Sentenza 21 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/02/2001, n. 2555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2555 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA DE POPO ANO ROMADICASSAZIONE LA CORTES Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 16634/98 Consigliere Cron..5226 Dott. Pietro CUOCO - Consigliere Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Rel. Consigliere Ud. 11/12/00 Dott. Camillo FILADORO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SE N TENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. ILSQLE.24ORE. FERMO FOSSATI 1871 SRL, in persona del legale per diritti L. 3.000 "21 FEB 2001. " rappresentante pro tempore, MANTERO OTTAVIANO, IL CANCELLIERE elettivamente domiciliati in ROMA VIA GAVINANA 1, presso lo studio dell'avvocato PECORA FRANCESCO, che CANCELLERIA li rappresenta e difende unitamente all'avvocato RAUSSE GIAN PIETRO, giusta delega in atti;
ricorrenti-
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in del legale rappresentante pro tempore, persona elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 2000 5284 presso l'Avvocatura Centrale.. dell'Istituto, -1- rappresentato e difeso dagli avvocati PONTURO DOMENICO, FONZO FABIO, CORRERA FABRIZIO, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 1694/97 del Tribunale di COMO, depositata il 04/11/97 R.G.N. 161/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/00 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato PECORA;
udito l'Avvocato PONTURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'IN ha proposto appello avverso la sentenza del Pretore di Como che aveva annullato l'ordinanza ingiunzione da esso emessa nei confronti della s.r.l. Fermo Fossati 1871 per omissioni contributive relative al rapporto di lavoro subordinato intercorso fra la stessa, e la sign. AR SA TA, e che il Pretore aveva,invece, ritenuto autonomo. Il Tribunale di Como, con sentenza, del 4.11.97 ha ritenuto che nell'ambito del rapporto intercorso fra le parti non esisteva alcuna ambiguità atteggiandosi lo stesso in base ad elementi univoci, di carattere testimoniale, come rapporto di lavoro subordinato. Ed infatti a- la presenza della TA presso l'azienda era costante, ed esisteva quindi uno stabile inserimento di essa nella stessa;
b- tanto doveva ritenersi dal fatto che essa anche più volte al giorno, dava suggerimenti ad altra dipendente che attestavano un organica ed oggettiva correlazione fra le due lavoratici nell'ambito della comune attività aziendale;
c- la sostanziale identità delle mansioni della stessa prima e dopo il suo collocamento in pensione documentato dalle fatture recanti numeri progressivi senza soluzione di contiuità. La predetta società chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da tre motivi. L'IN resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli art.1362,2094, 2222 cc.; con il secondo violazione e falsa applicazione dell'art.421 cpc e delle predette norme del c.c. la cui violazione è anche oggetto del terzo motivo. Tutte le censure addebitano alla decisione impugnata anche vizi di motivazione. Esse che per la loro interdipendenza e connessione devono esaminarsi congiuntamente si sostanziano nei seguenti punti. In primo luogo, l'organo giudicante ha completamente disatteso l'insegnamento del S.C. secondo cui va attribuito rilievo, nel qualificare il rapporto de quo,soprattutto in assenza di indici sintomatici univoci, al nomen iuris scelto dalle parti ossia alla volontà negoziale dei contraenti. Il Tribunale non solo ha ignorato il dato testuale della scrittura privata sottoscritta dalla società e dalla sign.TA, omettendone completamente la menzione, e quindi ogni valutazione, ma ha anche scorrettamente valutato la dichiarazione resa in istruttoria dalla TA che ha confermato la propria volontà di considerare autonomo il contratto di lavoro che la legava alla Fermo Fossati. Il Tribunale ha, altresì, errato nell'interpretare il contratto stipulato fra le parti non tenendo conto, fra l'altro, del loro comportamento anche posteriore alla conclusione dello stesso. In definitiva esso, ha violato i criteri di ermeneutica contrattuale perché non ha attribuito rilievo al nomen iuris ed ignorando tale elemento ha erroneamente ritenuto rilevanti e prevalenti sulla volontà contrattuale chiaramente espressa indici sintomatici sussidiari non univoci e compatibili con entrambe le qualificazioni. Appare evidente che i punti nodali delle doglianze sono, essenzialmente, due: a- il mancato rilevo attribuito dal Tribunale al nomen iuris del contratto fra loro intervenuto dalle stesse qualificato,espressamente, di lavoro autonomo :in una situazione ove la realtà fattuale emersa -in cui si era sostanziato lo svolgimento del rapporto era tuttaltro che univoca e si prestava ad una lettura sia nel senso dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato che di quello autonomo;
b- aver, per la individuazione della tipologia del rapporto fatto ricorso ad indici non ricompresi dalla giurisprudenza di legittimità consolidata fra quelli di significato univoco ed irrefutabile. Le censure sono fondate. Quanto alla questione della incidenza del c.d. nomen iuris, ai fini della individuazione della tipologia del rapporto esistito fra le parti, una recente sentenza di questa Corte sembrerebbe non riconoscerne alcuna a tale elemento (4533/2000). Ed infatti essa osserva che innanzi tutto il codice civile (libro V titolo II) tutela il rapporto>> e non il contratto>> con ciò mostrando di affidare la tutela degli 3 interessi del lavoratore, più che alla volontà individuale a fonti eteronome quali la legge e la contrattazione collettiva. La decisone dà atto che la Corte è sembrata attribuire importanza decisiva,nella detta qualificazione, al nomen iuris adoperato dalle parti;
senonchè sia l'art. 1414 cc che l'art. 1362 cc impongono di qualificare il rapporto in base al contenuto effettivo delle prestazioni rese ed al concreto atteggiamento delle parti :plus valet qod agitur quam quod concipitur. Indubbiamente tale decisione ha il pregio di individuare il limitato rilevo che nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato ha la volontà delle parti che, generalmente, si esaurisce nel consentire che esso abbia luogo, dipendendo poi la sua disciplina dal suo concreto svolgimento: è in definitiva l'effettività l'elemento che determina la disciplina del rapporto;
affatto particolare nel contesto civilistico e caratterizzato dal potere di supremazia di un soggetto nei confronti dell'altro che lo rende notevolmente diverso dalle altre fattispecie contrattuali. E tuttavia l'elemento nominalistico>>, come ha rilevato la giurisprudenza di questa Corte, può- concorrere- ai fini della qualificazione del rapporto quando gli elementi fattuali siano ambivalenti nel senso di potersi prestare nella loro assolutezza- ad entrambe le qualificazioni (6819/2000. 6570/200). E, nel caso di specie, gli elementi individuati dal Tribunale come univoci per la individuazione di un rapporto subordinato si prestano invece, anche alla qualificazione come lavoro autonomo. Ed anche sotto tale profilo si presenta censurabile la decisione del Tribunale che non è andato alla ricerca di indici più univoci dell'assoggettamento al potere datoriale- nel che si sostanzia l'essenza della subordinazione- fermandosi all'ambiguo elemento dell'inserimento nel contesto aziendale che non necessariamente è l'effetto del predetto assoggettamento. 1 ricorso va quindi accolto, la sentenza cassata, e la causa rimessa ad altro giudice che si atterrà ai predetti principi di diritto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Milano. Roma 11 dicembre 2000 Il Consigliere es. Сочливо вку сны ⑪Presidente Pill пилов IL COLLABORATORE DI CANCELLERA Depositata în Cancelleria oggi, 21 FEB. 2001 IL COLLABORATORE I DI CANCELLERIA 0 A 3 D 1 S , 3 S . 5 O A T L T . R L , A O N A ' B S L E I 3 L P E 7 D S - D I 8 A I - N T S 1 S G 1 N O O E P S E A M I D G I A E G A , E O D O L T R E T T I T A S R I N L I E G L D S E E E R O D