Sentenza 29 settembre 2009
Massime • 1
Integra il delitto di estorsione, in relazione all'ingiusto profitto derivante da una pretesa penalmente e civilisticamente illecita, la minaccia posta in essere per ottenere il pagamento di un credito di natura usuraria, quand'anche consistente nel prospettato ricorso a mezzi astrattamente consentiti dalla legge. (Nella specie attivazione di garanzie costituite da assegni e da iscrizione ipotecaria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/09/2009, n. 41481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41481 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 29/09/2009
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 1291
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere - N. 12502/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PM presso il Tribunale di Napoli nel procedimento a carico di:
PI UA;
avverso la sentenza 28.10.08 del GUP del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. MANNA Antonio;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza;
udito il difensore del PI, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 28.10.08 il GUP del Tribunale di Napoli dichiarava non luogo a procedere nei confronti di PI UA in ordine al delitto di estorsione pluriaggravata ai danni di FF EL, perché il fatto non sussiste.
Riteneva a riguardo detta pronuncia che la minaccia da parte del PI di attivare la garanzia (nella specie costituita da assegni con firma di girata e da iscrizione ipotecaria) per il recupero di crediti, pur derivanti da un presupposto rapporto contrattuale di natura usuraria, fosse di per sè legittima e, quindi, inidonea a configurare il delitto p. e p. ex art. 629 c.p.. Ricorre il PM contro detta sentenza, di cui chiede l'annullamento per aver il GUP trascurato che il PI non aveva esercitato un presunto diritto, tale non potendosi considerare la pretesa di aggravare la situazione economica dell'usurato FF qualora non avesse aderito alla richiesta usuraria.
1 - Il ricorso è fondato.
Invero, per antico e costante insegnamento giurisprudenziale di questa Corte Suprema, la pretesa usuraria è di per sè penalmente e civilisticamente illecita (cfr. Cass. Sez. 6^ n. 1626 del 16.10.95, dep. 10.2.96, rv. 203736; conf. Cass. rv. 174968; Cass. rv. 159511;
Cass. rv. 120791), di guisa che anche la minaccia di soddisfarla mediante ricorso a mezzi astrattamente consentiti dall'ordinamento (come attivare le garanzie che l'autore dell'usura si sia fatto rilasciare dal soggetto passivo) integra il delitto di estorsione, non potendo l'usurario ricorrere al giudice per chiedere il soddisfacimento del proprio credito e non potendo avere neppure la ragionevole opinione di far valere un diritto tutelabile con l'azione giudiziaria, che gli è - appunto - negata in considerazione dell'illiceità della pretesa.
L'equivoco in cui incorre l'impugnata sentenza risiede nella confusione fra astratta antigiuridicità del mezzo con cui viene posta in essere la minaccia ed ingiustizia del profitto: soltanto quest'ultima è necessariamente prescritta ai fini del delitto ex art. 629 c.p.p.. Infatti, in tema di estorsione l'elemento dell'ingiusto profitto si individua in qualsiasi vantaggio che l'autore intenda conseguire e che non si colleghi ad un diritto: esso può essere perseguito tanto con uno strumento antigiuridico, quanto con uno anche apparentemente legale, ma avente uno scopo illecito (cfr., in senso sostanzialmente analogo, Cass. Sez. 2^ n. 12082 del 6.2.08, dep. 18.3.08, rv. 239740;
Cass. Sez. 2^ n. 16658 del 31.3.08, dep. 22.4.08, rv. 239780; Cass.n. 29563/06, rv. 234963; Cass. Sez. 2^ n. 29563 del 17.11.05, dep.
4.9.06, rv. 234963; Cass. n. 3380/92, rv. 189680; Cass. n. 2460/91, rv. 186472; Cass. n. 1733/88, rv. 177559; Cass. n. 3110/83, rv. 158390; Cass. n. 10704/80, rv. 146287). Nè per supporre la legittimità della pretesa potrebbe valere il carattere astratto degli assegni rilasciati in garanzia dall'usurato (impropriamente, perché tecnicamente essi sono strumenti di pagamento), noto essendo che nel nostro ordinamento non esistono ipotesi di astrazione assoluta (o materiale), ma soltanto relativa (o processuale).
In breve, in nessun caso la pretesa di realizzare un credito cartolare può prescindere tout court dalla legittimità del rapporto sottostante, di guisa che, se quest'ultimo risulta illecito, non può che essere ingiusto il profitto che da esso si voglia trarre (il conseguimento degli interessi usurari, nel caso in esame).
2 - In conclusione, la sentenza impugnata deve annullarsi con rinvio al Tribunale di Napoli.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli. Così deciso in Roma, il 29 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2009