Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/1987, n. 7382
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Sentenza 16 marzo 1987

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Per la specifica qualificazione "mafiosa" dell'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., l'interprete è autorizzato a coordinare i vari elementi indiziari in una chiave di lettura che tenga conto delle nozioni socio-antropologiche e del particolare ambiente, culturale, geografico ed etnico in cui i fatti sono maturati: inoltre, in relazione a tale delitto, l'indizio (oltreché essere certo e trovare un preciso e concreto riscontro nella realtà, per cui, tra l'altro, non può essere affidato al "notorio") deve essere tale da consentire, attraverso un procedimento logico assolutamente rigoroso, la deduzione del fatto da provare.*

In tema di "riciclaggio del denaro, il termine "proveniente" contenuto nel contesto dell'art. 648 bis cod. pen., non è da intendersi nel suo significato letterale più stretto, bensì in un senso più lato, comprensivo di ogni ipotesi nella quale sia da riconoscersi la immanenza della provenienza del danaro da quei delitti, per la inidoneità dei precedenti sistemi usati a fargli perdere siffatto carattere. ( V mass n 173258).*

Il dettato normativo dell'art. 648 bis cod. pen. (che contiene la espressa previsione che, tra gli scopi che l'agente può avere di mira nella realizzazione della condotta vietata, sia da ricomprendersi anche quello di aiutare gli autori dei delitti specificamente indicati ad assicurarsi il profitto dei reati) induce ad escludere che l'elemento differenziale tra la fattispecie delittuosa di cui alla detta norma e quella di favoreggiamento reale di cui all'art. 379 cod. pen., consista sempre nel cosiddetto dolo specifico - presente nella prima e non anche nella seconda - giacché - almeno per una delle ipotesi previste dall'art. 648 bis cod. pen. - le due figure delittuose, considerate nelle loro fattispecie legali, corrispondono perfettamente in tutti i loro elementi costitutivi. In siffatta ipotesi il principio selettivo della specialità stabilito dall'art. 15 cod. pen. imporrà l'applicazione dell'art. 648 bis cod. pen. anziché dell'art. 379 cod. pen., dovendosi riconoscere che, nella struttura di quella norma, sono presenti, oltreché tutti gli elementi propri dell'altra, anche l'elemento specializzante del riferimento della condotta soltanto ad alcune figure delittuose.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/1987, n. 7382
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7382
    Data del deposito : 16 marzo 1987

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