Cass. pen., sez. I, sentenza 06/06/2000, n. 8083
CASS
Sentenza 6 giugno 2000

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Una legge, quantunque già approvata nel momento in cui si assume una decisione giurisdizionale, non può essere applicata, qualora a quella data non sia stata ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica. (Fattispecie relativa all'applicazione della legge 5 giugno 2000 n. 144, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 7 giugno 2000 ed entrata in vigore il giorno successivo, a un giudizio di legittimità definito il 6 giugno 2000).

Le norme della legge 16 dicembre 1999 n. 479 modificative del regime del giudizio abbreviato hanno natura processuale, benché ad esse conseguano effetti di diritto sostanziale, onde la loro applicazione soggiace al principio "tempus regit actum" proprio delle norme processuali in caso di successione di disposizioni non accompagnata dall'emanazione di norme transitorie. Ne consegue che, una volta legittimamente rifiutato all'imputato dal giudice di merito l'accesso al rito abbreviato, per essere il reato contestato punito con la pena dell'ergastolo, il successivo venir meno del divieto di tale rito in ordine al reato in questione non può consentire l'applicazione, in sede di legittimità, di una diminuzione di pena correlata all'obiettivo di un processo semplificato che non ha avuto luogo.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/06/2000, n. 8083
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8083
    Data del deposito : 6 giugno 2000

    Testo completo