Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2013, n. 3791
CASS
Sentenza 7 novembre 2013

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In materia di mandato d'arresto europeo, la violazione del principio di specialità, che vieta di sottoporre la persona consegnata a procedimento penale o in misura privativa della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna e diverso da quello per il quale la stessa è stata concessa, non può essere fatta valere dopo che le autorità dello Stato estero hanno prestato assenso all'astensione della consegna per i fatti ulteriori, in quanto per effetto di questa vicenda è venuta meno l'attualità del vizio. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso diretto ad ottenere l'annullamento di una misura cautelare eseguita prima dell'emissione del Mandato di arresto Europeo in estensione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2013, n. 3791
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3791
    Data del deposito : 7 novembre 2013

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