Sentenza 7 novembre 2013
Massime • 1
In materia di mandato d'arresto europeo, la violazione del principio di specialità, che vieta di sottoporre la persona consegnata a procedimento penale o in misura privativa della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna e diverso da quello per il quale la stessa è stata concessa, non può essere fatta valere dopo che le autorità dello Stato estero hanno prestato assenso all'astensione della consegna per i fatti ulteriori, in quanto per effetto di questa vicenda è venuta meno l'attualità del vizio. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato il ricorso diretto ad ottenere l'annullamento di una misura cautelare eseguita prima dell'emissione del Mandato di arresto Europeo in estensione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2013, n. 3791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3791 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 07/11/2013
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 3552
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 33019/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL AB N. IL 13/04/1964;
avverso l'ordinanza n. 233/2013 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 17/05/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
sentite le conclusioni del PG Dott. LETTIERI Nicola, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. LUCENTINI Marco.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, con ordinanza del 17 maggio 2013, dichiarava inammissibili gli appelli proposti da EG IO avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Napoli, in data 24.12.2012, aveva rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare in carcere emessa dal GIP in data 9 febbraio 2011.
A sostegno della decisione il giudice territoriale, preso atto delle ragioni difensive per le quali si sosteneva che nella fattispecie era stato violato il principio di specialità di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 26, ed in particolare i limiti connessi al MAE emesso il
13.7.2010 dalla Corte di appello di Napoli a carico del ricorrente nell'ambito del procedimento penale n. 12234/94 R.G., osservava:
nell'ambito del procedimento appena indicato l'EG era imputato del reato di cui all'art. 416 bis c.p., commesso fino al 31.12.2000, per il quale risultava emesso titolo cautelare il 27.5.2010 all'esito della condanna inflitta dal giudice di prime cure;
in data 23.9.2010 l'EG veniva estradato dalla Spagna e condotto in carcere;
in data 8.2.2011 la corte distrettuale pronunciava sentenza, divenuta poi irrevocabile, di condanna alla pena di anni tre di reclusione in riforma della pena inflitta in prime cure;
l'ordinanza cautelare del GIP in data 9.2.2011 risulta adottata per il reato associativo con condotta contestata dal 1.1.2001 e perdurante, nonché per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, fatti per i quali l'EG è stato rinviato a giudizio davanti al Tribunale di Napoli ove il processo è allo stato pendente;
su queste premesse il difensori hanno chiesto la revoca della ordinanza di custodia cautelare del 9.2.2011 perché interamente espiata la pena relativa alla condanna passata in giudicato (nel cui ambito era stato chiesto il MAE) e perché violato il principio di specialità connesso a detto mandato;
l'ordinanza cautelare detta (quella del 9.2.2011) riguarda fatti antecedenti e successivi a quelli per i quali vi era stata la consegna dell'EG da parte delle autorità spagnole;
per essi l'autorità giudiziaria spagnola ha emesso provvedimento di estensione del Mae;
siffatta circostanza priva di rilievo le censure difensive in applicazione della lezione interpretativa sul punto del giudice di legittimità, giacché ciò che non era compreso nel primo MAE risulta accettato dall'autorità spagnola in esito soltanto al secondo MAE.
2. Ricorre per cassazione avverso detto provvedimento l'interessato, assistito dal difensore di fiducia, il quale nel suo interesse denuncia violazione degli artt. 127 e 310 c.p.p., violazione della L. n. 69 del 2005, artt. 26 e 32, e difetto di motivazione su tali punti.
A sostegno dell'impugnazione la difesa ricorrente osserva ed argomenta: il 9.2.2011 il GIP del Tribunale di Napoli emetteva ordinanza di custodia cautelare a carico del ricorrente per i reati di cui all'art. 416 bis c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74;
in quel momento il ricorrente risultava già detenuto in forza di titolo cautelare diverso, emesso il 27.5.2010 dalla Corte di appello di Napoli per il quale la corte stessa aveva disposto MAE il 13.7.2010; quest'ultimo processo terminava con la condanna dell'EG alla pena di anni tre di reclusione, pena al momento interamente espiata;
l'imputato, anzicché essere liberato, rimaneva in stato di detenzione per l'ordinanza GIP del 9.2.2011, emessa per reati estranei al MAE e ad esso antecedenti;
ciò rende illegittima la detenzione dell'EG dappoiché violato il principio di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 26; ciò che è legittimo ai sensi di legge nelle condizioni date è la sottoposizione a processo dell'estradato per reati diversi da quelli oggetto del MAE, ma senza poi provvedere alla privazione della sua libertà ne' prima ne' dopo la sentenza eventuale di condanna;
tanto stabilisce l'art. 27, par. 2 lett. c), della Decisione Quadro 2002/584/GAI e tanto ha confermato la stessa Corte di giustizia il 1.12.2008 nel procedimento Leymann- Pustarov;
l'interpretazione della Corte di giustizia deve ritenersi vincolante per il giudice nazionale;
il legislatore nazionale aveva già previsto ipotesi simili a quelle in esame confermando il principio di specialità all'art. 721 c.p.p.; nel caso in esame l'ordinanza del 9.2.2011 è stata resa in palese ed evidente violazione del principio di specialità ne' la estensione del MAE può sanare siffatta violazione e, con essa, la illegittimità della ordinanza detta, giacché la richiesta di estensione è stata avanzata successivamente alla richiesta di revoca ed alla stessa ordinanza di rigetto di tale richiesta (del 24.12.2012); il Tribunale del riesame pertanto illegittimamente ha dichiarato inammissibile l'appello proposto, ai sensi dell'art. 310 c.p.p., avverso il rigetto della istanza di revoca dell'ordinanza del GIP, posto che la violazione del principio di specialità risaliva a due anni prima;
l'ordinanza del 9.2.2011 del GIP è anteriore alla consegna dell'EG da parte delle autorità spagnole, consegna avvenuta il 23.9.2010 in relazione all'ordinanza cautelare del 27.5.2010 relativa a reati del tutto diversi ed anteriori.
3. Il ricorso non è fondato.
Appare utile ed opportuno sintetizzare con precisione i fatti di causa.
Il ricorrente, in seguito a rituale MAE, è stato consegnato il 23.9.2010 dalle autorità spagnole al nostro Paese al fine di essere processato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., commesso fino al 31.12.2000, reato per il quale, in stato di detenzione, è stato poi condannato, con sentenza del di 8.2.2011, alla pena di anni tre di reclusione, interamente espiata al momento di tale decisione;
in data 9.2.2011 il ricorrente è stato sottoposto a nuova misura cautelare in carcere per un diverso reato per il quale è stata chiesta l'estensione dell'originario MAE, estensione concretizzatasi il 13.2.2013. Tanto premesso, osserva la Corte che il principio di specialità, già sancito dall'art. 14, comma 1 della Convenzione Europea di estradizione del 13 dicembre 1957, ratificata con L. 30 gennaio 1963, n. 300, e previsto dall'art. 721 c.p.p., è stato ribadito dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 32, recante "Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/5 84/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto Europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri". In forza di tale disciplina "la consegna della persona ricercata è soggetta ai limiti del principio di specialità, con le eccezioni previste, relative alla procedura di consegna passiva, dall'art. 26" ed è cioè sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per cui è stata concessa, la persona non venga sottoposta ad un procedimento penale, ne' privata della sua libertà in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, ne' altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale, salvo che il ricercato non abbia rinunciato a beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna ovvero lo stato membro richieda di assoggettare la persona ad un diverso provvedimento coercitivo della libertà e lo stato estero conceda l'assenso.
La interpretazione di tale principio è stata sempre nel senso che il principio di specialità opera anche in fase esecutiva ed impedisce che l'estradato, in mancanza o in attesa dell'estradizione suppletiva, sia sottoposto a limitazione della libertà, per effetto, ad esempio, del cumulo di una sentenza resa per fatti diversi da quelli per cui è stata concessa la estradizione (v. Cass. 18.9.1997, Riccucci;
Cass. 4.10.1993, Lauro;
Cass. 28.2.2006 n. 9145, rv. 233943) o comunque di qualsiasi provvedimento successivo, che renda eseguibile una sentenza. Orbene, nel caso in esame è di tutta evidenza che nel biennio decorso dal 9.22.2011, data di emissione della nuova misura cautelare, al 13.2.2013, data di emissione del MAE in estensione da parte delle autorità spagnole a copertura della nuova misura, il ricorrente ha subito la violazione del principio di specialità dettato dalla L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 32, ma è di altrettanta evidenza che, successivamente a tale data e cioè da quella in cui il MAE in estensione è stato concesso, la privazione dello stato di libertà in forza del titolo emesso il 9.2.2011 è del tutta legittima e non più in contrasto col citato principio. Nè può consentirsi che il titolo cautelare subisca allo stato l'annullamento difensivamente invocato, dappoiché non può farsi valere il vizio denunciato ora per allora, giacché venuta meno l'attualità del vizio medesimo.
Salva, naturalmente, la valutazione in altre sedi della specificità della vicenda e della violazione del principio di specialità per cui è causa subita, in passato, dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. DISPONE trasmettersi a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 7 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2014