CASS
Sentenza 16 giugno 2023
Sentenza 16 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/06/2023, n. 26213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26213 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: IZ SO, nato a [...] il [...], avverso la ordinanza del 23 febbraio 2023 del GIP del Tribunale di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
udito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente che ha insistito per l'annullamento della ordinanza impugnata difettandone i requisiti legali. Penale Sent. Sez. 2 Num. 26213 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 14/06/2023 t RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO . 1. Con l'ordinanza impugnata in via diretta, secondo la facoltà concessa alle parti dal comma 2 dell'art 311 cod. proc. pen., il GIP del Tribunale di Palermo ha applicato (anche) a SO RI la misura cautelare della custodia in carcere, ravvisando gravi indizi di colpevolezza per ipotesi di partecipazione, con ruolo apicale, ad associazione per delinquere di stampo mafioso ed attualità delle esigenze cautelari di prevenzione speciale, nella misura della rilevanza, concretezza ed attualità richieste dal testo dell'articolo 274 cod. proc. pen.; quanto a scelta della misura di massima afflittività il GIP ha valorizzato (in termini generali) la qualità durata della imputazione e la presunzione assoluta di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. 2. Con i motivi di ricorso SO RI, a mezzo del difensore, deduce: 2.1. inosservanza della legge processuale prevista a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c, in riferimento agli artt. 273, 291, comnna 1, lett. c e c bis, cod. proc. pen.), per avere il GIP abdicato alla sua funzione, non operando alcuno sforzo motivazionale autonomo e indipendente rispetto alla rappresentazione dei gravi indizi di colpevolezza prospettata dal P.m. con la domanda cautelare;
2.2. con il secondo motivo la difesa deduce la inosservanza delle norme processuali poste a sostegno della opzione cautelare, per la totale assenza (tratto grafico a pag. 189 della ordinanza impugnata) della esposizione delle esigenze cautelari (concrete ed attuali) atte a sostenere la misura di massima afflittività in soggetto peraltro già detenuto in espiazione pena (ergastolo con isolamento diurno), in virtù di altri numerosi titoli irrevocabili. 3. Il ricorso è fondato nella censura della assenza della motivazione (tratto grafico) sul tema delle ravvisate esigenze cautelari. 3.1. Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (v. tra le più recenti oggetto di massimazione: Sez. 4, n. 45611 del 28/10/2021, Rv. 282548- 02), il ricorso per Cassazione per saltum avverso i provvedimenti restrittivi della libertà personale (ex art. 311, comma 2, cod. proc. pen.) è possibile solo per "violazione di legge", ma tale vizio può consistere anche nella "mancanza di motivazione", non solo ove questa "manchi del tutto", ma anche quando sia "del tutto apparente"; tanto in tema di esposizione dei gravi indizi di colpevolezza, quanto sotto il profilo della valutazione di attualità e concretezza delle esigenze cautelari. Ed è proprio alla luce dei condivisibili principi giurisprudenziali testé richiamati, che il ricorso per saltum è fondato. 3.2. Sul tema della valutazione autonoma della gravità indiziaria il GIP, dopo aver riportato i fatti esposti nella domanda cautelare, ha espresso (pag. 32 del provv. impugnato) le sue valutazioni autonome rispetto a quelle della parte pubblica, 2 ancorché con, esse coincidenti, il che consente di ritenere .non viziata, sotto tale. profilo, l'ordinanza impugnata (Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Hasani, Rv. 271507; Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648; Sez. 2, n. 13838 del 16/12/2016, dep. 2017, Schetter, Rv. 269970; Sez. 3, n. 35296 del 14/04/2016, Elezi, Rv. 268113). 3.3. Viceversa, sul tema delle esigenze cautelari (necessariamente caratterizzate da attualità e concretezza, in soggetto peraltro già irrevocabilmente più volte condannato alla pena dell'ergastolo) deve rilevarsi la prospettazione di un apodittico e cumulativo giudizio di pericolosità sociale di indagati indicati nominativamente (pag. 189 ord. imp.) e ritenuti gravemente indiziati della partecipazione associativa mafiosa, ma senza alcun riferimento nominativo al ricorrente, il cui nome non compare tra i soggetti nei cui confronti la valutazione è stata (sia pur cumulativamente e genericamente) svolta. 4. La violazione di legge, fin qui esposta, conclusivamente impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata "senza rinvio", con la conseguente scarcerazione (formale, in ragione della permanenza di altri titoli detentivi) di SO RI, se non detenuto per altra causa. 4.1. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen., come pure a quelli previsti dall'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ordina la scarcerazione di IZ SO, se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. e per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 giugno 2026.
udita la relazione della causa svolta dal consigliere Massimo Perrotti;
udito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. Fulvio Baldi, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente che ha insistito per l'annullamento della ordinanza impugnata difettandone i requisiti legali. Penale Sent. Sez. 2 Num. 26213 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: PERROTTI MASSIMO Data Udienza: 14/06/2023 t RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO . 1. Con l'ordinanza impugnata in via diretta, secondo la facoltà concessa alle parti dal comma 2 dell'art 311 cod. proc. pen., il GIP del Tribunale di Palermo ha applicato (anche) a SO RI la misura cautelare della custodia in carcere, ravvisando gravi indizi di colpevolezza per ipotesi di partecipazione, con ruolo apicale, ad associazione per delinquere di stampo mafioso ed attualità delle esigenze cautelari di prevenzione speciale, nella misura della rilevanza, concretezza ed attualità richieste dal testo dell'articolo 274 cod. proc. pen.; quanto a scelta della misura di massima afflittività il GIP ha valorizzato (in termini generali) la qualità durata della imputazione e la presunzione assoluta di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. 2. Con i motivi di ricorso SO RI, a mezzo del difensore, deduce: 2.1. inosservanza della legge processuale prevista a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c, in riferimento agli artt. 273, 291, comnna 1, lett. c e c bis, cod. proc. pen.), per avere il GIP abdicato alla sua funzione, non operando alcuno sforzo motivazionale autonomo e indipendente rispetto alla rappresentazione dei gravi indizi di colpevolezza prospettata dal P.m. con la domanda cautelare;
2.2. con il secondo motivo la difesa deduce la inosservanza delle norme processuali poste a sostegno della opzione cautelare, per la totale assenza (tratto grafico a pag. 189 della ordinanza impugnata) della esposizione delle esigenze cautelari (concrete ed attuali) atte a sostenere la misura di massima afflittività in soggetto peraltro già detenuto in espiazione pena (ergastolo con isolamento diurno), in virtù di altri numerosi titoli irrevocabili. 3. Il ricorso è fondato nella censura della assenza della motivazione (tratto grafico) sul tema delle ravvisate esigenze cautelari. 3.1. Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (v. tra le più recenti oggetto di massimazione: Sez. 4, n. 45611 del 28/10/2021, Rv. 282548- 02), il ricorso per Cassazione per saltum avverso i provvedimenti restrittivi della libertà personale (ex art. 311, comma 2, cod. proc. pen.) è possibile solo per "violazione di legge", ma tale vizio può consistere anche nella "mancanza di motivazione", non solo ove questa "manchi del tutto", ma anche quando sia "del tutto apparente"; tanto in tema di esposizione dei gravi indizi di colpevolezza, quanto sotto il profilo della valutazione di attualità e concretezza delle esigenze cautelari. Ed è proprio alla luce dei condivisibili principi giurisprudenziali testé richiamati, che il ricorso per saltum è fondato. 3.2. Sul tema della valutazione autonoma della gravità indiziaria il GIP, dopo aver riportato i fatti esposti nella domanda cautelare, ha espresso (pag. 32 del provv. impugnato) le sue valutazioni autonome rispetto a quelle della parte pubblica, 2 ancorché con, esse coincidenti, il che consente di ritenere .non viziata, sotto tale. profilo, l'ordinanza impugnata (Sez. 6, n. 46792 del 11/09/2017, Hasani, Rv. 271507; Sez. 6, n. 13864 del 16/03/2017, Marra, Rv. 269648; Sez. 2, n. 13838 del 16/12/2016, dep. 2017, Schetter, Rv. 269970; Sez. 3, n. 35296 del 14/04/2016, Elezi, Rv. 268113). 3.3. Viceversa, sul tema delle esigenze cautelari (necessariamente caratterizzate da attualità e concretezza, in soggetto peraltro già irrevocabilmente più volte condannato alla pena dell'ergastolo) deve rilevarsi la prospettazione di un apodittico e cumulativo giudizio di pericolosità sociale di indagati indicati nominativamente (pag. 189 ord. imp.) e ritenuti gravemente indiziati della partecipazione associativa mafiosa, ma senza alcun riferimento nominativo al ricorrente, il cui nome non compare tra i soggetti nei cui confronti la valutazione è stata (sia pur cumulativamente e genericamente) svolta. 4. La violazione di legge, fin qui esposta, conclusivamente impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata "senza rinvio", con la conseguente scarcerazione (formale, in ragione della permanenza di altri titoli detentivi) di SO RI, se non detenuto per altra causa. 4.1. La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen., come pure a quelli previsti dall'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e ordina la scarcerazione di IZ SO, se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. e per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 giugno 2026.