Sentenza 7 novembre 2012
Massime • 1
Il provvedimento di rigetto della questione di legittimità costituzionale, attenendo alla verifica di un presupposto processuale, non è soggetto ad impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2012, n. 45979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45979 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 07/11/2012
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 3107
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 7812/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA AR N. IL 22/01/1959;
avverso l'ordinanza n. 1351/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILA, del 29/11/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aniello Roberto che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 29.11.2011 il Tribunale di sorveglianza de L'Aquila rigettava il reclamo proposto da OL RC contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di un permesso premio ai sensi dell'art. 30 ter Ord. Pen., in quanto l'istante era stato condannato alla pena dell'ergastolo per delitti compresi nel L. 26 luglio 1954 n. 354, art. 4 bis, comma 1 (associazione a delinquere di tipo mafioso quale componente con ruolo apicale della cosca Zagari-OL, plurimi omicidi volontari consumati e tentati commessi per agevolare l'attività del sodalizio di appartenenza).
Ricorre il difensore di OL RC per violazione della L. n.87 del 1953, artt. 23 e 24 e art. 30 ter Ord. pen. articolando i seguenti motivi:1) il Tribunale di Sorveglianza non ha debitamente vagliato gli elementi che avrebbero dovuto condurre alla diversa conclusione della rilevanza della questione di legittimità costituzionale della L. 26 luglio 1975 n. 354, art. 4, comma 1 bis;
2) non ha debitamente vagliato l'insussistenza di collegamenti attuali del condannato con il sodalizio mafioso di appartenenza, come evidenziato, tra l'altro, dalla stessa ordinanza del Tribunale di sorveglianza del 14.3.2006 che, in accoglimento del reclamo proposto dal condannato contro il decreto di proroga del regime differenziato previsto dall'art. 41 bis Ord. pen., aveva escluso la sussistenza di collegamenti attuali con organizzazioni criminali;
3) reitera l'eccezione di illegittimità costituzionale della L. 26 luglio 1975 n. 354, per contrasto con gli artt. 3, 13, 25, 27, 117 Cost. nella parte in cui esclude dai benefici penitenziari i detenuti condannati all'ergastolo per reati commessi con le finalità previste dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, che non si trovino nelle condizioni per l'applicazione della L. n. 354 del 1975, art. 58 ter;
4) rileva l'incompatibilità della previsione dell'obbligo di collaborazione con l'art. 6 CEDU che prevede il diritto degli accusati di tacere e di non contribuire alla propria incriminazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.L'impugnazione dell'ordinanza nella parte in cui respinge l'eccezione di illegittimità costituzionale, introdotta dal ricorrente come caso di ricorso ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b), è inammissibile per la natura del provvedimento inoppugnabile e insuscettibile di ricorso per cassazione. Come già affermato da questa Corte, il provvedimento di rigetto della questione di legittimità costituzionale, attenendo alla verifica di un presupposto processuale (la inesistenza di una pregiudiziale di costituzionalità) è di esclusiva competenza del giudice del processo e, come tale, non è soggetto ad impugnazione, ma unicamente al diverso rimedio della riproposizione della questione stessa all'inizio di ogni ulteriore grado del processo. (Sez. 3, n. 4604 del 02/04/1986, Salvemini, Rv. 172902).
2. La motivazione dell'ordinanza, che ha condiviso il giudizio di insussistenza delle condizioni per l'ammissione al permesso premio del ricorrente condannato per reati ostativi, non incorre in alcuna "violazione dell'art. 30 ter Ord. pen.", ma fornisce un'ampia esplicazione delle ragioni di fatto e di diritto per cui il Tribunale di sorveglianza ha confermato il provvedimento di rigetto della richiesta di permesso premio avanzata dal condannato. Le censure contenuto nei motivi di ricorso, nella parte in cui non si traducono nella proposizione di difformi valutazioni di merito inammissibili nella presente sede, prospettano un profilo di contraddittorietà tra il l'ordinanza di disapplicazione della proroga del regime differenziato di cui all'art. 41 bis Ord. pen., adottata dal Tribunale di sorveglianza in data 14.3.2006, e l'ordinanza oggetto del presente ricorso. Sul punto si osserva che il vizio di contraddittorietà della motivazione, legittimante il ricorso per cassazione a norma dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e) deve essere testuale, ossia risultare dal testo stesso dell'atto impugnato, ovvero dal raffronto con altri atti del medesimo processo nel cui ambito è stato emesso il provvedimento impugnato, non essendo consentito prospettare profili di contraddittorietà utilizzando quale termine di raffronto atti contenuti in altri e diversi procedimenti. In ogni caso l'ordinanza impugnata ha correttamente distinto il presupposto richiesto per l'applicazione del regime carcerario differenziato previsto dalla L. n. 354 del 1975, art. 41 bis (elementi indicativi della sussistenza di possibilità di collegamenti con una associazione criminale) e la ben diversa condizione richiesta dall'art. 4 bis, comma 1 e 1 bis Ord. pen. per l'ammissione ai benefici penitenziari dei soggetti condannati per taluno dei reati ivi indicati, costituita dalla collaborazione effettiva (art. 4 bis, comma 1 che richiama l'art. 58 ter), ovvero dalla collaborazione inesigibile perché inutile, impossibile o irrilevante, accompagnata dall'accertamento positivo della insussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata (art. 4 bis, comma 1 bis).
3. L'eccezione di illegittimità costituzionale deve essere respinta:
la Corte Cost. con sentenza n. 135 del 2003 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 4 bis, comma 1, osservando che la disciplina che subordina l'ammissione alla liberazione condizionale del condannato alla pena dell'ergastolo per uno dei delitti ivi previsti, alla collaborazione con la giustizia,, non preclude in modo automatico, assoluto e definitivo l'accesso al beneficio, ma consente al condannato che sia nelle condizioni oggettive e giuridiche di farlo, di scegliere se collaborare o non ed eventualmente di cambiare la propria scelta, sicché essa non si pone in contrasto con il principio della funzione rieducativa della pena.
4. Il diritto di tacere e di non contribuire alla propria incriminazione attiene propriamente al processo di cognizione e trova piena attuazione nell'ordinamento processuale che assicura all'indagato il diritto di essere avvertito della facoltà di non rispondere all'interrogatorio (art. 64 cod. proc. pen., comma 2), consente l'esame dell'imputato solo se consenziente (art. 503 cod. proc. pen., comma 1) e commina la sanzione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese, quale persona informata, da soggetto che doveva invece essere escusso con le garanzie proprie dell'indagato o imputato (art. 63 cod. proc. pen., comma 2). Nella fase esecutiva della pena il richiamo al diritto di non contribuire alla propria incriminazione non è pertinente, atteso che le dichiarazioni rese dal condannato sono in ogni caso prive di qualsiasi ricaduta autoaccusatoria in ragione della intangibilità del giudicato già formatosi in ordine alla penale responsabilità del condannato;
d'altra parte le condotte di tipo collaborativo, richieste dal combinato disposto della L. 26 luglio 1975 n. 354, artt. 4 bis e 58 ter, per la concessione dei benefici penitenziari, non possono dirsi disomogenee rispetto al processo di revisione critica del proprio comportamento antisociale generalmente richiesto per l'ammissione alle misure alternative alla detenzione.
A norma dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna OL RC al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 7 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2012