Sentenza 6 giugno 2000
Massime • 2
Una legge, quantunque già approvata nel momento in cui si assume una decisione giurisdizionale, non può essere applicata, qualora a quella data non sia stata ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica. (Fattispecie relativa all'applicazione della legge 5 giugno 2000 n. 144, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 7 giugno 2000 ed entrata in vigore il giorno successivo, a un giudizio di legittimità definito il 6 giugno 2000).
Le norme della legge 16 dicembre 1999 n. 479 modificative del regime del giudizio abbreviato hanno natura processuale, benché ad esse conseguano effetti di diritto sostanziale, onde la loro applicazione soggiace al principio "tempus regit actum" proprio delle norme processuali in caso di successione di disposizioni non accompagnata dall'emanazione di norme transitorie. Ne consegue che, una volta legittimamente rifiutato all'imputato dal giudice di merito l'accesso al rito abbreviato, per essere il reato contestato punito con la pena dell'ergastolo, il successivo venir meno del divieto di tale rito in ordine al reato in questione non può consentire l'applicazione, in sede di legittimità, di una diminuzione di pena correlata all'obiettivo di un processo semplificato che non ha avuto luogo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/06/2000, n. 8083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8083 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Mario Sossi Presidente del 6/6/2000
1. Dott. Piero Mocali Consigliere SENTENZA
2. " NT Marchese " N. 657
3. " Giorgio Santacroce " REGISTRO GENERALE
4. " Anna Mabellini " N. 44718/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
TI US, n. il 12/8/57
ZZ ON, n. 1^/6/52
NT AN, n. il 5/8/56
Di AN NZ, n. il 27/10/53
avverso la sentenza 30/4/99 della Corte di Assise d'Appello di Torino Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr.ssa Mabellini
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr.ssa Antonella Mura che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Uditi i difensori avv.ti Palumbo per TI, Anetrini per PU e ZZ, Ronco per Di AN, che chiedono l'accoglimento del ricorso.
Oggetto del ricorso e motivi della decisione
I- Con sentenza 30.4.99 la Corte d'Assise d'appello di Torino confermava la sentenza 28.10.96 della Corte d'Assise di Novara nella parte in cui aveva dichiarato TI US e Di AN NZ colpevoli, in concorso con altri, della detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, limitata ad alcuni episodi e con dichiarazione di non procedibilità per altri già coperti da giudicato;
Di AN, ZZ ON e PU AN colpevoli dell'omicidio, in concorso con altri, di LD UN, aggravato dal numero delle persone, dalla premeditazione e dal nesso teleologico, in quanto commesso al fine di assicurare a sè e ad altri il profitto del traffico degli stupefacenti, nonché del reato connesso attinente alle armi usate per commetterlo;
Di AN e ZZ anche della distruzione del cadavere del LD.
Applicate le attenuanti generiche ad TI, Di AN e NT, per questi ultimi due con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate, ritenuta per ZZ la diminuente del vizio parziale di mente, pure equivalente alle aggravanti contestate, era ridotta ad anni sei di reclusione lire quarantamilioni di multa la maggior pena già irrogata all'TI, ed era applicata a Di AN, ZZ e PU rispettivamente la pena di anni venticinque, venticinque, ventiquattro e mesi sei in luogo dell'ergastolo inflitto in primo grado.
Il corpo del LD era stato trovato carbonizzato il 27.11.89 nel territorio di Arona a bordo di una Fiat Uno bruciata, ed era stato riconosciuto dai familiari tempo dopo solo grazie ad una catenina con medaglietta che portava al collo. La vittima risultava attinta da plurimi colpi di arma da fuoco. Il procedimento in un primo tempo iniziato nei confronti di ZZ, Di AN ed altri, indicati dai congiunti come persone che frequentavano il LD, era stato archiviato, ed era stato riaperto successivamente a seguito delle dichiarazioni di CE AN che aveva parlato di un vasto traffico di stupefacenti e dei contrasti insorti nell'ambito di essi: ai quali era da ricollegare l'omicidio.
La Corte di secondo grado riteneva la responsabilità del Di AN in ordine all'omicidio e ai reati connessi ascrittigli valutando innanzi tutto il suo memoriale depositato nel procedimento d'appello, nel quale l'imputato ricostruiva i fatti come segue. - La sera del 26.11.89, verso le 21, egli si era recato, come al solito, presso il bar Sport, dove aveva incontrato il LD, che aveva fatto diverse telefonate e gli aveva detto di avere appuntamento con alcune persone.
- Verso le 23 erano arrivati due calabresi, che il LD gli aveva presentato come "amici", dicendogli che dovevano consegnargli delle armi. Costoro avevano detto di avere con sè solo due pistole, e che il resto del carico era stato lasciato presso l'uscita dell'autostrada A 26 al casello di Romagnano Sesia. I tre si erano congedati da lui, ma LD, quando già era sulla porta, lo aveva invitato ad accompagnarli guidando lui, che era pratico della zona, per arrivare prima al casello.
- Di AN si era posto alla guida di una Fiat Uno, con uno dei calabresi accanto, e LD sul sedile posteriore destro a fianco dell'altro calabrese.
- Dopo circa tre chilometri, LD aveva chiesto al calabrese seduto davanti di vedere la pistola in suo possesso: l'altro l'aveva estratta, si era girato, l'aveva puntata contro il LD dicendo che "c'era compare MO che gli voleva parlare".
- LD si era slanciato contro la persona armata, si erano sentiti due colpi, e LD si era accasciato sul sedile posteriore. - Lo stesso calabrese lo aveva invitato a proseguire, dicendo all'altro di togliere l'orologio al LD.
- Giunti ad una piazzola, lo aveva fatto fermare, ed aveva parlato con due persone in attesa l'una delle quali, il ZZ, aveva espresso "un certo disappunto" alla notizia della morte del LD. - Il ZZ aveva invitato Di AN a scendere dalla Fiat Uno ed a restare in attesa sulla sua Golf, si era poi allontanato alla guida della Uno con a bordo i due calabresi ed il corpo del LD, seguito dalla Renault 5 condotta dalla sconosciuto trovato in attesa alla piazzola insieme a lui.
- Erano ritornati dopo circa dieci minuti a bordo della R 5, seguiti su una Mercedes da MO VI (altro imputato dell'omicidio, la cui posizione è stata stralciata). ZZ si era posto alla guida della sua Golf, seguito dalle altre auto, che aveva condotto fino al casello autostradale. Lo aveva poi accompagnato a Prato Sesia, dove lo aveva tranquillizzato per essere stato casualmente coinvolto nella vicenda, di cui non doveva parlare.
La Corte di secondo gravo osservava che non era credibile che il Di AN fosse all'oscuro della natura di "trappola" dell'appuntamento dato al LD dalle persone che ne avevano attuato l'omicidio. Era inverosimile che sia il LD, sia soprattutto i due sconosciuti, avessero apertamente parlato con lui della consegna del carico di armi, e che lo avessero portato con loro a presenziare a tale consegna, per la necessità di farsi guidare da lui al casello autostradale: motivo questo assolutamente in contrasto con il lavoro di autista di camion svolto dal LD, che a causa dei suoi frequenti viaggi in direzione sud sicuramente conosceva il casello di Romagnano Sesia, sito a soli tre chilometri da Prato Sesia. Ancor più inverosimile era che i due calabresi, incaricati in sostanza di un sequestro di persona (LD doveva essere condotto contro la sua volontà da "compare MO", secondo la versione di Di AN), decidessero di compierlo alla presenza dello sconosciuto dal quale si facevano accompagnare.
La Corte notava poi che la ricostruzione della dinamica dell'omicidio attuata nel memoriale del Di AN contrastava con i dati autoptici, dai quali emergeva che i colpi sparati
contro
Di AN erano almeno quattro, e non due, ed esplosi in rapida successione uno dietro l'altro: i quattro ingressi dei proiettili nella regione occipitale non avevano consentito un'apprezzabile sopravvivenza della vittima, ed erano stati esplosi quand'essa era ancora in vita, dato l'imponente spandimento emorragico. Ancora, la regione attinta contrastava con il racconto di Di AN, secondo il quale aveva sparato il calabrese seduto sul sedile anteriore destro accanto a lui, voltandosi verso LD seduto sul sedile posteriore. La inverosimiglianza del racconto, e della tesi della inconsapevolezza da parte del Di AN del reale scopo dell'incontro, confermava le dichiarazioni dei collaboranti che già avevano indotto il giudice di primo grado a ritenere la colpevolezza del Di AN. Dalle affermazioni di IO RE, RE PO, IA RE, NI NT, AC RE e CE AN risultava che per motivi vari, tutti indicativi della inaffidabilità del LD, ne era stata decisa la eliminazione, quindici giorni-un mese prima del fatto, in casa del NT, alla presenza di IO, NT, NI e ZZ. Gli ultimi due, amici del Di AN, proprietario del night frequentato dal LD, gli avevano chiesto il favore di consegnar loro il LD morto. Di AN lo aveva così indotto a salire su una macchina ed a recarsi nel luogo dove lo aspettava chi era incaricato di ucciderlo. L'omicidio era avvenuto sull'autovettura, e non successivamente nel luogo prestabilito. In particolare NI, partecipe al fatto, lo aveva descritto analiticamente con particolari che trovavano riscontro nei rilievi autoptici, balistici e di p.g. La Corte valutava singolarmente l'attendibilità dei collaboranti e le loro versioni del fatto, e non riteneva valessero a smentirne i dati essenziali le divergenze concernenti particolari o circostanze marginali, spiegabili in considerazione del fatto che nessuno dei collaboranti era stato personalmente presente all'omicidio. Rilevava altresì che, pur emergendo dalle dichiarazioni di IA e NI che LD, prima di essere ucciso, avrebbe dovuto essere interrogato, perché eventualmente sotto tortura confessasse "tutti i fatti", dell'omicidio commesso anticipatamente in macchina dovevano comunque rispondere tutti i partecipi all'operazione, destinata a concludersi comunque con l'uccisione della vittima designata.
La responsabilità di ZZ in ordine ai reati ascrittigli era confermata in secondo grado, sulla base delle dichiarazioni di NI, IO, IA, AC e Di AN, dalle quali risultava la sua partecipazione sia alla fase decisionale e organizzativa, sia alla fase esecutiva dell'omicidio. Le dichiarazioni di IO e NI indicavano poi NT partecipante alla decisione di eliminare LD. Egli, secondo IO, era "capo del braccio armato di Croce Valaniti", ed aveva promosso a casa sua le riunioni che sfociarono nella decisione omicida, della quale lo stesso IO aveva informato TE, capo della cosca omonima. NI aveva riferito della presenza del NT in occasione della decisione operativa presa la sera antecedente ai fatti, ai quali, secondo entrambi i collaboranti, NT personalmente non aveva collaborato.
La responsabilità di TI in ordine all'acquisto di stupefacente proveniente da Lucerna consegnatogli in Prato Sesia era ritenuta sulla base delle dichiarazioni di EM US. Costui nel dibattimento di primo grado aveva dichiarato di aver combinato attraverso un colombiano un primo affare andato a male con l'TI e il Di AN, che avevano perso 70-80 milioni. Per controbilanciare la perdita insieme all'TI avevano comprato in Svizzera tre chili di cocaina, materialmente consegnati in Prato Sesia all'TI quale compenso della somma già da lui in precedenza corrisposta e persa.
Le sue dichiarazioni trovavano riscontro in quelle di RA SE, coimputata che ha definito il processo con patteggiamento, la quale aveva ammesso la sua responsabilità nell'episodio e aveva riferito sia circostanze apprese dall'EM, sia rapporti telefonici e incontri da lei direttamente percepiti che confermavano gli spostamenti e i fatti riferitile dall'EM. In particolare la donna aveva dato spiegazione a telefonate intercettate attinenti al traffico di stupefacenti con la Colombia, ed aveva ricevuto personalmente da TI il denaro relativo alla partita non consegnata, che costituirà poi il corrispettivo di quella proveniente dalla Svizzera.
L'ammissione dei fatti da parte del correo Di AN completava il quadro indiziario.
II- Nel ricorso proposto nell'interesse di TI il difensore deduce quale primo motivo nullità della sentenza per difetto di contestazione, a norma dell'art. 522 c.p.p. L'unico fatto per il quale vi era stata condanna, concernente l'importazione di cocaina dalla Colombia e dalla Svizzera in concorso con EM, SE ed altri, era diverso e commesso con persone diverse da quanto indicato nel capo d'imputazione. Nè la dialettica sviluppatasi sul tema in dibattimento valeva a sanare la nullità, poiché il diritto di difesa dell'imputato era stato compromesso per tutta la fase delle indagini preliminari.
Quale secondo motivo deduce violazione dell'art. 192 c.p.p. e manifesta illogicità della motivazione.
Sottolinea il passo della sentenza nel quale si danno confermate le dichiarazioni dell'EM da quelle della SE pur se queste ultime "non riguardano il medesimo elemento fattuale", situazione questa in contrasto con la natura di riscontro attribuita alle medesime. Osserva che le dichiarazioni della SE e dell'EM, le prime non confermate in dibattimento dove la donna completamente, e l'uomo parzialmente, si sono sottratti al contraddittorio e all'esame delle parti, dovevano essere valutate con particolare cautela. Lamenta che non sia stata valutata l'attendibilità intrinseca dei dichiaranti. Rileva che EM aveva pronunciato calunnia nei confronti dell'TI affermando falsamente avanti alla Corte d'Assise ed al Tribunale di Novara che suo cugino e suo zio erano stati arrestati dalla Guardia di Finanza. Evidenzia difformità tra la prima e la seconda versione dei fatti fornita dall'EM circa la somma consegnata, le modalità di trasporto della droga, i fornitori dello stupefacente, ed errori compiuti dal giudice di merito nella ricostruzione dei fatti in difformità alle risultanze istruttorie. Si duole della incongruenza della espressione "nesso indiziario prossimo con i fatti descritti dall'EM" riferita in sentenza alle dichiarazioni della SE relative ad un fatto (la presenza di TI a Roma presso l'Hotel Bambù) privo di significato, non potendosi da esso desumere la successiva partenza dell'imputato per la Svizzera per acquistare droga. Nega la valenza di riscontro attribuita alle dichiarazioni SE. III- Il difensore di Di AN, nell'interesse del suo assistito, deduce illogicità della motivazione e violazione della legge penale. Critica le considerazioni esposte in sentenza sulla inverosimiglianza di quanto esposto dall'imputato nel suo memoriale. Rileva che LD si fidava del Di AN tanto da parlargli del traffico di armi, e che il suo inserimento nella spedizione non poteva essere ostacolato dai due calabresi, il cui gioco sarebbe stato altrimenti scoperto. Nega contraddittorietà tra la versione di Di AN e le risultanze autoptiche. In sua presenza solo due spari furono esplosi, che da soli potevano aver causato l'imponente spandimento emorragico riscontrato. Gli altri colpi potevano essere stati esplosi successivamente,
contro
LD già morto e trasportato altrove, come risultava dai bossoli e proiettili trovati nei pressi del luogo dove la macchina fu lasciata.
Nega che dall'eventuale assunto che Di AN avesse collaborato a far incontrare Di AN con chi lo attendeva possa dedursi la sua consapevolezza dell'attentato deciso ai suoi danni. Rileva che il RE non nomina Di AN tra coloro che avevano ordito la "trappola". Egli afferma solo che una persona in confidenza con LD lo avrebbe indotto ad andare con lui, ma questa ricostruzione non era coerente con il ruolo svolto nell'occasione dal Di AN, nè con la presenza di altre due persone.
Sottolinea la non credibilità di NI, che aveva parlato dopo aver conosciuto gli atti del processo. Critica la sentenza nel punto in cui giustifica con la sua consuetudine al delitto l'atteggiamento del collaborante che, sentito in ordine ad un altro episodio criminoso, svoltosi il giorno dopo l'omicidio LD, e interrogato su quanto avesse fatto il giorno prima, aveva risposto di non ricordare.
Nega la sovrapponibilità dei racconti degli altri collaboranti, parzialmente difformi.
Si duole della mancata applicazione dell'art. 116 c.p. in una situazione in cui secondo la sentenza scopo accertato dell'operazione era l'interrogatorio del LD, che era stato ucciso inopinatamente per iniziativa di uno dei due calabresi sulla Fiat Uno. Esclude che un episodio di questo genere potesse comunque entrare nelle previsioni del Di AN.
IV- Nel ricorso proposto nell'interesse di ZZ e PU, il difensore quale primo motivo deduce illogicità della motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità dei due imputati. Rileva la contraddittorietà dei racconti dei vari collaboranti, sia tra quelli che riferiscono esclusivamente della fase organizzativa, sia tra quelli che riferiscono della fase operativa. Rileva che NI, l'unico partecipe all'operazione concreta, introduce in essa persone delle quali nessun altro ha parlato e la cui presenza risulta immotivata (i due ragazzi che avevano teso la trappola al LD), senza che il giudice dia alcuna spiegazione di tale incongruenza.
Per quanto concerne in particolare la posizione di ER, fa presente che IO lo indica quale partecipe solo alla decisione di sopprimere LD, in tempo antecedente al momento, prossimo al fatto, in cui NI e AC collocano tale decisione, mentre IA sembra indicarlo partecipe all'azione esecutiva. Nega la valenza delle dichiarazioni di Di AN, che solo tardivamente ha deciso di accreditare le accuse di NI. Critica la sottovalutazione da parte della Corte di secondo grado dei tentativi di inquinamento accertati attuata NI.
Quale secondo motivo deduce violazione degli artt. 40, 41, 110-116 c.p. in considerazione della imprevedibilità della uccisione di
LD in macchina da parte di chi non ne era incaricato, fatto questo rappresentante una causa autonoma dell'evento. Quale terzo motivo deduce violazione dell'art. 62 bis c.p.p. per mancata applicazione al ZZ delle attenuanti generiche, concesse agli altri imputati, nonostante gli fosse stato riconosciuto il vizio parziale di mente.
V- Con "Motivi aggiunti" il difensore di TI deduce violazione dell'art. 192 c.p.p. con riferimento alla nuova formulazione dell'art. 111 della Costituzione, e all'art. 1 c. 2 del d.l.
7.1.2000 n. 2, il quale dispone che nei procedimenti penali nei quali già sia stato dichiarato aperto il dibattimento "la colpevolezza dell'imputato non può essere provata esclusivamente sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore". Sostiene che tale situazione si verifica nella specie, poiché SE RA, imputata di reato connesso, si è rifiutata di rispondere alle domande della difesa di TI. VI- Con "Motivi aggiunti" il difensore di Di AN chiede sia disposta l'applicazione di un terzo della pena inflitta ai sensi della legge 16.12.1999 n. 479, che ha reso possibile il rito abbreviato anche per i reati puniti con la pena dell'ergastolo. Rileva che a suo tempo, in sede di udienza preliminare, l'imputato chiese al giudice di procedere con rito abbreviato.
VII- Sul ricorso proposto nell'interesse di TI, e sui "Motivi aggiunti" successivamente depositati, si osserva quanto segue. È infondato il primo motivo, concernente il difetto di contestazione. L'istruttoria dibattimentale ha avuto ad oggetto l'episodio per il quale l'imputato è stato condanna, ed ha consentito una adeguata difesa in merito, come riconosciuto nel ricorso. Il rilievo della impossibilità di difesa durante la fase delle indagini preliminari non ha pregio, sia perché l'art. 522 c.p.p. ("Nullità della sentenza per difetto di contestazione") è
correlato all'art. 521 ("Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza") ed alla individuazione dell'accusa attuata a norma dell'art. 416 c.p.p. con la richiesta di rinvio a giudizio al termine delle indagini preliminari;
sia perché l'accettazione del contraddittorio sul fatto diverso durante il dibattimento esclude ogni possibilità di successiva doglianza, a norma degli artt. 518, 519 e 182 c.p.p. Il secondo motivo, arricchito dai nuovi profili apportati con i "Motivi aggiunti", è infondato. Il d.l. n. 2 del 7.1.2000 (Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'art. 2 legge costituzionale 23.11.99 n. 2), richiamato dalla difesa, è stato convertito in legge, con modifiche, con legge 25.2.2000 n. 35. In base alla nuova formulazione dell'art. 1 c. 2 "le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, sono valutate, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità". Con riferimento alla posizione di RA SE, eccepita nella nuova prospettiva del "giusto processo" dalla difesa, si rileva che la motivazione della sentenza impugnata regge al vaglio delle regole imposte dalla nuova normativa. Il testo della legge di conversione è meno rigido rispetto alla dizione usata nel decreto legge, nel senso che il termine "esclusivamente" in esso contenuto è stato sostituito dalla richiesta di conferma delle dichiarazioni acquisite senza contraddittorio da altri elementi di prova, per i quali, ove di dichiarazioni orali si tratti, non si sia verificata la sottrazione all'esame della difesa da parte del dichiarante.
Nel caso in esame la responsabilità di TI è tratta dalle dichiarazioni di EM, dalle telefonate intercettate, dalle dichiarazioni della SE. Queste ultime trovano conforto in una dato oggettivo quale i risultati delle intercettazioni, nonché nelle dichiarazioni dell'EM, in ordine alla cui valutazione la difesa esprime doglianze di merito, non ammissibili in questa sede. La nuova normativa è quindi in concreto osservata dalla Corte territoriale nella sentenza pur estesa precedentemente ad essa.
Sulle altre valutazioni negative espresse dalla difesa in ordine alla motivazione della sentenza, si osserva che il rilievo della Corte territoriale, che le dichiarazioni SE non riguardano il medesimo elemento fattuale rispetto a quello considerato dalle dichiarazioni EM, nonché l'espressione usata "nesso indiziario prossimo con i fatti descritti dall'EM", non sono in contraddizione con la valenza di riscontro incrociato attribuito alle dichiarazioni esaminate. È infatti logico e consentito dall'art. 192 c.p.p. ricostruire un'azione criminosa, scandita in diversi momenti temporali tra loro collegati, sulla base di indizi che concernono diversi segmenti dell'azione medesima, e che raffrontati e complessivamente valutati concordano nel definirla. In questa prospettiva la presenza di TI a Roma, riferita dalla SE, in una certa data presso un determinato albergo, in relazione al concordato acquisto della cocaina proveniente dalla Colombia poi sostituita con quella di provenienza svizzera, correttamente è stata ritenuta elemento utile a ricostruire i complessi rapporti tra EM e TI concernenti stupefacenti e sfociati nell'episodio criminoso addebitato.
Il ricorso deve essere quindi respinto, con le conseguenze di legge. VIII- È infondato il ricorso proposto nell'interesse di Di AN. La non credibilità della ignoranza da parte sua delle finalità dell'accompagnamento di LD all'appuntamento al casello autostradale è stata logicamente motivata con la perfetta conoscenza dei luoghi attribuibile alla vittima, con l'inverosimiglianza che sconosciuti accettassero la presenza di un estraneo ad in incontro illecito concernente armi, con la contraddittorietà della ricostruzione dell'omicidio attuata dal Di AN (LD seduto dietro, attinto da colpi esplosi da chi stava accanto al conducente) e le risultanze autoptiche (zona occipitale attinta). Su quest'ultimo punto si rileva la illogicità della tesi difensiva, secondo la quale i colpi accertati nella zona occipitale e causa dell'imponente spandimento emorragico sarebbero stati esplosi successivamente contro il LD già deceduto.
Ritenuto logicamente Di AN consapevole delle finalità della spedizione (obbligare con la tortura il LD a parlare) altrettanto logicamente la Corte territoriale ha osservato che tale finalità prevedeva la successiva uccisione della vittima. Ne segue la irrilevanza del momento in cui l'omicidio fu perpetrato (prima della tortura, quando LD si rende conto dello scopo della spedizione e cerca di opporsi, e non dopo la stessa come preordinato), e la inapplicabilità alla specie dell'art. 116 c.p. invocato dalla difesa, stante la previsione, e non semplice prevedibilità dell'evento.
Le ulteriori osservazioni svolte nel ricorso sono di merito, non proponibili in questa sede.
Sulla richiesta concernente la diminuente del rito abbreviato, formulata nei "motivi aggiunti", questa Corte di trova a decidere dopo che è già stata approvata in via definitiva la legge 5.6.2000 n. 144 con la quale è stato convertito in legge il d.l.
7.4.2000 n.82, concernente i termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato, con modificazioni che, nel disciplinare in via transitoria l'applicabilità della diminuente di cui all'art. 442 c.p.. ai giudizi pendenti, ne esclude di fatto l'applicazione quando ormai il giudizio sia pervenuto alla fase di legittimità. La nuova legge, peraltro, non è applicabile alla specie, in quanto non ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica alla data della decisione, e la questione deve essere esaminata con riferimento alla normativa dettata in tema di giudizio abbreviato dagli artt. 438 - 442 c.p.p. Il problema concernente l'applicabilità della diminuente prevista dall'art. 442 ai casi in cui il giudizio abbreviato richiesto è stato rifiutato in ragione della inapplicabilità di esso ai reati astrattamente punibili con l'ergastolo, conseguente all'intervento operato dalla Corte Costituzionale sull'art. 442 c. 2 con la sentenza n. 176 del 1991, ad avviso di questa Corte deve essere risolto tenendo presente la finalità costantemente perseguita dal legislatore (anche da ultimo), di collegare lo "sconto" della pena ad un potenziale effetto deflattivo del contenzioso penale. Tale scopo, sottolineato sin dalle prime sentenze relative alla norma in esame (in particolare, in quelle n. 66 e n. 284 del 1990) ha consentito ugualmente al giudice costituzionale di intervenire, ammettendo la diminuente anche se il rito speciale richiesto era stato rifiutato dal P.M. e non si era svolto, per evitare che un ingiustificato diniego pregiudicasse la diminuzione di pena che altrimenti sarebbe conseguita all'imputato in coerenza al suo comportamento processuale. Tale situazione, peraltro, è distante da quella qui in esame, nella quale il rifiuto è stato espresso in perfetta aderenza alle norme in quel momento applicabile. Si tratta di norme processuali, per le quali vale il principio del "tempus regit actum", e che non mutano natura per il fatto che da esse derivino conseguenze sostanziali, proprie in via diretta o mediata di ogni norma regolatrice del processo, per sua natura destinato a produrre risultati concreti. In questa prospettiva, non ha senso che a giudizio di merito ultimato in sede di legittimità sia applicata una diminuzione di pena con la motivazione che, ove all'epoca della richiesta di abbreviato fosse già stata emanata la legge 16.12.1999 n. 479, che con l'art. 30 ha modificato il secondo comma dell'art. 442, prevedendo la sostituzione dell'ergastolo con la pena di anni trenta di reclusione e rendendo quindi possibile il rito in questione anche per i reati astrattamente punibili con l'ergastolo, la diminuzione della pena in concreto inflitta sarebbe stata possibile. L'effetto sostanziale consegue ad una normativa di tipo processuale che si pone come obbiettivo un processo semplificato, la cui mancata attuazione, non correlata a ingiustificati dinieghi, non consente la diminuzione della pena prevista in dipendenza del rito. Il ricorso deve essere quindi respinto con le conseguenze di legge.
IX- Il ricorso proposto nell'interesse di ZZ e PU si articola nel primo motivo in argomentazioni di merito e in valutazioni delle dichiarazioni dei collaboranti, inammissibili in sede di legittimità. I rilievi svolti non valgono a scalfire la logicità dell'ordinanza impugnata che, in aderenza al disposto dell'art. 192 c.p.p., fonda la responsabilità dei due imputati, entrambi partecipi alla decisione omicida, il primo anche partecipe all'azione omicidiaria, sulle dichiarazioni convergenti dei collaboranti e sul memoriale del Di AN.
Sul secondo motivo, concernente l'applicabilità alla specie dell'art. 116 c.p. e l'apporto causale al fatto dei due imputati, si osserva che nella sentenza impugnata è logicamente ricostruita, sulla base delle dichiarazioni acquisite, l'iniziale e irrevocabile decisione di eliminare LD dopo averlo fatto parlare. Ne deriva logicamente la piena responsabilità di entrambi gli imputati per l'omicidio a titolo di concorso, ai sensi dell'art. 110 c.p. L'ultimo motivo proposto nell'interesse di ZZ relativo al trattamento sanzionatorio è pure infondato, poiché la sentenza motiva congruamente e logicamente (pag. 40) sul diniego delle attenuanti generiche nonostante la riconosciuta diminuente del vizio parziale di mente, in astratto non incompatibile con il diniego oggetto della censura proposta.
Il ricorso deve essere quindi respinto, con condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 c.p.p.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2000