Sentenza 16 marzo 1987
Massime • 3
Per la specifica qualificazione "mafiosa" dell'associazione di cui all'art. 416 bis cod. pen., l'interprete è autorizzato a coordinare i vari elementi indiziari in una chiave di lettura che tenga conto delle nozioni socio-antropologiche e del particolare ambiente, culturale, geografico ed etnico in cui i fatti sono maturati: inoltre, in relazione a tale delitto, l'indizio (oltreché essere certo e trovare un preciso e concreto riscontro nella realtà, per cui, tra l'altro, non può essere affidato al "notorio") deve essere tale da consentire, attraverso un procedimento logico assolutamente rigoroso, la deduzione del fatto da provare.*
In tema di "riciclaggio del denaro, il termine "proveniente" contenuto nel contesto dell'art. 648 bis cod. pen., non è da intendersi nel suo significato letterale più stretto, bensì in un senso più lato, comprensivo di ogni ipotesi nella quale sia da riconoscersi la immanenza della provenienza del danaro da quei delitti, per la inidoneità dei precedenti sistemi usati a fargli perdere siffatto carattere. ( V mass n 173258).*
Il dettato normativo dell'art. 648 bis cod. pen. (che contiene la espressa previsione che, tra gli scopi che l'agente può avere di mira nella realizzazione della condotta vietata, sia da ricomprendersi anche quello di aiutare gli autori dei delitti specificamente indicati ad assicurarsi il profitto dei reati) induce ad escludere che l'elemento differenziale tra la fattispecie delittuosa di cui alla detta norma e quella di favoreggiamento reale di cui all'art. 379 cod. pen., consista sempre nel cosiddetto dolo specifico - presente nella prima e non anche nella seconda - giacché - almeno per una delle ipotesi previste dall'art. 648 bis cod. pen. - le due figure delittuose, considerate nelle loro fattispecie legali, corrispondono perfettamente in tutti i loro elementi costitutivi. In siffatta ipotesi il principio selettivo della specialità stabilito dall'art. 15 cod. pen. imporrà l'applicazione dell'art. 648 bis cod. pen. anziché dell'art. 379 cod. pen., dovendosi riconoscere che, nella struttura di quella norma, sono presenti, oltreché tutti gli elementi propri dell'altra, anche l'elemento specializzante del riferimento della condotta soltanto ad alcune figure delittuose.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/1987, n. 7382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7382 |
| Data del deposito : | 16 marzo 1987 |
Testo completo
* 7382 ASSIM
M AL
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO del 16/3/87
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SENTENZA SEZIONE 1^ PENALE
N. 748Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Corrado CARNEVALE Presidente
Consigliere REGISTRO GENERALE 1. Dott. Vincenzo VALENTE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
->> N. 48446/86 Lucio DEL VECCHIO 2. >>>
Richiesta copia studio
TO PA dal Sig. Bo 3. >>>
->
BORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COME 2127per d igit 5 GEN. 2010
+. » GI NZ
Rifasciata copia studio бир IL CANCELLIERE ha pronunciato la seguente per diritti 1.24000 2 GIU, 1990 SENTENZA
IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da 1) OL IU;
2) AM
TI AN;
3) GI AN n. il 1943; 4)
PI IO;
5) IP NI;
6) GI
IO; 7) GI AN n. il 1954; 8) STRAN- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE GIO IU n. il 1955; 9) RG SE n. ir UFFICIO COPIE 1959; 10) RG IO%3B 11) FU AR;
12) LB
SE EN;
13) CA OC;
14) CO RN Rilasciata copia studio
15) CA AN;
16) AR TO;
17) FA EZ par diritti 8000 COMATA' NA;
18) FACOMATA' RI;
19) DE RT Rocco; 20) FRAMMARTINO Michele%; 21) DE CURTIS Luig 125 GIU, 1990 22) AM PA;
23) DE DO IP;
IL CANCELLIERE REGGIO CALABRIA 24) BA AN IO. della Corte di Appello di Palermo del avverso la sentenza
24/4/1986 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
-UFFICIO COPIE
Rilasciata copia studio SIG. MACRI
6000 per dirittiMAR 1993 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, IL CANCELLIERE
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. V. VALENTE
Mod 82
.1
A. Spinosi Roma CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
legale alAuloi Pulerwelli R 75000+8
1993- 11-5 M IL CANCELLIERE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Rilasciata copia studio al SIG. per dirittiMAG FOL 100%
IL CANCELLIERE
Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dr. Enzo Iannelli
che ha concluso per : 1) Annulli con rinvio per Car= ZZ OC, LI AN, IP NI,
LC RNto, TA IO %;B
2) annulla con rinvio nei confron- ti di PA e HE IN limitatamente alla non concessione delle attenuanti generiche, senza rinvio nei confronti di PA e HE IN per il delitto ex art. 416 bis rigetto nel resto;
3) annulla senza rinvio nei con- fronti di De CU Rocco e De CU UIi, sosti tuendo alla formula dubitativa la formula non aver commesso il fatto per il delitto 416 bis, rigetto nel resto%;B
4) annulle senza rinvio per ST IO AN 43/limitatamente all'aggravante 416 bis comma;
rigetto nel resto;
B
5) dichiar inammissibili i ricor-
S1 di STIO IO/52; STIO IU (55), Uditxxxixxdifensory STIO AN (54), LI
IU, GI IO e GI SE, con spese;
6) rigetta gli altri ricorsi:
Vattari, le due FA, De NI, PA,
SE, UD. 3 -
Con sentenza in data 10 magIO 1985, il
Tribunale di Locri, per la parte che ancora interes sa, dichiarava: GI SE (n. il 1959), Mam-
moliti AN, LI IU, IP Do-
menico, TA IO, STIO IO, STIO
AN (n.il 1943), STIO IU (n. il
1954), FA RI, FA NA e OT
TO responsabili del delitto di cui all'art. 416
bis C.P.; dichiarava, altresì, SE EN,
De CU UIi, De CU OC, De NI Fi-
lippo, IN HE, IN PA, UD
AR PA AN e LC RNto, respon-
sabili del delitto di cui all'art. 648 bis C.P. e condannava, ciascuno, a pena ritenuta di giustizia,
con le conseguenziali di legge;
assolveva per insufficienza di prove, dal delitto di cui all'art. 416 bis C.P. CarZZ OC, De 1
CU UIi, De NI IP, IN Mi-
chele, IN PA, UD AR, GI Anto-
nio (n.il 1962), GI SE (n. il 1948),
PA AN, STIO AN (n.il 1954)
e STIO IU (n. il 1955).
La Corte di Appello di RegIO Calabria, don sentenza in data 24 aprile 1986, decidendo sulla impugnazione proposta da quel P.M. e dagli imputati, 4
dichiarava CarZZ OC responsabile del delitto di cui all'art, 416 bis C.P., nonchè UD AR e
PA AN responsabili anche di tale reato;
escludeva nei confronti del CarZZ, di FA
RI e NI, di LI AN, di TA
IO, di IP NI, di STIO Giusep-
pe (n. Il 1954), di STIO AN (n. il 1943)
e di OT IO, la ricorrenza della circo=
stanza aggravante di cui al 2° comma dell'art. 416
bis C.P.;
assolveva per insufficienza di prove, dal reato lo ro ascritto, LI IU e GI SE
(n. il 1959), nonchè De NI IP dal de-
litto di cui all'art. 416 bis C.P. per non avere commesso il fatto;
dichiarava il De NI colpevole del reato ex art. 379 C.P., in tal senso modificando l'origina-
ria imputazione di cui all'art. 648 bis C.P.;
riduceva per tutti le pene irrogate con la sentenza impugnata e confermava questa, nel resto. Le imputazioni a carico ummenzionatidei Summen: scaturivano da rapporto giudiziario trasmesso da-
- secondo gli organi locali di polizia, nel quale quanto esposto in entrambe le sentenze di merito era delineata la consistenza dell'associazione per 5
delinquere di stampo mafioso facente capo ai tre fratelli LI, AN, IU e OC
quest'ultimo deceduto
- L i quali, dopo essersi sganciati dalla più ampia "cosca" denominata "La
MagIOre" e facente capo ai fratelli Nista, erano
cresciuti via, via, in prestiIO, fino a diventare i capi dell'omonima cosca, rafforzatasi notevolmente anche a seguito del matrimonio delle figlie di Mam-
moliti OC con STIO IU e IP Vin-
cenzo e della figlia di LI IU con
STIO AN, tutti esponenti della malavita locale.
Con detto rapporto si rendeva noto che il campo di azione dell'associazione si estendeva dai sequestri di persona, alle estorsioni, all'accapar-
ramento di lavori riguardanti la realizzazione di al opere pubbliche, riciclagIO del danaro proveniente ed, a comprova di tali comuni da attività illecite finalità criminose, erano allegati atti (rapporti giu-
diziari, sentenze, ordini di cattura ecc.) relativi a procedimenti penali per detti delitti, che vede-
vano imputati alcuni dei denunziati, nonchè documen-
tazione riguardante accertamenti svolti presso isti tuti bancari ed uffici postali della zona.
Tra i denunciati figuravano anche tali Fuda Carlo ed SE EN, i quali, con pre-
cedente rapporto giudiziario, erano stati denunzia-
ti perchè
- attraverso i controlli effettuati a mez-
zo delle apparecchiature elettroniche, a tal uopo,
predisposte - era risultato che avevano versato in banche delle quali erano correntisti, numerose ban conote facenti parte delle somme pagate per il ri-
lascio dei sequestrati IZ, AL, Barto-
lotti ed ES.
Con successivi rapporti, redatti a conclu- sione di ulteriori e più approfondite indagini di-
sposte dalla Procura della Repubblica di Locri,
si delineavano i legami che - particolarmente at-
traverso specifica attività di sostituzione di
ingenti somme di danaro di evidente illecita pro- venienza univano all'organizzazione criminosa:
OT TO e le sue due figlie, FA
NA (moglie del latitante TA , già denunziato con il precedente rapporto) e RI (moglie di Gior-
gi SEiano, pure egli già denunziato con il pre-
cedente rapporto), nonchè i fratelli OC e Luigi
De CU, indicati
- attraverso un cospicuo giro
- come legati al "clan" dei OT, a di assegni sua volta attratto nella cosca dei LI.
Nel corso dell'istruttoria erano svolti, 7
tra l'altro, approfonditi accertamenti bancari che, unitamente al contenuto di intercettazioni tele-
foniche ed alle risultanze di vari atti di acqui-
sizione probatoria, consentivano di evidenziare un ingente movimento di danaro effettuato per il tra-
mite di libretti al portatore ed assegni circolari,
- e richiesti o girati - i secondi accesi, i primi da persone svolgenti lecita attività commerciale
In particolare, era accertato che, in
prossimità delle date di pagamento di ingenti ri- scatti per sequestri diaspersona - alcuni dei quali vedevano coinvolte persone denunziate per apparte-
- erano stati acce- neneza all'associazione mafiosa si libretti al portatore con nomi di fantasia od erano stati eseguiti versamenti di assegni bancari recanti più girate, a volte anche a persone inesi- stenti da parte di De NI IP - titolare
di una grossa impresa commerciale di Bovalino
@
-
dei suoi dipendenti, PA AN_ e Bartolo
oltrechè da TA AR e da tale LC AN,
gestore di affari non ben chiariti in RNto
Casoria, nel napoletano
Nel giro degli assegni risultavano impli-
cati anche i fratelli HE e PA IN
(cugini dei fratelli De CU) e l'imprenditore Car 8 rozza Rocco già condannato, per riciclagIO di da-
to pagato per il rilascio naro proveniente dal riscat del sequestro Bortolotti. Nei confronti di quest'ultimo risultava anche che aveva assunto in appalto, dall'impresa
RO di Napoli che ne era diventata concessio- naria -, la qusi totalità dei lavori inerenti al
trasferimento dell'abitato di Caresi e che aveva com-
piuto tali lavori avvalendosi della impresa dei Mam+
moliti.
Avverso l'indicata sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per Cassazione gli im=
putati indicati in epigrafe.
STIO IU (n. il 1955), STIO
IO e GI SE non hanno presentato mo-
tivi; gli altri hanno, invece, dedotto i motivi che saranno in appresso esaminati.
Rileva, preliminarmente, questa Corte che devono essere dichiarati inammissibili i ricorsi di
STIO IU (n. il 1955), di STIO IO
e di GI SE, per non essere stati present tati motivi a loro sostegno.
Egualmente inammissibili sono da dichiarar-
i ricorsi proposti da LI IU, ST- si
IO AN (n. il 1954) e GI IO, in quan- 9
to i motivi di ricorso sono sottoscritti dal di-
fensore degli stessi, avv. Falfaro Sandro, che come risulta dalla certificazione allegata agli
- non è iscritto nello speciale albo di cui atti all'art. 529 c.p.p. e da altro avvocato (Muscoli),
che non ha difeso i ricorrenti nel giudizio di ap-
pello ed al quale non risulta conferito l'incarico di presentazione dei motivi.
Passando all'esame dei ricorsi ammissi-
bili, sembra opportuno premettere che i vari motivi dedotti, pur essendo stati esposti separatamente per ciascun ricorrente, saranno aggregati ad evi-
tare inutili ripetizioni in relazione alle que-
stioni di identico contenuto, o del tutto analoghe e che la trattazione degli stessi seguirà secondo un ordine di logica sistematica e non secondo la
collocazione fatta dai ricorrenti.
LI AN, STIO AN
(n. il 1943), TA IO, IP NI,
UD AR, CarZZ OC, PA AN,
OT TO, FA NA e FA RI
hanno tutti denunciato:
difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. - 10 -
omessa la individuazione di elementi probatori di sicura consistenza, dai quali potesse desumersi,
in modo certo ed inequivocabile, una loro parteci-
pazione nelle varie forme ritenute dai giudici di appello all'associazione criminosa di stampo
- mafioso e deducendo, ciascuno, particolari travisa-
menti di fatto ed omessa considerazione di circo-
stanze decisive alla formulazione del giudizio con-
clusivo.
Le doglianze, in quanto fondate, meritano accoglimento.
I giudici di appello, nel tracciare l'i-
ter logico attraverso il quale sono pervenuti al con-
"vincimento di responsabilità dei ricorrenti in esa-
me, in ordine al delitto sanzionato dall'art. 416
bis C.P., hanno esposto una premessa di carattere
generale circa gli elementi strutturali essenziali ai fini della individuazione di un'associazione di tipo mafioso, che si presenta in stretta aderenza con i principi interpretativi fissati dalla prevalente giurisprudenza di questa Suprema Corte;
quindi,
sempre in un contesto di generale visione dei fat-
ti, hanno individuato, in concreto, episodi stret-
tamente connaturati a tale tipo di associazione delinquenziale, perchè riconducibili al clima di in- - 11
-
timidazione derivante dalla "forza del vincolo" e determinante "omertà".
Senonchè, è da rilevarsi subito che, già
in questa prospettazione probatoria di ordine gene- rale, l'apprezzamento degli elementi di fatfatto, posti a base del giudizio conclusivo è sommario e superfi ciale.
Difatti, a prova della utilizzazione della forza di intimidazione derivante dal vincolo mafio- so, si è fatto riferimento a coinvolgimenti, nella opera di riciclagIO del danaro, di avviati impren-
ditori commerciali, con riguardo particolare alla posizione del De NI IP e non si è tenuto conto che, agiustificazione della decisione di as-
soluzione di costui, si è evidenziata soltanto la circostanza che lo stesso costituiva "una figura di imprenditore alquanto distaccato dalla gestione ement af- della sua impresa, che restava prevalentem fidata all'"avvocato" PA;
ancora, agli stessi fini è stato valorizzato l'incontro tra STIO
IU ed il segretario comunale di Guardavalle,
senza un doveroso approfondimento dei fatti che lo avevano preceduto e seguito, sicchè, dallo stesso,
sono state tratte unicamente supposizioni ed ipotesi.
Anche nella ricerca della prova circa la 12 -
partecipazione di ciascun imputato all'organizza-
zione criminosa, quei Giudici hanno svolta una pre-
messa di carattere generale sostanzialmente corret-
ta, perchè improntata al principio giurisprudenzia-
le già altre volte affermato e che questa Corte
intende ribadire, secondo il quale: se, per la spe.
cifica qualificazione "mafiosa" dell'associazione di cui all'art. 416 bis C.P., l'interprete è autoriz-
zato a coordinare i vari elementi indiziari in una particolare chiave di lettura che tenga conto delle nozioni socio-antropologiche e del particolare am-
biente, culturale, geografico ed etnico in cui i fatti sono maturati, anche, in relazione a tale de-
litto, l'indizio oltrechè essere certo e trovare F
un preciso e concreto riscontro nella realtà, per cui, tra l'altro, non può essere affidato al "no- torio" deve essere tale da consentire, attraverso i un procedimento logico assolutamente rigoroso, la deduzione del fatto da provare.
Da tali principi, però, i giudici di ap-
pello si sono notevolemnte discostati nel valutare
gli elementi, dai quali è stata fatta discendere la prova della partecipazione del singolo imputato all'associazione delinquenziale, nè, per un'integra-
+
zione delle proposizioni argomentative svolte al - 13
riguardo, può riuscire di utlitità il discorso motif vazionale contenuto nella sentenza di primo grado,
giacchè in questo, sostanzialmente, non è dato rin-
venire raIOni od argomentazioni diverse da quelle svolte da tali giudici.
Così, passando ad esaminare le singole po-
sizioni dei ricorrenti in questione, in relazione alla imputazione più innanzi richiamata e partendo-
}
- per evidenti motivi di logica sistematiza da si
-
quella riguardante colui che, in tutto il contesto motivazionale, assume un ruolo di primaria importanza,
il LI AN, deve rilevarsi che uno de-
gli elementi assunti a base della premessa magIOre
del sillogismo indiziante - la sua partecipazione ad almeno due sequestri di persona è rimasto par-
-
zialmente smentito dall'assoluzione dallo stesso conseguita sia pure con sentenza non definitiva per uno di tali sequestri di persona;
che l'altro elemento, l'ingiustificato improvviso arricchimento nella sua schematica rappresentazione e, perciò,
senza neppure un abbozzo di ricostruzione temporale,
che ne potesse escludere la conciliabilità assoluta con i proventi del sequestro Buda - potendo rappor-
tarsi proprio a tale evenienza, non è indicativo di alcuna propria significazione nel senso ritenuto;
che 14
-
conseguentemente, neppure una valutazione comples- siva e globale come s'impone in materia di prove indiziarie ed indirette
- degli unici tre elementi considerati a suo carico è idonea a fornire una idea prove indiziaria compiuta di una sua partecipazione ad associazione "mafiosa". Dalla valutazione negativa dellavanberge usione probatoria effettuata dai giudici di appello in relazione all'imputato LI AN, di-
scende conseguenzialmente il difetto di motivazione in ordine alla valutazione degli elementi probato-
ri riconosciuti esistenti a carico di ciascuno de-
gli altri ricorrenti in esame.
Per tutti, infatti, sono stati particolar mente valorizzati i rapporti ✓ parentela. di affi- nità o di comunione di interessi - che essi mante-
- ma, evidente-
- con i LI nevano - si dice mente, ci si intende riferire al LI France-
SCO, l'unico ancora ritenuto implicato nell'asso-
ciazione criminosa →; per alcuni, si è dato rilie-
vo anche ad ingiustificati arricchimenti pure,
-
in questi casi, però, con una rappresentazione sche mativa che non consente di escludere ipotesi alter-
a compromissioni nell'opera di riciclag- native
-
danaro di illecita provenienza od alla partea IO di 1
15
-
pazione a sequestri di persona elementi questi ultimi che, da soli, (anche per quanto esposto più innanzi a proposito del riciclagIO) non possono ri tenersi indicativi di una partecipazione ad una associazione criminale di tipo mafioso.
Dall'analisi critica condotta discende che i giudici del merito non sono riusciti a tradur re il loro soggettivo convincimento in una motiva-
zione, sul capo in argomento, esente da vizi logici e giuridici, denunciati dai ricorrenti presi in esat me e rilevati da questa Corte, si che, su detto ca- po, s'impone l'annullamento della sentenza impugnata,
con rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro,
perchè, in assoluta libertà di valutazione degli e-
lementi probatori, condotta, però, con approfondi-
mento, completezza e correttezza e nel rispetto del principio di diritto fissato da questa Corte in te-
ma di valutazione degli indizi, emetta nuovo giu-
dizio su di esso.
La soluzione adottata esime dal trattare gli ulteriori motivi di ricorso dedotti, dal Mammo-
liti AN, dallo STIO AN (n. il 1943),
dal TA, dal IP, dalla OT, da Fal-
da FA RI, giacchè le que- comatà NA e
два stionini con sesse, introdotte sono tutte conseguent 16
ziali all'affermazione di responsabilità dei ricor=
renti
Con motivi individuali, che, però, vanno trattati congiuntamente perchè proponenti la mede-
sima questione, SE IZ, LC RNto,
IN HE, IN PA e AR
AN IO, hanno dedotto: difetto di moti-
vazione in ordine al diniego di riconoscimento del le attenuanti generiche.
Il motivo è fondato e merita accoglimen-
to nei riguardi di tutti i ricorrenti considerati.
Infatti, per tutti, la sentenza impugnata ha del tutto omesso di prendere in esame la rela-
tiva richiesta, specificamente dedotta nei motivi di appello.
Né, dal resto della motivazione riguar-
dante ciascuno dei ricorrenti, può desumersi un
implicito diniego della richiesta, per l'evidenzia zione di elementi e circostanze di assoluto con-
trasto con quelli indicati dagli interessati a fon-
damento della deduzione, in quanto, anzi, il giudice di appello ha posto in evidenza elementi attinenti alla personalità degli imputati il loro stato di
-
incensuratezza o di quasi incensuratezza ed al-
l'entità dei fatti, che mal si conciliano con un'a= 17 -
stratta insuscettibilità di accoglimento del moti-
vo di appello. Anche su tale punto e nei confronti degli indicati ricorrenti va, quindi, disposto l'annulla-
mento dell'impugnata sentenza, con rinvio, per nuo-
vo giudizio sullo stesso, all'anzidetta Corte di
Appello.
UD AR, SE EN, LC Er-
nesto, PA AN, De CU OC, Fram-
martino HE, De CU TI e IN PA
- seppure con motivi indi- hanno tutti denunciato viduali¬¿vizio di motivazione, sotto i vari profili della illlaillogicità, dell'omessa considerazione di cir-
costanze decisive e dell'apoditticità, in ordine al-
la valutazione degli elementi probatori riguardanti l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 648 bis C.P.
Le doglianze non meritano accoglimento,
perchè prive di fondamento.
L'affermazione di responsabilità degli anzidetti ricorrenti, in ordine al delitto di cui all'art. 648 bis C.P., è stata affidata, dai giu-
dici di merito, ad un coacervo di elementi probato-
ri (accertamenti e controlli bancari,' intercetta-
zioni telefoniche,' deposizioni degli stessi impu- 18 - tati ecc.), che, valutati conformemente ai criter ed ai principi elaborati in materia ed interpreta- ti secondo il significato scaturente da una glo-
bale considerazione degli stessi - come s'impone
(secondo quanto più innanzi evidenziato) in mate-
ria di prove indirette od indiziarie - sono stati
ritenuti con proposizioni argomentative logiche
- idonei a suffragare la certezza che i corrette
-
prevenuti, consapevoli della provenienza del danaro dai reati di estorsione e di sequestro di persona a scopo di estorsione, si erano attivati a sostitu re lo stesso con altro danaro, o con titoli rap-
presentativi dello stesso.
L'affermazione di responsabilità in argo-
mento è da ritenersi, quindi, sorretta da una di-
scorso motivazionale congruo, logico e corretto,
in relazione al quale nessu n rilevanza possono assu- mere le censure mosse individualmente dai ricorren-
ri in esame.
In particolare, non può ritenersi sussi-
stente il vizio di omessa considerazione di co-
stanza decisiva denunziato dal UD, in relazione all'ipotesi di un preordinato disegno dei funzio-
nari della banca a far apparire come versate da lu
_le banconote provenienti dai quattro sequestri di - 19
-
persona, giacchè i giudici di appello hanno esclu-
sa la possibilità di una imputazione non reale del versamento al UD, non riferendosi soltanto alla ipotesi di un errore della banca
- come ha assunto il ricorrente bensì considerando tutte le altre acquisizioni processuali, che deponevano nel senso
di siffatta esclusione.
La motivazione non può essere, poi, defini- ta apodittica come assume il Solco Ernesto -, giad. chè particolarmente per quel che riguarda detto ricorrente essa, oltrechè correlata, alla espres-
samente richiamata motivazione del primo giudice,
è addirittura sovrabbondante nella indicazione di circostanze e di fatti aventi valenza sintomatica ai fini della affermazione di responsabilità.
Insussistente è il vizio di motivazione denunciato dal PA, per avere, i giudici del me-
rito, fatto ricorso a presunzioni, più che ad obiet tive valutazioni, in quanto, in una complessiva e coordinata valutazione probatoria, anche le presun-
zioni, come gli indizi e tutte le cosiddette prove critiche, od indirette, ben possono concorrere alla formazione del libero convincimento del giudice,
specialmente se - come nel caso di specie corre-
late ad una puntuale circostanza risultante da una 20
--
fonte probatoria.
Insussistente è da ritenersi anche il difetto di motivazione
- denunciato dai fratelli De
CU e dai fratelli Sammartino
- in ordine alla ritenuta loro consapevolezza della provenienza de gli assegni scambiati dal danaro pagato per i se-
questri di persona, giacchè entrambi i giudici di merito hanno logicamente motivato il loro convin-
cimento in tal senso, evidenziando che il vorticoso giro di assegni era stato svolto quasi in conco- mitanza con il pagmaento del riscatto da parte dei sequestrati e che, dei sequestri, gli imputati non avevano potuto non avere contezza, per i rap-
porti intessuti con persone direttamente interessa-
te alla realizzazione dei profitti di tali seque-
stri.
Per il rere i ricorrenti, trascurando il complesso unitario della motivazione, muovono frammentarie censure in relazione ad alcune sin-
gole circostanze, palesemente marginali o, Co-
munque, nonon decisive, delle quali, peraltro, pro-
spettano personali interpretazioni, postulando,
in tal modo, una nuova valutazione probatoria, cer-
tamente non consentita in sede di giudizio di le-
gittimità. -21
-
Da parte di alcuni dei ricorrenti in esa-
me, è stata dedotta, anche, l'erronea applicazione dell'art. 648 bis C.P., sul rilievo che, poichè il danaro "riciclato" non proveniva direttamente dai delitti di sequestro di persona, bensì da depositi bancari o da altre fonti di disponibilità costituite con tale danaro, si era al di fuori del paradigma legale della norma.
Il motivo è palesemente infondato, appa-
rendo evidente che, a meno di non giungere allo svilimento della portata della disposizione, quale risulta dalla "ratio" che la informa, il termine
"proveniented contenuto nel contesto dell'art. 648
bis C.P., non è da intendersi nel suo significato letterale più stretto, bensì in un senso più lato,
comprensivo di ogni ipotesi nella quale sia da ricot noscersi
- come nella fattispecie - la immanenza della provenienza del danaro da quei delitti, per la Idoneità dei precedenti sistemi usati a fargli plendere siffatto carattere.
Sempre in relazione all'imputazione in art gomento, alcuni ricorrenti hanno, altresì, denunciata l'errata applicazione dell'art. 648 bis C.P., sotto il diverso profilo della ricorrenza, nella specie,
dell'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 379 C.P. - 22
per non essere stato accertato il fine degli agen-
ti de procurare un ingiusto profitto a sé о ad al-
tri. La censura è priva di consistenza.
Il dettato normativo dell'art. 648 bis
C.P., che - al contrario di quello dell'art. 648
C.P. contiene la espressione previsione che, tra gli scopi che l'agente può avere di mira nella realizzazione della condotta vietata, sia da ricom-
prendersi anche quello di aiutare gli autori dei delitti specificamente indicati ad assicurarsi il profitto dei reati, induce ad escludere che l'ele-
mento differenziale tra la fattispecie delittuosa di cui alla detta norma e quella di favoreggiamen-
to reale di cui all'art. 379 C.P., consista sempre nel cosiddetto dolo specifico - presente nella prit ma e non anche nella seconda -, giacchè almeno per una delle ipotesi previste dall'art. 648 bis C.P. le due figure delittuose, considerate nelle loro fattispecie legalit corrispondono perfetta-
mente in tutti i loro elementi costitutivi.
In siffatta ipotesi - corrispondente al-
la situazione di quei ricorrenti nei cui confronti non è stato accertato lo scopo di profitto ingiu-
sto per sé, o per persona diversa dagli autori dei 23
-
il principio selettivo del- sequestri di persona
-
la specialità stabilito dall'art. 15 C.P. imporrà
egualmente l'applicazione dell'art. 648 bis C.P.
-
anzicchè dell'art, 379 C.P-, dovendosi riconoscere che, nella struttura 11/Auella norma, sono presenti oltrechè tutti gli elementi propri dell'altra, anche l'elemento specializzante del riferimento della con dotta soltanto ad alcune figure delittuose.
UD AR, PA AN, De CU
OC e De CU UIi hanno denunciato;
vizio di motivazione circa la determinazione della pena ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Le doglianze sono insuscettibili di acco-
glimento.
Per tutti, la determinazione in concreto della pena per il delitto ex art. 648 bis C.P.-peral tro contenuta, per i De CU, al minimo edittale e, per gli altri, in limiti di molto prossimi a ta-
le minimo, ed il diniego di riconoscimento delle attenuanti generiche sono sorretti da discorso moti-
vazionale che, in quan to adeguato e correttamente riferito alla individuazione della effettiva entitàl
del fatto - nei suoi aspetti oggettivi e soggettivi:
ed alla personalità dei suoi autori, si sottrae ad ogni censura di legittimità. 24
Con unico elaborato motivo di ricorso,
De NI IP, deducendo il vizio di moti-
vazione in ordine all'affermazione di responsabi-
lità, rivolge critica alla valutazione degli ele-
menti probatori sui quali è stata fondata tale af-
fermazione di responsabilità.
non
Il ricorso/può essere accolto.
Sembra opportuno subito rilevare al ri=
guardo che le censure mosse all'impugnata sentenza,
seppure prospettate formalmente come vizi di moti-
vazione, in definitiva, si risolvono in una critica
della valutazione dei fatti, delle prove e della loro rilevanza ed attendibilità, compiuta dai giudici di merito e, quindi, tendono ad ottenere un riesame del merito del giudizio, che è inam-
missibile in sede di legittimità, in quanto a que-
sta Corte non è consentita la rivalutazione degli elementi costituenti la prova, spettando, ad essa,
$.
unicamente il sindacato sulla logicità, adegua-
tezza e correttezza delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, a giustificazione del suo
convincimento.
Nella fattispecie, è da riconoscersi che la Corte di Appello ha fornito ampia e corretta
motivazione del convincimento raggiunto in ordine 25
alla responsabilità del De NI per il delitto di favoreggiamento reale.
Difatti, detta Corte, accortamente valu-
tando le circostanze di fatto accertate (numerose operazioni bancarie effettuate a vantagIO della
TT e delle sue figlie, attraverso i conti cor-
renti riguardanti il De NI e la sua ditta),
nonchè le dichiarazioni rese dal PA e dal Bar-
tolo, ha conferito rilevanza ai fini della sussi
- unicamente al versamento di ben stenza del reato nove assegni provenienti dalle donne + sul suo conto corrente a mezzo di girata da lui personalmen te apposta, esattamente rilevando che, poichè dal.
le sue stesse ammissioni e dalle dichiarazioni del
- era risultato che l'imputato funzionario di banca disinteressava quasi completamente dei rapporti si che legavano lui e la sua azienda alla banca, l'inte-
ressamento personale spiegato nel "riciclagIO" de-
gli assegni dimostrava, ad un tempo, l'importanza dell'operazione e la sicura conoscenza che egli ave-
va dovuto avere, quanto meno, della illecita pro-
venienza del danaro e dello scopo per il quale l'o-
perazione doveva essere compiuta.
Di fronte a tale logico e corretto argo- mentare, il ricorrente, centra, per la massima - 26
-
parte , le sue deduzioni nella dimostrazione della inattendibilità delle dichiarazioni rese dal Pasca-
le, senza tener conto che tale inattendibilità è
stata già ritenuta dalla Corte di merito, la quale come si è esposto ha dedotto la sussistenza degli elementi integratori del reato, attraverso un proce-
e dimento induttivo che è logico e corretto che pre-
scinde totalmente da quelle dichiarazioni.
AR AN IO ha, anch'egli, de-
dotto, con il primo e secondo motivo del suo ricor- so: vizio di motivazione circa la valutazione degli elementi di prova afferenti l'affermazione di re-
sponsabilità.
Pure in questo caso, deve rilevarsi che
le argomentazioni addotte si traducono, sostanzial-
mente, in meri apprezzamenti del materiale proba-
torio, diversamente valutato dai giudici del merito e, pertanto, ripropongono, in questa sede di le-
gittimità, una indagine di fatto che è estranea ai limiti istituzionali di tale sede.
Non si può, d'altro canto, prendere in esame singoli elementi per svalutare l'efficacia probatoria, quando il convincimento del giudice di-
scende dalla sintesi di tutti i detti elementi, lo-
gicamente coordinati e collegati tra loro. - 27
-
Di fronte, cioè, ad una serie di elementi che hanno portato i giudici di merito a ritenere che il AR, almeno limitatamente al cambio dello assegno da nove milioni, ben consapevole della delit-
tuosa provenienza del denaro, si era adoperato per far conseguire il profitto del reato ai suoi auto-
ri, si appone una interpretazione soggettiva della funzione di contabile svolta dal AR in seno all'azienda delDe NI.
Con ciò, si tenta di sovvertire il prin-
cipio cardine che governa la valutazione delle pro-
ve indiziarie, secondo il quale le circostanze indi-
zianti non vanno analizzate singolarmente, ma in un'operazione logica di coordinazione globale, per-
chè solo da un'operazione di tal fatta è possibile cogliere quella loro oggettiva cong nza verso unaconfluenza unica direzione che, sola, può esser posta a base del convincimento del giudice.
La doglianza del AR, dunque, deve essere rigettata.
De CU OC, De CU UIi, Fram-
martino HE e IN PA hanno denunciato:
vizio di motivazione e violazione di legge in ordi-
ne alla formula assolutoria adottata nei loro con-
fronti in relazione al delitto di partecipazione ad - 28
associazione per delinquere di tipo mafioso. La censura è fondata e merita accogli-
mento.
L'adozione della formula dubitativa di proscioglimento è legittima soltanto nelle due si-
tuazioni processuali della incompletezza della pro-
va della responsabilità, ovvero della contrapposi-
zione di elementi probatori di accusa rispetto ad altri favorevoli, che, pur senza svalutare comple-
tamente i primi, determinano uno stato di incertez-
za e di perplessità non altrimenti superabile;
ta-
le formula, quindi, non può mai essere l'espressio-
ne di un dubbio soggettivo del giudice, né può es-
sere affidata esclusivamente a mere supposizioni ed ipotesi
Nel caso di specie, nei confronti di tutti e quattro i ricorrenti in esame, i giudici di merito hanno adottata la formula dubitativa su semplici asserzioni, sfornite del supporto pro-
batorio nel senso suindicato, perchè i due soli elementi posti a fondamento del dubbio (il rappor-
to di parentela e l'attività concorsuale nel rici-
- come questa stessa clagIO del danaro sporco)
Sezione ha già affermato in Sent, C.C. 30/7/1984,
ric. IN - "non possono con uireconsituire neanche - 29
-
labile traccia in ordine al delitto di cui allo art. 416 bis C.P."
Consegue che, sul capo, deve disporsi lo annullamento della impugnata sentenza, senza rinvio dovendo gli imputati conseguire l'assoluzione per non aver commesso il fatto.
I ricorrenti STIO IU, STIO
IO, GI SE, LI IU,
STIO AN (n. il 1954), GI IO e
De NI IP vanno condannati al pagamento,
in solido, delle spese processuali e, ciascuno,
della somma di lire 200.000 a favore della Cassa
delle Ammende.
P.Q.N.
La Corte di Cassazione dichiara inammis-
sibili i ricorsi di STIO IU, STIO
IO, GI SE, LI IU,
StaanIO AN (n. il 1954) e di GI Anto-
nio e rigetta il ricorso di De NI IP.
Condanna tutti i predetti al pagamento in solido delle spese processuali e, ciascuno, della somma di lire 200.000 a favore della Cassa delle Ammende.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei con-
fronti di De CU OC, IN HE, De
CU UIi e IN PA nel capo concernente 30
l'assoluzione per insufficienza di prove dal delit-
to di associazione per delinquere ai sensi dello art. 416 bis C.P., assolvendo i predetti da detta imputazione per non aver commesso il fatto Rigetta
•
nel resto i ricorsi di De CU OC e De CU
UIi.
Annulla la sentenza impugnata nei confron ti di LI AN, STIO AN (n.
il 1943), TA IO, IP NI, UD
AR, CarZZ OC, PA AN, OT
TO, FA NA e CO RI nel capo concernente l'affermazione di responsabilità per il delitto di partecipazione all'associazione per de-
linquere ex art. 416 bis. C.P., così come, per cia-
scuno, ritenuto nei confronti di SE EN,
LC RNto, IN HE, IN
PA e AR AN IO nel punto concer-
nente il diniego delle circostanze attenuanti ge-
neriche.
Rigetta nel reato i ricorsi del UD,
dell'SE, del CarZZ, del LC del PA,
di IN HE, di IN PA e del
AR.
Rinvia per nuovo giudizio nei confronti di LI AN, STIO AN (n. il + 31
1943), TO IO, IP NI, UD
AR, CarZZ OC, PA AN, Vottari
TO, FA NA, FA RI, SE
EN, LC RNto, IN HE,
IN PA e AR AN IO, sui capie sui punti suindicati, alla Corte di Appello
di Catanzaro.
Roma, 16 marzo 1987
IL PRESIDENTE
(Dr. Corrado Carnevale) llament IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Dr. EN Valente)
IL DIRETTORE DI SEZIONE
(AR Navacci)
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
12 GIU 1987
LGANCELLIERE 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
416 bis C.P., prospettando tutti, che era stata