Sentenza 25 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/10/2002, n. 15025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15025 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2002 |
Testo completo
MARCA DA BOLKO E A REPUBBLICA ITALIANA N S O I Z S R F A 1 ЗАМАНОВ БА C IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA TributariaRegolaritz prowns.1 50 25 /02 sta dagli Ill.mi Sic ri DI NUBILA Vincenzo 1475/01 35214 Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI Rep. Consigliere Dott. Francesco RUGGIERO Ud.09/04/02 Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere ha pronunciato la seguente LIRE 1500 ANCELLERIA S EN T EN ZA sul ricorso proposto da: CS AGRARIO INTERPOV SALERNO NAPOLI & AVELLINO SCARL 0405780 IN LCA, in persona del Commissario Liquidatore pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA OVIDIO tempore, 32, presso lo studio dell'avvocato ORESTE CANTILLO, CANCELLERIA dall'avvocato NICOLA DI PRISCO, giusta mandato difeso a margine;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 2002 presso al Sig. CANTILLO rappresenta e difende ope legis;
per diritli € 6 let) *1473 il 277110 IL CANCELLIERE -1- resistente avverso la sentenza n. 431/99 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 19/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato CANTILLO (con delega), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Consorzio Agrario Interprovinciale di Salerno, Napoli e Avellino ha impugnato l'accertamento con il quale sono state recuperate a tassazione alcune poste relative al 1991. La Commissione Provinciale di Salerno ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la procura è stata conferita con atto staccato dal ricorso, e la sentenza è stata confermata dalla Commissione Regionale per lo stesso motivo. Ha proposto ricorso il Consorzio deducendo due motivi. Il Ministero delle Finanze ha depositato un semplice atto di costituzione. Il Consorzio ha presentato memoria. Motivi della decisione Il ricorrente con il primo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 12,comma 3 e 4 d.lgs. n.546/92, 83, comma 3 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 1 1.n. 141/97, nonché art. 2 stessa legge perché la Commissione ha ignorato la modifica normativa secondo cui la procura si considera apposta in calce, anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce. Ha aggiunto che nella specie il foglio contenente la procura è materialmente unito al ricorso, in quanto ad esso congiunto mediante spilla metallica, e che la procura riguarda in modo specifico il ricorso in oggetto. Con il secondo motivo, formulato in via eventuale, il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 56 d.lgs. n.546/92 e dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia e vizi della motivazione. Ritiene la Corte che la doglianza è fondata poiché la Commissione Regionale ha del tutto ignorato la modifica all'articolo 83 c.p.c. apportata con l'art. 1 della recente legge n. 141/1997, secondo il quale "La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce". Questa norma esprime sicuramente una chiarificazione ed un principio di carattere generale, applicabile anche al processo tributario per effetto del richiamo espresso alle norme contenute nel codice di procedura civile fatto nell'articolo 1 del d.lgs. n. 546/92, posto che ricorrono entrambe le condizioni ivi previste. E infatti, nel decreto legislativo manca una norma specifica che spieghi in maniera difforme cosa bisogna intendere per procura in calce ad un atto (mentre esiste l'art. 12, comma 3, che parla solo di procura in calce ad un atto, senza nulla aggiungere), e la nuova norma introdotta nel 1997 è senz'altro compatibile con le regole del processo tributario, improntato tendenzialmente a quelle del processo civile ordinario. La nuova norma del 1997 ha una natura esplicativa perché chiarisce, in maniera risolutiva, cosa occorre intendere per procura in calce ad un atto, e non vi sono ragioni apprezzabili per ritenere che questa spiegazione, così logica e convincente, non debba valere per il processo tributario. Nella specie, è emerso che l'atto separato è spillato al ricorso e tanto basta per ritenere che la procura è regolare. Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio anche per le spese ad altra Sezione della Commissione Regionale della Campania.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della Commissione Regionale della Campania. Così deciso in Roma il 9.4.2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. Il cons. est. EMA Il Presidente Dr. Giuseppe Falcone Dr. Vincenzo Di Nubila ми سم "Ausbl" ى2.5 OTT, 2002 Oggi Annable Glow