Sentenza 18 gennaio 2001
Massime • 1
La cessazione del trattamento di integrazione salariale, facendo venire meno lo stato di quiescenza del rapporto di lavoro, comporta l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione, salvo che il rifiuto di ricevere la prestazione lavorativa sia giustificato da fatti estranei alla volontà o al comportamento dello stesso (ad esempio: forza maggiore derivante da eventi naturali o da provvedimenti dell'autorità). Ad integrare uno di tali fatti, della cui prova è onerato lo stesso datore di lavoro, non è sufficiente, di per sè, la cessazione dell'attività aziendale, la quale costituisce, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, il presupposto del licenziamento per giustificato motivo oggettivo senza, peraltro, incidere sul diritto del lavoratore ai crediti inerenti al rapporto di lavoro, ivi compreso il diritto ad ottenere la retribuzione fino al momento del licenziamento. (Fattispecie relativa ad un datore di lavoro ammesso alla procedura concorsuale del concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori il quale, alla cessazione della cassa integrazione cui erano stati ammessi i dipendenti, aveva rifiutato di corrispondere agli stessi la retribuzione per il periodo antecedente ai relativi licenziamenti, formalmente comunicati alcuni mesi dopo la scadenza del suddetto beneficio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/01/2001, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente
Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere
Dott. Attilio CELENTANO Consigliere
Dott. Camillo FILADORO Consigliere
Prof. Bruno BALLETTI Cons. rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NI NA, AZ NA e IC IA, rappresentate e difese dall'avv. Siro Centofanti e con lo stesso elettivamente domiciliate in Roma presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
FALLIMENTO S.P.A. VALIGI-INDUSTRIA PER L'ALIMENTAZIONE, in persona del curatore e legale rappresentante pro tempore;
- intimata -
avverso la sentenza n. 619/99 del Tribunale di IA-Sezione Lavoro n. 1247197 del 20 giugno/10 ottobre 1997 (nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 4785/93).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 novembre 2000 dal relatore Prof. Bruno Balletti;
Udito l'avv. Siro Centofanti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorsi al Pretore-Giudice del Lavoro di IA IN LL, AN PA e AR PE richiedevano che venisse ingiunto alla s.p.a. GI il pagamento delle somme, rispettivamente, di L. 25.633.026, L. 24.385.721 e L. 23.499.007 a titolo di retribuzioni loro spettanti dal 1^ ottobre 1987 alla data del licenziamento intimato nell'ottobre 1988 oltre alle competenze di fine rapporto (salvo il "t.f.r.").
Avverso i relativi decreti ingiuntivi emessi dall'adito Pretore in conformità alle cennate richieste proponeva opposizione la s.p.a. GI e nei conseguenti giudizi si costituivano le tre ricorrenti in via monitoria contestando i motivi posti a fondamento delle opposizioni.
Previa riunione dei cennati giudizi, il Giudice del Lavoro di IA rigettava le opposizioni proposte dalla società e condannava l'opponente alle spese.
Avverso tale sentenza proponeva appello la s.p.a. GI (che nel corso del giudizio di secondo grado era dichiarata fallita, per cui, in suo luogo, si costituiva volontariamente il "curatore del fallimento della società") e, all'esito dell'espletamento di prova testimoniale e di discussione dei difensori costituiti, il Tribunale di IA - quale Giudice del Lavoro di secondo grado - riformava integralmente la sentenza pretorile, revocando gli opposti decreti ingiuntivi e compensando tra le parti le spese di giudizio. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio il Giudice di appello ha rimarcato che: a) "non può parlarsi, all'atto della cessazione del beneficio della cassa integrazione, della reviviscenza del rapporto di lavoro dal momento che, con riferimento al periodo controverso, vi era assoluta impossibilità della s.p.a. GI di ricevere qualsiasi prestazione per la indisponibilità delle strutture aziendali, oggetto di cessione ad altra società, e ciò per il venir meno di ogni attività imprenditoriale a seguito dell'indicata cessione"; b) "vero è che i licenziamenti sono stati comunicati formalmente alcuni mesi dopo la scadenza del beneficio della cassa integrazione, ma è pur vero che essi, essendo stati intimati quando già il Tribunale aveva provveduto alla sentenza di omologazione del concordato preventivo, non si presentavano per escludere la debenza del salario da parte dell'azienda stessa, ma semmai solo per giungere ad una estinzione formale del rapporto di lavoro"; c) ne' è possibile - sempre secondo il Tribunale - applicarsi la regolamentazione prevista dall'art. 20 c.c.n.l. in quanto "la disciplina collettiva invocata dalle appellate fa esclusivamente riferimento all'ipotesi di sospensione o di riduzione di orario, disposto, o dalla competente autorità o dall'imprenditore con provvedimento, però, unilaterale assunto senza previo accordo con le organizzazioni sindacali: ipotesi questa certamente non sussistente nel caso in esame".
Per la cassazione della sentenza ricorrono IN LL, AN PA e AR PE formulando due motivi di annullamento, sostenuti da "memoria difensiva" ex art. 378 cod. proc. civ. L'intimato non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I -. Con il primo motivo le ricorrenti - denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1321, 1322, 2094, 2099 cod. civ. e dell'art. 6 del d.l. n. 1825/1924, nonché vizio di omessa e,
comunque, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo" - addebitano al Tribunale di IA di avere accolto una nozione di impossibilità sopravvenuta, derivante da una situazione di crisi aziendale, diversa da quella prevista specificatamente dall'art. 1218 cod. civ.. Con il secondo motivo di ricorso viene censurata la sentenza del Giudice di appello per "violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 39 Cost. e 1321, 1322, 13259 1326, 2077, 2113 e 2697 cod. civ.,
nonché degli artt. 416 e 437 cod. proc. civ., e per vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione", in quanto erroneamente il Tribunale avrebbe fatto riferimento ad un "cd. accordo sindacale derogatorio dei normali principi sulla sussistenza dell'obbligo retributivo" non applicabile - secondo le ricorrenti - nella specie:
a) per non avere la società formulato ritualmente un'eccezione fondata sul cennato accordo derogatorio;
b) per la mancata identificazione di detto accordo;
c) per il contrasto del contenuto del medesimo accordo con il precedente "accordo sindacale 10.10.1986 unico edito e scritto"; d) per non essere "il presente accordo scritto" comprovabile con deposizioni testimoniali;
e) per non avere, comunque, le ricorrenti conferito specifico mandato alle parti sindacali a stipulare l'accordo in questione.
II -. Il primo motivo di ricorso si appalesa fondato.
A tale proposito va precisato che la sentenza impugnata non contesta che l'intervento della "cassa integrazione guadagni" determini la sospensione del rapporto di lavoro e che alla cessazione di essa, questo riprenda vigore e con esso le reciproche obbligazioni del datore di lavoro e del lavoratore, ma assume che il sopravvenire della procedura di concordato preventivo con cessione di beni costituirebbe causa di forza maggiore, la quale, impedendo definitivamente la ripresa del rapporto di lavoro, ne produrrebbe l'estinzione.
La impossibilità della prestazione, che libera il debitore ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., e, se definitiva, determina la risoluzione del contratto a norma degli artt. 1463 e 1256, primo comma, cod. civ., deve derivare da causa non imputabile all'obbligato (Cass. n. 1037/1995): per cui, essendo il concordato preventivo procedura richiesta dal debitore ex artt. 160 e 161 della legge fallimentare, deriva che la impossibilità di ricevere la prestazione lavorativa nel caso di "cessio bonorum", come in ogni altro caso di cessione dei beni aziendali, non integra una ipotesi di sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa non imputabile al datore di lavoro.
Essa può, in concorso con altre circostanze (cfr. Cass. n. 512/1984), integrare il giustificato motivo oggettivo e legittimare il recesso del datore di lavoro, ma, sino a che questo non sopravvenga, non giustifica il rifiuto della prestazione lavorativa (cfr. Cass. n. 5090/1995). Sul punto si rimarca che il sopravvenire della procedura di concordato preventivo con cessio bonorum non costituisce impossibilità giuridica della continuazione dei rapporti di lavoro, che continuano fino al recesso di una delle parti (cfr. Cass. n. 1346/1992, Cass. n. 5402/1993). La sentenza n. 409 del 1996 di questa Corte, relativa ad analoga vicenda di altri lavoratori della stessa società GI, non si pone in contrasto con la presente decisione e, sostanzialmente, nella specie resta superata dalla successiva sentenza n. 1476/1997 (in fattispecie perfettamente identica) che qui si conferma, per la parte motiva, integralmente. Nella motivazione della precedente decisione n. 409/1996, infatti, viene confermato il principio che le ragioni che attengono all'iniziativa imprenditoriale non sono causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione, ma possono configurare solo causa di recesso per giustificato motivo oggettivo. La diversa pronunzia contenuta nella cennata sentenza è basata sul rilievo che la sentenza impugnata conteneva anche l'accertamento di un accordo tra imprenditore e sindacato per disciplinare la sospensione dell'obbligo dei lavoratori di effettuare la prestazione lavorativa e la perdita del diritto alla retribuzione e che le censure dei ricorrenti avevano investito solo la questione della impossibilità sopravvenuta, senza tener conto dell'accordo sindacale che faceva venir meno le reciproche obbligazioni. La sentenza impugnata, invece, non contiene l'accertamento di fatto della sussistenza di tale accordo, ne' nella parte della motivazione relativa all'esame della domanda principale dei lavoratori avente ad oggetto le retribuzioni, ne' in quella che esamina la subordinata fondata sull'art. 20 del c.c.n.l.. Nella prima parte si evidenzia che "sia gli appellanti e sia le organizzazioni sindacali erano a piena conoscenza della situazione di decozione dell'impresa", che la istanza di proroga della C.I.G. fu avanzata "nella piena consapevolezza che l'azienda era in liquidazione per effetto della cessio bonorum", che la impossibilità pratica e giuridica di proseguire il rapporto era "peraltro nota con tutta evidenza a tutti gli interessati". Viene dedotta, cioè, la conoscenza della situazione di fatto e giuridica da parte dei lavoratori e dei rappresentanti sindacali ma non l'accordo - quale accertato, invece, nella sentenza n. 409/1996 -, mentre nella motivazione la risoluzione del rapporto, e con esso delle reciproche obbligazioni, è collegata soltanto alla impossibilità sopravvenuta. Di accordo, ma di diverso contenuto, si fa riferimento nella parte della decisione che prende in esame la domanda subordinata di pagamento della indennità ex art. 20 del c.c.n.l., rilevando che la clausola contrattuale si applica solo quando la sospensione del rapporto sia stata disposta unilateralmente dall'imprenditore senza previo accordo con le organizzazioni sindacali. Nella specie si rileva che la procedura di richiesta della cassa integrazione, essendo necessariamente concordata con i lavoratori, non può ricondursi alla volontà esclusiva del datore di lavoro onde l'inapplicabilità della clausola contrattuale. È palese che l'accordo accertato ha per oggetto la richiesta della cassa integrazione, cioè un contenuto ben diverso da quello prospettato dalla società (nel giudizio di merito) di sospensione delle reciproche obbligazioni in caso di mancato accoglimento della richiesta di cassa integrazione o al termine della stessa. Conclusivamente vale rimarcare - a definitiva conferma della fondatezza del primo motivo di ricorso - che la cessazione del trattamento d'integrazione salariale, facendo venir meno lo stato di quiescenza del rapporto di lavoro, comporta l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione, salvo che il rifiuto di ricevere la prestazione lavorativa sia giustificato da fatti estranei alla volontà o al comportamento dello stesso (ad esempio, forza maggiore derivante da eventi naturali o da provvedimenti dell'autorità); ad integrare uno di tali fatti, della cui prova è onerato lo stesso datore di lavoro, non è sufficiente, di per sè sola, la cessazione dell'attività aziendale, la quale costituisce, ai sensi dell'art. 3, l. n. 604 del 1966, il presupposto del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, fermo peraltro, fino all'estinzione del rapporto, il diritto del lavoratore ai crediti inerenti al rapporto di lavoro, compreso quindi, in mancanza di uno dei fatti giustificativi anzidetti, il diritto alla retribuzione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 10819/1991). III -. Il secondo motivo di ricorso resta, con tutta evidenza, assorbito a seguito dell'accoglimento del primo motivo. La sentenza del Tribunale di IA deve, pertanto, essere cassata e, non essendo necessari, ulteriori accertamenti di fatto, la causa viene decisa nel merito ex art. 384 (primo comma, secondo alinea) cod. proc. civ.: per cui sono rigettati i "ricorsi in opposizione ai decreti ingiuntivi" proposti (all'epoca) dalla s.p.a. GI (successivamente dichiarata fallita) e, per quanto concerne le spese processuali, - ferma la statuizione sul punto del Pretore - l'intimato deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado e del presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 (primo comma, secondo alinea) cod. proc. civ., rigetta le opposizioni ai decreti ingiuntivi proposte dalla s.p.a. GI. In ordine alle spese processuali, ferma la statuizione pretorile su tale punto, condanna l'intimato al pagamento delle spese del giudizio di appello che liquida in L. 4.000.000 - di cui L.
3.000.000 per onorario, L. 800.000 diritti, L. 200.000 per spese - (oltre al rimborso delle "spese generali" ex art. 15 del D.M. n. 585/1994), nonché delle spese del presente giudizio che liquida in L. 51.000, oltre a L.
3.500.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2001