Sentenza 1 aprile 1998
Massime • 1
In tema di reati relativi a violazione di norme per la tutela delle acque dall'inquinamento l'attività artigianale di parrucchiera non è riconducibile all produzione di beni, bensì alla produzione di servizi: pertanto la categoria di riferimento non è quella prevista dalla lett. a) della legge 690 del 1976, ma quella di cui alla lett. b), secondo la quale sono compresi nella nozione di insediamento civile attività aventi ad oggetto prestazioni di servizi, ovvero ogni altra attività che dia origine, se pur produttiva, a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/04/1998, n. 5898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5898 |
| Data del deposito : | 1 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Gennaro Salvatore Tridico Presidente del 1.4.98
1. Dott. Giuseppe Savignano Consigliere SENTENZA
2. " Amedeo IO " N. 1147
3. " Guido De Maio " REGISTRO GENERALE
4. " Amedeo FR " N. 37392/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da Mazza Chiara n. Petrizzi il 12.7.70 avverso la sentenza emessa il 19.9.96 dal Pretore di Catanzaro - sez. di Chiaravalle Centrale Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere G. Savignano;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. M. Fraticelli che ha concluso per rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro ricorre avverso la sentenza 19.9.96 della Pretura Circondariale di Catanzaro - sezione di Chiaravalle Centrale, con la quale l'imputata, di cui in epigrafe, è stata assolta, con la formula "perché il fatto non sussiste", dal reato di cui all'art. 21, 1^ co. della legge 319/76, per avere effettuato, quale titolare di attività di
"parrucchiera" nuovi scarichi nella pubblica fognatura senza essere munita della prescritta autorizzazione. Acc. 4-8-92 Denuncia il P.G., con atto denominato "appello, convertito ex lege in ricorso, erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione, per essere la decisione assolutoria fondata sull'affermazione, secondo la quale l'insediamento in esame, produttivo di soli servizi, da cui provenivano i reflui immessi nella fognatura, sarebbe stato assimilabile a quello abitativo (per il quale non è prescritta l'autorizzazione amministrativa); e ciò, sulla base della considerazione che gli scarichi - dei quali, peraltro, non era stata accertata la qualità e la quantità - consistevano essenzialmente in prodotti reagenti chimici per il trattamento dei capelli, impiegati anche tra le pareti domestiche;
mentre - osserva il ricorrente - per l fatto in sè che trattavasi di insediamento produttivo, l'autorizzazione sindacale era, comunque, necessaria, potendo "solo la P.A. competente, concretamente e tecnicamente, valutare in ordine alla qualità e quantità dei reflui provenienti dall'attività produttiva . . . eventualmente intervenendo con l'imposizione di oneri tecnici".
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.
La motivazione dell'assoluzione, censurata dal P.M., si incentra nelle considerazioni: a) che l'insediamento dal quale proviene il refluo è da equipararsi a quello abitativo;
b) che le caratteristiche oggettive del refluo corrispondono a tale tipo di insediamento.
Entrambe le proposizioni sono, sotto il profilo giuridico, corrette, poiché - quanto alla prima - ha osservato il giudice di merito che l'attività (artigianale) in esame non è riconducibile alla produzione di beni, bensì alla produzione di servizi;
per cui, la categoria di riferimento, agli effetti della legge 319/76, non è quella prevista dalla lettera a) dell'art. 1 quater della legge 690/76, concernente l'insediamento o complesso produttivo, bensì
quella di cui alla lett. b) di questa norma, secondo la quale sono compresi nella nozione di insediamento civile, tra le altre, le attività di vario tipo, aventi ad oggetto prestazioni di servizi, ovvero ogni altra attività, che, pur se produttiva, "dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi".
Quanto alla seconda affermazione, il giudice di merito, al fine di assimilare i reflui in questione a quelli provenienti da insediamenti abitativi, pur precisando, in premessa, che nessun accertamento era stato effettuato circa la "qualità" e "quantità" degli stessi, ha, in concreto osservato, in ordine alla qualità, che "gli scarichi. si compendiano, tipicamente ed essenzialmente, nei prodotti e reagenti chimici, normalmente in commercio per il trattamento dei capelli, dei quali è sovente fatto uso anche tra le pareti domestiche" (pag. s.i.); ha poi escluso, in merito alla quantità con il supporto di richiamo giurisprudenziale (sent. 258/93 di questa Corte) che, in rapporto alla dimensione dell'insediamento, l'incidenza degli scarichi possa giungere a livelli tali da rendere assimilabile l'insediamento stesso a quello produttivo, di cui alla lettera a) dell'art. 1 quater legge 690/76, "o, comunque, da configurare una potenzialità inquinante diversa da quella di un insediamento abitativo".
Ciò posto, la dimostrata assimilazione, in punto di fatto, dell'insediamento, di cui trattasi - quanto alla tipologia degli scarichi - a quello abitativo, è tale da rendere ineccepibile la conclusione della sentenza impugnata, secondo la quale e, nella specie, applicabile il disposto dell'art. 14, 1^ co. della legge 319/76 in forza del quale "gli scarichi in pubblica fognatura di insediamenti civili, di qualsiasi dimensione, sono sempre ammessi", a condizione che si osservino i regolamenti emanati dall'autorità locale che gestisce la pubblica fognatura.
Non è, pertanto, condivisibile l'assunto del P.M. ricorrente, secondo il quale andava comunque chiesta l'autorizzazione alla P.A., per il solo fatto che gli scarichi provenivano da un "insediamento produttivo".
Un simile assunto si pone in aperto contrasto con quanto fin qui osservato circa la assimilabilità dell'insediamento in questione a quello abitativo (arg. ex art. 1 quater, lett. b della legge 690/76), per il quale a norma dell'art. 14, 1^ co. della legge 319/76 tale autorizzazione non è richiesta.
P.Q.M.
rigetta il ricorso del P.M.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 1998