Sentenza 13 gennaio 1995
Massime • 1
La confisca del danaro, il cui possesso ingiustificato integra il reato di cui all'art. 708 cod. pen., è obbligatoria e deve essere necessariamente ordinata, ai sensi degli artt. 240, comma secondo, cod. pen., e 445, comma primo, cod. proc. pen., anche con la sentenza che applica la pena a richiesta delle parti. Invero la criminosità e la pericolosità che impongono la confisca non costituiscono un carattere della cosa in sè, ma derivano dalla relazione fra questa e l'agente, per cui, quand'anche la cosa non possa definirsi, come nel caso del danaro, intrinsecamente criminosa, deve essere comunque applicata la misura di sicurezza patrimoniale tutte le volte che la sua detenzione da parte dell'agente, al quale dovrebbe essere restituita, costituisce reato. (Con riferimento alla fattispecie contravvenzionale sottoposta al suo esame la Corte ha altresì osservato in motivazione che una diversa conclusione determinerebbe una situazione assurda, perché si imporrebbe la restituzione all'agente di cose di cui egli non ha giustificato la provenienza e la cui detenzione, costituente per il passato reato, verrebbe per il futuro ad essere legittimata proprio dal provvedimento giudiziale di restituzione).
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 13/01/1995, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 1995 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. : SENTENZA
Dott.Ferdinando ZUCCONI GALLI FONSECA Presidente N. 2
Dott.Aldo VESSIA Componente
Dott.Guido GUASCO " REGISTO GENERALE
Dott.Pasquale LA CAVA " N. 14882/94
Dott.Francesco MORELLI "
Dott.Mariano BATTISTI "
Dott.Giorgio LATTANZI "
Dott.Antonio MORGIGNI "
Dott.Adalberto ALBAMONTE "
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da DE FR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa dal GIP Tribunale di Roma in data 1/3/1994 Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Pasquale LA CAVA;
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede l'inammissibilità in quanto i motivi a sostegno del ricorso sono manifestatamente infondati.
OSSERVA
Con sentenza del 1 marzo 1994 il GIP del Tribunale di Roma, all'esito della procedura di patteggiamento, applicava a ID FR, imputato del reato di cui all'articolo 708 cod. pen. (possesso ingiustificato di valori commesso in concorso) la pena concordata. "Ex officio" ordinava la confisca della somma di danaro, oggetto dell'imputazione, ammontante a lire 19.800.000. Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il ID che con unico motivo ha denunciato la nullità della disposta confisca per violazione ed erronea applicazione degli articoli 444-445 c.p.p. in relazione all'articolo 240 cod. pen..
Lamenta l'illegittimità del provvedimento in quanto il danaro di cui era stato trovato in possesso e del quale non aveva saputo giustificare la provenienza non costituiva "prezzo del reato" e neppure cosa "la fabbricazione, l'uso, il porto la detenzione o l'alienazione" della quale costituisse di per sé reato. Conseguentemente assume che non si era verificata alcuna ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 240 e che, quindi, era stato violato il disposto dell'articolo 445 che, nel caso di applicazione di pena su richiesta, vieta la confisca salvo che questa sia obbligatoria ai sensi del citato secondo comma dell'articolo 240.
Acquisito il parere del Procuratore Generale la seconda Sezione penale di questa Corte, a cui il processo era stato assegnato, ha rimesso la decisione al giudizio delle Sezione Unite al dichiarato scopo di prevenire l'insorgere di possibili contrasti di giurisprudenza. Precisa infatti che secondo il corrente indirizzo giurisprudenziale il presupposto per la confisca obbligatoria ex articolo 240 comma 2 n. 2 cod. pen. è quello della "criminosità intrinseca" della cosa mentre, nella specie, l'obbligatorietà della confisca potrebbe ritenersi sussistente non sulla base di una (non ipotizzabile) "criminosità oggettiva" della "res", ma sulla base di una qualificazione della cosa stessa in collegamento con la persona del detentore, sia in relazione alla sua fisionomia delinquenziale sia in relazione al suo comportamento (omessa ed inefficace giustificazione del possesso del danaro)" elementi questi la cui sussistenza dà luogo alla configurabilità di un fatto costituente reato.
La questione sottoposta alle Sezioni unite, quindi, riguarda l'operatività o meno dell'istituto della confisca obbligatoria ai sensi dell'articolo 240 comma 2, n.2 cod. pen. allorché si tratti di danaro (o anche altri valori) di cui non sia stata giustificata la provenienza da parte del possessore quando questi sia persona che si trovi nella condizione di cui all'articolo 708 cod. penale. Ciò in quanto ai sensi dell'articolo 445 c.p.p. la confisca deve o non deve aver luogo a seconda che essa sia o meno da considerare obbligatoria in base alla norma di diritto sostanziale costituita appunto dal citato secondo comma dell'articolo 240 (Sez. Unite 24.2. 1993 sentenza n.19). In effetti come segnalato nell'ordinanza di rimessione di frequente la giurisprudenza della Corte ha definito le cose soggette a confisca obbligatoria ex articolo 240 comma 2 , n.2 cod. pen. come "intrinsecamente" o "obiettivamente" dotate del carattere di "criminosità".
Si è aggiunto che tale oggettiva "criminosità" deriva dalla attitudine della cosa a produrre pericolo sociale, e che è possibile riconoscere ciò in quanto si tratta di cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione sono vietate in modo assoluto. In armonia con detti principi di fondo i precedenti (non numerosi) relativi all'ipotesi di reato di cui all'articolo 708 escludono l'operatività del disposto di cui all'articolo 240 comma 2 , n.2 e ritengono che nei confronti di colui che si rende responsabile di tale reato la confisca sia facoltativa ai sensi del primo comma del citato articolo 240.
Si è ritenuto infatti che nel caso di proscioglimento per estinzione del reato (Cass. Sez. II 23.7.1982 n. 7222 ; Sez. II 8.1.1983 n. 9257) e nel caso di applicazione della pena su richiesta (in tale ipotesi l'esclusione della operatività della confisca obbligatoria è stata affermata incidentalmente: Sez. II c.c. 12.4.1994 n. 1166) la confisca sia obbligatoria esclusivamente per le cose obiettivamente criminose che possono costituire un pericolo sociale anche potenziale e non possono essere impiegate per altro lecito uso. Non mancano però decisioni di segno opposto, anche se non si riferiscono alla contravvenzione prevista dall'art.708 c.p.. Con riferimento alla contravvenzione, per alcuni aspetti simile, prevista dall'art.707 c.p. è stato infatti affermato che nella disposizione dell'art.240 comma 2 n. 2 cod. pen. rientra l'ipotesi in cui l'incriminazione del possesso della cosa dipende non solo dalla sua intrinseca natura, ma anche da condizioni personali del possessore, che confluiscano, con la materialità della condotta, in una previsione punita (Sez. V, ud. 25.2.1993, Daddiego), e più in generale si è ritenuto che ai fini della disposizione in questione il carattere intrinsecamente criminoso della cosa non può rilevare "ex se", occorrendo invece verificare se, in relazione al titolo di reato contestato, la confisca risulti in grado di prevenire ogni ulteriore, specifico comportamento penalmente rilevante, così da corrispondere alla funzione assegnatale dalla legge (Sez. VI, Ud. 11.10.1993, Lattisi). È questo l'orientamento che le Sezioni unite ritengono di dover condividere. Infatti il carattere criminoso della cosa non può essere rilevato "ex se", in quanto non è concepibile una situazione di pericolosità indipendentemente da una azione e da un soggetto. Non può, infatti, concepirsi una "criminosità" della cosa staccata dalla condotta umana perché altrimenti essa non potrebbe mai costituire il substrato della misura di sicurezza, che per sua natura è diretta ad incidere su cose considerate pericolose perché si riconnettono ad un fatto concreto preveduto dalla legge come reato. Che la qualità della cosa che ne comporta la confisca sia collegata al reato e al suo autore è confermato dall'ultimo comma dell'art.240 cod. pen., che rende inoperante la disposizione del secondo comma n.2 dello stesso articolo "se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa". La disposizione rende chiaro che la confisca può essere evitata se la cosa può uscire dalla situazione di illiceità in cui per il rapporto con l'agente è venuta a trovarsi, e ciò significa che la criminosità, o meglio la pericolosità, non costituisce un carattere della cosa in sé ma deriva dalla relazione tra questa e l'agente. Di conseguenza, a seconda delle circostanze, la stessa cosa può formare oggetto di provvedimenti diversi, e dunque, anche se non è - come suol dirsi - intrinsecamente criminosa, essa a norma dell'art.240 comma 2 n.2 cod. pen. deve essere confiscata quando la sua detenzione da parte dell'agente, al quale dovrebbe esser restituita, costituisce reato. La contravvenzione prevista dall'art.708 cod. pen. consiste, per i soggetti che si trovino in particolari condizioni, nel possedere danaro, oggetti di valore od altri beni dei quali non venga giustificata la provenienza, perciò la detenzione di queste cose, costituendo reato, non può non comportare la confisca. Del resto se così non fosse si determinerebbe una situazione assurda perché si imporrebbe la restituzione all'agente di cose di cui egli non ha giustificato la provenienza e la cui detenzione, costituente per il passato reato, verrebbe per il futuro ad essere legittimata proprio dal provvedimento giudiziale di restituzione.
Deve pertanto concludersi che legittimamente con la sentenza impugnata il giudice per le indagini preliminari, nell'applicare la pena richiesta dall'imputato per la contravvenzione prevista dall'art.708 cod. pen., ha ordinato la confisca del denaro di cui lo stesso era stato trovato in possesso.
Il ricorso, dunque, va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite:
visti gli artt.611 e 616 c.p.p. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 13.1.1995.