Sentenza 22 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/05/2001, n. 6942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6942 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2001 |
Testo completo
E N O I S ее 6 8 Udienza del 14.2.2001 Oggetto: imposta di registro Z 8 A 9 D 1 R 1 / T 9 S N I 7 6 - G 1 E B . R . .R R.G L P . L A D A T D REPUBBLICA ITALIANA BU . L B E I E D R A T T T I N S MEDDELLOPOLO IT AN 1 E N 3 S IA E 1 E S R . I E CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A T N A Call 15774 M SEZIONE TRIBUTARIA Composta dai sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Alfio Finocchiaro Dott. Enrico Altieri Consigliere Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Consigliere Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere Dott. Aldo Ceccherini CORTE SUPREMA BIGASSAZIONE CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 74880 sul ricorso proposto dalla Surfrigo Nord s.r.l., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Zanardelli 20, presso lo studio dell'avv. Luigi Albisinni, che la rappresenta e difende giusta procura speciale per atto notaio Antonino Calcagno di Belluno, rep. 82725; -ricorrente- contro میلا l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, sezione 27, n. 9/27/1997, del 22.4/10.6.1997. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.2.2001 dal cons. relatore dott. Eugenio Amari;
7 5 2 Udito il difensore della contribuente avv. Albisinni;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott Dario Cafiero, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso del 13.11.1995 la Surfrigo Nord s.r.l. impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria di primo grado di Belluno l'avviso di liquidazione dell'imposta e di irrogazione di sanzioni notificatole in data 28.8.1995, con il quale l'Ufficio del Registro di Belluno richiedeva alla contribuente di pagare la somma complessiva di lire 105.896.000 per imposta complementare di registro, di trascrizione e catastale, nonché per interessi ed altre spese di procedura. In particolare, l'Ufficio aveva provveduto a rettificare il valore relativo agli immobili (complesso immobiliare denominato "garage Gidoni” di Belluno) acquistati dalla contribuente in data 14.2.1992 con rogito notaio Molinari rep. n. 113650, elevando da lire 3.000.000.000 a lire 3.863.787.600 il valore dichiarato nell'atto.. La contribuente, poiché gli immobili risultavano dichiarati per l'iscrizione al N.C.E.U. ma non ancora iscritti con attribuzione di rendita, aveva indicato il valore nell'importo sopra riportato di lire 3.000.000.000, dichiarando contestualmente di volersi avvalere del calcolo automatico di determinazione del valore di cui all'art 12 legge 154/88 e chiedendo l'attribuzione della rendita catastale. L'Ufficio, pervenuta la rendita determinata dall'UTE, provvedeva a liquidare sulla base di essa la maggiore imposta dovuta e notificava alla Surfrigo Nord s.r.l. l'avviso di liquidazione suindicato. Con il ricorso dinanzi alla Commissione di 1° grado la soc. Surfrigo Nord contestava la legittimità dell'avviso impugnato e chiedeva in rito la sospensione del processo in attesa della definizione della controversia, da essa nel frattempo promossa, in ordine alla rendita catastale del complesso immobiliare. La Commissione Tributaria di primo grado, con decisione n. 9/6/1996, rigettava il ricorso. 2 L'appello della contribuente veniva rigettato con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 9/27/1997. La sentenza impugnata rilevava, con riferimento all'istanza di sospensione del processo per pregiudizialità della lite avente ad oggetto la contestazione della rendita catastale degli immobili, che la dichiarazione del contribuente circa la pendenza della lite in grado di appello non era stata accompagnata da una sia pur minima documentazione certificante la circostanza;
e che, d'altronde, detta pregiudizialità non era idonea a determinare la sospensione ex art 295 c.p.c. del processo relativo alla liquidazione dell'imposta in quanto la richiesta di "annullamento radicale" dell'avviso di liquidazione avanzata in tale sede non avrebbe consentito di rettificare l'ammontare dell'imposta nel caso di riduzione nell'altro processo della rendita catastale. Propone ricorso per cassazione la soc. Surfrigo Nord enunciando due motivi. L'Amministrazione finanziaria ha presentato “atto di costituzione” nel giudizio di cassazione senza svolgere specifiche controdeduzioni. Motivi della decisione 1. Con il 1° motivo la contribuente denuncia la violazione dell'art. 12 della legge 154/1988, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. Lamenta la ricorrente che la sentenza impugnata aveva rigettato l'appello facendo riferimento all'atto dell'U.T.E. di classamento dell'immobile, il quale, con successiva sentenza n. 9/17/1997 del 27.10.1997, che si assume passata in giudicato e che viene allegata, era stato annullato dalla Commissione Tributaria regionale del Veneto.
1.1. Osserva il Collegio che ai sensi dell'art. 372, primo comma, c.p.c. nel giudizio di cassazione non é ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne di quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso. Tale norma e' coerente con la particolare struttura del procedimento di cassazione, che non consente alcuna forma di istruzione probatoria. 3 Deve, pertanto, ritenersi preclusa la produzione di documenti tendenti a dimostrare sia circostanze di fatto sopravvenute sia la fondatezza dei motivi di ricorso, con la conseguenza che non vale a far ritenere ricevibile un atto o documento il semplice rilievo che esso é sopravvenuto alla proposizione del ricorso (Cass., 3.3.1995, n. 2459; 6 novembre 1992 n. 1201 n. 12015). Può soltanto ammettersi, oltre alle ipotesi espressamente previste dalla citata norma, la produzione di documenti diretti a evidenziare la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti, tale da far venire meno l'interesse al ricorso (Cass. 22 novembre 1994 n. 9867; 4ottobre 1988 n. 5355; 21 febbraio 1987, n. 1889). Nel caso in esame il documento prodotto (copia della sentenza della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 9/17/1997 del 27.10.1997) non rientra nel novero dei documenti acquisibili perché espressamente sottratti al divieto di cui all'art. 372, primo comma, c.p.c..; d'altra parte, l'accertamento del giudicato esterno, formatosi cioè in un diverso processo, compete esclusivamente al giudice di merito e la relativa eccezione non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità (Cass. 11.11.1986 n. 6627).
2. Con il 2° motivo la soc. Surfrigo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c. per non avere il giudice di appello sospeso il processo nonostante che risultassero dagli atti processuali gli estremi e l'oggetto della controversia pregiudiziale e che detto giudice avesse facoltà di chiedere eventuali ulteriori informazioni. سالا 2.1. Anche tale motivo non merita accoglimento. Nella sentenza impugnata si dà atto come "la dichiarazione del rappresentante del contribuente circa la pendenza della lite in grado di appello non sia stata accompagnata da una sia pure minima documentazione certificante la circostanza”. Ora, la parte che denuncia la necessita' della sospensione del giudizio a norma dell'art. 295 c.p.c. deve fornire anche la prova circa la ricorrenza di tutti indistintamente gli estremi per l'adozione del relativo provvedimento ed innanzitutto 4 quello concernente la precisa individuazione dei soggetti della causa petendi e del petitum della controversia che sia assume pregiudiziale rispetto al giudizio da sospendere. La valutazione circa la sussistenza di tale prova é, poi, rimessa al giudice del merito ed e' sottratta al giudizio della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 4284 del 1980; n. 670 del 1983; n. 687 del 1988; n. 2586 del 1990); ne', a norma dell'art. 372 cod. proc. civ., e' consentito alla parte che si sia sottratta a tale onere di sopperire a questa eventuale carenza depositando innanzi al giudice di legittimità la documentazione che non sia stata prodotta (o non si sia potuto produrre) nei precedenti gradi di giudizio (Cass. n. 3409 del 1994). Il ricorso va, pertanto, rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma, 14.2.2001 Il Consigliere est. Presidente : ИИ , джи IL CANCELLIERE C1 CE TA DEPOS OSITATO IN CANCELLERIA 22 MAG 2001 Oggi IL CANCEL ERE C1 CEo TA E N ZIO IS . 26/4/1988 5 REG . N - .P.R A B D LL. IA D TE EL P A D B. ESEN A SI T TA SEN U IB 1 13 AI IA R . T R N E T A M 5