Sentenza 10 marzo 1998
Massime • 1
Poiché, nel giudizio abbreviato, la specialità del rito comporta la necessaria utilizzazione di tutte le prove in relazione alla consistenza e completezza delle quali il giudice abbia ritenuto di poter decidere allo stato degli atti, è onere dell'interessato eccepire preliminarmente - e cioè prima dell'introduzione del procedimento - l'eventuale loro illegittima acquisizione, onde impedirne la presa in considerazione da parte del giudice ai fini della valutazione sulla definibilità anticipata, così accettando il rischio che, per la rilevata invalidità o inutilizzabilità di alcune di esse, il processo non possa più essere considerato definibile allo stato degli atti e la richiesta di accesso al rito speciale venga di conseguenza rigettata; ma nel caso in cui nessuna contestazione sia stata sollevata o che questa sia stata ritenuta infondata, ovvero che il giudice non abbia effettuato rilievi d'ufficio, una volta introdotto il rito e quindi delimitato con certezza e con il concorso della volontà delle parti il quadro probatorio per la decisione, non è più consentita la formulazione di eccezioni concernenti la validità degli atti e l'utilizzabilità degli elementi probatori contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. (Fattispecie relativa ad eccezione di inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni telefoniche formulata in appello da imputato che si era avvalso in primo grado del rito abbreviato)
Commentario • 1
- 1. Presupposti e limiti del potere istruttorio del giudice nel giudizio abbreviatohttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 novembre 2020
A seguito della modifica introdotta dalla legge Carotti (L. 16 dicembre 1999, n. 479) al codice di procedura penale è stato profondamente modificato l'impianto del giudizio abbreviato previsto dagli artt. 438 e ss. c.p.p. Tra le innovazioni più rilevanti rispetto alla precedente normativa si annovera l'introduzione di poteri istruttori in capo al Giudice di cui all'art. 441, comma 5, c.p.p.. La presente memoria intende analizzare i presupposti ed i limiti dell'esercizio di tale intervento ex officio. Infatti, considerati gli sviluppi della materia de qua (rafforzamento del modello cd. "accusatorio", l'approvazione della l. 397/2000 sulle indagini difensive) il sottoscritto difensore, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/03/1998, n. 4269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4269 |
| Data del deposito : | 10 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dai Magistrati Sigg. Udienza pubblica
Dott. Francesco Simeone Presidente del 10.03.1998
Dott. Giuseppe Cosentino Consigliere SENTENZA
Dott. Walter Celentano " N. 285
Dott. Diana Laudati " REGISTRO GENERALE
Dott. Ernesto Perna la Torre " N. 40962/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da GA EN, RO ST SP UE, GA SS avverso la sentenza emessa il 20.06.1997 dalla Corte di Appello di Venezia. Sentita la relazione fatta alla pubblica udienza dal Consigliere Dott. Walter Celentano;
udito il Pubblico Ministero, nella persona dell'Avv. Gen. Dott. Umberto Toscani, che ha concluso per l'annullamento dell'impugnata sentenza nei confronti dei ricorrenti nei capi diversi da quelli oggetto delle imputazioni sub C/1 e D/1 nonché per il rigetto dei ricorsi proposti da GA EN, da SP UE e RO ST per i reati ascritti ai suddetti capi C/1 e D/1 . Uditi i difensori delle parti civili costituite Cassamarca s.p.a. e Caripe, di Verona, Avv. Pietro Barolo nonché i difensori degli imputati Avv.ti Bolognese, Chiello, Panatia e Balduin. Premessa in fatto
Il Giudice del Tribunale di Treviso, all'esito del procedimento svoltosi all'udienza preliminare con il rito di cui agli artt.438 e ss. C.p.p. ( " abbreviato " dichiarò i fratelli GA EN e
SS, SP UE nonché RO ST colpevoli del reato loro ascritti ( vedi la sentenza, per le contestazioni di reato in dettaglio):
della ricettazione di un fucile e dei relativi reati di detenzione e porto illegale;
di una serie di rapine, commesse in varie sedi di istituti di credito, aggravate dal numero delle persone, dal travisamento e dall'uso delle armi;
dei reati satelliti di porto illegale di armi e di furto di autovetture .
Appellanti gli imputati, la Corte di Venezia ha confermato la sentenza del primo giudice, dando risoluzione ad alcune questioni preliminari poste dagli appellanti :
a) ritenne inammissibile perché in contrasto con le regole procedurali del giudizio abbreviato, l'eccezione proposta in termini di inutilizzabilità, riguardante le intercettazioni ambientati che gli imputati appellanti asserivano autorizzate e fatte eseguire senza l'osservanza del disposto dell'art.267 c.p.p. b) rigettò l'istanza di rinnovazione del dibattimento;
c) confermò quanto al giudizio di colpevolezza la sentenza del primo giudice confermandone altresì le statuizioni particolari riguardanti il diniego delle attenuanti richieste, la misura della pena, la confisca del danaro ( lire 640 milioni ) sequestrato presso EN GA.
Avverso la sentenza hanno proposto ricorso tutti gli imputati, richiedendone l'annullamento.
Motivi della decisione
Comuni ai ricorrenti EN GA, SP e RO sono i motivi che censurano la sentenza per la ritenuta inammissibilità dell'eccezione d'inutilizzabilità del contenuto delle intercettazioni ambientati, denunciando l'illegittimità di queste sotto vari profili ( vedi infra ) .
In particolare, a censura del giudizio di non deducibilità della inutilizzabilità della prova (le risultanze delle intercettazioni ambientali ) nel grado di appello del giudizio svoltosi con il rito di cui agli artt.438 ss. c.p.p. ( giudizio abbreviato espresso dalla Corte di merito attraverso il rilievo che (in sintesi concettuale ) l'imputato che si avvale del rito abbreviato ... accetta non soltanto di venir giudicato in primo grado allo stato degli atti, ma anche di venire giudicato in grado di appello con le stesse limitazioni probatorie e difensive, sicché nel caso di specie, avendo gli imputati preso visione delle trascrizioni delle intercettazioni e dei relativi provvedimenti autorizzativi e rinunciato ad eccepire, dinanzi al Giudice dell'udienza preliminare, l'inutilizzabilità delle intercettazioni per i vizi di legittimità ora denunciati, in conseguenza della scelta operata di essere giudicati allo stato degli atti, agli stessi era preclusa l'eccezione stessa, onde tutti gli atti acquisti costituivano ormai, valida fonte di prova nel presente giudizio " - i ricorrenti denunciano la "violazione ed erronea applicazione degli artt.440 e 271 c.p.p., la manifesta illogicità della motivazione, la violazione ed erronea applicazione dell'art.443 c.p.p. nonché dell'art.597, la nullità della sentenza ai sensi dell'art.606 comma 1^ lett.c) e d) c.p.p.". Le censure si compendiano nelle affermazioni che a) " non vi sono limiti all'appello in sede di giudizio abbreviato, se non quelli espressamente previsti dalla legge all'art.443 c.p.p.", b) "la principale limitazione difensiva derivante dalla scelta del rito abbreviato, vale a dire l'utilizzabilità dell'intero complesso del materiale probatorio raccolto dal P.M. non può estendersi sino a permettere di utilizzare per la decisione prove acquisite in modo illegittimo " .
L'illegittimità delle intercettazioni ambientali è poi prospettata sotto i seguenti profili:
a) insussistenza dei presupposti della disciplina speciale di cui alla legge n. 306 del 1992;
b) assenza dei presupposti di legittimità ( mancanza di indizi gravi, o anche sufficienti, di reato ) delle intercettazioni nel procedimento;
c) insufficienza della motivazione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni di cui trattasi, in merito alla sussistenza dei presupposti di legittimità e dell'assoluta necessità delle operazioni ai fini delle indagini;
d) mancata autorizzazione, da parte dell'autorità giudiziaria, dell'accesso ai luoghi di privata dimora, necessario per l'effettuazione dell'intercettazione delle comunicazioni tra presenti.
Le censure che investono l'inammissibilità delle "eccezioni" di inutilizzabilità sono infondate.
L'affermazione di principio fatta dai giudici dell'appello che, richiedendo di essere processato con il rito speciale del giudizio abbreviato, l'imputato anticipatamente accetta non solo di venir giudicato in primo grado "allo stato degli atti" ma anche di venir giudicato in grado di appello con le limitazioni probatorie e difensive di cui agli artt.599 e 127 c.p.p., connaturate alla ratio deflattiva posta a base del giudizio in entrambi i gradi, onde la necessità che egli si faccia carico di eccepire preliminarmente l'eventuale illegittima acquisizione di atti d'indagine al fascicolo del Pubblico Ministero al fine di impedirne l'utilizzazione e la valutazione da parte del giudice, così accettando la conseguenza possibile che il Giudice non ritenga più il processo definibile allo stato degli atti e rigetti la richiesta di giudizio abbreviato - è sostanzialmente corretta, in quanto conforme ai principi giuridici enunciati da questa S. Corte e costituenti jus receptum nella materia ( v. Cass. da RV 182216 del 1991 sino a Cass. RV 207385 del 1996 ). La specificità del rito abbreviato, fondata sul consapevole (l'imputato prende visione degli atti contenuti nel fascicolo del P.M. ) consenso dell'imputato a che il processo sia definito allo stato degli atti, comporta di necessità l'utilizzabilità di tutti i documenti relativi agli atti d'indagine confluiti nel fascicolo del P.M. allorché, come nel caso di specie - secondo quanto la sentenza impugnata mette in rilievo - nessuna contestazione preliminare (avanti la formalizzazione della richiesta di giudizio abbreviato e prima che il P.M. dichiari il suo consenso e il giudice esprima le sue valutazioni) sia mossa dall'imputato o dal suo difensore in ordine alla legittimità di tali acquisizioni .
Tali rilievi meritano di essere tenuti fermi anche per il caso di specie nel quale ai giudici di appello era stata prospettata l'inutilizzabilità ( ex artt.191 e 271 c.p.p. ) dei risultati delle intercettazioni telefoniche ambientali ( tra presenti ) in quanto (secondo l'assunto dei motivi di gravame ) eseguite con violazione delle prescrizioni di legge in ordine tanto al fondamento normativo che ai presupposti di legittimità ; erano state formulate, dunque, contestazioni che riguardavano l'ambito dei legittimamente acquisito al fascicolo del P.M. e che avevano a fondamento quello specifico profilo della inutilizzabilità ex art.271 c.p.p. ( costituente il portato di una rigorosa disciplina di garanzia ), ossia il superamento di quel limite normativo alla formazione stessa del materiale probatorio destinato a dar corpo a quegli atti " allo stato" dei quali il giudizio abbreviato dev'essere svolto (e si era svolto ) .
È ben vero che non poca novità hanno apportato, nella materia, le puntualizzazioni contenute nella sentenza delle Sezioni Unite Penali del 27.03.1996 circa il carattere speciale della disciplina contenuta nell'art.271 c.p.p. ; circa il riferirsi della previsione di inutilizzabilità non al mezzo di ricerca bensì al contenuto delle intercettazioni in quanto prova, ossia in quanto possibile elemento dimostrativo della colpevolezza;
e ancora circa l'irragionevolezza di una distinzione ( che sembrava autorizzata dalla norma generale dell'art. 191 c.p.p., ove la sanzione di inutilizzabilità riguarda si la prova ma in quanto acquisita attraverso un mezzo di ricerca illegittimo - " in violazione dei divieti stabiliti dalla legge " - sul quale (il mezzo ) cade l'accento della norma, onde la distinzione dalle ipotesi, invece sanzionate di nullità, di prove acquisite con mezzi legittimi ma senza l'osservanza di formalità egualmente prescritte dalla legge tra le diverse ipotesi di illegittimità delle intercettazioni ( v.la giurisprudenza precedente: tra le altre, Cass. 10.11.1995 n. 1555, Di Corato ) indicate nello stesso art.271, stante la generalità della sanzione di inutilizzabilità, rafforzata dall'ulteriore prescrizione ("... il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1 e 2 sia distrutta " ) posta all'ultimo comma - indice inequivocabile della volontà del Legislatore di espungere in ogni caso dal novero delle prove utilizzabili nel giudizio le risultanze delle intercettazioni - eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli artt.267 e 268 co.1^ e 3^ c.p.p. .
Di conseguenza, può ritenersi che anche nel giudizio abbreviato, essendo del resto rimesso al giudice di valutare che " il processo possa essere definito allo stato degli atti " ( art.440 comma 1^ ), ben possa ( debba ) farsi luogo ad un preliminare esame di giustificabilità e legittimità ( art. 267 c.p.p. ; art.13 del D.L. n.152 del 1991 conv. in L. n. 203 del 1991 ) delle intercettazioni, all'esito positivo del quale resta subordinata l'utilizzazione e la valutazione come prova delle relative risultanze ( principio già affermato da questa Sezione con la sentenza n. 1434 del 1997 in via generale in tema di intercettazioni telefoniche, prescindendosi però dalla particolarità del giudizio abbreviato ) . E tuttavia ciò dovrà avvenire necessariamente in quella fase preliminare che precede la decisione del giudice di decidibilità allo stato degli atti, dovendo il giudice determinarsi in una necessaria situazione di certezza in ordine al materiale probatorio costituente lo " stato degli atti ", sicché ogni contestazione ulteriore, nei gradi successivi del giudizio deve, altrettanto necessariamente, ritenersi preclusa .
In definitiva : non è che nel giudizio abbreviato non debbano ritenersi ammesse contestazioni preliminari sulla legittimità dell'acquisizione delle prove al fascicolo del P.M. destinato a dar corpo alla consistenza del materiale probatorio in tal senso ha già deciso la sez. VI di questa S. Corte con la sentenza 12.01.1994 Vetrallini ) ; e tuttavia, una volta che nessuna contestazione sia stata sollevata dall'imputato o che, ritenute queste infondate (l'inutilizzabilità, che discenda dalla disposizione generale dell'art.191 c.p.p. o nella materia delle intercettazioni telefoniche, dal disposto dell'art.271 comma 1^ è sempre il risultato di una verifica e di un giudizio circa la legittimità dell'acquisizione ) e la prova legittimamente acquisita e perciò non inutilizzabile, il giudizio abbreviato si sia svolto, la specialità del rito ( per struttura e ratio ) è certamente di ostacolo a che contestazioni di tal genere siano sollevate in grado di appello . In tale grado non possono più essere fatte questioni o sollevate contestazioni relativamente al contenuto del fascicolo del P.M. in tema di atti utilizzabili.
E ciò senza che possano ritenersi introdotte limitazioni arbitrari e ed estranee al disposto dell'art.443 c.p.p., in quanto le limitazioni suddette discendono dalla natura stessa del giudizio abbreviato, il cui cardine è costituito dalla valutazione di decidibilità allo stato degli atti la quale presuppone che sia stato preliminarmente definito ed accertato nel contraddittorio delle parti, lo stato degli atti ( l'entità del materiale probatorio)sulla base del quale il giudizio deve aver luogo .
Diversamente opinando, il giudizio speciale di che trattasi resterebbe inevitabilmente snaturato per la possibile, processualmente inaccettabile, conseguenza che il giudice dell'appello potrebbe trovarsi nella condizione di dover mandare assolto l'imputato - ove l'unica prova acquisita agli atti del P.M. fosse quella inutilizzabile - laddove il primo giudice avrebbe negato la decidibilità allo stato degli atti e respinto la richiesta dell'imputato di definizione del processo all'udienza preliminare . Nè la considerazione circa l'esistenza di poteri di integrazione probatoria in capo al giudice dell'appello impone conclusioni diverse . Tale potere suppletivo non può estendersi infatti sino al punto che debba ritenersi consentito al giudice dell'appello di colmare lacune probatorie attraverso un'attività come d'istruzione dibattimentale diretta all'acquisizione di nuove prove ossia attraverso l'introduzione di una fase che nel primo grado è mancata del tutto v. sul punto S.U. 29.01.1996, Clarke;
Sez.IV 18.04.1995, Vizzani Sez.V 19.03.1997, Camerano ) e che presupporrebbe la, invece inammissibile revoca dell'ordinanza ammissiva del giudizio abbreviato.
Legittimamente dunque, nel caso di specie, la Corte di Appello ha negato ingresso alle contestazioni degli imputati sulla legittimità dell'acquisizione agli atti delle risultanze delle) intercettazioni telefoniche.
Tali conclusioni non appaiono in contrasto con la rigorosa disciplina di garanzia che regola la materia delle intercettazioni e l'utilizzabilità del relativo contenuto, poiché in nessun caso o modo viene meno ne' la possibilità dell'imputato di giovarsene ne' la possibilità del giudice di applicarla e farla valere nel processo - altro è che l'esercizio del diritto di difesa al riguardo e l'esercizio dei poteri dati al giudice di rilevare d'ufficio l'inutilizzabilità del contenuto delle intercettazioni illegittime, possono impedire l'adozione del giudizio abbreviato. Ne discende: - conclusivamente - che la decisione dei giudici dell'appello di avvalersi come prova delle risultanze delle intercettazioni telefoniche risulta giuridicamente corretta. Conseguentemente, le censure di cui al primo motivo di ricorso non debbono essere disaminate .
Il terzo motivo di ricorso comune a GA EN e SS ed al RO denuncia di nullità la sentenza ai sensi dell'art. 606 comma 1^ lett.c) e d) - con riferimento ai reati da r) a z) e da A/1 a E/1 - per la negata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art.603 c.p.p. richiesta al fine dell'assunzione di una perizia fonica .
Sotto l'indicato profilo della violazione di legge, la censura è del tutto infondata .
La Corte di merito non ha ritenuto che "non sia possibile proporre, nel giudizio di appello avverso la sentenza pronunciata nel rito abbreviato, la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ", ne' ha ritenuto che in tale grado di appello, nel rito di cui agli artt.438 e ss. non sussista il potere del giudice di far luogo d'ufficio anche, ad integrazioni del materiale di prova, che anzi essa ha espressamente riconosciuto, richiamandosi alla pronuncia delle Sezioni Unite 23.06.1995 n. 7227, il proprio potere suppletivo anche nel giudizio abbreviato.
L'espletamento della perizia fonica, che gli appellanti richiedevano, è rimasta esclusa, invece, per aver quei giudici ritenuto, per il caso di specie, di poter decidere allo stato degli atti e sulla base delle prove già acquisite . E di ciò ha dato ampia dimostrazione attraverso la reiterata puntuale disamina della prova.
S'innesta qui i esame del quarto motivo di ricorso ( di GA EN ) che le stesse violazioni di legge, e in più il difetto e l'illogicità della motivazione, denuncia con riferimento all'elemento di riscontro probatorio costituito dalla valutazione dei tempi di percorrenza del tragitto tra il luogo delle rapine e l'abitazione del GA e della SP. I ricorrenti deducono, sul punto, che la Corte abbia operato tale valutazione implicante conoscenze di natura tecnico - scientifica, senza far ricorso all'ausilio del perito .
Anche tale censura è infondata . L'elaborato tecnico del perito di parte ing. Pisani che poneva in rilievo "un tempo di percorrenza minimo incompatibile fra l'ora della rapina e l'ora della successiva intercettazione telefonica in casa GA" è stato disatteso attraverso un giudizio di sostanziale compatibilità delle frazioni di tempo intercorse tra l'ora in cui le rapine venivano consumate e l'ora di inizio delle intercettazioni ambientali nel luogo in cui i rapinatori rientravano " alla base, - giudizio che appare tanto corretto nel metodo quanto immune da vizi logici nel suo contenuto di valutazione, in considerazione sia della esiguità delle differenze di tempo esposte dal perito di parte ( per le rapine di LO e di RO ) sia ( per la rapina di IA ) della non linearità del percorso ( passaggio per il garage di Ronfiate, ove furono rinvenuti il fucile e gli arnesi da scasso indicati ai capi C/1 e D/1). L'elaborato tecnico di parte risulta dunque disatteso dai giudici dell'appello non con l'arbitraria utilizzazione di criteri tecnico - scientifici bensì attraverso l'utilizzazione di dati di fatto costituenti parte integrante del materiale di prova - dunque con motivazione sostanzialmente corretta che si lega al contenuto delle intercettazioni telefoniche e che spiega e giustifica l'affermazione della sentenza che decisivo ai fini assolutori sarebbe stato l'accertamento che gli imputati si trovavano in casa nelle ore in cui avvenivano le rapine: ciò che mai era avvenuto".
Al giudizio di merito espresso dalla Corte territoriale si riferisce il terzo motivo di ricorso del RO.
La censura proposta, di "mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'accertamento della prova della responsabilità" di esso imputato dev'essere ritenuta inammissibile giacché facendo leva sui denunciati vizi della motivazione il ricorrente introduce e prospetta questioni relative alla valutazione della prova ( il riscontro delle fattezze dei rapinatori, la valutazione comparativa alle foto di esso RO e del GA EN et. ) . La sentenza sul punto espone una motivazione analitica e rigorosa, immune da vizi logici nella valutazione delle prove e nel giudizio di concludenza, fondata decisivamente su quella pluralità di elementi di identificazione della cui puntuale disamina danno conto le pagine da 25 a 32.
Vanno qui esaminati i motivi di ricorso proposti da SS GA a censura e del diniego dell'espletamento della perizia fonica e del confermato giudizio di colpevolezza .
La censura di " vizio logico della motivazione " è tuttavia sostenuta da argomentazioni diverse ed autonome, precisandosi dal ricorrente che egli non contestava l'utilizzabilità delle intercettazioni ma intendeva che fosse aggiunto un elemento conoscitivo influente nella individuazione di esso stesso come il compartecipe dei fatti criminosi ascritti agli altri imputati. Anche tali censure sono infondate .
La motivazione della sentenza ( v: pag. 33 a 37 ) ha dato conto dell'esistenza di una pluralità di elementi di identificazione, per di più versificati tra di loro per le due rapine di IA e di RO, sicché la motivazione stessa, senza illogicità alcuna, e attraverso un'argomentata valutazione di sufficienza degli elementi di prova acquisiti che supera il controllo di legittimità, ha adeguatamente dimostrato, attraverso il collegamento dei suddetti elementi, che GA SS era compartecipe delle rapine stesse. Ai capi C/1 e D/1 ( ricettazione del fucile, della vettura e della targa ivi descritti - detenzione e porto illegale del fucile :
ascritti in concorso a GA EN, alla SP, a RO ST ) hanno riferimento i motivi quinto ( 5^ ) dei primi due ricorrenti ("insussistenza della responsabilità penale - manifesta illogicità della motivazione - nullità della sentenza ai sensi dell'art.606 comma 1^ lett.e") e quarto (4^) del RO ("violazione della legge penale in ordine alla qualificazione dei fatti ascritti all'imputato" ai capi suddetti).
Le censure investono la motivazione della sentenza in relazione al mancato accoglimento della tesi prospettata ai giudici dell'appello per la qualificazione del fatto come furto, difettando le prove della ricettazione.
Anche tali censure sono infondate.
Correttamente la Corte di Appello ha fatto leva sul possesso, da parte di GA EN e del RO, delle cose rinvenute e sequestrate nel garage ( "essi soli ne avevano le chiavi") per trame la prova della ricezione, altrettanto correttamente ritenuta, in assenza di giustificazioni, come il fondamento di fatto ( l'elemento oggettivo) del delitto di ricettazione contestato ( v: in tema Cass.16.05.1991 imp.ZZ ) . Nè appare censurabile che i giudici dell'appello abbiano richiesto, per accedere alla tesi del furto ( derubricazione in ) facente leva sul medesimo possesso delle cose, che gli imputati offrissero elementi idonei a dimostrare di aver concorso nell'accertato furto delle cose stesse. Al di là di ogni (infondato) rilievo di "illegittima inversione dell'onere della prova" deve considerarsi che il possesso della refurtiva può essere valutato come elemento di prova dell'identità del possessore con l'autore del furto soltanto allorché con esso concorrano altri elementi che portino ad escludere la possibilità di far risalire l'origine del possesso ad una diversa fonte, sicché è giuridicamente corretto che, non rinvenendosi prove in tal senso - secondo la non contrastata valutazione espressa dai giudici dell'appello - la prospettazione degli imputati sia stata disattesa (v. Cass. 5.7.1991, Quadrelli Cass. sez.II RV 115306)
Il sesto motivo dei ricorrenti GA EN e SP investe la statuizione di confisca del danaro sequestrato, censurata per "insussistenza dei presupposti" e per "erronea applicazione dell'art.12 sexies della legge n.356 del 1992 " . L'argomento svolto è che, non sussistendo il delitto di ricettazione di cui al capo C/1 difettasse il presupposto per l'applicazione dell'art.12 sexies cit., donde l'illegittimità della confisca.
Il motivo cade, per infondatezza, in conseguenza di quanto dianzi considerato proprio nell'esame del motivo di ricorso riguardante il capo C/1 . Fermo l'accertamento positivo del delitto di ricettazione, la confisca si legittimava, come ritenuto dai giudici di merito, proprio sulla base del disposto dell'art. 12 sexies cft.
Il settimo motivo proposto dai suddetti ricorrenti - al quale si collega la censura soltanto enunciata ma non svolta e dunque inammissibile per difetto di specificità del RO sul punto relativo all'aumento di pena ex art.81 cpv. in relazione ai reati sub C/1 e D/1 attiene al trattamento sanzionatorio.
Si denuncia: mancanza di motivazione, violazione dell'art.133 nella determinazione della pena base e, per la SP, violazione dell'art. 114 c.p. per la mancata concessione dell'attenuante della c.d. "minima entità della partecipazione criminosa". La prima parte della censura è infondata . La Corte di merito ha dato puntuale e corretta motivazione dell'esercizio del proprio potere discrezionale anche specificamente confutando gli "elementi di segno favorevole" rappresentati dalla difesa degli imputati . Nell'ampia motivazione i criteri indicati dall'art.133 del c.p. appaiono rispettati per la esaudente valutazione di tutti gli elementi - in ciò si compendia il controllo del giudice di legittimità - onde la sentenza si sottrae alle censura di mancanza di motivazione o di irragionevolezza delle valutazioni. La motivazione adottata per il diniego alla SP dell'attenuante di cui all'art.114 c.p. ( pag. 40 con rinvio alle pag.31 e 32, nelle quali è valutata la condotta tenuta dall'imputata nelle attività di preparazione della rapina e successiva - il cambio della moneta fuori corso, la distruzione degli indumenti utilizzati - alle stesse ) risulta corretta, alla stregua del principio giuridico che " l'attenuante della minima importanza nella preparazione o nell'esecuzione del reato, prevista dall'art.114 c.p., ricorre solo nell'ipotesi in cui la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale dell'impresa criminosa in maniera del tutto marginale, tanto da poter essere avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla sede causale produttiva dell'evento": in tal senso, tra le altre, la pronuncia di questa S. Corte Sez.1^ 9.8.1997 n. 7881 ric. Berio ) . I ricorsi vanno dunque respinti, con ogni conseguenza di legge.
P.Q.M.
la Corte, v. gli artt.615 e 616 c.p.p. r i g e t t a i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili costituite, liquidate per ciascuna di esse in complessive lire 2.650.000 di cui lire 2.500.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 1998