Cass. pen., sez. V, sentenza 27/04/2000, n. 5619
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Sentenza 27 aprile 2000

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In tema di bancarotta fraudolenta l'amministratore della società ancorché sia un mero prestanome di altri soggetti che hanno agito come amministratori di fatto risponde dei reati contestati quanto meno a titolo di omissione poiché la semplice accettazione della carica attribuisce dei doveri di vigilanza e di controllo la cui violazione comporta responsabilità. La sola consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, ovvero l'accettazione del rischio che questi si verifichino, sono infatti sufficienti per l'affermazione di responsabilità.

In tema di bancarotta fraudolenta l'amministratore della società ancorché sia un mero prestanome di altri soggetti che hanno agito come amministratori di fatto risponde dei reati contestati quanto meno a titolo di omissione poiché la semplice accettazione della carica attribuisce dei doveri di vigilanza e di controllo la cui violazione comporta responsabilità. La sola consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, ovvero l'accettazione del rischio che questi si verifichino, sono infatti sufficienti per l'affermazione di responsabilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 27/04/2000, n. 5619
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5619
    Data del deposito : 27 aprile 2000

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