, di detenzione domiciliare non può essere rigettata con provvedimento di inammissibilità assunto "de plano" in relazione alla circostanza che il condannato, elettivamente domiciliato in Italia presso il difensore, dimori all'estero. (La S.C. ha precisato che tale circostanza può eventualmente essere valutata negativamente in sede di giudizio prognostico sull'accoglibilità della richiesta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/03/2008, n. 12891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12891 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 07/03/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - N. 708
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 025639/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RD NO N. IL 04/08/1956;
avverso DECRETO del 25/06/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. CONSOLO Santi che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Milano per l'ulteriore corso.
OSSERVA
Con provvedimento in data 25.6.2007 il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 677 c.p.p., comma 2 bis, la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale o in subordine di detenzione domiciliare presso la abitazione del fratello in Roma, presentata da RD RU, domiciliato all'estero ma che all'atto della presentazione dell'istanza aveva eletto domicilio in Milano presso il suo difensore Alberto Liguoro, ritenendo che la elezione di domicilio presso il difensore non integrasse l'adempimento richiesto dalla disposizione citata. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa del RD lamentando violazione dell'art. 677 c.p.p., comma 2 bis, poiché tale norma, diretta a facilitare le notificazioni e ad assicurare quindi la celerità del procedimento di sorveglianza, non impediva la elezione di domicilio presso il difensore di fiducia. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, posto che il difetto delle condizioni di legge che autorizzava la declaratoria di inammissibilità dell'istanza da parte del Presidente del Tribunale, a norma dell'art. 666 c.p.p., comma 2, doveva attenere ai presupposti minimi indefettibili della domanda, mentre non poteva estendersi a casi suscettibili di interpretazioni alternative plausibili, quale quello in esame.
Il ricorso è in effetti fondato.
Il potere del Presidente del Tribunale di dichiarare inammissibile la istanza del condannato nel procedimento di sorveglianza, senza contraddittorio fra le parti e senza fissazione dell'udienza, a norma dell'art. 666 c.p.p., comma 2, richiamato dall'art. 678 c.p.p., è espressamente limitato ai casi in cui la richiesta dell'interessato appaia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge. L'art. 677 c.p.p., comma 2 bis, inserito con la L. 15 dicembre 2001, n. 438, aggiunge poi, come ulteriore caso di inammissibilità
della richiesta di una misura alternativa alla detenzione, la mancata indicazione o elezione di domicilio nella domanda introduttiva del procedimento.
Nel caso in esame è pacifico che il ricorrente, in sede di presentazione della domanda, aveva eletto domicilio presso il difensore all'uopo nominato, in territorio italiano. La tesi del Tribunale di Sorveglianza per cui la elezione del domicilio in Italia preso il difensore non sarebbe idonea, per i fini che qui interessano, dovendosi trattare di elezione di un domicilio presso cui si trova, con effettività, il richiedente non appare sotto tale profilo condivisibile e tale da giustificare la declaratoria immediata di inammissibilità del ricorso, prevista soltanto per la mancanza di indicazione o di elezione di domicilio, dovendosi invece in tal caso fissare la udienza per la trattazione della istanza e notificare il decreto di fissazione dell'udienza mediante consegna al difensore.
Il provvedimento impugnato è stato quindi emesso al di fuori dei casi previsti dalla legge, mentre la circostanza che il richiedente non dimori in Italia potrà eventualmente essere valutata negativamente ai fini di un giudizio prognostico favorevole al richiedente, ma non anche comportare un provvedimento di inammissibilità de plano, al di fuori di qualsiasi contraddittorio. È vero che nel procedimento si sorveglianza, al contrario di quanto previsto per il giudizio di cognizione, è richiesta la collaborazione dell'interessato, il quale, qualora richieda un beneficio, ha l'onere di porsi a disposizione, indicando il luogo dove è reperibile e restando ivi reperibile, per cui non può lamentarsi qualora non dichiari o non elegga il domicilio ovvero dichiari un domicilio non veritiero, potendo imputare soltanto a se stesso le conseguenze del suo comportamento;
ma in tale situazione non rientra, ai fini della declaratoria di inammissibilità, la elezione del domicilio presso il difensore, almeno finché il difensore nominato resti tale e resti reperibile.
Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato senza rinvio. Gli atti devono essere restituiti al Tribunale di Sorveglianza di Milano per l'esame nel merito della istanza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Milano per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2008