Sentenza 19 ottobre 2016
Massime • 1
La norma dichiarata incostituzionale, ove più favorevole, può continuare ad essere applicata, per il principio del "favor rei", soltanto ai fatti commessi sotto la sua apparente vigenza, ma non anche ai fattti che siano stati commessi nella operatività della normativa precedente, dovendo escludersi che una norma costituzionalmente illegittima possa determinare un trattamento più favorevole anche con riferimento a fatti pregressi, posti in essere nel vigore della normativa più severa. (Fattispecie di cessione di stupefacenti, nella quale la S.C. ha ritenuto legittima la decisione del giudice territoriale di applicare il trattamento sanzionatorio più severo, previsto dal comma primo dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 nella versione vigente all'epoca del fatto, commesso prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate dalla legge n. 49 del 2006, successivamente dichiarate incostituzionali con sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014).
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In tema di successione di leggi penali, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta. (Annullamento senza rinvio) (Normativa di riferimento: Cost. art. 25; Cod. pen. art. 2) Il fatto e i motivi addotti nel ricorso per Cassazione Con sentenza deliberata il 28/06/2017, all'esito dell'udienza in camera di consiglio fissata a norma dell'art. 447 cod. proc. pen., il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Prato applicava a F. P. la pena concordata con il pubblico ministero di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/10/2016, n. 4185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4185 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2016 |
Testo completo
04185 -1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Silvio Amoresano - Presidente - Sent. n. sez..3134 Luca Ramacci UP 19/10/2016 Gastone Andreazza Alessio Scarcella R.G.N. 50670/15 Relatore - Carlo Renoldi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CC NU, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del 29/10/2014 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Camillo Irace, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 29/10/2014 la Corte di appello di Napoli aveva confermato quella del Tribunale del capoluogo campano, emessa il 17/05/2002, all'esito della quale NU CC è stato condannato alla pena di 8 anni e sei mesi di reclusione e di 30.000,00 di multa euro, ritenuto il vincolo della continuazione, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, in quanto ritenuto colpevole dei reati di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 73 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 (per avere ceduto a CO ET, in più riprese, sostanza stupefacente del tipo eroina in quantità non inferiore ai 30 grammi, commettendo il fatto armato di pistola di tipo e calibro imprecisati, nonché per avere detenuto, anche al fine di vendita, stupefacente del tipo metadone cloridrato: capo a dell'imputazione) e 10 - 14 L. n. 497/74 (per avere detenuto illegalmente una pistola del tipo e calibro imprecisati: capo b dell'imputazione), commessi in Caivano fino al 4/09/1998. 2. Con sentenza n. 47480, emessa il 13/11/2008 dalla Quarta Sezione di questa Corte, la pronuncia resa in secondo grado dalla Corte partenopea era stata annullata, con rinvio in relazione al giudizio di responsabilità penale dell'imputato limitatamente al reato di cui al capo b) dell'imputazione nonché al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 309/90. In particolare, la Corte di legittimità rilevò come, nonostante uno specifico motivo di appello, la Corte territoriale avesse omesso di motivare sul perché si fossero ritenuti provati il reato indicato al capo b) e la circostanza aggravante contestata al capo a), nonostante che le dichiarazioni accusatorie, rese sul punto da CO ET, sentito in giudizio come testimone ex art. 197-bis c.p.p., difettassero di riscontri esterni e non avendo i giudici di appello spiegato le ragioni per le quali l'arma asseritamente utilizzata da CC fosse stata ritenuta vera e non invece finta, come avrebbe potuto essere probabile.
3. Con sentenza in data 29/10/2014, pronunciata come giudice del rinvio, la Corte di appello di Napoli assolse l'imputato dal reato a lui ascritto al capo b) dell'imputazione, perché il fatto non sussiste ed escluse altresì l'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 309/90, contestata al capo a), per l'effetto rideterminando la pena irrogata allo stesso CC in sette anni di reclusione e 20.000 euro di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
4. Avverso la sentenza pronunciata in sede di rinvio, lo stesso CC propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, sulla base di tre distinti motivi di impugnazione. Con il primo, il ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza ovvero l'erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 73, comma 5, del d.p.r. 309 del 1990, 2 della legge 146/13 nonché 125 cod. proc. pen. per illogicità manifesta della A motivazione. Secondo l'assunto difensivo, infatti, l'entrata in vigore della legge n. 146/13, che ha trasformato fart. 73, comma 5 del DPR 309/90 da circostanza attenuante in ipotesi autonoma di reato, non si sarebbe limitata a riscrivere la pena, ma avrebbe realizzato "una rivalutazione generale della condotta e del suo disvalore". Per tale motivo, il Giudice del rinvio avrebbe dovuto riconoscere l'esistenza della nuova ipotesi di reato, la quale sarebbe stata, invece, esclusa attraverso il riferimento alla "modalità dei fatti accertati" e ai "non esigui quantitativi di stupefacente, ceduti dal CC", con motivazione all'un tempo "generica" e "illogica". 2 Con il secondo motivo, l'indagato deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen, la violazione di legge in relazione agli art. 62-bis, 133, 2 c.p. nonché 125 c.p.p. per mancanza о illogicità di motivazione. Successivamente alla commissione del fatto in contestazione, era sopravvenuta la legge n. 49/2006 che, all'art. 1 comma 1, aveva modificato la pena edittale del delitto di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90, prevedendo, nel minimo, la pena di 6 anni di reclusione, sicché il ricorrente censura la mancata applicazione della legge più mite, comunque vigente nel corso del processo. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p., la violazione di legge in relazione agli art. 62-bis, 133 c.p. e 125 c.p.p. nonché la manifesta illogicità della motivazione. Le attenuanti generiche, infatti, sarebbero state concesse operando una riduzione minima della pena, sino alla pena finale di 7 anni di reclusione, laddove, se riconosciute nella loro massima estensione, sarebbe stato possibile giungere sino a 5 anni e 4 mesi. Inoltre, le ragioni offerte per negare una maggiore diminuzione di pena sarebbero del tutto apodittiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
2. Con riferimento al primo motivo, deve osservarsi che il giudice di appello ha correttamente risposto alla identica censura che era già stata formulata nel corso del giudizio di rinvio dalla difesa dell'imputato. La Corte territoriale, infatti, ha sottolineato come la questione relativa alla configurabilità della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. n. 309/90, avanzata dal ricorrente, fosse già stata esclusa sia nel primo giudizio di appello che nel relativo giudizio di annullamento davanti alla Suprema Corte, la quale, alla pagina 7 della sentenza n. 47480, emessa 13/11/2008, aveva affermato, espressamente, con riferimento alla censura relativa alla denegata attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 d.p.r. 309 del 1990 come la Corte di appello fosse "stata del tutto esaustiva nel confermare la decisione del giudice di primo grado evidenziando gli elementi ostativi alla concessione dell'attenuante in parola"; valutazione che la Corte di appello ha ulteriormente ribadito in sede di rinvio, avuto riguardo alla circostanza che la novella non abbia mutato gli elementi strutturali della fattispecie, sì da consentire di confermare l'originaria qualificazione giuridica dei fatti contestati, correttamente configurati già dalla sentenza di primo grado, la quale ne aveva escluso la riconduzione al paradigma della particolare tenuità in specie in considerazione dei "non esigui quantitativi di stupefacente ceduti" da CC. Tale valutazione va confermata nel nuovo giudizio di legittimità, dovendo sul punto rilevarsi, da un lato, ccome la Corte territoriale abbia affrontato la questione, 3 u indicando le ragioni per le quali non potesse ritenersi integrata la fattispecie in esame;
e, dall'altro lato, che le censure svolte nel relativo motivo di ricorso siano del tutto aspecifiche, non avendo il ricorrente in alcun modo chiarito, al di là della generica definizione in termini di "apoditticità" e di "illogicità" delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, quali specifici errores in judicando abbiano inficiato il percorso ricostruttivo del giudice. Ne consegue, pertanto, il rigetto del primo motivo di doglianza.
3. Infondato è anche il secondo motivo di impugnazione, con il quale la difesa di CC ha lamentato che la Corte napoletana non abbia applicato il regime edittale (pari a sei anni di reclusione e a 26.000,00 euro di multa) introdotto, in epoca successiva alla commissione dei fatti per cui è processo, dagli artt.
4-bis e 4-vicies-ter del d.l. del 30/12/2005, n. 272, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge del 21/02/2006, n. 49. A Le disposizioni in questione, infatti, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale con sentenza n. 32 del 12/02/2014. Ne consegue, come correttamente rilevato dai giudici di secondo grado, che non può farsi luogo, ai sensi dell'art. 2, comma 4, cod. pen., all'applicazione delle disposizioni colpite dalla declaratoria di incostituzionalità, la quale, secondo quanto stabilito dagli artt. 136 Cost. e 30 della legge n. 87/53, ha efficacia retroattiva. In argomento, deve, infatti, essere affermato il seguente principio di diritto: "la norma dichiarata incostituzionale, ove più favorevole, può continuare ad applicarsi, per il principio del favor rei, soltanto ai fatti commessi sotto la sua apparente vigenza, ma non anche ai fatti che siano stati commessi sotto la vigenza della normativa precedente, dovendo escludersi che una norma costituzionalmente illegittima possa determinare un trattamento più favorevole anche con riferimento a fatti pregressi, posti in essere nel vigore della normativa più severa" (v., negli stessi termini, la sentenza n. 394 del 23/11/2006 della Corte costituzionale), rappresentando l'effetto in malam partem "una conseguenza dell'automatica riespansione della norma generale o comune, dettata dallo stesso legislatore, al caso già oggetto di una incostituzionale disciplina derogatoria" (così, in motivazione, Sez. 5, n. 22023 del 24/04/2013, dep. 22/05/2013, P.G. in proc. Pizzitola, Rv. 255386). Sulla base di tali argomenti, ritiene il Collegio che debba condividersi la decisione della Corte territoriale di fare luogo alla applicazione del trattamento sanzionatorio della reclusione da otto a venti anni e della multa da 25.822 a 258.228 euro, previsto dal comma 1 dell'art. 73 D.P.R. n. 309/90 nella versione antecedente all'entrata in vigore delle norme dichiarate incostituzionali;
con conseguente reiezione del relativo motivo di censura. 4 سل 4. Per quanto, infine, concerne il quantum della diminuzione da apportare con le attenuanti generiche, deve rilevarsi come la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientri nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.. Per tale motivo, deve considerarsi inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (così Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 4/02/2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 11/01/2008, Cilia e altro, Rv. 238851). E a quest'ultimo proposito, deve altresì richiamarsi l'orientamento accolto da questa Corte secondo cui il giudice, concessa un'attenuante, non ha l'obbligo di esporre le ragioni per le quali la pena non è stata ridotta nella misura massima soltanto quando nel caso in cui diminuisca la pena in misura prossima al massimo consentito dalla legge (Sez. 4, n. 48541 del 28/11/2013, dep. 4/12/2013, Lange, Rv. 258100; Sez. 2, Sentenza n. 1490 del 22/11/1995, dep. 8/02/1996, Di Matteo, Rv. 203731). Nel caso di specie, i giudici di appello hanno specificato le ragioni per le quali hanno ritenuto di contenere la misura della riduzione di pena per effetto del riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., facendo riferimento al dato relativo alla "pessima personalità", quale emergente dal certificato penale e, in generale, alla "mancanza di una qualsivoglia altra pregnante ragione che si rifletta a favore dell'imputato"; con ciò dovendo ritenersi assolto l'onere motivazionale incombente sul giudice di merito prima richiamato.
5. Consegue alle argomentazioni che precedono il rigetto del ricorso, in quanto infondato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 19/10/2016 Il Consignere estensoreonsignere Il Presidente Carlo Renoldi Silvio Amoresano DEPOSITATA IN CANCELLERIA 3 0 GEN 2017 IL CAMO PRES Luana Stariani