Sentenza 27 aprile 2000
Massime • 2
In tema di bancarotta fraudolenta l'amministratore della società ancorché sia un mero prestanome di altri soggetti che hanno agito come amministratori di fatto risponde dei reati contestati quanto meno a titolo di omissione poiché la semplice accettazione della carica attribuisce dei doveri di vigilanza e di controllo la cui violazione comporta responsabilità. La sola consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, ovvero l'accettazione del rischio che questi si verifichino, sono infatti sufficienti per l'affermazione di responsabilità.
In tema di bancarotta fraudolenta l'amministratore della società ancorché sia un mero prestanome di altri soggetti che hanno agito come amministratori di fatto risponde dei reati contestati quanto meno a titolo di omissione poiché la semplice accettazione della carica attribuisce dei doveri di vigilanza e di controllo la cui violazione comporta responsabilità. La sola consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, ovvero l'accettazione del rischio che questi si verifichino, sono infatti sufficienti per l'affermazione di responsabilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/04/2000, n. 5619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5619 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. B. Foscarini Presidente del 27.4.2000
1. Dott. F. Marrone Consigliere SENTENZA
2. " C. Casini " N. 775
3. " M. Rotella " REGISTRO GENERALE
4. " V. Ragonesi " N. 15166/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NA TO n. S. Paolo del Basile 22.11.56
avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 17.2.99. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, e la memoria ex art. 611 c.p.p. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. V. Ragonesi
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Cons. Dr. L. Ciampoli che ha concluso per annullamento con rinvio.
Udito il difensore avv.to G. Piero Marrone del foro di Alessandria. In fatto ed in diritto
Il Tribunale di Acqui Terme, con sentenza del 30.10.96, dichiarava NA TO responsabile del reato di bancarotta fraudolenta per avere, quale amministratore di diritto della società Fornace di Cassine a.r.l. ed in concorso con l'amministratore di fatto NA IO TT, distrutto, dissipato o comunque distratto denaro della società fallita nonché per avere falsificato le scritture conciliabili ovvero anche tenute in guisa da non rendere ricostruibile il movimento il movimento degli affari. La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello di Torino. Con l'unico motivo di ricorso l'imputato deduce il vizio di violazione di legge e la carenza ed illogicità di motivazione nella impugnata sentenza sotto diversi profili. In primo luogo viene dedotta l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato le fideiussioni rilasciate in favore della società "TA" fallita a distanza di cinque anni non avevano alcun carattere di rischio e non hanno integrato alcun effetto distruttivo. In secondo luogo il ricorrente deduce l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato essendosi egli limitato a sottoscrivere le fideiussioni senza avere la cognizione del quadro complessivo della situazione della società. In terzo luogo il ricorrente afferma l'insussistenza di ogni sua responsabilità poiché l'amministratore di fatto della società era NA IO TT ed egli non era a conoscenza della situazione economica della società ne' aveva alcun peso nella questione della stessa.
Con memoria ex art. 611 cpp. il ricorrente ha ulteriormente argomentato le proprie censure in particolare sotto il profilo della mancanza di ogni danno per i creditori sociali poiché gli unici insinuati al fallimento sono stati gli Istituti di credito ai quali erano state concesse le fideiussioni.
Il ricorso è infondato.
Per quanto attiene al primo profilo di censura dedotto nel ricorso, la sussistenza della dissipazione e comunque della distrazione dei beni della società fallita risulta motivata da parte della Corte territoriale con argomentazioni che appaiono ineccepibili sotto il profilo logico-giuridico. Esse si riducono, in estrema sintesi, nella considerazione che prestare garanzie fideiussorie a favore di una terza società senza alcun corrispettivo e senza alcuna ragione costituisce già di per sè un atto pregiudizievole per la società garante in quanto la espone al rischio di essere escussa sui propri beni in caso di inadempimento della società garantita con diminuzione quindi della garanzia patrimoniale dei creditori della società stessa. Nel caso di specie inoltre, la corte di merito ha correttamente rilevato come la società garantita (TA) controllata anch'essa dalla famiglia NA, presentasse già all'epoca un indebitamento bancario per cui le fideiussioni rilasciate con garanzia ipotecaria sui beni della "Fornace di Cassine" erano tutt'altro che esenti dal rischio di escussione ipotesi poi verificatasi in concreto e che ha portato alla dichiarazione di fallimento della società garante. Tale motivazione appare pienamente corrispondente ai principi in materia enunciati da questa Corte secondo cui la distrazione è il compimento di qualsiasi atto negoziale di disposizione patrimoniale affetto da anomalie genetiche o funzionali dal quale deriva una diminuzione patrimoniale oggettivamente certa e prevedibile (Cass. sez. 5 n. 15850/90). Tale diminuzione si è verificata sotto diversi profili nel caso di specie. Anzitutto perché a fronte della obbligazione assunta da parte della società fallita nessun corrispettivo è stato ad essa versato. In secondo luogo perché ha impedito la libera disponibilità dei beni ipotecati da parte della società fallita (v. Cass. sez. 5 n. 11207/93). In terzo luogo perché a seguito della escussione delle fideiussioni, gli istituti bancari creditori della società TA hanno intrapreso azione esecutiva aggredendo gli immobili ipotecati della "Fornace di Cassine ed, in virtù anche del diritto di prelazione, hanno successivamente ottenuto o otterranno in sede fallimentare la soddisfazione del proprio credito in via prioritaria rispetto agli altri creditori in ragione della prelazione ipotecaria. Tutto ciò ha comportato - come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata - la sottrazione finale alle casse della società fallita della somma di lire 725 milioni.
Priva di pregio si appalesa poi la censura secondo cui la sentenza impugnata non avrebbe valutato che nessun pregiudizio vi sarebbe stato per i terzi poiché al passivo del fallimento si sarebbero insinuate soltanto le banche garantite dalle fideiussioni dal momento che è la stessa difesa dell'imputato che dà atto della insinuazione al passivo anche del fisco che risulta quindi pregiudicato nella sua possibilità di soddisfarsi sui beni fallimentari dal concorso con gli istituti bancari in questione che godono oltretutto di prelazione ipotecaria.
Per quanto concerne la dedotta insussistenza dell'elemento psicologico del reato perché NA TO sarebbe stato una mera "testa di paglia" essendo la gestione della società completamente nelle mani del padre NA IOni TT, tale motivo si rivela da un lato manifestamente infondato mentre per altro lato, costituisce una censura in punto di fatto della impugnata sentenza. A tale proposito basta rammentare i principi stabiliti in materia da questa Corte in virtù dei quali deve ritenersi che in terna di bancarotta fraudolenta l'amministratore della società ancorché sia un mero prestanome di altri soggetti che hanno agito come amministratori di fatto risponde dei reati contestati quanto meno a titolo di omissione poiché la semplice accettazione della carico attribuisce dei doveri di vigilanza e di controllo la cui violazione comporta responsabilità. La sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato ovvero l'accettazione del rischio che questi si verifichino sono infatti sufficienti per l'affermazione di responsabilità (ex plurimis Cass. sez. 54892/97; Cass. sez. 5 n. 10941/96). La corte territoriale si è pienamente conformata ai summenzionati principi fornendo adeguata e coerente motivazione circa la sussistenza dell'elemento psicologico dell'imputato in ordine alla bancarotta per distrazione poiché in base all'esame delle testimonianze è pervenuta alla conclusione - con valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità - che ancorché il NA IO TT avesse la preminenza nella gestione della società in prevenuto non aveva svolto un ruolo meramente passivo di esecutore inconsapevole.
Tale motivazione risulta supportata da ulteriori considerazioni consistenti nel fatto che l'imputato, che aveva il titolo di geometra e che si avviava a divenire procuratore finanziario, disponeva di un adeguato livello di preparazione per conoscere e valutare esattamente il significato e le conseguenze economiche delle operazioni finanziarie effettuate dalla società di cui era amministratore. Tale possibilità di conoscenza era ulteriormente aumentata dal fatto che l'imputato era socio sia pure di minoranza e impiegato tecnico presso la società "TA" a favore della quale erano state rilasciate le fideiussioni e che era come detto controllata dalla sua famiglia. Tali considerazioni appaiono del tutto logiche e coerenti ed idonee a supportare la valutazione finale della corte d'appello circa la sussistenza del dolo richiesto.
In conclusione dunque il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2000