Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2004, n. 24237
CASS
Sentenza 11 maggio 2004

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In tema di misure cautelari disposte da giudice incompetente e con riguardo al requisito dell'urgenza previsto dall'art. 291, comma secondo, cod.proc.pen., pur dovendosi ritenere che difficilmente un'esigenza cautelare possa risultare non urgente, tuttavia, qualora si manifesti rilevante l'interrogativo circa l'effettiva esistenza di detto requisito e l'incompetenza sia dichiarata dallo stesso giudice che adotta la misura, il provvedimento cautelare dovrà essere motivato anche con riferimento all'urgenza; nel caso, invece, che l'incompetenza sia rilevata dal giudice dell'impugnazione,dovrà essere questo a verificare la sussistenza dell'urgenza, basandosi sui dati processuali, ove si tratti di impugnazione di merito, ovvero su quanto implicitamente desumibile, in via esclusiva, dalla motivazione del provvedimento impugnato, ove si tratti di impugnazione in sede di legittimità.

Il disposto di cui all'art. 291, comma secondo, cod.proc.pen., secondo cui il giudice richiesto dell'applicazione di una misura cautelare personale, qualora accerti l'urgenza di soddisfare un'esigenza cautelare, deve disporre detta misura, pur dichiarando la propria incompetenza, trova applicazione con riguardo a qualsiasi dichiarazione di incompetenza, ivi compresa, quindi, anche quella pronunciata in favore del tribunale per i minorenni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2004, n. 24237
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24237
    Data del deposito : 11 maggio 2004

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