Sentenza 1 aprile 2003
Massime • 2
In tema di chiamata in causa del terzo ed in ipotesi di garanzia impropria, la domanda proposta nei confronti del terzo si basa su un titolo diverso ed indipendente da quello su cui si fondava la domanda principale ed introduce pertanto una causa scindibile, sottratta in sede di impugnazione alla disciplina della integrazione obbligatoria del contraddittorio di cui all'art. 331 cod. proc. civ. e regolata invece dall'art. 332 cod. proc. civ.. In tal caso, la sentenza resa dal giudice di appello che abbia omesso di disporre la integrazione del contraddittorio in cause scindibili può essere cassata soltanto se, al momento in cui la S.C. è chiamata a decidere, non siano ancora decorsi i termini per l'appello restando, in caso contrario, la violazione priva di ogni effetto.
In tema di vizi della cosa nella compravendita (come nel contratto d'opera o di appalto) ed al fine d'integrare l'ipotesi del riconoscimento ex art. 1495, secondo comma, cod. civ., ad opera del venditore (o prestatore) - che esonera la controparte dall'obbligo di denunzia entro i prescritti termini - non è sufficiente la mera conoscenza (o possibilità di conoscenza) del vizio, in quanto detto riconoscimento, se non implica una manifestazione di volontà, costituisce pur sempre una manifestazione di verità o di scienza relativa alla sussistenza di un fatto produttivo di conseguenze giuridiche negative per il dichiarante. Tale manifestazione, peraltro, non essendo soggetta a forme particolari, può essere desunta sia da qualsivoglia espressione linguistica, purché univoca e convincente, sia da "facta concludentia", senza necessità che ad essa si accompagni l'ammissione del vizio o della responsabilità o l'assunzione di obblighi.
Commentari • 2
- 1. Impegno del venditore di eliminare i vizi e novazioneAccesso limitatoDario Colasanti · https://www.altalex.com/ · 6 febbraio 2007
- 2. Impegno del venditore ad eliminare i vizi della cosa consegnata e novazioneAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 15 luglio 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/04/2003, n. 4893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4893 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - rel. Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN IS TA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA GIULIANA 9, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA LIMARDI, difesa dall'avvocato MARCO COCCHI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IN OR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA UGO DE CAROLIS 100, presso lo studio dell'avvocato ALFONSO RICCIONI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 383/99 del Tribunale di AREZZO, depositata il 17/05/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO;
udito l'Avvocato RICCIONI Alfonso, difensore della resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 22.10.1997 LE RG premesso di essere proprietaria di una collezione di terracotte invetriate di notevole pregio e valore poiché attribuite al pittore GI ER;
che due dei piatti appartenenti alla collezione si erano rotti e che ella si era rivolta per il restauro all'antiquaria cortonese NA SA AR che li aveva restituiti nel gennaio del 1996;
che l'esponente in data 30.9.96 aveva fatto istanza al Presidente del Tribunale di accertamento tecnico preventivo volto a verificare l'autenticità dei piatti restaurati, risultando essi talmente diversi nella decorazione da far supporre una loro contraffazione;
che dall'esperita indagine era risultato che il restauro era stato effettuato in maniera grossolana a maldestra.
La LE, pertanto, citava innanzi al giudice di Pace di Cortona la NA chiedendone la condanna al pagamento della somma di L. 4.154.000, oltre interessi e rivalutazione a titolo di risarcimento danni ed, in parte, per il recupero della spese sopportate per il procedimento conservativo.
La convenuta preliminarmente eccepiva la decadenza e la prescrizione dell'azione di garanzia e, su autorizzazione del giudice, chiamava in causa RA RI che aveva materialmente provveduto alla riparazione, per essere da costei sollevata dalle conseguenza della pretesa dell'attrice. Il giudice adito respingeva la domanda. Sull'appello della LE, il Tribunale di Arezzo, con sentenza del 22 aprile - 17 maggio 1999 accoglieva in parte la domanda e condannava la NA al pagamento in favore dell'attrice della somma di L. 800.000 oltre interessi.
Osservava il Tribunale:
a) che nella specie non era necessaria la integrazione del contraddittorio in appello nei confronti della RA, chiamata in garanzia impropria, potendo la stessa essere chiamata ad integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 332 c.p.c. ove i termini della impugnazione non fossero come nella specie scaduti;
b) che non operava la decadenza di cui all'art. 2226 e. 2 c.c. per il fatto che alla LE al momento della loro restituzione i piatti apparvero sostituiti ed ella chiese l'accertamento giudiziale della loro autenticità, così prospettando un diverso e più grave inadempimento che, in analogia alle regole previste nella vendita per la consegna dell'aliud pro alio, rendeva applicabile la tutela generale della risoluzione per inadempimento soggetta alla relativa prescrizione;
c) che il prestatore d'opera assume oltre all'impegno di effettuare l'opera richiesta dal committente anche quello di restituire la stessa cosa ricevuta e che la disciplina prevista dall'art. 2226 c.c. è valida per il difetto nella esecuzione dell'opera ma non per l'ipotesi di mancata restituzione della eadem res;
d) che la denunzia del vizio non era nella specie dovuta ne' il termine di essa decorreva dalla consegna della relazione di consulenza (data di conoscenza del vizio) in quanto il procedimento di accertamento tecnico preventivo si era svolto con la attiva partecipazione della NA la quale, al pari della LE, aveva in quella sede avuto "cognizione del vizio dell'opera" il che esentava l'attrice dalla denunzia essendo la controparte già a conoscenza o in grado di conoscere l'esito della indagine tecnica;
e) che la prescrizione era stata interrotta dal deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo e fino al deposito della relazione, avvenuta nella specie il 5.3.1997, con notifica della citazione il 22.10.1997;
f) che nel merito la domanda era fondata ed andava accolta nei limiti di giustizia.
Avverso questa sentenza ricorre per cassazione NA SA TT con tre motivi.
Resiste con controricorso LE RG.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c, sul presupposto che nella specie, "al momento della decisione sull'impugnazione", non erano decorsi ancora i termini per impugnare e che la RA, autrice materiale del restauro, aveva assunto la veste di litisconsorte necessaria, il che rendeva applicabile l'art. 331 c.p.c.. Nel secondo motivo si deduce vizio di extrapetizione, avendo il giudice di appello, nel decidere le eccezioni di decadenza e prescrizione, prospettato i fatti in modo diverso da quello allegato dalle parti applicando istituti giuridici non invocati dalle stesse. I piatti erano stati consegnati alla committente nel gennaio 1997 mentre la citazione per risarcimento era stata notificata il 22.10.1977; il termine di prescrizione non poteva essere interrotto dall'accertamento tecnico che era stato proposto dalla LE per uno scopo differente da quello poi azionato e la LE era decaduta dal termine di otto giorni per la denunzia dei vizi decorrenti dal momento del deposito della perizia avvenuto il 5.3.1997 mentre la lettera di contestazione era datata il 14 aprile 1997 ed era giunta a destinazione ancora dopo;
la "conoscenza" che la NA avrebbe avuto, o dovuto avere, dei vizi durante la procedura di accertamento tecnico preventivo non implicava il riconoscimento dei vizi che dispensava dalla denunzia tempestiva di essi che doveva, peraltro, essere fatta alla RA o, almeno, anche a costei.
Nel terzo motivo si denunzia insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. in relazione alla prova richiesta in primo grado e ribadita in appello sul fatto che i piatti attribuiti al ER non erano stati realizzati dallo steso ma su suo disegno : tale prova era influente sulla entità del risarcimento. Lamenta ancora la ricorrente che a torto erano state riconosciute alla controparte le spese per l'accertamento tecnico preventivo, promosso per un scopo diverso da quello per cui era stato poi chiesto il risarcimento, giudizio autonomo rispetto a quello cui era inerente la procedura cautelare.
Il ricorso non merita accoglimento.
È pregiudiziale l'esame dell'eccezione di difetto di contraddittorio nel confronti delle RA RI, materiale esecutrice dell'opera di restauro che era oggetto del contratto intervenuto tra la LE e la NA.
L'eccezione è infondata.
Il Tribunale ha correttamente inquadrato nell'ambito della garanzia impropria la chiamata in causa della RA, essendo la stessa basata su un titolo diverso ed indipendente da quello su cui si fondava la domanda principale, con la conseguenza che , secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte (ex multis: Cass. SS.UU. n. 1142/2000;
Cass. 3858/83; Cass. 7045/88; Cass 6802/89), in tale ipotesi, la chiamata introduce una causa scindibile sottratta in sede di impugnazione alla disciplina della integrazione obbligatoria del contraddittorio di cui all'art. 331 c.p.c. mentre è possibile il ricorso all'art. 332 c.p.c. In tal caso la sentenza resa dal giudice di appello che ha omesso di disporre la integrazione del contraddittorio in cause scindibili può essere cassata soltanto se, al momento in cui la Corte di Cassazione è chiamata a decidere;
non siano ancora decorsi i termini per l'appello (Cass. n. 3858/83; n. 7045/88) restando, in caso contrario, la violazione priva di ogni effetto. Or non vi è dubbio che alla data odierna i termini per l'appello siano ampiamente decorsi.
Ciò premesso, assume ora carattere pregiudiziale, in relazione alle censure contenute nel secondo motivo, la questione delle decadenza della committente dal termine per denunziare i vizi dell'opera. A tal proposito il Tribunale - e la pronuncia, sul punto non è oggetto di censura - ha fatto decorrere il termine dalla data della consegna della relazione di consulenza tecnica (5 marzo 1997) costituente il momento della scoperta dei vizi stessi. Il giudice di appello, quindi, ha dato atto che la denuncia dei vizi era avvenuta il 14 aprile 1997 e, cioè, oltre il termine di giorni otto dalla scoperta, ma ha superato l'eccezione di decadenza (cfr. sent. pag. 6) ritenendo che questa era stata impedita dalla conoscenza che la parte aveva avuto dei vizi essendo stata partecipe, anche col ministero di un difensore, alla procedura di accertamento tecnico preventivo all'esito della quale i vizi erano emersi in tutta la loro evidenza.
Il Tribunale ha fatto, quindi, applicazione dell'art. 1495 c. c. dando rilievo ad una delle due circostanze ivi previste che esonerano l'acquirente (o il committente) dall'onere di denunzia e riferendosi, chiaramente, al riconoscimento del vizio cui ha equiparato la conoscenza (o, addirittura, la possibilità di conoscenza) che il venditore (prestatore d'opera) abbia del vizio denunziato in ritardo.
L'assunto decisorio del Tribunale non può essere condiviso. In tema di vizi della cosa nella compravendita (come nel contratto d'opera o di appalto) il contraente che vi è tenuto è esonerato dall'obbligo di denunziare all'altra parte i vizi della cosa nel caso in cui ricorrano la circostanze di cui all'art. 1495 c. 2 c.c. e, cioè il riconoscimento espresso del vizio o il suo occultamento. E ad integrare la ipotesi del riconoscimento non è sufficiente la mera conoscenza del vizio (e men che meno la possibilità di conoscenza). Detto riconoscimento, se non implica una manifestazione di volontà costituisce pur sempre una manifestazione di verità o di scienza (Cass. 15.10.1968 n. 3307; Cass.
8.9.96 n. 5460) relativa alla sussistenza di un fatto produttivo di conseguenze giuridiche negative per il dichiarante, che, non essendo soggetta a forme particolari, può essere desunta sia da qualsivoglia espressione linguistica purché univoca e convincente (Cass. 20.5.1997 n. 4464) sia da facta concludentia che denotino inequivocabilmente il riconoscimento da parte del venditore (prestatore) di una situazione di fatto integrante il vizio ed alla quale la controparte riconnette la mancata o insufficiente realizzazione del suo interesse contrattuale positivo, non essendo, peraltro, necessario ne' che il riconoscente ammetta come vizio il fatto riconosciuto ne' che ammetta responsabilità o si assuma obblighi.
Certo è che, al fine di dispensare il compratore (committente) dall'onere della tempestiva denunzia , occorre qualcosa in più della semplice conoscenza del vizio, poiché lo scopo della denunzia prevista dall'art. 1495 (2226) c.c. non è solo quello di far conoscere al venditore (prestatore d'opera) (che eventualmente già lo conosca) il vizio ma anche quello di evitare il prolungarsi di una situazione di incertezza sull'esito del contratto e di far sì che l'accertamento dell'esistenza, della entità e delle cause dei vizi possa compiersi sollecitamente anche nell'interesse del venditore (prestatore)il quale potrebbe rivalersi su altri soggetti. La mera conoscenza non è equiparabile al riconoscimento per ragioni sia testuali che sistematiche.
L'esonero dalla denunzia è espressione del principio generale sancito nell'art. 2966 c.c. secondo il quale, in materia di diritti disponibili, la decadenza è impedita dal riconoscimento proveniente dalla parte contro la quale il diritto si deve far valere ed è certo che il riconoscimento del diritto altrui non è, in tal caso, attuato dalla semplice conoscenza che l'obbligato ne abbia. La conoscenza del vizio, inoltre, rileva, nel sistema specifico, sia al fine di rendere inoperante il patto di esonero dalla responsabilità ex art. 1490 c.c. sia al fine dell'esonero dalla denunzia ex art. 1495 c.c.: ma in entrambi i casi è necessario che la conoscenza si accompagni ad ulteriori elementi che, nel primo caso, sono il silenzio tenuto in mala fede e, nel secondo caso, l'occultamento. Ora è evidente che sia il tacere che l'occultare presuppongono la conoscenza di ciò che si tace o si occulta e che, quindi, la conoscenza dei vizi, da parte di colui contro il quale essi vanno fatti valere, da sola non ha rilievo se, proprio nella ipotesi di cui all'art. 1495 c.c. deve accompagnarsi all'occultamento.
E, del resto, il legislatore quando ha inteso dare rilievo alla mera conoscenza l'ha espressamente considerata, come nell'art. 1491 c.c., il che ulteriormente dimostra che i due termini conoscere e riconoscere non possono essere confusi, non solo perché linguisticamente non sono sinonimi ma perché, nella specifica materia in esame, essi non vengono adoperati dal legislatore indifferentemente.
Dalle considerazioni sin qui svolte consegue che, nel caso di specie, la denunzia dei vizi non poteva essere sostituita dalla mera conoscenza che ne ebbe il responsabile di essi e che la decadenza - a questo punto pacifica - della LE dalla tempestiva denunzia dei vizi stessi comportava il rigetto della domanda da lei proposta, come deciso correttamente dai giudice di primo grado. Deriva ancora che il terzo motivo di ricorso resta assorbito. Non essendo necessario compiere altri accertamenti di fatto, questa Corte, in accoglimento per quanto di ragione del secondo motivo di ricorso, può decidere sul merito della causa e pronunciare, nella specie, il rigetto dell'appello proposto dalla LE avverso la sentenza n. 7/98 del Giudice di Pace di Cortona del 16.2 - 25.3.1998. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio e di quello di appello.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il primo motivo;
accoglie per quanto di ragione il secondo, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta l'appello proposto da LE RG avverso la sentenza n. 7/98 del Giudice di pace Cortona e compensa le spese del presente giudizio e di quello di appello. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 dicembre 2002. Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2003