Cass. pen., sez. III, sentenza 01/04/1998, n. 5898
CASS
Sentenza 1 aprile 1998

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In tema di reati relativi a violazione di norme per la tutela delle acque dall'inquinamento l'attività artigianale di parrucchiera non è riconducibile all produzione di beni, bensì alla produzione di servizi: pertanto la categoria di riferimento non è quella prevista dalla lett. a) della legge 690 del 1976, ma quella di cui alla lett. b), secondo la quale sono compresi nella nozione di insediamento civile attività aventi ad oggetto prestazioni di servizi, ovvero ogni altra attività che dia origine, se pur produttiva, a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 01/04/1998, n. 5898
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5898
    Data del deposito : 1 aprile 1998

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