Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/09/2000, n. 3394
CASS
Sentenza 22 settembre 2000

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Nel richiedere l'applicazione di una nuova misura cautelare nei confronti del medesimo indagato il P.M. può subordinarla al mancato accoglimento della propria istanza di rigetto della domanda difensiva di revoca della precedente misura, e può altresì fondare la nuova richiesta su tutti gli elementi a suo avviso rilevanti ex art. 291 cod. proc. pen., indipendentemente dalle circostanze che essi siano prodotti prima ancora che la prima misura sia revocata, atteso che la valenza indiziaria degli elementi legittimamente addotti dall'accusa a sostegno della richiesta di cautela prescindono dal momento in cui sono acquisiti (Nella fattispecie a fronte di una richiesta di revoca della misura custodiale basata sulla inutilizzabilità degli atti di intercettazione telefonica e ambientale su cui si fondava il primo titolo custodiale, il pubblico ministero aveva prodotto ulteriori emergenze investigative, chiedendo in caso di revoca della misura, una nuova ordinanza custodiale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/09/2000, n. 3394
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3394
    Data del deposito : 22 settembre 2000

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