Sentenza 7 giugno 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/06/2001, n. 7698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7698 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2001 |
Testo completo
7 69 8 /0 1 Aula "B" REPUBBLICA ITALIANA 12710/99 IN NOME DE POPOLO ITALIANO Ud. 18. 4. 2001 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: lavoro rapporto Сои 17726 SEZIONE LAVORO Sent. n. composta dai signori Est. Presidente Paolino Dell'Anno1. Dottor 2. Dottor Fernando Lupi Consigliere 3. Dottor Francesco Antonio Maiorano Consigliere 4. Dottor Attilio Celentano Consigliere 5. Dottor Saverio Toffoli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da La Via Marco, domiciliato in Roma Maretts Massimo, via g. Scalia M- 39 presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresen- tato e difeso, giusta delega a margine del ricorso, dall'av vocato Vin cenzo Tafuri;
contro 1) La Via GU, elettivamente domiciliato in Roma in piazzale Clodio 14 presso lo studio degli avvocati Massimo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3000 UFFICIO COPIE 18 CANCELLERIA 1 Richiesta copia studio dal Sig. ILSO LE 24 ORE per diritti L30 1 7.GIU, 2001 il IL CANCELLIERE Di EL e NN ER AG, che lo rappresentano e difendono giusta delega a margine del controricorso;
2) società per azioni La Via, in persona del suo legale rap- presentante, elettivamente domiciliata e rappresentata e di- fesa come sopra giusta delega a margine del controricorso;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Torre An- nunziata del 1° dicembre 1998, depositata il giorno 22 suc- cessivo, numero 1535, r.g. 1127/96; Udita la relazione svolta nell'udienza del 18 aprile 2001 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Udito l'avvocato Vincenzo Tafuri;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Antonio Bonajuto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo: premesso cheCon ricorso del 27 marzo 1992, La Via Marco aveva prestato, tra il maggio del 1970 e il novembre 1991, attività lavorativa alle dipendenze di La Via GU, ti- tolare della ditta Hotel Delfino, e successivamente della società per azioni La Via, alla quale la azienda era stata trasferita, e di vantare un credito nei confronti degli stessi a titolo di retribuzioni non corrispostegli conven- ne in giudizio, avanti il pretore di Torre Annunziata, en- trambi i soggetti dei quali chiese la condanna a pagargli, in solido, la complessiva somma di lire 342.042.975 oltre interessi e danno da svalutazione monetaria. Con la sentenza indicata in epigrafe, il tribunale di Torre Annunziata ha 2 ritenuto infondato l'appello proposto dall'attore nei con- fronti della pronuncia del pretore di rigetto della domanda. Il giudice di secondo grado ha rilevato che le emergenze i- struttorie consentivano di escludere che tra le parti fosse intervenuto un rapporto di lavoro di natura subordinata. Della decisione viene chiesta la cassazione dal La Via con ricorso sostenuto da tre motivi e illustrato con memoria. Gli intimati resistono con controricorsi. Motivi della decisione: -Con il primo motivo denunciando violazione dell'articolo 112 del codice di procedura civile e omessa e insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia - il ricor- rente sostiene che la decisione impugnata è fondata sull'er- roneo presupposto della natura autonoma del rapporto di la- voro attribuita dal pretore a quello oggetto della
contro
- versia, natura che il tribunale ha ritenuto corretta, non essendo di essa invece alcun riferimento nella pronuncia del pretore, non avendo la controversia mai avuto come oggetto il riconducimento del contratto alla categoria del rapporto autonomo o piuttosto a quella del rapporto subordinato, ma esclusivamente la sussistenza di quest'ultimo, esclusa in radice dal giudice di primo grado che non aveva per nulla affrontato il problema di una diversa qualificazione del rapporto stesso. In ogni caso, la affermazione del tribunale circa la natura autonoma del rapporto è priva di qualsiasi motivazione a sostegno. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la nullità 3 della sentenza, in quanto il giudice di appello - in viola- zione degli articoli 132, 115 e 116 del codice di procedura civile e con assenza di motivazione ha rigettato le speci- - fiche e analitiche doglianze svolte con l'atto di impugna- zione nei confronti della decisione di primo grado senza in alcun modo esaminare le stesse con particolare riguardo alla arbitraria scelta privilegiata delle deposizioni di soggetti interessati all'esito della causa, all'effettivo significato da attribuirsi a quelle rese dai testimoni indifferenti, le cui dichiarazioni non erano state valutate nella loro inte- rezza e non erano state confrontate con le prime, essendosi invece limitato il tribunale a una acritica, e meramente as- sertoria, affermazione di condivisibilità del giudizio e- spresso dal pretore. Con il terzo motivo, il ricorrente espone che il tribunale ha omesso di pronunciarsi su uno specifico capo di impugna- zione con il quale si era sostenuta la erroneità della pro- nuncia di primo grado nella parte nella quale era stato ri- tenuto il difetto di legittimazione passiva dei due soggetti convenuti in giudizio per il periodo intercorso tra la data di inizio del rapporto e fino a tutto l'anno 1977 durante il quale l'albergo era appartenuto a una società diversa e da questa esercito. L'appellante si era doluto, da un lato, che, non essendo stata tale circostanza dedotta dalle con- troparti ma essendo stata essa rilevata di ufficio, il giu- dice era incorso in un vizio di ultrapetizione e, dall'al- tro, che, in ogni caso, sarebbe stato pur sempre applicabile 4 il disposto dell'articolo 2112 del codice civile. Le censure sono infondate. Quanto alla prima di esse, deve osservarsi che il tribunale dopo avere correttamente premesso, per respingere una ap- posita ragione di doglianza svolta dall'appellante, che, nella ipotesi in cui si controverta sulla intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato che il conve- nuto contesti in radice, al giudice spetta di accertare, sulla base degli elementi offertigli, se il rapporto stesso, del quale venga eventualmente appurata la effettiva sussi- stenza, presenti i caratteri della denunciata subordinazione o vada altrimenti qualificato ha rilevato, all'esito di una indagine condotta in punto di fatto e valutando le emer- genze acquisite con motivazione congrua e immune da vizi, che doveva escludersi che il ricorrente avesse mai svolto presso la azienda una specifica attività lavorativa, esple- tando solo saltuariamente e di propria iniziativa compiti nell'albergo condotto dal fratello dal quale non riceveva direttive di sorta tanto che "si comportava da padrone", non venendo inserito nella organizzazione dell'impresa e no es- sendo assoggettato al potere disciplinare del suo titolare. Palesemente inammissibile è la seconda critica che viene svolta nei confronti della decisione impugnata. E invero, essa, risolvendosi in sostanza nella protesta di una errata valutazione, da parte del giudice di merito, del contenuto delle deposizioni testimoniali, dovuta a una arbitraria ope- ra di estrapolazione di una sola parte di esse e al mancato 5 raffronto con dichiarazioni di segno opposto, omettendosi peraltro di riportare, in violazione del principio della au- tosufficienza del ricorso per cassazione, il contenuto, an- che se parziale, delle deposizioni rese dai testimoni, deri- vandone la impossibilità per la Corte di esercitare il con- trollo sulla completezza della indagine compiuta dal tribu- nale. Nè a tale fine può rilevare la circostanza che una delle persone escusse (LA AS) avrebbe riferito che il ricorrente aveva svolto, anche successivamente all'anno 1977, quando l'azienda fu trasferita al La Via GU e fino al quale doveva ritenersi dimostrata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato come risultante dal li- bretto di lavoro, prestazioni identiche a quelle precedenti. Si tratta di una denuncia che, da un lato, è generica, e, dall'altro, non aggredisce la motivazione nella parte in cui il giudice di merito ha escluso che tra il ricorrente e il La Via GU, e quindi dal momento in cui quest'ultimo condusse l'esercizio alberghiero, fosse intercorso un rap- porto di lavoro connotato dalla subordinazione. Vero è, infine, che il giudice di secondo grado ha omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione con il quale l'ap- pellante si era doluto del fatto che il pretore aveva rile- vato la carenza di legittimazione passiva dei convenuti per il periodo 1970-1977 essendo risultato che nel corso di que- sto l'albergo era appartenuto a un diverso soggetto con il quale era intercorso il rapporto di lavoro. A questo propo- sito, il ricorrente aveva lamentato un vizio di ultrapeti- 6 zione per essersi rilevata di ufficio tale circostanza e, in ogni caso, che pur sempre i convenuti avrebbero dovuto ri- spondere dei debiti facenti capo al precedente datore di la- voro in forza di quanto disposto dall'articolo 2112 del CO- dice civile. La denunciata omissione non assume rilievo al- cuno. Quanto al primo profilo, essa è priva di qualsiasi de- cisività, non essendo contestabile che il difetto di legit- timazione passiva è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, attenendo alla verifica della regolarità formale del contraddittorio. Con riferimento poi all'ulte- riore rilievo, è sufficiente osservare che la omessa pronun- cia si riferisce a una domanda che si presentava come evi- dentemente inammissibile in quanto nuova sia in relazione alla causa petendi che al petitum, non avendola il ricorren- te formulata con l'atto introduttivo del giudizio o in mo- mento successivo del giudizio di primo grado. Del ricorso si impone quindi il rigetto con condanna del suo proponente alle spese del giudizio che si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rim- borsare a ciascuna delle parti resistenti le spese del giu- dizio che si liquidano in lire 24000 oltre lire tre milioni per onorari difensivi. Così deciso in Roma il 18 aprile 2001. I Il presidente estensore D A , S 0 O S 1 3 L A . 3 L T T 5 O , Mu G~ R B A . A I S ' N E L D P L S A 3 E I T 7 D - N S I 8 O G S - 7 P 1 O N IL CANCELLIERE 1 IM E A S Depositato in Cancelleria D E I A E A G D , oggi, 7.G. 2001 G E O O E T R T EMAPL T L N T S CA I E I R S G I A E IL CANCELLIERE. E L D R L E O E O N T D