Sentenza 22 settembre 2000
Massime • 1
Nel richiedere l'applicazione di una nuova misura cautelare nei confronti del medesimo indagato il P.M. può subordinarla al mancato accoglimento della propria istanza di rigetto della domanda difensiva di revoca della precedente misura, e può altresì fondare la nuova richiesta su tutti gli elementi a suo avviso rilevanti ex art. 291 cod. proc. pen., indipendentemente dalle circostanze che essi siano prodotti prima ancora che la prima misura sia revocata, atteso che la valenza indiziaria degli elementi legittimamente addotti dall'accusa a sostegno della richiesta di cautela prescindono dal momento in cui sono acquisiti (Nella fattispecie a fronte di una richiesta di revoca della misura custodiale basata sulla inutilizzabilità degli atti di intercettazione telefonica e ambientale su cui si fondava il primo titolo custodiale, il pubblico ministero aveva prodotto ulteriori emergenze investigative, chiedendo in caso di revoca della misura, una nuova ordinanza custodiale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/09/2000, n. 3394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3394 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PASQUALE TROJANO Presidente del 22/09/2000
1. Dott. GIANGIULIO AMBROSINI Consigliere SENTENZA
2. Dott. ADOLFO DI VIRGINIO Consigliere N. 3394
3. Dott. BRUNO OLIVA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CONTI Consigliere N. 4400/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1) IL ON, n. a S. Bartolomeo in Galdo (BN) il 15.12.1950 2) IL UN, n. a S. Bartolomeo in Galdo (BN) il 26.3.1953 avverso l'ordinanza in data 22 dicembre 1999 del Tribunale di Firenze Visti gli atti, la ordinanza denunziata e i ricorsi;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. ON Germano Abbate, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con ordinanza in data 15 novembre 1999, il Tribunale di Pistoia, sulla scorta di materiale investigativo prodotto in udienza dibattimentale dal pubblico ministero, applicava la custodia cautelare in carcere a IL ON e a IL UN, imputati di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti e altro;
e ciò dopo avere revocato, con altra ordinanza in pari data, su richiesta della difesa, analoga misura applicata ai medesimi imputati con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze in data 16 giugno 1998, avendo ravvisato la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali poste a base di questo provvedimento.
Le successive richieste di riesame presentate dagli imputati venivano rigettate con ordinanza in data 22 dicembre 1999 del Tribunale di Firenze. Avverso tale ultimo provvedimento ricorrono per cassazione gli imputati, denunciando, in primo luogo, sotto diversi profili, la violazione degli artt. 292, 299 e 649 c.p.p., e il relativo vizio di motivazione, e ciò in quanto la richiesta del pubblico ministero di applicare nuovamente la custodia cautelare era stata irritualmente proposta prima ancora che il precedente titolo custodiale fosse stato revocato e, correlatamente, l'ordinanza applicativa del Tribunale si era basata su atti investigativi prodotti in tale occasione dal pubblico ministero (verbali di interrogatorio di coimputati) che non costituivano "fatti nuovi" e che comunque non potevano considerarsi elementi idonei ai fini della valutazione dell'"aggravamento" dell'esigenza cautelare, come vorrebbe l'art. 299 comma 4 c.p.p., in quanto si trattava appunto di documentazione di atti di indagine prodotta prima della revoca della precedente ordinanza e quindi "prevalutata" dal Tribunale.
In secondo luogo, i ricorrenti contestano la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al contestato reato associativo, osservando che dalle fonti indiziarie non emergono i tratti costitutivi di un simile reato, non essendovi elementi comprovanti l'esistenza di un pactum sceleris cui riferire le singole condotte criminose, di una continuità di azione fra gli associati, di un coordinamento fra le rispettive attività, della conoscenza di esse da parte di ciascun sodale, di un comune costante approvvigionamento di mezzi e di risorse operative. Infine, si osserva che dai rilievi circa la irrituale considerazione da parte del Tribunale di Pistoia delle ulteriori fonti indiziarie prodotte dal pubblico ministero deriva anche il vizio di motivazione in punto di sussistenza delle esigenze cautelari.
Nelle more, i ricorrenti sono stati posti agli arresti domiciliari.
Diritto
Preliminarmente va rilevato che il ricorso risulta sottoscritto dal solo TR UN, sicché per quanto concerne la posizione di TR ON, il ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorso di TR UN appare manifestamente infondato. Il ricorrente ritiene che illegittimamente il Tribunale di Pistoia ha acquisito, ancor prima di revocare l'ordinanza in data 16 giugno 1998 del G.i.p. di Pistoia, la ulteriore documentazione investigativa prodotta dal pubblico ministero a sostegno della nuova domanda di applicazione della misura custodiale.
In realtà, come espone lo stesso ricorrente, a fronte di una richiesta di revoca della misura custodiale basata sulla inutilizzabilità degli atti di intercettazione telefonica e ambientale su cui si fondava il primo titolo custodiale, il pubblico ministero aveva prodotto ulteriori emergenze investigative, chiedendo in via principale che con riferimento ad esse venisse integrata la motivazione della prima ordinanza applicativa e, in subordine, in caso di revoca della misura, una nuova ordinanza custodiale. Rigettata giustamente la prima inammissibile richiesta del pubblico ministero e disposta conseguentemente la revoca della misura applicata con la riferita ordinanza del g.i.p., il Tribunale ha legittimamente emesso nuova ordinanza cautelare (in data 15 novembre 1999) basandosi sulle produzioni del pubblico ministero, ritenendo che da esse e dalle precedenti acquisizioni emergessero gravi indizi di colpevolezza (nonché esigenze cautelari) tali da imporre la nuova applicazione della custodia in carcere.
Il fatto che tali atti investigativi (interrogatori di coimputati) non fossero "nuovi" o, come anche sottolinea il ricorrente, fossero stati prodotti anticipatamente alla revoca del primo titolo custodiale è circostanza di nessun rilievo. Sotto il primo profilo, nel formulare una richiesta di misura cautelare il pubblico ministero si può fondare su qualsiasi atto legittimamente compiuto che abbia, a suo insindacabile avviso, valenza indiziaria, a norma dell'art. 291 c.p.p., a prescindere dal momento in cui esso sia stato compiuto;
e, sotto il secondo, nulla vieta che la richiesta di nuova misura sia formulata in via subordinata, per il caso di mancato accoglimento della prioritaria domanda di rigetto della richiesta di revoca della misura avanzata dalla difesa, il che dà appunto ragione del perché il pubblico ministero abbia prodotto le nuove fonti indiziarie ancor prima del provvedimento di revoca. D'altro canto, deve qui ribadirsi che, in caso di revoca di una misura cautelare, è legittimo il ripristino della misura per lo stesso fatto, qualora i1 secondo titolo si fondi su circostanze (non importa se preesistenti) non considerate in occasione del primo provvedimento (cfr. Cass., sez. I, c.c. 12 luglio 1991, Platania;
Cass., sez. VI, c.c. 1^ dicembre 1994, Palmisano). In tale evenienza le nuovi fonti indiziarie costituiscono, per usare la terminologia del ricorrente, "fatti nuovi", dovendosi intendere la "novità" non in senso temporale ma in rapporto al materiale esaminato in occasione del primo provvedimento, il che, dunque, impedisce che il secondo costituisca bis in idem rispetto a quello. Resta salva, beninteso, l'applicabilità dell'art. 297 comma 3 c.p.p. in tema di decorrenza dei termini di custodia in presenza di reiterazione di titoli custodiali per lo stesso fatto.
È il caso di chiarire che, in tale vicenda, appaiono all'evidenza fuor di luogo i riferimenti fatti dal ricorrente all'art. 299 comma 4 c.p.p., disposizione che riguarda l'ipotesi, del tutto diversa, in cui in costanza di una misura cautelare, sopravvenendo nuovi elementi che facciano ritenere l'aggravamento di esigenze cautelari, il pubblico ministero è abilitato a richiedere l'applicazione di una misura più grave ovvero l'applicazione di modalità più gravose.
Il motivo di ricorso attinente alle esigenze cautelari dipende da questa prima censura, e, pertanto, ne segue le sorti. Quanto al motivo incentrato sulla mancanza di indizi di esistenza di una associazione criminosa, esso appare inammissibile, in quanto con esso in realtà non si contesta la adeguatezza e la logicità della motivazione resa sul punto dal Tribunale, ma ci si limita a prospettare aspetti del fatto che avrebbero dovuto, ad avviso del ricorrente, condurre a una diversa conclusione, il che non può in alcun modo costituire oggetto di sindacato di legittimità. D'altro canto al riguardo il Tribunale ha ineccepibilmente desunto dal materiale indiziario elementi gravi circa la esistenza di una organizzazione criminosa, della quale faceva parte il ricorrente, volta programmaticamente a un sistematico traffico di stupefacenti, con l'apprestamento di mezzi strutturali e finanziari idonei al reperimento delle sostanze all'estero, all'organizzazione di viaggi, alla disponibilità di mezzi di trasporto, alla individuazione di luoghi di stoccaggio, all'allestimento della rete di vendita. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti, al pagamento in solido delle spese processuali nonché a versare, ciascuno, alla cassa delle ammende una somma che si ritiene equo determinare in lire 500.000 (cinquecentomila). Poiché agli atti risulta per errore inserito un ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Firenze in data 3 gennaio 2000 proposto dai medesimi TR ON e TR UN, deve disporsi che esso venga trasmesso alla Cancelleria penale centrale di questa Corte per autonoma fascicolazione e per l'acquisizione dal Tribunale della libertà di Firenze degli atti della relativa procedura ex art. 310 c.p.p..
P Q M.
Ordina che il ricorso avverso l'ordinanza 3 gennaio 2000 proposto da TR ON e TR UN venga trasmesso alla Cancelleria penale centrale di questa Corte per autonoma fascicolazione e per l'acquisizione dal Tribunale della libertà di Firenze degli atti della relativa procedura ex art. 310 c.p.p.. Dichiara inammissibili i ricorsi proposti dai medesimi avverso l'ordinanza in data 22 dicembre 1999 emessa dallo stesso Tribunale e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno a versare alla cassa delle ammende lire 500.000. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2000