Sentenza 12 dicembre 2007
Massime • 1
In tema di infortuni sul lavoro, la regola cautelare dettata dall'art. 75 del d.P.R. n. 547 del 1955, relativa all'obbligo di dotare di schermi o altra protezione le macchine che durante il funzionamento possono proiettare materiale pericoloso, è intesa a indicare al garante per la sicurezza del luogo di lavoro la necessità di provvedere al fine di ridurre al minimo i rischi per il lavoratore. Non è pertanto consentito al datore di lavoro sottovalutare tale rischio sulla base di una considerazione empirica circa la bassa probabilità dell'evento. (Nella fattispecie la macchina molatrice del vetro aveva prodotto una esplosione di frammenti durante la lavorazione di una bottiglia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/12/2007, n. 3477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3477 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Luigi - Presidente - del 12/12/2007
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 1815
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 29452/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
dal difensore di DI BE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 5 maggio 2005 dalla Corte di appello di Firenze;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale dott. GALASSO Aurelio, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Firenze confermava la condanna (alla pena di giorni venti di reclusione, sostituita, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 53 con la multa di Euro 760,00) di BE DI per il reato di lesioni personali colpose commesso, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, segnatamente del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 75 (circostanza aggravante ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute circostanze attenuanti generiche), in danno di ON DI AT in Colle Val d'Elsa il 30 novembre 2000.
1.1. Secondo la prospettazione accusatoria ON DI AT, operaio dipendente della S.p.A. CA (della quale DI era il responsabile sicurezza), stava, nella sua qualità di addetto ad una macchina alesatrice, mettendo una bottiglia in posizione capovolta nel dispositivo di alesaggio quando, a lavorazione iniziata, la bottiglia, sotto la pressione del tampone azionato dal lavoratore stesso mediante un pedale, si rompeva, proiettando alcune schegge di vetro che lo colpivano al dito mignolo della mano sinistra, procurandogli una lesione del tendine estensore.
1.2. 1 giudici di appello mostravano di condividere interamente le valutazioni compiute dal primo giudice.
Ritenevano, in particolare:
- che fosse stata raggiunta la prova del fatto che l'infortunio si era verificato "in costanza dell'espletamento dell'attività lavorativa cui il DI AT era addetto";
- che fosse stato altresì dimostrato che la macchina alesatrice era di per se pericolosa in quanto priva di schermo protettivo idoneo ad impedire che schegge di vetro si proiettassero, dalla bottiglia in lavorazione, verso l'operatore;
- che detta intrinseca pericolosità avrebbe dovuto essere eliminata proprio dall'imputato, il quale era stato delegato dal datore di lavoro alla sicurezza;
- che la circostanza che il DI AT non avesse indossato i guanti al momento del fatto era comunque irrilevante perché, in ogni caso, avrebbe prima dovuto essere installata la barriera protettiva;
- che, tra l'altro, l'eventuale uso dei guanti non avrebbe scongiurato l'evento perché "nessuno, nell'ambiente di lavoro del DI AT, ne aveva preteso l'utilizzo";
- che, comunque, era onere dell'imputato controllare e verificare (oltre che imporre) il concreto utilizzo da parte del lavoratore dei presidi antinfortunistici messi a disposizione (nella specie, dei guanti protettivi).
Rilevava in proposito la Corte di merito che non può essere esonerato da responsabilità il datore di lavoro, o chi ne fa le veci in materia di sicurezza, che non imponga e controlli che il dipendente si avvalga dei presidi postigli a disposizione;
ne' può ritenersi sufficiente che costoro si procurino i presidi antinfortunistici richiesti dalla legge e li mettano a disposizione dei lavoratori, ma non si preoccupino di verificare che essi vengano concretamente utilizzati.
I giudici di appello osservavano, inoltre, che i guanti in questione erano "di mero tessuto", idonei, pertanto, ad evitare che il lavoratore si potesse accidentalmente ferire per il contatto con superfici taglienti, ma del tutto inadatti a proteggerlo da schegge "lanciate con forza da una bottiglia esplosa".
Non poteva trascurarsi, poi, che la scheggia avrebbe potuto colpire anche parti del corpo diverse dalla mano;
anzi proprio il gesto compiuto dal DI AT, che si era istintivamente portato la mano a copertura del ventre, aveva impedito che il pezzo di vetro attingesse altre più delicate parti del corpo.
Soltanto lo schermo protettivo, dunque, avrebbe potuto rappresentare "un valido baluardo al rischio di una proiezione accidentale di oggetti acuminati".
Nè poteva condividersi - secondo la Corte di merito - l'affermazione secondo cui l'imputato non avrebbe dovuto essere ritenuto responsabile del fatto in quanto la valutazione dei rischi effettuata a norma del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 aveva individuato, con riguardo alla macchina alesatrice, la possibilità del taglio, non quello del lancio accidentale di schegge.
Non può - precisavano i giudici di appello - essere invocata a discolpa un'erronea valutazione di rischio, recte una sua sottovalutazione, proprio da parte di chi, in quanto responsabile della sicurezza, era tenuto a verificare in concreto quali fossero i rischi effettivi ricollegabili all'uso della macchina. Nè può trascurarsi che presso quel reparto moleria si verificava una rottura di bottiglia ogni tre o quattro giorni sicché il rischio di proiezione di schegge vitree era tutt'altro che imprevedibile. A tale proposito doveva tenersi conto altresì del fatto che l'alesaggio non era automatico, ma dipendeva dall'operatore che poteva, pertanto, anche sbagliare nell'imprimere velocità ai tamponi, così aumentando lo stress del materiale ed il pericolo di una rottura.
2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato per mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione ed erronea applicazione degli artt. 40 e 41 c.p.: non sussisterebbe - secondo il ricorrente - rapporto di causalità tra la condotta omissiva ipotizzata e l'evento di danno.
La Corte di merito non avrebbe considerato l'interferenza di fattori alternativi, quale appunto il mancato utilizzo dei guanti da parte del lavoratore.
In altre parole, l'evento sarebbe stato conseguenza di detta negligenza attribuibile al lavoratore.
E, in ogni caso, la Corte di appello avrebbe dovuto verificare se il dispositivo di protezione individuale previsto, cioè i guanti protettivi antitaglio, sarebbe stato, se utilizzato, idoneo ad impedire l'evento lesivo.
Dall'istruttoria dibattimentale, invece, non era emerso, con la necessaria certezza, che l'utilizzo dei guanti non avrebbe impedito l'evento (anzi il testimone NI, ufficiale di polizia giudiziaria, aveva dichiarato che l'evento avrebbe potuto in tal caso "anche non verificarsi").
In sostanza, l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza probatoria, quindi il ragionevole dubbio in ordine ai fatti causativi dell'evento, avrebbero imposto un esito assolutorio. I giudici di appello avevano, invece, concentrato l'attenzione soltanto sull'inosservanza della regola cautelare (il non avere dotato la macchina di schermi di chiusura), trascurando la spiegazione causale.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole della violazione e dell'erronea applicazione dell'art. 43 c.p.. Ritiene il ricorrente che non sia condivisibile l'affermazione secondo cui l'imputato non avrebbe osservato le prescrizioni del citato D.P.R. n. 547 del 1955, art. 75, omettendo di dotare la macchina alesatrice di schermo idoneo ad impedire che il lavoratore fosse raggiunto da frammenti generati dalla rottura di una bottiglia in lavorazione.
L'art. 75 prevede, invero, che le macchine, che durante il funzionamento possono dar luogo a proiezioni di materiali o particelle di qualsiasi natura o dimensione, devono, per quanto possibile, essere provviste di chiusura, schermi, o altri mezzi di intercettazione atti ad evitare che i lavoratori siano colpiti. L'obbligo nascente da detta disposizione, consistente nel dotare di schermi o di strumenti di chiusura le macchine di lavoro, opererebbe esclusivamente nel caso in cui, durante la lavorazione, sia prevedibile la proiezione di materiali o particene che possano raggiungere l'operatore.
Orbene, la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori compiuta ai sensi del citato D.Lgs. n. 626 del 1994, art.4 non aveva individuato quale rischio specifico derivante dall'utilizzo della macchina alesatrice la proiezione di frammenti di bottiglia verso l'operatore.
Il rischio specifico era stato individuato nel taglio e non nella possibile proiezione di frammenti.
La proiezione delle particene verso l'operatore non era in alcun modo prevedibile considerato che, in base ad un calcolo statistico operato sulla macchina, legato al numero di bottiglie lavorate durante una giornata (4 o 5 al minuto) ed alla frequenza di rottura delle stesse ("una ogni 3 o 4 giorni, quindi ogni 5040") era stato rilevato che i frammenti di quelle spezzate non fuoriuscivano dallo spazio di lavoro e non raggiungevano comunque l'operatore.
In altri termini, in caso di rottura non era in alcun modo prevedibile che si verificasse un'esplosione della bottiglia con fuoriuscita, dallo spazio operativo della macchina, di particene in direzione del lavoratore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
3.1. In ordine logico va, anzi tutto, esaminato il secondo motivo di ricorso con il quale si contesta l'affermata violazione di regole cautelari.
Sostiene il ricorrente che i giudici di merito gli avrebbero erroneamente rimproverato l'inosservanza del D.P.R. n. 547 del 1955, menzionato art. 75.
Non era prevedibile - a suo dire - che il funzionamento della macchina avrebbe determinato l'esplosione della bottiglia con lancio di schegge vitree idoneo a colpire il lavoratore.
Il motivo è infondato.
Premesso che struttura e scopo della regola cautelare di cui all'art. 75 sono caratterizzati dalla sicura evitabilità dell'evento dannoso prevedibile, la prospettata violazione di legge non sussiste. La disposizione menzionata stabilisce, invero, che le macchine, che durante il funzionamento possono dare luogo a proiezione di materiali di qualsiasi natura o dimensione, devono, per quanto possibile, essere provviste di schermi o altri mezzi di intercettazione atti ad evitare che i lavoratori siano colpiti.
E considerato che era concretamente possibile munire la macchina dello schermo protettivo, è agevole desumere l'avvenuta violazione della regola da parte dell'imputato.
L'evento avrebbe potuto, pertanto, essere evitato mediante l'osservanza, in concreto esigibile, della regola. Correttamente la Corte di merito ha affrontato il problema della concreta prevedibilità dell'evento, sia facendo riferimento al fatto che la macchina fosse azionata dal piede dello stesso lavoratore e potesse, pertanto, bastare una diversa pressione per accrescerne la pericolosità, sia ricordando che, come lo stesso ricorrente ha ammesso, esisteva in azienda "esperienza" in tema di rottura di bottiglie.
Nè il ricorrente può improntare le proprie difese sul fatto che un'esplosione come quella non si fosse mai prima verificata e sul rilievo che "non era stato individuato quale rischio specifico derivante dall'utilizzo di quella macchina alesatrice la possibile proiezione di frammenti di bottiglia verso l'operatore". Da un lato, invero, come già si è detto, l'art. 75 indica al datore di lavoro la regola di diligenza da osservare, regola tale da azzerare o comunque ridurre ai minimi termini il rischio per l'integrità fisica del lavoratore;
dall'altro, una lacunosa rilevazione o un'errata valutazione del rischio non può certo trasformarsi in un elemento di difesa e, ancor meno, di esonero dalla responsabilità, perché in tal modo sarebbero vanificati gli obiettivi che l'istituto si prefigge.
E, nel caso in esame, è agevole osservare come la concreta situazione non fosse stata adeguatamente analizzata con particolare riguardo alla ricerca dei possibili fattori di rischio e dei prevedibili sviluppi, pericolosi o dannosi.
Proprio tale errata valutazione dei rischi sembra porsi come movente dell'inosservanza della regola cautelare più volte citata e dell'omessa predisposizione delle misure dirette a fronteggiare i rischi.
È mancata in sostanza da parte del datore di lavoro un'adeguata ricognizione delle regole cautelari il cui rispetto sarebbe stato necessario per tutelare l'incolumità del lavoratore. E non può il ricorrente pretendere che l'erronea valutazione del rischio, incida, in termini per lui favorevoli, sul contenuto della regola cautelare.
Vale semmai il concetto diametralmente opposto: è cioè la valutazione del rischio che può ritenersi erronea proprio nella parte in cui si discosta dal preesistente giudizio di prevedibilità ed evitabilità cristallizzato nella regola cautelare. E, in ogni caso, nel contesto delle operazioni di valutazione dei rischi (che tengano conto delle peculiarità del caso concreto) è possibile che il datore di lavoro "prudente ed accorto" percepisca la necessità di ricorrere ad accorgimenti per così dire "atipici", in aggiunta a quelli "codificati", sulla base di un autonomo giudizio di prevedibilità ed evitabilità che suggerisce una particolare regola comportamentale.
In casi del genere, è lo stesso "garante" (datore di lavoro) ad avere, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 4 il compito di "mettere per iscritto" la regola cautelare, la cui trasgressione può fondare una responsabilità colposa: essa infatti deve (o quantomeno dovrebbe) essere ricavabile dal documento contenente la relazione circa la valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure conseguenti.
3.2. Anche il primo motivo del ricorso è infondato.
Nessuna violazione delle norme che disciplinano il rapporto di causalità può essere addebitata alla Corte di merito. Sul punto la giustificazione della decisione è rigorosa. La Corte ha, invero, da un lato accertato che l'evento si sarebbe comunque verificato anche se il lavoratore avesse fatto uso dei guanti ricevuti in dotazione;
dall'altro, i giudici di appello hanno chiarito che l'evento era comunque diretta conseguenza di altre gravi omissioni imputabili al datore di lavoro.
Questi, invero, non soltanto non aveva fornito al lavoratore guanti idonei ad evitare oltre al rischio di tagli anche quello derivante dalla proiezione di schegge vitree, ma - come già si è avuto modo di dire -non aveva dotato la macchina di idoneo schermo protettivo (e, in proposito, va rammentato che le schegge erano dirette al ventre del lavoratore che si era istintivamente riparato con una mano). L'adempimento delle regole anzidette avrebbe eliminato il pericolo;
l'evento non si sarebbe, cioè, verificato. Si tratta di valutazioni corrette e logiche.
Nella vicenda in esame risaltano effettivamente violazioni e carenze sotto il profilo della sicurezza, tali da far apparire evidente la sussistenza del rapporto di causalità tra condotta ed evento e la sicura - o pressoché sicura - evitabilità dell'evento medesimo in caso di osservanza delle prescrizioni dettate dalla normativa antinfortunistica. Destituita di qualsiasi fondamento è, poi, l'affermazione secondo cui l'evento andrebbe ricondotto al negligente comportamento del lavoratore (segnatamente al mancato uso dei guanti).
Ferme restando le già svolte considerazioni in ordine all'inadeguatezza di quei guanti, la responsabilità del datore di lavoro viene meno soltanto quando la condotta del lavoratore risulti in qualche modo "abnorme", anormale, esorbitante dal processo lavorativo, nonché quando questi non si sia attenuto a specifiche, precise disposizioni antinfortunistiche.
Ma si tratta di situazioni che nulla hanno a che vedere con il caso in esame in cui il lavoratore stava dedicandosi alle normali operazioni produttive.
Nell'impostazione giurisprudenziale consolidata (cfr. ex plurimis Cass. 4 19 aprile 2007, Scanu, RV 237007), la condotta del lavoratore, perché giunga ad interrompere il nesso causale (tra condotta colposa del datore di lavoro o chi per esso, ed evento lesivo) e ad escludere, in definitiva, la responsabilità del garante, deve configurarsi come un fatto assolutamente eccezionale, del tutto al di fuori della normale prevedibilità.
Soltanto la condotta abnorme, nel senso anzidetto, del lavoratore assurge a "causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento" ai sensi dell'art. 41 c.p., comma 2. Il fattore interruttivo del nesso causale deve, insomma, avere natura eccezionale, risultare già in astratto difficilmente prevedibile e, in concreto, anche del tutto imprevedibile.
E nel caso in esame la condotta tenuta dal lavoratore non era certamente ne' eccezionale, ne' abnorme nel senso anzidetto.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2008