Sentenza 27 maggio 2008
Massime • 1
La pericolosità sociale di una persona, intesa come accentuata possibilità che essa commetta in futuro altri reati, deve essere svolta sulla base dei parametri indicati dall'art. 133 cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/05/2008, n. 24725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24725 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CANZIO Giovanni - Presidente - del 27/05/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 1571
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 043263/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER LU, N. IL 29/06/1957;
avverso ORDINANZA del 09/07/2007 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dott. BAGLIONE Tindari, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 9 luglio 2007 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha rigettato l'appello presentato da ER UI contro il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza in sede che aveva dichiarato il suddetto delinquente abituale e gli aveva applicato la misura di sicurezza della casa di lavoro per la durata minima di due anni, a seguito della unificazione della misura di sicurezza della casa di lavoro per due anni e della libertà vigilata per la durata di tre anni;
tutte misure già applicate con le sentenze inserite nel provvedimento di cumulo del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli in data 6.6.2005 e successive integrazioni. Il Tribunale ha desunto la pericolosità sociale del prevenuto e la attualità della stessa dalle recenti informazioni rese dalla tenenza dei Carabinieri di Ercolano in data 11.3.2007, che confermavano la persistenza della appartenenza del NO, con posizione di spicco ed in particolare di reggente, tanto da essere conosciuto con il nomignolo di "zi UI", al clan camorristico "Ascione", in lotta con il clan "IACOMINO - BIRRA" nel cui ambito aveva subito un agguato di camorra nel 2001 nei pressi del Comando dei Carabinieri, dalla assenza di qualsiasi comportamento collaborativo da parte del prevenuto, ritenutà necessario, in base a consolidate regole di esperienza, per la rescissione del vincolo associativo che non può essere unilaterale, dalla applicazione recente della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, dalla sottoposizione dello stesso al regime speciale di detenzione di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario, oltre che dagli innumerevoli e gravi precedenti penali per reati come associazione di tipo mafioso, estorsioni, rapine aggravate, violazione della disciplina degli stupefacenti e della legge sulle armi. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa del ER lamentando violazione degli art. 679 c.p.p., art. 203 c.p. e L. n.663 del 1986, art. 21, comma 2: il provvedimento impugnato si basava su elementi lontani nel tempo, omettendo invece di formulare un giudizio concreto in merito al requisito della attualità della pericolosità del soggetto;
il riferimento all'agguato subito dal NO nel 2001 poteva essere interpretato anche come definitiva fuoriuscita dello stesso dal clan Ascione;
non erano stati valutati il buon comportamento carcerario, il decorso del tempo e la circostanza che il NO era rimasto detenuto dal 2001 al 2006. Il Procuratore Generale presso questo Corte ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Il ricorso è in effetti manifestamente infondato.
La pericolosità sociale, come definita dall'art. 203 c.p., va desunta dalle circostanze indicate nell'art. 133 c.p., e non può essere confusa con la attualità della commissione di nuovi reati;
ne consegue che la sua valutazione è compito specifico ed esclusivo del giudice il quale non può abdicarvi qualora il condannato si trovi, ad esempio detenuto o sia stato detenuto per un certo periodo, così venendo posto nella impossibilità di continuare a delinquere. È quindi onere del giudice verificare direttamente se sussistono, al momento in cui la misura di sicurezza deve essere applicata, le condizioni che consentono di affermare la persistenza di quella particolare caratterizzazione della personalità dell'imputato che determina la sua pericolosità, intesa come accentuata possibilità di commettere in futuro altri reati.
Orbene, il provvedimento impugnato ha indicato una serie concordante di elementi idonei a dimostrare la persistenza della pericolosità sociale del NO, fra l'altro già accertata in momento recente sia dal Tribunale di Sorveglianza in sede di applicazione del regime speciale di detenzione di cui all'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario, sia dal Tribunale della prevenzione in sede di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale;
ed a fronte di tali elementi il ricorrente insiste nel sostenere che non sarebbero stati indicati elementi dimostrativi all'attualità della pericolosità sociale, così dimostrando di confondere la pericolosità sociale con la commissione di reati all'attualità. In tale ambito appare corretto il giudizio di pericolosità espresso dalla ordinanza impugnata in quanto basato sull'esame della personalità del soggetto, sulla continua commissione di innumerevoli gravi reati di criminalità organizzata e sulla persistenza della affiliazione al clan camorristico, a fronte dei quali le subite carcerazioni ed il corretto comportamento carcerario del condannato appaiono irrilevanti in quanto inidonei ad inficiare la gravità e la concordanza degli altri elementi.
Il ricorso, in quanto manifestamente infondato sotto tutti i profili addotti, deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con le conseguenze di legge indicate in dispositivo (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2008