Sentenza 28 maggio 2004
Massime • 1
Non è impugnabile il provvedimento col quale, accolta la dichiarazione di astensione o ricusazione, si individuino gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenuto o ricusato, idonei a conservare efficacia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/05/2004, n. 25724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25724 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE CHIARA Francesco - Presidente - del 28/05/2004
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - N. 00818
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 047760/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CO AN N. IL 26/06/1972;
avverso ORDINANZA del 31/10/2003 CORTE APPELLO di SALERNO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MACCHIA ALBERTO;
lette le conclusioni del P.G.;
OSSERVA
La Corte di appello di Salerno, nell'accogliere la dichiarazione di ricusazione proposta da CO RO nei confronti di alcuni magistrati componenti il collegio giudicante in relazione al procedimento in corso a suo carico, ha dichiarato la piena efficacia della attività istruttoria già svolta da quel collegio, a norma dell'art. 42, comma 2^, cod proc. pen. In relazione a tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione il CO, deducendo vizio di motivazione.
Il ricorso è inammissibile in quanto proposto in relazione a provvedimento non impugnabile. Ciò in forza del principio di tassatività e tipicità dei casi e dei mezzi di impugnazione, di cui all'art. 568, comma 1^, cod. proc. pen., in virtù del quale si devono ritenere non impugnabili tutti quei provvedimenti per i quali, come nella specie, non sia prevista la possibilità di attivare uno specifico gravame. Va d'altra parte osservato che - come emerge dalla Relazione al codice di rito - i rilievi della Commissione parlamentare, secondo i quali la previsione qui in discorso avrebbe assegnato una discrezionalità troppo ampia al giudice della astensione o della ricusazione, non furono condivisi dal Governo, in quanto si osservò che, nella applicazione della identica disposizione contenuta nell'art. 70, secondo comma, dell'abrogato codice, la giurisprudenza aveva evidenziato che scopo dell'ampio potere discrezionale conferito al giudice nel vagliare l'attività precedentemente compiuta dal giudice astenutosi o ricusato, è quella di consentirgli di verificare, "con apprezzamento insindacabile", se, nonostante la astensione o la riconosciuta carenza di imparzialità del giudice ricusato, vi fossero in concreto atti che, non risultando in alcun modo influenzati dalle situazioni descritte negli artt. 36 e 37 cod. proc. pen., non perdessero il loro valore processuale. Tanto più che, una siffatta competenza, per così dire interinalmente conferita all'organo della ricusazione, non varrebbe certo a frustrare la competenza esclusiva del collegio giudicante a statuire in merito alla loro utilizzabilità effettiva, ai fini del decidere, sulla scorta d quanto previsto dall'art. 511 cod. proc. pen., in relazione all'art. 525 dello stesso codice (v., in tal senso, Cass., Sez. 1^, 16 aprile 1997, Zuccotti). La scelta, dunque, del legislatore di sottrarre quella decisione ad un sub provvedimento incidentale di gravame, si rivela, pertanto, del tutto coerente con il sistema e con la stessa natura dichiarativa del provvedimento stesso.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in euro seicento, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro seicento alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2004