Sentenza 26 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2003, n. 4470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4470 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
04470 /0 3L A CORTE SUPREM SEZIONE PRIME Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto - Presidente Dott. Giovanni OLLA Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Dott. Walter CELENTANO Consigliere R.G.N. 17642/00 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere Croa. 10183 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere Rep. 1236 ha pronunciato la seguente Ud. 09/01/03 S ENT ENZA sul ricorso proposto da: DE RT UC, elettivamcate domiciliato in ROMA VIA P.L, DA PALESTRINA 19, presso l'Avvocato BOVIO CORSO che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato CATERINA MALAVENDA giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
INTERNATIONAL SRL, in ARTMEDIA persona dell'Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA E. TAZZOLI 6, presso l'Avvocato ROMANO VACCARELLA che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato VALERIO TAORMINA giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente 23 -1- del Tribunale di MILANO, avverso 1'ordinanza 29/05/00/ free. N. 24572/00 RIG.). - depositata 11 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2003 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il resistente, l'avvocato SASSANI, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO MARTONE, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. . . . " -2- Svolgimento del processo In data 5-4-2000 veniva pubblicato sull'inserto "Vivimilano" del quotidiano Corriere della Sera, diretto da De TO FE ed in edicola il mercoledi di ogni settimana, l'articolo dal titolo "Antiques show alla Permanente", dedicato all'esposizione organizzata presso il Palazzo della Permanente di Milano dal 7 al 16-4-2000, ove si affermava che "un incredibile melange di antichità e modernariato fa capire al visitatore che il trend vincente mescola il vecchio al quasi nuovo". Nella stessa giomata del 5-4-2000 il legale dell' Artmedia International s.r.L, società che aveva organizzato la mostra e che non era stata citata nel suddetto articolo, con missiva via fax indirizzata al De TO, quale direttore responsabile del Corriere della Sera e di Vivimilano, invitava quest'ultimo, ai sensi dell'art. 8 della I. n. 47/48, a pubblicare quanto prima (entro due giorni) sul Corriere della Sera una rettifica intitolata "The Milano international antiques show non espone modernariato alla Permanente", corredata di fotografia, dal seguente tenore: "In relazione a quanto affermato nell'articolo pubblicato a pag. 11 del supplemento Vivimilano in data 5-4-2000, in ordine alla presenza nell'esposizione The Milano international show che si terrà presso il Palazzo della Permanente tra l'8 e il 16-1-2000 di articoli di modernariato ed oggetti quasi nuovi, si precisa che la manifestazione espone unicamente opere ed oggetti ai primi del '900 e che non vengono categoricamente esposti oggetti di modernariato o quasi nuovi”. La chiesta rettifica veniva pubblicata solo nel successivo numero del supplemento Vivimilano, in edicola regolarmente il 12-4-2000, con il seguente testo: "Contrariamente a quanto è stato scritto, The Milano international show presenta solo oggetti di antiquariato e non di modernariato né di quasi nuovo come invece erroneamente riportato sulla scorso di Vivimilano. La manifestazione. ospitata alla Permanente, prosegue fino al 16-4-2000". Nonostante ciò, senza attendere la diffusione di quest'ultimo supplemento Vivimilano, la Artmedia International s.r.l. notificava al De TO, in detta qualità, nonché alla RC.S. Editori s.p.a., editrice di entrambi i periodici in questione, ricorso ex art. 700 c.p.c., datato 11-4-2000, per sentir ordinare con decreto o, previa audizione delle parti interessate, la rettifica in questione o sul Corriere della Sera o, in subordine sul Vivimilano. Costituitosi il De TO, che chiedeva dichiararsi comunque cessata la materia del contendere a seguito dell'avvenuta pubblicazione di detta rettifica, l'adito Tribunale di Milano, in persona del G.I. respingeva il ricorso con provvedimento del 13-4-2000, sostenendo, tra l'altro, preso atto della pubblicazione della rettifica, l'inutilità di ripetere quest'ultima con ulteriore pubblicazione che andava a ricadere in data successiva alla chiusura della mostra. Proponeva reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. la Artmedia International contestando l'asserita natura autonoma del supplemento Vivimilano rispetto al quotidiano Corriere della Sera nonché l'affermata inutilità di un'ulteriore rettifica e, l'adito Tribunale di Milano, costituitosi il De TO, con il provvedimento in esame in data 18-5-2000, in parziale accoglimento del reclamo, disponeva a carico del De TO la pubblicazione del primo numero utile del periodico Vivimilano della rettifica quale trasmessa dalla reclamante con lettera datata 5-4-2000 "nella sua interezza e con caratteristiche grafiche e di impaginazione corrispondenti all'articolo oggetto della contestazione preceduta dall'avvertenza che di rettifica trattasi ai sensi dell'art. 8 della 1. n. 47/48. Ricorre per cassazione, con due motivi di ricorso, il De TO;
resiste con controricorso l'Artmedia International. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 112 c.p.c. laddove il Tribunale ha affermato che "il breve trafiletto comparso sulla pag. 41 del supplemento Vivimilano del 12-4- 2000 non ha costituito una forma di pubblicazione della richiesta di rettifica che possa ritenersi conforme al dettato dell'art. 3 della 1. n. 47/48 come modificato art. 42 della 1. n. 46/81", andando a valutare un profilo che non era stato in alcun modo prospettato alla sua cognizione con l'atto di reclamo. Ciò in quanto il ricorso ex art. 700 c.p.c. aveva ad oggetto l'omessa pubblicazione della rettifica e non la collocazione, la forma e la veste grafica della medesima. Si aggiunge che "il Tribunale, investito del gravame e chiamato perciò a rivalutare i soli profili ad esso devoluti dall'atto di impugnazione, avrebbe dovuto limitare la propria indagine alla natura autonoma o meno dell'inserto Vivimilano rispetto al quotidiano e alla sussistenza dei requisiti del fimus boni iuris e del periculum in mora, di quei requisiti cioè necessari per l'ottenimento di qualsivoglia forma di tutela cautelare. Con il secondo motivo, si deduce l'omessa o comunque insufficiente motivazione in ordine al profilo dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., in relazione alla pubblicazione di un'ulteriore e diversa rettifica oltre la data di chiusura della mostra. Il ricorso è inammissibile. Deve, infatti, preliminarmente rilevarsi che nella vicenda in esame si verte in tema di ricorso per cassazione avverso un provvedimento emesso dal Tribunale in sede di reclamo, ex art. 669 terdecies c.p.c., nei confronti di un provvedimento cautelare ex art. 700 c.p.c.. In proposito, è pienamente condivisibile il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte (Cass. n. 3155/2001; Cass. n. 6536/2002) secondo cui il controllo di legittimità dell'ordinanza avente natura cautelare, emessa, a seguito della relativa procedura, dal giudice in sede di reclamo, è priva del carattere di definitività richiesto per legittimare il ricorso straordinario ex art. 111 c.p.c.. Tra l'altro, indipendentemente dalla questione relativa al collegamento tra l'art. 8 della 1. n. 47/48 in tema di rettifica a mezzo stampa e la procedura ex art. 700 c.p.c (collegamento che comunque ha un esplicito riferimento in detta norma della legge sulla stampa), nella fattispecie in questione è di tutta evidenza che il contenzioso in esame sorge proprio in virtù di un'istanza avente ad oggetto la richiesta di un provvedimento di urgenza di natura cautelare comportante, dapprima, come avvenuto, la decisione, in fase sommaria, sulla fondatezza della stessa in virtù dei requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora, ed, in seguito, la fase cd. a cognizione piena, non espletatasi nella vicenda in esame. Va, infine, rilevato come non possano sussistere dubbi in ordine ai caratteri di provvisorietà e non decisorietà del provvedimento sul reclamo in quanto quest'ultimo (come evidenziato da questa Corte in varie promince, tra cui, Cass. n. 2942/99) perde la sua efficacia se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio fissato dalla legge oppure se si estingue successivamente al suo inizio, oppure, ancora, se con sentenza è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso, e ciò ex art. 669 novies, primo e terzo comma, c.p.c.. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Curte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente alle spese della presente fase che liquida in € 2.100, 00, oltre accessori come per legge, ed € 150,00 per spese. In Roma, il 9-1-2003 11 Presidente [,'estensore ht Yes. IL CANCELLIERE CORTE CIC Domenico Matka leyf Prima Depositate il 26 MBR.2003 IL CANGEL